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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 6409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6409 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 2214/2021 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 3.12.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Inferiore il 15.09.1953, e (C.F.: Parte_2
), nato a [...] il [...], C.F._2 rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso, dagli avv.ti ON D'Auria (C.F.: ), C.F._3 Parte_3
(C.F.: e (C.F.: C.F._4 Parte_4
, con i quali elettivamente domiciliano in Napoli C.F._5 alla via Biscardi n. 31 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone ricorrenti
E
(C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parente (C.F.:
) in virtù di procura generale ad lites per notar C.F._6 di Barano d'Ischia del 14.3.2018 rep. N. 33646 e Persona_1 provvedimento autorizzativo, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81 resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso notificato in data 19.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 5.10.2022, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno citato in giudizio la , affinché, previo Controparte_1 riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione dell'alveo avvenuta il 29.10.2015, venisse Controparte_2 condannata a risarcire in loro favore tutti i danni subiti.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno rappresentato:
- che, all'epoca dei fatti, conducevano dei terreni siti in Nocera
Inferiore (SA) alla località “Cicalese – San Mauro”;
- che, in particolare, conduceva i terreni riportati in Parte_1 catasto al Foglio 7, particelle nn. 1298 e 2031 (ex 357) ed era proprietario dell'abitazione e dell'annessa cantinola riportati in catasto al Foglio 7, particella n. 1107 sub 2;
- che conduceva il terreno riportato in catasto al Parte_2
Foglio 7, particella n. 1294, ed era proprietario della cantinola di cui al
Foglio 7, particella 1107 sub 3;
- che, a causa dell'esondazione dell'alveo avvenuta Controparte_2 in data 29.10.2015, i predetti terreni e le cantinole furono sommersi da acqua maleodorante, melma e detriti dallo stesso esondati;
- che, con ordinanza n. 84 del 30.10.2015, il Sindaco di Nocera
Inferiore stabilì il divieto di raccolta, commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli provenienti dai fondi alluvionati;
- che l'inondazione causò ingenti danni ai terreni, provocando la distruzione di tutte le colture in atto, il deposito sui terreni di sostanze nocive e il danneggiamento di tutti i manufatti insistenti sui fondi;
- che, per ripristinare lo status quo ante, fu necessario effettuare un'approfondita risistemazione agraria dei fondi de quibus;
-- che, in particolare: L'AL , ubicato nel bacino Controparte_2 idrografico regionale del Sarno, si presentava all'epoca dei fatti e si presenta tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo colmo di erbe infestanti, melma, fango e materiali estranei che ne riducono sensibilmente l'effettiva portata e ricettività” (cfr. pagina tre del ricorso);
-- che la responsabilità dell'evento è da attribuirsi alla CP_1
in quanto tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e
[...] straordinaria dell'alveo.
Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “per sentirsi condannare - previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità nel verificarsi dell'evento - a pagare ai i ricorrenti tutti i danni subiti, compresi quelli morali e biologici, per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, all'abitazione ed alla proprietà nella misura che sarà specificata in corso di causa, con i relativi interessi e rivalutazione ISTAT nonché con vittoria di spese e competenze".
…
Con comparsa depositata in data 26.01.2023, si è costituita la CP_1
che ha eccepito:
[...]
- la mancata prova della legittimazione attiva della ricorrente;
- la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'alveo
, incluso nel comprensorio di bonifica integrale del Controparte_2
, rientrerebbe nella competenza gestionale di tale Controparte_3 ente consortile;
- l'eccezionalità delle piogge del 29.10.2015, come certificato dall'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale con nota prot. n. 655 del 08.03.2016 e come confermato da apposita relazione dell'U.O.D. Regionale Servizio Territoriale Provinciale di Salerno prot.
n. 901938 del 28 dicembre 2015;
- il concorso colposo dei ricorrenti ex art. 1227 c.c., in violazione della normativa che pone in capo ai proprietari dei fondi confinanti con l'alveo l'obbligo di manutenzione delle sponde degli argini, l'obbligo di rimozione degli ingombri formatisi sulla superficie di un rivo, colatoio o alveo e l'obbligo di rispetto di fasce distanza delle coltivazioni, nonché
l'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento al fine di scongiurare lesioni del nemin laedere;
Tutto ciò eccepito, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
"1 in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ricorrente;
2 ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per essere competenti Controparte_1 altri enti;
3 Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt. 1227 commi 1 e 2 cc., con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite".
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Nocera Inferiore, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 2.04.2024 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 3.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva dei ricorrenti, presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un ipotetico danno alle colture, risulta provata dalla documentazione allegata alla perizia di parte, ovvero dalle visure catastali e dall'atto di donazione per notar del Persona_2
23.03.1994, rep. n. 40092 racc. 5527, nonché dalla prova per testi, i quali hanno confermato che all'epoca dei fatti i ricorrenti conducevano i terreni per cui è causa.
Tale circostanza legittima i ricorrenti ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000).
Tanto chiarito, va disattesa l'eccezione formulata dalla CP_1 relativa alla propria mancanza di legittimazione passiva.
[...] Come già affermato in numerosi precedenti di questo Tribunale, poiché l'alveo non è un'opera idraulica ai sensi del Controparte_2
R.D. n. 523/1904, ma un'opera di bonifica, ai sensi del R.D. n.
215/1933 (cfr. ex multis le pronunce rese nei giudizi nn. 146/09,
58/10, 60/10, 138/10 e 58/11 R.G.A.C.), alla compete CP_1
l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio, mentre al compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica. CP_3
Detta responsabilità del , ad ogni modo, non esclude, bensì CP_3 si aggiunge a quella della , di recente ribadita dal Controparte_1
TSAP (cfr. TSAP 110/2019), in cui si è affermato che la è CP_1 effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzioni fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica.
Ed invero, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1 responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del
D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche. Inutile, di contro, è l'indagine volta all'accertamento dell'eventuale corresponsabilità del Controparte_4
, verso il quale nessuna domanda è stata proposta e non
[...] vertendosi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che nella fattispecie de qua va applicato l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n. 82/22), cosicché la deve ritenersi responsabile dei danni derivanti da corsi CP_1
d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. n. 15761/2016; Cass.
2480/2018).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22.11.2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11.02.2022, est. ). Pt_5
Nel caso in esame, va esclusa l'eccezionalità dell'evento, eccepita dalla convenuta, poiché al fine di configurare come eccezionale ed imprevedibile un evento meteorologico non è sufficiente che esso sia di notevole intensità. È invece necessario che, sulla base di dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, il verificarsi delle piogge appaia, sulla base di una valutazione ex ante, inverosimile e rappresenti “una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale”
(cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 15574/21; Cass., sez. 3, n. 30521 del
22/11/2019).
Inoltre, il Tribunale Superiore delle Acque ha avuto modo di affermare che: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a 200 anni” (cfr. sentenza n.
265 del 16/09/2016).
Nel caso di specie, non è stato accertato che la pioggia in questione sia da classificare come evento in tali termini straordinario, connotato da tempo di ritorno superiore ad anni 200.
Per quanto concerne i provvedimenti che comproverebbero l'eccezionalità dell'evento, come ha avuto modo di evidenziare la
Suprema Corte, “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (cfr. Cass., sez. 3, n.
14861 del 31/05/2019).
Va, pertanto, esclusa la natura eccezionale dell'evento, e, quindi, il
“caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Risulta, invece, accertato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi. Peraltro, la , quale ente istituzionalmente competente, non ha CP_1 documentato o chiesto di dimostrare di aver eseguito attività manutentiva sull'alveo medesimo con la necessaria regolarità.
Allo stesso tempo, è da escludersi che i ricorrenti abbiano concorso alla causazione dei danni ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., come eccepito genericamente dalla , in quanto non è stato provato CP_1 che abbiano violato specifici obblighi di manutenzione o l'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento posto a carico dei proprietari dei terreni confinanti con l'alveo.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Sul punto deve ribadirsi che la prova dell'an debeatur dei danni materiali lamentati è stata ricavata dalla prova per testi e dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte.
Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, sarebbe stata inutile l'ammissione di
C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni materiali, deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte Persona_3
, discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
[...]
Va, infatti, osservato che in linea generale la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova.
Pertanto, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto. Tuttavia, resta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, come nel caso di specie, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione
(cfr. Cass. n. 4437/1997).
Il perito nella consulenza tecnica ha quantificato i danni complessivi in
€ 12.609,91 in favore di ed € 26.720,60 in favore Parte_1 di , distinguendo i danni subiti dai ricorrenti come Parte_2 segue.
A) Danni ai terreni di : Parte_1
- € 4.510,61 per la perdita della coltura di finocchi;
- € 4.286,10 per disinfestazione del terreno;
- € 1.265,42 per fresatura del terreno;
- € 1.183,78 per erpicatura manuale;
- € 849,00 per pulizia dei locali dello spazio comune e della cantinola;
- € 405,00 per n. 5 damigiane di vino da 54 litri;
- € 110,00 per 220 bottiglie di pomodoro passato.
B) Danni ai terreni di : Parte_2
- € 13.197,60 per la perdita della coltura di sedano;
- € 6.415,50 per disinfestazione del terreno;
- € 1.894,10 per fresatura del terreno;
- € 1.771,90 per erpicatura manuale;
- € 1.477,50 per impianto di irrigazione a pioggia;
- € 600,00 per sterro del pozzo;
- € 849,00 per la pulizia dei locali dello spazio comune e cantinola;
- € 405,00 per n. 5 damigiane di vino da 54 litri;
- € 110,00 per 220 bottiglie di pomodoro passato.
Ebbene, ritiene il Collegio che la quantificazione dei danni in favore dei ricorrenti non possa essere condivisa integralmente. Innanzitutto, si osserva che per i danni alle colture di finocchio e di sedano il perito ha specificato di aver calcolato il danno utilizzando il listino dei prezzi all'ingrosso dalla CCIAA di Salerno per l'anno 2015
(cfr. pag. 5 della perizia), calcolando il prezzo medio del finocchio in €
2,21 al mq e il prezzo medio del sedano in € 4,32 al mq.
Ebbene, tali parametri non possono essere integralmente condivisi perché il perito avrebbe dovuto considerare i prezzi al produttore e non i prezzi delle colture all'ingrosso, in quanto non è stato provato che i ricorrenti si occupassero, oltre che della produzione, anche della commercializzazione diretta dei loro prodotti.
A ciò si aggiunga che i ricorrenti non hanno dimostrato che le colture danneggiate occupassero precisamente l'estensione territoriale indicata dal perito nella consulenza tecnica.
Mancano, inoltre, i documenti da cui, partendo dalla qualità e quantità di produzione media degli anni immediatamente precedenti, ricostruire in via quantomeno indiziaria i danni alle colture presenti sui fondi al momento dell'alluvione.
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che i ricorrenti non hanno prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, né le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca, altresì, il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata dall'alluvione.
Per tali ragioni, i danni alle colture di finocchi e di sedano devono essere conseguentemente ridotti in via equitativa nella misura del
70% rispetto a quanto indicato nella perizia di parte.
Con riguardo ai danni ai terreni, deve osservarsi che i ricorrenti non hanno depositato documentazione contabile attestante l'esborso sostenuto per l'esecuzione delle attività di disinfestazione, fresatura ed erpicatura, né, tantomeno, hanno provato di aver affidato a terzi il compimento di tali opere.
Pertanto, considerando che le stesse siano state eseguite in economia e, quindi, con costi inferiori rispetto a quelli indicati dal perito relativi ai prezzari ufficiali delle suddette prestazioni svolte per conto di terzi, alle somme individuate si applicherà una riduzione del 70%.
In relazione alle attività di pulizia dei locali dello spazio comune e della cantinola, la teste ha riferito che "i terreni erano Testimone_1 pieni di acqua, fango e rifiuti;
anche la cantina era piena di acqua" e che "il giorno successivo mi sono recata nuovamente presso i luoghi di causa e ho aiutato a ripulire la cantina, il piazzale comune e a rimuovere i rifiuti più superficiali che erano nei terreni".
L'allagamento delle cantine trova riscontro anche nella documentazione fotografica allegata alla perizia di parte.
Per tali ragioni, tale voce di danno può essere riconosciuta applicando una riduzione del 70% rispetto a quanto indicato in perizia, in considerazione del fatto che le attività di pulizia sono state effettuate in autonomia e, pertanto, in economia.
Per quanto concerne i danni all'impianto di irrigazione di Parte_2
sebbene gli stessi risultino confermati dai testi escussi,
[...] appare equo applicare anche a tale voce di danno una riduzione del
70%, in considerazione del fatto che non sono state prodotte in giudizio prove che attestino l'estensione e l'effettivo grado di danneggiamento dell'impianto irriguo preesistente.
Nulla può essere riconosciuto per le voci di danno consistenti nella perdita delle derrate alimentari, in quanto, i testi escussi hanno riferito soltanto in via valutativa di una perdita di damigiane di vino e passate di pomodoro, per cui tali dichiarazioni non possono essere utilizzate quale prova della medesima;
peraltro, tali danni non trovano riscontro nei rilievi fotografici.
Va, infine, dato atto che la richiesta di risarcimento dei danni morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, formulata genericamente nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi e nelle conclusioni.
Per mera completezza, va ribadito che, in continuità con l'orientamento espresso già da questo RA (es. sent. n. 4823/2015) e da altri RA (es. RA AN in occasione dei giudizi scaturiti dall'esondazione del Seveso dell'8.7.2014), non è ravvisabile nella specie una lesione della dignità del lavoratore che potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale, giacché si è verificato semplicemente un evento naturale (sia pure dovuto all'omissione delle opportune cautele da parte degli enti preposti) che ha determinato i danni alle colture sopra indicati.
Pertanto, la risarcibilità dell'eventuale lesione del suddetto diritto al lavoro esula dal caso di specie, dove viene in rilievo una responsabilità extracontrattuale, peraltro del tutto scollegata da un rapporto di lavoro.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione dell'alveo avvenuta in data Controparte_2
29.10.2015, la somma complessiva di € 3.628,47 in favore di Parte_1
(risultante dalla somma di € 1.353,18 per la perdita della
[...] produzione di finocchi + € 1.285,83 per disinfestazione + € 379,63 per fresatura + € 355,13 per erpicatura + € 254,70 per pulizia, tutti importi ridotti del 70% rispetto a quanto indicato dal ctp, e nulla per derrate alimentari) e di € 7.681,68 in favore di Parte_2
(risultante dalla somma di € 3.959,28 per la perdita della coltura di sedano + € 1.924,65 per disinfestazione + € 568,23 per fresatura + €
531,57 per erpicatura + € 443,25 per impianto di irrigazione a pioggia
+ € 254,70 per pulizia, tutti importi ridotti del 70% rispetto a quanto indicato dal ctp, e nulla per sterro del pozzo e per derrate alimentari).
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della perizia di parte
(8.11.2016) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022, in considerazione della serialità delle questioni trattate, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà, con distrazione della quota spettante al terzo difensore ON
D'Auria in favore degli avvocati e , stante la Pt_3 Parte_4 dichiarazione da parte di ON D'Auria di rinunciare ai propri onorari a favore dei difensori che chiedono la distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione Controparte_1 ed istanza, così provvede:
- accoglie, nei limiti indicati, la domanda proposta dai ricorrenti e, per effetto, condanna la , in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni di € 3.628,47 in favore di e di € 7.681,68 in favore di Parte_1 Parte_2
, oltre rivalutazione monetaria dalla data della perizia di parte
[...]
(8.11.2016) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
- condanna la in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in € 132,00 per esborsi documentati ed € 1.570,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari e Parte_3 Pt_4
nella misura della metà ciascuno e dichiara compensata la
[...] residua metà.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI composto dai magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Angelo Del Franco Consigliere estensore dr. ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con R.G. n. 2214/2021 degli affari civili, avente ad oggetto “controversie di competenza del Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 3.12.2025 e vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Inferiore il 15.09.1953, e (C.F.: Parte_2
), nato a [...] il [...], C.F._2 rappresentati e difesi, in virtù di procura alle liti allegata al ricorso, dagli avv.ti ON D'Auria (C.F.: ), C.F._3 Parte_3
(C.F.: e (C.F.: C.F._4 Parte_4
, con i quali elettivamente domiciliano in Napoli C.F._5 alla via Biscardi n. 31 presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone ricorrenti
E
(C.F.: ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Parente (C.F.:
) in virtù di procura generale ad lites per notar C.F._6 di Barano d'Ischia del 14.3.2018 rep. N. 33646 e Persona_1 provvedimento autorizzativo, elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n. 81 resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso notificato in data 19.10.2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. n. 1775/1933, in data 5.10.2022, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno citato in giudizio la , affinché, previo Controparte_1 riconoscimento della sua esclusiva responsabilità per l'esondazione dell'alveo avvenuta il 29.10.2015, venisse Controparte_2 condannata a risarcire in loro favore tutti i danni subiti.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno rappresentato:
- che, all'epoca dei fatti, conducevano dei terreni siti in Nocera
Inferiore (SA) alla località “Cicalese – San Mauro”;
- che, in particolare, conduceva i terreni riportati in Parte_1 catasto al Foglio 7, particelle nn. 1298 e 2031 (ex 357) ed era proprietario dell'abitazione e dell'annessa cantinola riportati in catasto al Foglio 7, particella n. 1107 sub 2;
- che conduceva il terreno riportato in catasto al Parte_2
Foglio 7, particella n. 1294, ed era proprietario della cantinola di cui al
Foglio 7, particella 1107 sub 3;
- che, a causa dell'esondazione dell'alveo avvenuta Controparte_2 in data 29.10.2015, i predetti terreni e le cantinole furono sommersi da acqua maleodorante, melma e detriti dallo stesso esondati;
- che, con ordinanza n. 84 del 30.10.2015, il Sindaco di Nocera
Inferiore stabilì il divieto di raccolta, commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli provenienti dai fondi alluvionati;
- che l'inondazione causò ingenti danni ai terreni, provocando la distruzione di tutte le colture in atto, il deposito sui terreni di sostanze nocive e il danneggiamento di tutti i manufatti insistenti sui fondi;
- che, per ripristinare lo status quo ante, fu necessario effettuare un'approfondita risistemazione agraria dei fondi de quibus;
-- che, in particolare: L'AL , ubicato nel bacino Controparte_2 idrografico regionale del Sarno, si presentava all'epoca dei fatti e si presenta tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo colmo di erbe infestanti, melma, fango e materiali estranei che ne riducono sensibilmente l'effettiva portata e ricettività” (cfr. pagina tre del ricorso);
-- che la responsabilità dell'evento è da attribuirsi alla CP_1
in quanto tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e
[...] straordinaria dell'alveo.
Sulla scorta di tali premesse, i ricorrenti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “per sentirsi condannare - previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità nel verificarsi dell'evento - a pagare ai i ricorrenti tutti i danni subiti, compresi quelli morali e biologici, per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, all'abitazione ed alla proprietà nella misura che sarà specificata in corso di causa, con i relativi interessi e rivalutazione ISTAT nonché con vittoria di spese e competenze".
…
Con comparsa depositata in data 26.01.2023, si è costituita la CP_1
che ha eccepito:
[...]
- la mancata prova della legittimazione attiva della ricorrente;
- la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'alveo
, incluso nel comprensorio di bonifica integrale del Controparte_2
, rientrerebbe nella competenza gestionale di tale Controparte_3 ente consortile;
- l'eccezionalità delle piogge del 29.10.2015, come certificato dall'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale con nota prot. n. 655 del 08.03.2016 e come confermato da apposita relazione dell'U.O.D. Regionale Servizio Territoriale Provinciale di Salerno prot.
n. 901938 del 28 dicembre 2015;
- il concorso colposo dei ricorrenti ex art. 1227 c.c., in violazione della normativa che pone in capo ai proprietari dei fondi confinanti con l'alveo l'obbligo di manutenzione delle sponde degli argini, l'obbligo di rimozione degli ingombri formatisi sulla superficie di un rivo, colatoio o alveo e l'obbligo di rispetto di fasce distanza delle coltivazioni, nonché
l'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento al fine di scongiurare lesioni del nemin laedere;
Tutto ciò eccepito, la convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
"1 in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ricorrente;
2 ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della per essere competenti Controparte_1 altri enti;
3 Nel merito, dichiarare, in ogni caso, l'infondatezza in fatto e diritto della domanda di risarcimento danni sfornita di qualunque prova nonché accertare e dichiarare il concorso di colpa di parte attrice ai sensi degli artt. 1227 commi 1 e 2 cc., con conseguente rigetto delle avverse domande;
il tutto con vittoria di spese e competenze di lite".
…
Acquisiti i documenti prodotti, ammessa ed espletata la prova testimoniale delegata al Tribunale di Nocera Inferiore, le conclusioni, dopo alcuni rinvii, sono state precisate dinanzi al giudice delegato all'udienza del 2.04.2024 e, successivamente, il processo è stato trattenuto in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 3.12.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La legittimazione attiva dei ricorrenti, presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un ipotetico danno alle colture, risulta provata dalla documentazione allegata alla perizia di parte, ovvero dalle visure catastali e dall'atto di donazione per notar del Persona_2
23.03.1994, rep. n. 40092 racc. 5527, nonché dalla prova per testi, i quali hanno confermato che all'epoca dei fatti i ricorrenti conducevano i terreni per cui è causa.
Tale circostanza legittima i ricorrenti ad agire per il risarcimento dei danni subiti, in ragione del rapporto di disponibilità del bene che si realizza con la coltivazione del terreno (Cass. n. 5421/2000).
Tanto chiarito, va disattesa l'eccezione formulata dalla CP_1 relativa alla propria mancanza di legittimazione passiva.
[...] Come già affermato in numerosi precedenti di questo Tribunale, poiché l'alveo non è un'opera idraulica ai sensi del Controparte_2
R.D. n. 523/1904, ma un'opera di bonifica, ai sensi del R.D. n.
215/1933 (cfr. ex multis le pronunce rese nei giudizi nn. 146/09,
58/10, 60/10, 138/10 e 58/11 R.G.A.C.), alla compete CP_1
l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre che il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio, mentre al compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica. CP_3
Detta responsabilità del , ad ogni modo, non esclude, bensì CP_3 si aggiunge a quella della , di recente ribadita dal Controparte_1
TSAP (cfr. TSAP 110/2019), in cui si è affermato che la è CP_1 effettivamente titolare passiva dell'obbligazione risarcitoria relativamente ai danni da esondazione cagionati dal demanio idrico regionale, senza distinzioni fra corsi d'acqua naturali e artificiali, siano essi inclusi o meno in comprensori di bonifica.
Ed invero, corretta è l'individuazione della quale Controparte_1 responsabile dei danni, atteso che ai sensi dell'articolo 2 lett. e) del
D.P.R. 8/72, 89 e 90 del D.P.R. 616/77 sono state trasferite alle
Regioni le competenze prima appartenenti allo Stato in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10 lett. f) della legge 18.5.89 n. 183 attribuiva alle Regioni funzioni di pulizia delle acque di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti di idraulici e di ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza. Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 152/06 può ritenersi, ai sensi dell'articolo 141 e ss. del richiamato decreto e dell'articolo 86 D. Lgs. 112/98, che competa comunque alle Regioni
l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui interessa dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche. Inutile, di contro, è l'indagine volta all'accertamento dell'eventuale corresponsabilità del Controparte_4
, verso il quale nessuna domanda è stata proposta e non
[...] vertendosi in un'ipotesi di litisconsorzio necessario.
Tanto premesso, deve altresì osservarsi che nella fattispecie de qua va applicato l'art. 2051 c.c. (cfr. sentenza TSAP n. 82/22), cosicché la deve ritenersi responsabile dei danni derivanti da corsi CP_1
d'acqua, salva dimostrazione del caso fortuito e, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla propria sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (ex multis, Cass. n. 15761/2016; Cass.
2480/2018).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22.11.2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11.02.2022, est. ). Pt_5
Nel caso in esame, va esclusa l'eccezionalità dell'evento, eccepita dalla convenuta, poiché al fine di configurare come eccezionale ed imprevedibile un evento meteorologico non è sufficiente che esso sia di notevole intensità. È invece necessario che, sulla base di dati scientifici di tipo statistico riferiti al contesto specifico di localizzazione della "res" oggetto di custodia, il verificarsi delle piogge appaia, sulla base di una valutazione ex ante, inverosimile e rappresenti “una sensibile deviazione dalla frequenza statistica accettata come normale”
(cfr. Cass., Sezioni Unite, n. 15574/21; Cass., sez. 3, n. 30521 del
22/11/2019).
Inoltre, il Tribunale Superiore delle Acque ha avuto modo di affermare che: “In tema di risarcimento danni da esondazione, un fenomeno si definisce eccezionale – idoneo, quindi, ad interrompere il nesso causale tra la posizione di garanzia vigente in capo all'amministrazione e l'evento dannoso verificatosi – a condizione che il tempo di ritorno ad esso associato sia stimato superiore a 200 anni” (cfr. sentenza n.
265 del 16/09/2016).
Nel caso di specie, non è stato accertato che la pioggia in questione sia da classificare come evento in tali termini straordinario, connotato da tempo di ritorno superiore ad anni 200.
Per quanto concerne i provvedimenti che comproverebbero l'eccezionalità dell'evento, come ha avuto modo di evidenziare la
Suprema Corte, “In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la riconducibilità degli eventi atmosferici alla nozione di "caso fortuito" è condizionata alla presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, i quali non possono ritenersi provati per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 225 del 1992, poiché le leggi sulla protezione civile (prima la l. n. 996 del 1970 e poi la l. n. 225 del 1992), nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la "calamità naturale", che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate sulla base di elementi di prova concreti e specifici” (cfr. Cass., sez. 3, n.
14861 del 31/05/2019).
Va, pertanto, esclusa la natura eccezionale dell'evento, e, quindi, il
“caso fortuito” idoneo ad interrompere il nesso causale, con conseguente responsabilità ex art. 2051 c.c. dei soggetti preposti alla custodia e manutenzione.
Risulta, invece, accertato che all'origine dei fatti, ed in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso la scarsa azione di prevenzione e controllo della tenuta ed integrità degli argini e, più in generale, della regimentazione delle acque del comprensorio, considerato il ripetersi di tali fenomeni inondativi. Peraltro, la , quale ente istituzionalmente competente, non ha CP_1 documentato o chiesto di dimostrare di aver eseguito attività manutentiva sull'alveo medesimo con la necessaria regolarità.
Allo stesso tempo, è da escludersi che i ricorrenti abbiano concorso alla causazione dei danni ex art. 1227 comma 1 e 2 c.c., come eccepito genericamente dalla , in quanto non è stato provato CP_1 che abbiano violato specifici obblighi di manutenzione o l'obbligo generale di diligenza, prudenza e di intervento posto a carico dei proprietari dei terreni confinanti con l'alveo.
SUL QUANTUM DEBEATUR
Tanto chiarito, occorre esaminare la prova dei danni lamentati.
Sul punto deve ribadirsi che la prova dell'an debeatur dei danni materiali lamentati è stata ricavata dalla prova per testi e dalla documentazione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte.
Vale, altresì, premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, sarebbe stata inutile l'ammissione di
C.T.U. volta alla quantificazione dei danni, che, in quanto disposta a distanza di molti anni dall'evento, si sarebbe risolta in una valutazione critica degli atti di causa, che ben può essere compiuta dal Tribunale anche in ragione della sua composizione.
Con riguardo alla determinazione dei danni materiali, deve osservarsi che, in mancanza di fatture o altra documentazione attestante le spese sostenute, dovrà procedersi in via equitativa prendendo quale punto di partenza i parametri indicati dal perito di parte Persona_3
, discostandosi da essi ove non risultino condivisibili.
[...]
Va, infatti, osservato che in linea generale la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova.
Pertanto, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto. Tuttavia, resta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, come nel caso di specie, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione
(cfr. Cass. n. 4437/1997).
Il perito nella consulenza tecnica ha quantificato i danni complessivi in
€ 12.609,91 in favore di ed € 26.720,60 in favore Parte_1 di , distinguendo i danni subiti dai ricorrenti come Parte_2 segue.
A) Danni ai terreni di : Parte_1
- € 4.510,61 per la perdita della coltura di finocchi;
- € 4.286,10 per disinfestazione del terreno;
- € 1.265,42 per fresatura del terreno;
- € 1.183,78 per erpicatura manuale;
- € 849,00 per pulizia dei locali dello spazio comune e della cantinola;
- € 405,00 per n. 5 damigiane di vino da 54 litri;
- € 110,00 per 220 bottiglie di pomodoro passato.
B) Danni ai terreni di : Parte_2
- € 13.197,60 per la perdita della coltura di sedano;
- € 6.415,50 per disinfestazione del terreno;
- € 1.894,10 per fresatura del terreno;
- € 1.771,90 per erpicatura manuale;
- € 1.477,50 per impianto di irrigazione a pioggia;
- € 600,00 per sterro del pozzo;
- € 849,00 per la pulizia dei locali dello spazio comune e cantinola;
- € 405,00 per n. 5 damigiane di vino da 54 litri;
- € 110,00 per 220 bottiglie di pomodoro passato.
Ebbene, ritiene il Collegio che la quantificazione dei danni in favore dei ricorrenti non possa essere condivisa integralmente. Innanzitutto, si osserva che per i danni alle colture di finocchio e di sedano il perito ha specificato di aver calcolato il danno utilizzando il listino dei prezzi all'ingrosso dalla CCIAA di Salerno per l'anno 2015
(cfr. pag. 5 della perizia), calcolando il prezzo medio del finocchio in €
2,21 al mq e il prezzo medio del sedano in € 4,32 al mq.
Ebbene, tali parametri non possono essere integralmente condivisi perché il perito avrebbe dovuto considerare i prezzi al produttore e non i prezzi delle colture all'ingrosso, in quanto non è stato provato che i ricorrenti si occupassero, oltre che della produzione, anche della commercializzazione diretta dei loro prodotti.
A ciò si aggiunga che i ricorrenti non hanno dimostrato che le colture danneggiate occupassero precisamente l'estensione territoriale indicata dal perito nella consulenza tecnica.
Mancano, inoltre, i documenti da cui, partendo dalla qualità e quantità di produzione media degli anni immediatamente precedenti, ricostruire in via quantomeno indiziaria i danni alle colture presenti sui fondi al momento dell'alluvione.
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che i ricorrenti non hanno prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, né le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca, altresì, il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata dall'alluvione.
Per tali ragioni, i danni alle colture di finocchi e di sedano devono essere conseguentemente ridotti in via equitativa nella misura del
70% rispetto a quanto indicato nella perizia di parte.
Con riguardo ai danni ai terreni, deve osservarsi che i ricorrenti non hanno depositato documentazione contabile attestante l'esborso sostenuto per l'esecuzione delle attività di disinfestazione, fresatura ed erpicatura, né, tantomeno, hanno provato di aver affidato a terzi il compimento di tali opere.
Pertanto, considerando che le stesse siano state eseguite in economia e, quindi, con costi inferiori rispetto a quelli indicati dal perito relativi ai prezzari ufficiali delle suddette prestazioni svolte per conto di terzi, alle somme individuate si applicherà una riduzione del 70%.
In relazione alle attività di pulizia dei locali dello spazio comune e della cantinola, la teste ha riferito che "i terreni erano Testimone_1 pieni di acqua, fango e rifiuti;
anche la cantina era piena di acqua" e che "il giorno successivo mi sono recata nuovamente presso i luoghi di causa e ho aiutato a ripulire la cantina, il piazzale comune e a rimuovere i rifiuti più superficiali che erano nei terreni".
L'allagamento delle cantine trova riscontro anche nella documentazione fotografica allegata alla perizia di parte.
Per tali ragioni, tale voce di danno può essere riconosciuta applicando una riduzione del 70% rispetto a quanto indicato in perizia, in considerazione del fatto che le attività di pulizia sono state effettuate in autonomia e, pertanto, in economia.
Per quanto concerne i danni all'impianto di irrigazione di Parte_2
sebbene gli stessi risultino confermati dai testi escussi,
[...] appare equo applicare anche a tale voce di danno una riduzione del
70%, in considerazione del fatto che non sono state prodotte in giudizio prove che attestino l'estensione e l'effettivo grado di danneggiamento dell'impianto irriguo preesistente.
Nulla può essere riconosciuto per le voci di danno consistenti nella perdita delle derrate alimentari, in quanto, i testi escussi hanno riferito soltanto in via valutativa di una perdita di damigiane di vino e passate di pomodoro, per cui tali dichiarazioni non possono essere utilizzate quale prova della medesima;
peraltro, tali danni non trovano riscontro nei rilievi fotografici.
Va, infine, dato atto che la richiesta di risarcimento dei danni morali per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, formulata genericamente nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi e nelle conclusioni.
Per mera completezza, va ribadito che, in continuità con l'orientamento espresso già da questo RA (es. sent. n. 4823/2015) e da altri RA (es. RA AN in occasione dei giudizi scaturiti dall'esondazione del Seveso dell'8.7.2014), non è ravvisabile nella specie una lesione della dignità del lavoratore che potrebbe dar luogo al risarcimento del danno morale, giacché si è verificato semplicemente un evento naturale (sia pure dovuto all'omissione delle opportune cautele da parte degli enti preposti) che ha determinato i danni alle colture sopra indicati.
Pertanto, la risarcibilità dell'eventuale lesione del suddetto diritto al lavoro esula dal caso di specie, dove viene in rilievo una responsabilità extracontrattuale, peraltro del tutto scollegata da un rapporto di lavoro.
In conclusione, alla luce di quanto sopra esposto, dovrà riconoscersi a titolo di risarcimento di tutti i danni materiali subiti a fronte dell'esondazione dell'alveo avvenuta in data Controparte_2
29.10.2015, la somma complessiva di € 3.628,47 in favore di Parte_1
(risultante dalla somma di € 1.353,18 per la perdita della
[...] produzione di finocchi + € 1.285,83 per disinfestazione + € 379,63 per fresatura + € 355,13 per erpicatura + € 254,70 per pulizia, tutti importi ridotti del 70% rispetto a quanto indicato dal ctp, e nulla per derrate alimentari) e di € 7.681,68 in favore di Parte_2
(risultante dalla somma di € 3.959,28 per la perdita della coltura di sedano + € 1.924,65 per disinfestazione + € 568,23 per fresatura + €
531,57 per erpicatura + € 443,25 per impianto di irrigazione a pioggia
+ € 254,70 per pulizia, tutti importi ridotti del 70% rispetto a quanto indicato dal ctp, e nulla per sterro del pozzo e per derrate alimentari).
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data della perizia di parte
(8.11.2016) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Le spese di lite, stante il parziale accoglimento delle domande, seguono la soccombenza nella misura della metà, come liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022, in considerazione della serialità delle questioni trattate, mentre deve essere dichiarata compensata la residua metà, con distrazione della quota spettante al terzo difensore ON
D'Auria in favore degli avvocati e , stante la Pt_3 Parte_4 dichiarazione da parte di ON D'Auria di rinunciare ai propri onorari a favore dei difensori che chiedono la distrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione Controparte_1 ed istanza, così provvede:
- accoglie, nei limiti indicati, la domanda proposta dai ricorrenti e, per effetto, condanna la , in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al risarcimento dei danni di € 3.628,47 in favore di e di € 7.681,68 in favore di Parte_1 Parte_2
, oltre rivalutazione monetaria dalla data della perizia di parte
[...]
(8.11.2016) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
- condanna la in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, al pagamento, in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio nella misura della metà, che liquida in € 132,00 per esborsi documentati ed € 1.570,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari e Parte_3 Pt_4
nella misura della metà ciascuno e dichiara compensata la
[...] residua metà.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.12.2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo