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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/11/2025, n. 5550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5550 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 17/11/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Anna Codecasa ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8061/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PULVIRENTI Parte_1 C.F._1
GRAZIA giusta procura in atti
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GOBBO IRENE giusta procura in atti CP_1 P.IVA_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCI CP_2 C.F._2
LUIGI giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1 CP_2
per sentir annullare i contratti stipulati in data 12.5.2022 e 26.7.2022 e chiedere la
[...] restituzione del prezzo ed il risarcimento dei danni subiti.
I convenuti si costituivano ed eccepivano in via preliminare l'incompetenza territoriale del
Giudice adito in favore del Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 10 delle condizioni di contratto.
§§§
pagina 1 di 4 L'eccezione è fondata.
Entrambi i contratti prodotti dalla stessa parte attrice (un'offerta commerciale sottoscritta con CP_
in data 12 maggio 2022, avente ad oggetto la Tecnologia Laser, per una durata di 60 mesi e CP_ un'offerta commerciale sottoscritta con in data 26 luglio 2022, avente ad oggetto la
Tecnologia Profilho, per una durata di 60 mesi) recano una clausola di foro esclusivo all'art. 10, ove si legge: “per eventuali controversie derivanti dall'applicazione, esecuzione, interpretazione delle presenti condizioni generali e/o dall'Offerta sarà esclusivamente compente il Tribunale di
Torino”.
Ai sensi dell'art. 28 c.p.c.: “la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge”.
Ai sensi dell'art. 29 c.p.c.: “l'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito”.
Sul punto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito per legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 e
29 c.p.c, attribuisce al foro designato competenza esclusiva soltanto se la volontà delle parti sia manifestata in modo inequivoco ed espresso (si veda da ultimo Cassazione civile n. 9754/24, secondo cui: “la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge”)
La formulazione della clausola in esame non lascia spazio a dubbi e manifesta in modo perentorio ed inequivocabile la volontà di individuare il Tribunale di Torino quale foro esclusivamente competente per le controversie nascenti dal rapporto contrattuale descritto e di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.
pagina 2 di 4 La clausola deve essere interpretata quale deroga alla competenza ordinaria sia per le pretese fondate sul contratto sia per quelle in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo dell'azione.
In presenza di una clausola di competenza esclusiva, inoltre, non è necessaria, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione, la contestazione di tutti i fori legali alternativamente concorrenti, essendo tale clausola diretta proprio ad escludere il loro concorso (cfr. Cassazione n.
30681/23 secondo cui: “la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione”)
Inoltre, la clausola predisposta unilateralmente da un'impresa - non rientrante nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese - contenuta in una convenzione volta a regolare una serie indefinita di prestazioni professionali ed avente ad oggetto la deroga della competenza territoriale, con indicazione di un foro esclusivo non coincidente con quelli legislativamente individuati, ha natura vessatoria e deve essere approvata per iscritto in forma specifica, ai sensi dell' art. 1341, comma 2, c.c. (cfr. Cassazione civile , n. 18428/23 e Cassazione civile n. 20819/23).
Nel caso di specie anche questo requisito è soddisfatti, in quanto la clausola è stata specificatamente approvata per iscritto dalla ricorrente.
Infine, è da escludere nel caso di specie l'applicabilità del foro del consumatore in quanto il contratto è stato sottoscritto dalla ricorrente quale professionista o piccola imprenditrice nell'interesse della propria impresa individuale ove dovevano essere utilizzate le tecnologie acquistate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (fasi di studio, introduttiva ai valori medi e di trattazione ai valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara l'incompetenza del Tribunale di Catania in favore del Tribunale di Torino;
pagina 3 di 4 Condanna parte attrice a rimborsare a ciascuna delle parti convenute le spese di lite, che si liquidano in € 3.808,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Deciso all'udienza del 17 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Anna Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Anna Codecasa ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 8061/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PULVIRENTI Parte_1 C.F._1
GRAZIA giusta procura in atti
ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GOBBO IRENE giusta procura in atti CP_1 P.IVA_1
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCI CP_2 C.F._2
LUIGI giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in giudizio e Parte_1 CP_1 CP_2
per sentir annullare i contratti stipulati in data 12.5.2022 e 26.7.2022 e chiedere la
[...] restituzione del prezzo ed il risarcimento dei danni subiti.
I convenuti si costituivano ed eccepivano in via preliminare l'incompetenza territoriale del
Giudice adito in favore del Tribunale di Torino, ai sensi dell'art. 10 delle condizioni di contratto.
§§§
pagina 1 di 4 L'eccezione è fondata.
Entrambi i contratti prodotti dalla stessa parte attrice (un'offerta commerciale sottoscritta con CP_
in data 12 maggio 2022, avente ad oggetto la Tecnologia Laser, per una durata di 60 mesi e CP_ un'offerta commerciale sottoscritta con in data 26 luglio 2022, avente ad oggetto la
Tecnologia Profilho, per una durata di 60 mesi) recano una clausola di foro esclusivo all'art. 10, ove si legge: “per eventuali controversie derivanti dall'applicazione, esecuzione, interpretazione delle presenti condizioni generali e/o dall'Offerta sarà esclusivamente compente il Tribunale di
Torino”.
Ai sensi dell'art. 28 c.p.c.: “la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo che per le cause previste nei numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 70, per i casi di esecuzione forzata, di opposizione alla stessa, di procedimenti cautelari e possessori, di procedimenti in camera di consiglio e per ogni altro caso in cui l'inderogabilità sia disposta espressamente dalla legge”.
Ai sensi dell'art. 29 c.p.c.: “l'accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito”.
Sul punto, la giurisprudenza è costante nel ritenere che la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito per legge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 e
29 c.p.c, attribuisce al foro designato competenza esclusiva soltanto se la volontà delle parti sia manifestata in modo inequivoco ed espresso (si veda da ultimo Cassazione civile n. 9754/24, secondo cui: “la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma deve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge”)
La formulazione della clausola in esame non lascia spazio a dubbi e manifesta in modo perentorio ed inequivocabile la volontà di individuare il Tribunale di Torino quale foro esclusivamente competente per le controversie nascenti dal rapporto contrattuale descritto e di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa.
pagina 2 di 4 La clausola deve essere interpretata quale deroga alla competenza ordinaria sia per le pretese fondate sul contratto sia per quelle in cui il contratto sia solo un fatto costitutivo dell'azione.
In presenza di una clausola di competenza esclusiva, inoltre, non è necessaria, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione, la contestazione di tutti i fori legali alternativamente concorrenti, essendo tale clausola diretta proprio ad escludere il loro concorso (cfr. Cassazione n.
30681/23 secondo cui: “la parte che eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando l'operatività di un foro convenzionale esclusivo non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione”)
Inoltre, la clausola predisposta unilateralmente da un'impresa - non rientrante nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese - contenuta in una convenzione volta a regolare una serie indefinita di prestazioni professionali ed avente ad oggetto la deroga della competenza territoriale, con indicazione di un foro esclusivo non coincidente con quelli legislativamente individuati, ha natura vessatoria e deve essere approvata per iscritto in forma specifica, ai sensi dell' art. 1341, comma 2, c.c. (cfr. Cassazione civile , n. 18428/23 e Cassazione civile n. 20819/23).
Nel caso di specie anche questo requisito è soddisfatti, in quanto la clausola è stata specificatamente approvata per iscritto dalla ricorrente.
Infine, è da escludere nel caso di specie l'applicabilità del foro del consumatore in quanto il contratto è stato sottoscritto dalla ricorrente quale professionista o piccola imprenditrice nell'interesse della propria impresa individuale ove dovevano essere utilizzate le tecnologie acquistate.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (fasi di studio, introduttiva ai valori medi e di trattazione ai valori minimi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara l'incompetenza del Tribunale di Catania in favore del Tribunale di Torino;
pagina 3 di 4 Condanna parte attrice a rimborsare a ciascuna delle parti convenute le spese di lite, che si liquidano in € 3.808,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Deciso all'udienza del 17 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Anna Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4