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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/12/2025, n. 5470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5470 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.N. 18029/2024 promossa da: rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Fusco e Parte_1
ED Frignani, giusta delega in atti
ATTRICE OPPONENTE contro rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pistis ed Enrico Autero, giusta CP_1 delega in atti
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice
“La conferma la rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., già Parte_1 notificata e depositata, e chiede pertanto, acquisita l'accettazione della controparte, comunque depositata in giudizio, che sia dichiarata l'estinzione del processo
Dichiara di accettare la rinuncia avversaria con la compensazione delle spese legali nei termini indicati dalla controparte”
Per la convenuta
CP_1
- conferma l'accettazione alla rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c., già notificata a controparte e depositata in giudizio in data 17 ottobre 2025;
pagina 1 di 3 - conferma la rinuncia alla propria domanda riconvenzionale contenuta nella comparsa di costituzione del 14 marzo 2025 ai sensi dell'art. 306 c.p.c., già notificata a controparte e depositata in giudizio in data 19 novembre 2025 e per l'effetto chiede la dichiarazione di estinzione del presente procedimento;
- per l'effetto delle suddette rinunce, chiede la dichiarazione di estinzione del presente procedimento;
- insiste affinché il Giudice, nel dichiarare estinto il presente procedimento, liquidi le spese di causa a carico di e a favore di in relazione alla domanda principale Parte_1 CP_1 rinunciata da e invece compensi le spese legali per la domanda riconvenzionale Parte_1 rinunciata da ” CP_1
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 4514/2024, emesso dal Tribunale di Torino in data 3-
5/8/2024, con cui è stata condannata a corrispondere ad la somma di € 40.000,00, CP_1 oltre interessi e spese.
Con dichiarazione depositata in data 14.10.2025 l'attrice ha dichiarato di rinunciare agli atti;
con atto depositato in data 17.10.2025 la parte convenuta ha accettato la rinuncia, chiedendo la liquidazione delle spese di lite.
Con atto depositato in data 19.11.2025 ha a sua volta dichiarato di rinunciare alla CP_1 domanda riconvenzionale formulata nella comparsa di costituzione;
parte attrice ha accettato tale rinuncia, dando atto dell'accordo delle parti in ordine alla compensazione delle spese di lite relativamente alla domanda riconvenzionale (cfr. atto depositato in data 20.11.2025).
Con le note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., tempestivamente depositate, le parti hanno richiamato le reciproche rinunce ed accettazioni, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo.
2. Accertata la regolarità delle rinunce e delle relative accettazioni, deve dunque dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, III, comma c.p.c.
3. Si provvede con separata ordinanza alla liquidazione delle spese di lite ex art. 306, IV comma, c.p.c., in favore di atteso l'accordo delle parti in ordine alla CP_1 compensazione delle spese di lite con riguardo alla rinuncia alla domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo. pagina 2 di 3 Così deciso in Torino, in data 16.12.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
in persona del giudice dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al R.G.N. 18029/2024 promossa da: rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Fusco e Parte_1
ED Frignani, giusta delega in atti
ATTRICE OPPONENTE contro rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Pistis ed Enrico Autero, giusta CP_1 delega in atti
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice
“La conferma la rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c., già Parte_1 notificata e depositata, e chiede pertanto, acquisita l'accettazione della controparte, comunque depositata in giudizio, che sia dichiarata l'estinzione del processo
Dichiara di accettare la rinuncia avversaria con la compensazione delle spese legali nei termini indicati dalla controparte”
Per la convenuta
CP_1
- conferma l'accettazione alla rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c., già notificata a controparte e depositata in giudizio in data 17 ottobre 2025;
pagina 1 di 3 - conferma la rinuncia alla propria domanda riconvenzionale contenuta nella comparsa di costituzione del 14 marzo 2025 ai sensi dell'art. 306 c.p.c., già notificata a controparte e depositata in giudizio in data 19 novembre 2025 e per l'effetto chiede la dichiarazione di estinzione del presente procedimento;
- per l'effetto delle suddette rinunce, chiede la dichiarazione di estinzione del presente procedimento;
- insiste affinché il Giudice, nel dichiarare estinto il presente procedimento, liquidi le spese di causa a carico di e a favore di in relazione alla domanda principale Parte_1 CP_1 rinunciata da e invece compensi le spese legali per la domanda riconvenzionale Parte_1 rinunciata da ” CP_1
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 4514/2024, emesso dal Tribunale di Torino in data 3-
5/8/2024, con cui è stata condannata a corrispondere ad la somma di € 40.000,00, CP_1 oltre interessi e spese.
Con dichiarazione depositata in data 14.10.2025 l'attrice ha dichiarato di rinunciare agli atti;
con atto depositato in data 17.10.2025 la parte convenuta ha accettato la rinuncia, chiedendo la liquidazione delle spese di lite.
Con atto depositato in data 19.11.2025 ha a sua volta dichiarato di rinunciare alla CP_1 domanda riconvenzionale formulata nella comparsa di costituzione;
parte attrice ha accettato tale rinuncia, dando atto dell'accordo delle parti in ordine alla compensazione delle spese di lite relativamente alla domanda riconvenzionale (cfr. atto depositato in data 20.11.2025).
Con le note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., tempestivamente depositate, le parti hanno richiamato le reciproche rinunce ed accettazioni, chiedendo la declaratoria di estinzione del processo.
2. Accertata la regolarità delle rinunce e delle relative accettazioni, deve dunque dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306, III, comma c.p.c.
3. Si provvede con separata ordinanza alla liquidazione delle spese di lite ex art. 306, IV comma, c.p.c., in favore di atteso l'accordo delle parti in ordine alla CP_1 compensazione delle spese di lite con riguardo alla rinuncia alla domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del processo. pagina 2 di 3 Così deciso in Torino, in data 16.12.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 3 di 3