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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/10/2025, n. 3451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3451 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 4958/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
21.5.2024, proposto da
(C.F. – ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Marino
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino , ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore Pt_2 di Foggia l'8.3.2023 e notificato il 29.4.2024, recante rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
Con decreto del 28.5.2024, emesso inaudita altera parte, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di 1 comparizione del 3.12.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensiva e del merito della controversia.
Con ordinanza del 14.12.2024 è stato confermato il decreto di sospensione e, contestualmente, è stata dichiarata la contumacia del – Questura di CP_1 CP_1 CP_1
La causa è stata trattata alle udienze del 14.12.2024 e del 10.9.2025.
All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova chiarire che l'art. 19 comma 1.1 (“divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categoria vulnerabili”) d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1.1. e 1.2 d. lgs. n. 286/1998 alla Questura in data
19.01.2023, pertanto antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, si applica il disposto del suddetto art. 19 nella sua forma previgente.
2.3. – Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, risulta depositata telematicamente la seguente documentazione: (i) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione attestante attività lavorativa agricola prestata alle dipendenze della "Apulia Tractor S.r.l. Società Agricola" dal 1°.
1.2025 al 31.3.2025; (ii) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione attestante attività lavorativa agricola prestata alle dipendenze della "Vomer Società Cooperativa Agricola" dal 1°.
1.2025 al 31.3.2025; (iii) modello
Unilav/comunicazione di proroga dell'assunzione come bracciante agricolo alle dipendenze della
" Agr. San Chirico" dal 29.3.2024 al 31.12.2024 con buste paga dei mesi di aprile e Parte_3
2 maggio 2024 per un importo netto pari ad € 1,708,54; (iv) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativa all'attività lavorativa di bracciante agricolo prestata alle dipendenze dell'impresa individuale " Agr. San Chirico" dal 29.3.2024 al 30.6.2024; (v) Parte_3 modello Unilav/comunicazione di proroga assunzione attestante attività lavorativa agricola prestata alle dipendenze della "Vomer Società Cooperativa Agricola" dal 28.9.2024 al 31.12.2024; (vi) tre modelli Unilav afferenti ai rapporti di lavoro instaurati, rispettivamente, con l'impresa individuale
(con busta paga di Maggio 2024 per importo complessivo netto pari ad € 70,44), con CP_2
l'impresa individuale San Chirico S.S. e con la "Gem. Agr." (con buste Controparte_3 paga dei aprile e maggio 2024 per un importo complessivo netto pari ad € 715,42); (vii) Modello unilav relativo alla proroga del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa individuale OU
LI al 9.2.2023, nonché buste paga di GE (€ 590,00) e FE (€ 862,00); (viii) CU 2024 attestante la percezione di un reddito pari ad € 1.838,44 per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze dell'impresa individuale IT SC dal 10.6.2023 al 31.7.2023; (ix) modello C2 storico emesso il 12.4.2023; (x) CU 2023 attestante la percezione di un reddito pari ad euro
7.786,75 per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze dell'impresa individuale OU LI dal
12.2.2022, nonché relativi modelli unilav e due buste paga;
(xi) attestato di frequenza di corso da pizzaiolo rilasciato il 31.5.2018.
Le comunicazioni UNILAV, le certificazioni uniche, le buste-paga e, in generale, la documentazione contrattuale relativa ai rapporti di lavoro avviati sono indicative della serietà e dell'effettività del tentativo di integrazione esperito dal richiedente, il quale si è, con tutta evidenza, impegnato nell'inserirsi nel tessuto socioeconomico del Paese di accoglienza.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato, ormai da tempo, e proseguito, nel corso degli ultimi due anni, un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia.
Inoltre, sono presenti in atti un contratto (sottoscritto anche dall'odierno ricorrente il
26.7.2022e debitamente registrato al n. 3849 serie 3 T anno 2022) di locazione per uso abitativo di immobile sito in prorogato sino al 31.7.2024, e un certificato di residenza rilasciato dal CP_1
Comune di il 13.12.2022, da cui si evince che il richiedente risiede stabilmente sul territorio CP_1 italiano e risulta essersi inserito appieno nel tessuto sociale, economico e lavorativo del Paese di accoglienza.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari in data
28.5.2024.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) per le spese di lite. CP_4
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 26 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 4958/2024 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato il
21.5.2024, proposto da
(C.F. – ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Marino
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino , ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore Pt_2 di Foggia l'8.3.2023 e notificato il 29.4.2024, recante rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
Con decreto del 28.5.2024, emesso inaudita altera parte, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di 1 comparizione del 3.12.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensiva e del merito della controversia.
Con ordinanza del 14.12.2024 è stato confermato il decreto di sospensione e, contestualmente, è stata dichiarata la contumacia del – Questura di CP_1 CP_1 CP_1
La causa è stata trattata alle udienze del 14.12.2024 e del 10.9.2025.
All'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova chiarire che l'art. 19 comma 1.1 (“divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categoria vulnerabili”) d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1.1. e 1.2 d. lgs. n. 286/1998 alla Questura in data
19.01.2023, pertanto antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, si applica il disposto del suddetto art. 19 nella sua forma previgente.
2.3. – Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, risulta depositata telematicamente la seguente documentazione: (i) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione attestante attività lavorativa agricola prestata alle dipendenze della "Apulia Tractor S.r.l. Società Agricola" dal 1°.
1.2025 al 31.3.2025; (ii) modello
Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione attestante attività lavorativa agricola prestata alle dipendenze della "Vomer Società Cooperativa Agricola" dal 1°.
1.2025 al 31.3.2025; (iii) modello
Unilav/comunicazione di proroga dell'assunzione come bracciante agricolo alle dipendenze della
" Agr. San Chirico" dal 29.3.2024 al 31.12.2024 con buste paga dei mesi di aprile e Parte_3
2 maggio 2024 per un importo netto pari ad € 1,708,54; (iv) modello Unilav/comunicazione obbligatoria di assunzione relativa all'attività lavorativa di bracciante agricolo prestata alle dipendenze dell'impresa individuale " Agr. San Chirico" dal 29.3.2024 al 30.6.2024; (v) Parte_3 modello Unilav/comunicazione di proroga assunzione attestante attività lavorativa agricola prestata alle dipendenze della "Vomer Società Cooperativa Agricola" dal 28.9.2024 al 31.12.2024; (vi) tre modelli Unilav afferenti ai rapporti di lavoro instaurati, rispettivamente, con l'impresa individuale
(con busta paga di Maggio 2024 per importo complessivo netto pari ad € 70,44), con CP_2
l'impresa individuale San Chirico S.S. e con la "Gem. Agr." (con buste Controparte_3 paga dei aprile e maggio 2024 per un importo complessivo netto pari ad € 715,42); (vii) Modello unilav relativo alla proroga del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'impresa individuale OU
LI al 9.2.2023, nonché buste paga di GE (€ 590,00) e FE (€ 862,00); (viii) CU 2024 attestante la percezione di un reddito pari ad € 1.838,44 per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze dell'impresa individuale IT SC dal 10.6.2023 al 31.7.2023; (ix) modello C2 storico emesso il 12.4.2023; (x) CU 2023 attestante la percezione di un reddito pari ad euro
7.786,75 per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze dell'impresa individuale OU LI dal
12.2.2022, nonché relativi modelli unilav e due buste paga;
(xi) attestato di frequenza di corso da pizzaiolo rilasciato il 31.5.2018.
Le comunicazioni UNILAV, le certificazioni uniche, le buste-paga e, in generale, la documentazione contrattuale relativa ai rapporti di lavoro avviati sono indicative della serietà e dell'effettività del tentativo di integrazione esperito dal richiedente, il quale si è, con tutta evidenza, impegnato nell'inserirsi nel tessuto socioeconomico del Paese di accoglienza.
Emerge, quindi, che l'istante ha principiato, ormai da tempo, e proseguito, nel corso degli ultimi due anni, un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia.
Inoltre, sono presenti in atti un contratto (sottoscritto anche dall'odierno ricorrente il
26.7.2022e debitamente registrato al n. 3849 serie 3 T anno 2022) di locazione per uso abitativo di immobile sito in prorogato sino al 31.7.2024, e un certificato di residenza rilasciato dal CP_1
Comune di il 13.12.2022, da cui si evince che il richiedente risiede stabilmente sul territorio CP_1 italiano e risulta essersi inserito appieno nel tessuto sociale, economico e lavorativo del Paese di accoglienza.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari in data
28.5.2024.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) per le spese di lite. CP_4
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 26 settembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
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