CGT2
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1630/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 39/2021 depositato il 05/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1281/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 12/05/2020 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180010368363000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180010368363000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina e IO si riportano alle conclusioni formulate in atti.
IO chiede altresì la distrazione delle spese.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Messina rigettava il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento relativa all'IRES, IRAP, IVA dell'anno 2015 e condannava la parte soccombente al pagamento del le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società contribuente per i seguenti motivi:
1.- erronea dichiarazione di novità dei motivi formulati con memoria illustrativa, in quanto le eccezioni erano riferite all'inammissibilità dell'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate nel primo grado di giudizio. Sul punto riproponeva l'eccezione di mancato rispetto delle forme previste per la chiamata in giudizio di un terzo dall'art. 23 d.lgs. n. 546/1992 e, comunque, dell'intervento previste dall'art. 14 d.lgs. cit. La conseguenza dell'inammissibilità dell'intervento dell'Agenzia delle Entrate sarebbe stata l'inutilizzabilità della documentazione prodotta in primo grado per dimostrare l'esistenza della pretesa tributaria sottesa alla cartella impugnata, della quale in ogni caso eccepiva la conformità all'originale e, comunque, l'inidoneità probatoria.
2. assenza di firma digitale sulla cartella notifica a mezzo PEC, dovendosi ritenere tale adempimento necessario in caso di invio del documento a mezzo PEC per assicurarne l'immodificabilità.
3. omesso invio dell'avviso di cui all'art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R. n. 633/1972
4. omessa sottoscrizione del ruolo.
5. omessa motivazione della cartella impugnata.
6. illegittima applicazione delle sanzioni, in quanto l'Ufficio finanziario non aveva dimostrato la presentazione di dichiarazioni con debito da parte della società contribuente.
7. eccessiva quantificazione delle spese del giudizio di primo grado.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate e RISCOSSIONE SICILIA s.p.a, che chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il processo prosegue nei confronti dell'Agenzia delle Entrate IO nei termini indicati da Cass.
Sez. U - , Sentenza n. 15911 del 08/06/2021, Rv. 661509 – 03 con riferimento alla soppressione delle società del gruppo Equitalia sul territorio nazionale (cfr. ora Cass. n. 16259/23 in termini per il caso di
RISCOSSIONE SICILIA s.p.a.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è infondato.
Motivo 1
Il motivo non è fondato.
L'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate è valido per le seguenti ragioni.
La proposizione di eccezioni relative alla decadenza della potestà impositiva o alla prescrizione del credito tributario legittima l'intervento dell'ente impositore nel giudizio di primo grado.
L'art. 39 d.lgs. n. 112/1999 consente (rectius consentiva) al contribuente di chiamare in giudizio solo l'Agente della IO anche se impugna l'atto presupposto oltre che la cartella di pagamento, ma in questo caso l'ente impositore può sempre intervenire in giudizio, costituendosi secondo la disciplina dell'art. 23 d.lgs. n. 546/1992. La disciplina dettata per l'intervento dall'art. 14 d.lgs. n. 546/1992, infatti, si riferisce “ai destinatari del provvedimento o alle parti del rapporto tributario controverso” ovvero ai soggetti privati e non agli uffici finanziari (sulla disposizione v. Cass.. Sez. U, Sentenza n. 1052 del
18/01/2007, Rv. 595502 - 01). La stessa differenza strutturale si apprezza anche in tema di interruzione del processo, che non è prevista per l'“ufficio tributario”, ma solo per le altre “parti” (cfr. art. 40, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 546/1992), stante la presenza necessaria dell'ente impositore in ogni controversia tributaria, salvo la limitata eccezione prevista dal citato art. 39 d.lgs. n. 112/1999 sotto forma di sostituzione processuale (peraltro oggi abrogata). In ogni caso gli adempimenti previsti dal comma 5 dell'art. 14 d.lgs. n. 546/1992 non sono previsti a pena di inammissibilità e, pertanto, la costituzione dell'ente impositore in primo grado era perfettamente valida.
Ne segue l'utilizzabilità della produzione effettuata in primo grado.
Motivi 2, 5 e 6
Il motivo n. 2 non è fondato.
La cartella di pagamento non deve essere sottoscritta a pena di nullità e, quindi, anche l'eventuale mancanza della firma digitale nel documento notificato non ne inficia la validità.
La firma digitale sul documento allegato non serve ad assicurare l'immodificabilità del file durante la trasmissione, che è assicurato dai gestori di PEC, che cifrano tutti i messaggi previsti dal regolamento sulla PEC.
Il contribuente aveva piuttosto l'onere di disconoscere le risultanze del ruolo incorporato nella cartella che gli è stata notificata, piuttosto che accampare infondate eccezioni sul documento notificato, che ha solo lo scopo di rendergli nota una pretesa già da lui ben conosciuta al solo scopo di formare un titolo esecutivo nel perdurante inadempimento dell'obbligazione tributaria.
Ne segue l'infondatezza dei motivi nn. 5 e 6, perché l'onere di allegare e dimostrare l'inesistenza del debito tributario risultante dalla propria dichiarazione gravava sul contribuente. Il motivo n. 5, quindi, non
è fondato, perché la cartella è stata formata in modo automatizzato in adempimento delle indicazioni previste dal modello ministeriale e, come si è appena detto, il fondamento della pretesa tributaria era ben noto al contribuente, provenendo dalla sua stessa dichiarazione.
Motivo 3
Il motivo non è fondato.
La cartella trae il suo fondamento da un accertamento automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R. n.
600/1973 e riguarda somme dichiarate dallo stesso contribuente, per cui nessuna particolare motivazione o avviso previo era dovuto.
Quanto all'avviso bonario si è detto:
< della maggiore imposta, senza necessità di emettere avviso di accertamento, quando la verifica sia meramente cartolare e non implichi valutazioni, ciò che avviene quando essa si fondi sul solo riscontro obiettivo tra i dati formali contenuti nella dichiarazione dei redditi e le informazioni sul contribuente reperibili nell'anagrafe tributaria e sulle incongruità riscontrate dal suddetto raffronto. (Nella specie, si trattava di recupero di crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate non indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).>>
(Sez. 5 - , Ordinanza n. 24747 del 05/11/2020, Rv. 659497 - 01)
L'obbligo della comunicazione del risultato della liquidazione delle imposte, quando l'Ufficio attiva la procedura di cui agli artt. 36 bis d.p.r. n. 600/1973 e 54 bis d.p.r. n. 633/1972, scatta ogni qual volta l'Ufficio abbia esercitato il potere di rettifica conferitogli dagli articoli citati e non già nel caso in cui l'Ufficio si sia limitato a prendere atto della dichiarazione del contribuente e a farla propria senza nulla aggiungere o modificare. In quest'ultima ipotesi, che è quella ricorrente nella fattispecie in causa, non si rende necessario l'invio della comunicazione (c.d. avviso bonario), atteso che il contribuente è già a conoscenza degli omessi versamenti relativi alla dichiarazione presentata. Solo se vi sia stata una rettifica sussiste l'interesse del contribuente a ricevere la comunicazione dell'operato dell'Ufficio, allo scopo di approntare le sue difese, predisporre la documentazione necessaria ed acquisire, eventualmente, gli strumenti finanziari necessari a sopperire al maggior onere impostogli dall'ente impositore.
Peraltro, ove il legislatore ha ritenuto necessario che l'ente impositore comunichi al contribuente l'esito della liquidazione lo ha detto espressamente: ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
Ciò si rileva esaminando il disposto normativo dell'art.1, co. 412, l. n. 311/2004 che così recita: “In esecuzione dell'art. 6, co. 5, della l. n. 212/2000, l'Agenzia delle Entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. …”.
Per quanto riguarda le sanzioni, in caso di mancato ricevimento del cd. avviso bonario, il contribuente può chiedere il pagamento in misura ridotta delle sanzioni nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, senza che tale omesso invio abbia alcuna conseguenza sulla sua posizione.
Motivo 4
Il motivo non è fondato. Con riferimento all'omessa sottoscrizione del ruolo, come ha da tempo chiarito il Giudice di Legittimità:
< la validazione dei dati in essi contenuti, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice, ai sensi dell'art. 1, comma 5 ter, del d.l. n. 106 del 2005, convertito nella l.
n. 156 del 2006, il cui ambito applicativo si estende ai rapporti tributari anteriori alla sua entrata in vigore, attesa la sua portata retroattiva, che si desume, a prescindere dalla sua eventuale natura innovativa, dall'espressa qualificazione di legge interpretativa, effettuata dal legislatore.>>
(Sez. 5, Sentenza n. 23550 del 18/11/2015, Rv. 637432 - 01)
La questione relativa alla sottoscrizione del ruolo è, pertanto, del tutto irrilevante, non essendo più un requisito di validità dell'atto per espressa disposizione di legge, in quanto sostituita dal procedimento di validazione dei dati eseguito in via centralizzata dal sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria
(cfr. anche Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1449 del 20/01/2017, Rv. 642899 – 01).
Motivo 7
Il motivo non è fondato.
Le spese sono state liquidate in misura inferiore ai minimi previsti dalle tabelle previste per gli avvocati, pur ridotte ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992.
Essendo stata confermata la sentenza di primo grado, vanno liquidate unicamente le spese del presente giudizio, che seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Condanna, quindi, la Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate IO della somma indicata in dispositivo, che tiene conto del valore medio previsto dal d.m. 55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa in considerazione del numero di motivi proposti, ridotta del 20%, come disposto dall'art. 15, co. 2 bis, d.lgs. n. 546/1992 per l'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate IO delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 4.500,00, oltre spese forfetarie come per legge per la prima e di euro 5.500,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge per la seconda.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
LU PE
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
CINTIOLI FULVIO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 39/2021 depositato il 05/01/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1281/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MESSINA sez. 7 e pubblicata il 12/05/2020 Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180010368363000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520180010368363000 IVA-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
L'Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina e IO si riportano alle conclusioni formulate in atti.
IO chiede altresì la distrazione delle spese.
La Corte pone in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Messina rigettava il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento relativa all'IRES, IRAP, IVA dell'anno 2015 e condannava la parte soccombente al pagamento del le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società contribuente per i seguenti motivi:
1.- erronea dichiarazione di novità dei motivi formulati con memoria illustrativa, in quanto le eccezioni erano riferite all'inammissibilità dell'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate nel primo grado di giudizio. Sul punto riproponeva l'eccezione di mancato rispetto delle forme previste per la chiamata in giudizio di un terzo dall'art. 23 d.lgs. n. 546/1992 e, comunque, dell'intervento previste dall'art. 14 d.lgs. cit. La conseguenza dell'inammissibilità dell'intervento dell'Agenzia delle Entrate sarebbe stata l'inutilizzabilità della documentazione prodotta in primo grado per dimostrare l'esistenza della pretesa tributaria sottesa alla cartella impugnata, della quale in ogni caso eccepiva la conformità all'originale e, comunque, l'inidoneità probatoria.
2. assenza di firma digitale sulla cartella notifica a mezzo PEC, dovendosi ritenere tale adempimento necessario in caso di invio del documento a mezzo PEC per assicurarne l'immodificabilità.
3. omesso invio dell'avviso di cui all'art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e 54 bis d.P.R. n. 633/1972
4. omessa sottoscrizione del ruolo.
5. omessa motivazione della cartella impugnata.
6. illegittima applicazione delle sanzioni, in quanto l'Ufficio finanziario non aveva dimostrato la presentazione di dichiarazioni con debito da parte della società contribuente.
7. eccessiva quantificazione delle spese del giudizio di primo grado.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate e RISCOSSIONE SICILIA s.p.a, che chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il processo prosegue nei confronti dell'Agenzia delle Entrate IO nei termini indicati da Cass.
Sez. U - , Sentenza n. 15911 del 08/06/2021, Rv. 661509 – 03 con riferimento alla soppressione delle società del gruppo Equitalia sul territorio nazionale (cfr. ora Cass. n. 16259/23 in termini per il caso di
RISCOSSIONE SICILIA s.p.a.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è infondato.
Motivo 1
Il motivo non è fondato.
L'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate è valido per le seguenti ragioni.
La proposizione di eccezioni relative alla decadenza della potestà impositiva o alla prescrizione del credito tributario legittima l'intervento dell'ente impositore nel giudizio di primo grado.
L'art. 39 d.lgs. n. 112/1999 consente (rectius consentiva) al contribuente di chiamare in giudizio solo l'Agente della IO anche se impugna l'atto presupposto oltre che la cartella di pagamento, ma in questo caso l'ente impositore può sempre intervenire in giudizio, costituendosi secondo la disciplina dell'art. 23 d.lgs. n. 546/1992. La disciplina dettata per l'intervento dall'art. 14 d.lgs. n. 546/1992, infatti, si riferisce “ai destinatari del provvedimento o alle parti del rapporto tributario controverso” ovvero ai soggetti privati e non agli uffici finanziari (sulla disposizione v. Cass.. Sez. U, Sentenza n. 1052 del
18/01/2007, Rv. 595502 - 01). La stessa differenza strutturale si apprezza anche in tema di interruzione del processo, che non è prevista per l'“ufficio tributario”, ma solo per le altre “parti” (cfr. art. 40, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 546/1992), stante la presenza necessaria dell'ente impositore in ogni controversia tributaria, salvo la limitata eccezione prevista dal citato art. 39 d.lgs. n. 112/1999 sotto forma di sostituzione processuale (peraltro oggi abrogata). In ogni caso gli adempimenti previsti dal comma 5 dell'art. 14 d.lgs. n. 546/1992 non sono previsti a pena di inammissibilità e, pertanto, la costituzione dell'ente impositore in primo grado era perfettamente valida.
Ne segue l'utilizzabilità della produzione effettuata in primo grado.
Motivi 2, 5 e 6
Il motivo n. 2 non è fondato.
La cartella di pagamento non deve essere sottoscritta a pena di nullità e, quindi, anche l'eventuale mancanza della firma digitale nel documento notificato non ne inficia la validità.
La firma digitale sul documento allegato non serve ad assicurare l'immodificabilità del file durante la trasmissione, che è assicurato dai gestori di PEC, che cifrano tutti i messaggi previsti dal regolamento sulla PEC.
Il contribuente aveva piuttosto l'onere di disconoscere le risultanze del ruolo incorporato nella cartella che gli è stata notificata, piuttosto che accampare infondate eccezioni sul documento notificato, che ha solo lo scopo di rendergli nota una pretesa già da lui ben conosciuta al solo scopo di formare un titolo esecutivo nel perdurante inadempimento dell'obbligazione tributaria.
Ne segue l'infondatezza dei motivi nn. 5 e 6, perché l'onere di allegare e dimostrare l'inesistenza del debito tributario risultante dalla propria dichiarazione gravava sul contribuente. Il motivo n. 5, quindi, non
è fondato, perché la cartella è stata formata in modo automatizzato in adempimento delle indicazioni previste dal modello ministeriale e, come si è appena detto, il fondamento della pretesa tributaria era ben noto al contribuente, provenendo dalla sua stessa dichiarazione.
Motivo 3
Il motivo non è fondato.
La cartella trae il suo fondamento da un accertamento automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R. n.
600/1973 e riguarda somme dichiarate dallo stesso contribuente, per cui nessuna particolare motivazione o avviso previo era dovuto.
Quanto all'avviso bonario si è detto:
< della maggiore imposta, senza necessità di emettere avviso di accertamento, quando la verifica sia meramente cartolare e non implichi valutazioni, ciò che avviene quando essa si fondi sul solo riscontro obiettivo tra i dati formali contenuti nella dichiarazione dei redditi e le informazioni sul contribuente reperibili nell'anagrafe tributaria e sulle incongruità riscontrate dal suddetto raffronto. (Nella specie, si trattava di recupero di crediti di imposta per investimenti in aree svantaggiate non indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).>>
(Sez. 5 - , Ordinanza n. 24747 del 05/11/2020, Rv. 659497 - 01)
L'obbligo della comunicazione del risultato della liquidazione delle imposte, quando l'Ufficio attiva la procedura di cui agli artt. 36 bis d.p.r. n. 600/1973 e 54 bis d.p.r. n. 633/1972, scatta ogni qual volta l'Ufficio abbia esercitato il potere di rettifica conferitogli dagli articoli citati e non già nel caso in cui l'Ufficio si sia limitato a prendere atto della dichiarazione del contribuente e a farla propria senza nulla aggiungere o modificare. In quest'ultima ipotesi, che è quella ricorrente nella fattispecie in causa, non si rende necessario l'invio della comunicazione (c.d. avviso bonario), atteso che il contribuente è già a conoscenza degli omessi versamenti relativi alla dichiarazione presentata. Solo se vi sia stata una rettifica sussiste l'interesse del contribuente a ricevere la comunicazione dell'operato dell'Ufficio, allo scopo di approntare le sue difese, predisporre la documentazione necessaria ed acquisire, eventualmente, gli strumenti finanziari necessari a sopperire al maggior onere impostogli dall'ente impositore.
Peraltro, ove il legislatore ha ritenuto necessario che l'ente impositore comunichi al contribuente l'esito della liquidazione lo ha detto espressamente: ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
Ciò si rileva esaminando il disposto normativo dell'art.1, co. 412, l. n. 311/2004 che così recita: “In esecuzione dell'art. 6, co. 5, della l. n. 212/2000, l'Agenzia delle Entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. …”.
Per quanto riguarda le sanzioni, in caso di mancato ricevimento del cd. avviso bonario, il contribuente può chiedere il pagamento in misura ridotta delle sanzioni nel termine di 30 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, senza che tale omesso invio abbia alcuna conseguenza sulla sua posizione.
Motivo 4
Il motivo non è fondato. Con riferimento all'omessa sottoscrizione del ruolo, come ha da tempo chiarito il Giudice di Legittimità:
< la validazione dei dati in essi contenuti, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione creditrice, ai sensi dell'art. 1, comma 5 ter, del d.l. n. 106 del 2005, convertito nella l.
n. 156 del 2006, il cui ambito applicativo si estende ai rapporti tributari anteriori alla sua entrata in vigore, attesa la sua portata retroattiva, che si desume, a prescindere dalla sua eventuale natura innovativa, dall'espressa qualificazione di legge interpretativa, effettuata dal legislatore.>>
(Sez. 5, Sentenza n. 23550 del 18/11/2015, Rv. 637432 - 01)
La questione relativa alla sottoscrizione del ruolo è, pertanto, del tutto irrilevante, non essendo più un requisito di validità dell'atto per espressa disposizione di legge, in quanto sostituita dal procedimento di validazione dei dati eseguito in via centralizzata dal sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria
(cfr. anche Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1449 del 20/01/2017, Rv. 642899 – 01).
Motivo 7
Il motivo non è fondato.
Le spese sono state liquidate in misura inferiore ai minimi previsti dalle tabelle previste per gli avvocati, pur ridotte ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992.
Essendo stata confermata la sentenza di primo grado, vanno liquidate unicamente le spese del presente giudizio, che seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Condanna, quindi, la Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate IO della somma indicata in dispositivo, che tiene conto del valore medio previsto dal d.m. 55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa in considerazione del numero di motivi proposti, ridotta del 20%, come disposto dall'art. 15, co. 2 bis, d.lgs. n. 546/1992 per l'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la Ricorrente_1 al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate IO delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 4.500,00, oltre spese forfetarie come per legge per la prima e di euro 5.500,00, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge per la seconda.
Così deciso in Messina, nella data indicata in epigrafe.
IL PRESIDENTE
LU PE