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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/12/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa AL Di DO, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1159/2025 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giusy Falzone, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 27.03.2025, l'odierna ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. Con condanna alle spese.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Con condanna alle spese. CP_1
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza. ________________________
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale -decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che:
“Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n.
6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha ritenuto che “dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico, si evince che la ricorrente Sig.ra
, di anni 74, è allo stato affetta da: poliartrosi a moderata incidenza funzionale. Parte_1 vasculopatia cerebrale cronica con decadimento cognitivo moderato. cardiopatia ischemica. esiti di ustione diffusa (22% del corpo). insufficienza renale cronica iii stadio in verosimile rene grinzo destro. cataratta bilaterale con deficit visivo. Per le suddette affezioni, la ricorrente risulta soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età gravi (100%), ma in grado di deambulare autonomamente e di svolgere gli atti della vita quotidiana senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e pertanto non ha diritto ad indennità di accompagnamento ai sensi di legge. Invece, è da ritenere soggetto portatore di handicap grave (art.
3, comma 3) ai sensi della legge quadro 104/92”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione, anche in sede di risposta alle osservazioni formulate dal procuratore di parte ricorrente.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione va, quindi, parzialmente accolta.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto, vanno definitivamente poste
– per le medesime ragioni – a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in parziale accoglimento del ricorso, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando che la parte ricorrente è portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, con decorrenza dal
30.11.2022 (data di presentazione della domanda amministrativa), ma non possiede i requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di accompagnamento;
compensa le spese;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Agrigento, il 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
AL Di DO
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa AL Di DO, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1159/2025 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giusy Falzone, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 27.03.2025, l'odierna ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa. Con condanna alle spese.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Con condanna alle spese. CP_1
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza. ________________________
Va premessa la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale -decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che:
“Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n.
6084/2014).
Ciò detto, il CTU ha ritenuto che “dalla disamina della documentazione sanitaria riportata in atti e da quanto emerso nel corso dell'attuale accertamento clinico, si evince che la ricorrente Sig.ra
, di anni 74, è allo stato affetta da: poliartrosi a moderata incidenza funzionale. Parte_1 vasculopatia cerebrale cronica con decadimento cognitivo moderato. cardiopatia ischemica. esiti di ustione diffusa (22% del corpo). insufficienza renale cronica iii stadio in verosimile rene grinzo destro. cataratta bilaterale con deficit visivo. Per le suddette affezioni, la ricorrente risulta soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età gravi (100%), ma in grado di deambulare autonomamente e di svolgere gli atti della vita quotidiana senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e pertanto non ha diritto ad indennità di accompagnamento ai sensi di legge. Invece, è da ritenere soggetto portatore di handicap grave (art.
3, comma 3) ai sensi della legge quadro 104/92”.
Le conclusioni suddette possono integralmente condividersi in quanto frutto di un corretto iter valutativo del quale il consulente ha fornito esaustiva esplicitazione, anche in sede di risposta alle osservazioni formulate dal procuratore di parte ricorrente.
Per le suesposte ragioni, l'opposizione va, quindi, parzialmente accolta.
Avuto riguardo al parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione delle spese di lite.
Le spese della consulenza tecnica, che si liquidano con separato decreto, vanno definitivamente poste
– per le medesime ragioni – a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, in parziale accoglimento del ricorso, conferma l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze indicate nella relazione del CTU depositata in atti, dichiarando che la parte ricorrente è portatore di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, con decorrenza dal
30.11.2022 (data di presentazione della domanda amministrativa), ma non possiede i requisiti sanitari per avere diritto all'indennità di accompagnamento;
compensa le spese;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Agrigento, il 9 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
AL Di DO