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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 281/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1706/2022 depositato il 21/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003387135000 ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Difensore_1, ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate impugnando l'intimazione di pagamento nr. 043 2022 9003387135/000 notificata il 19/5/2022 con la quale è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 62.291,01 di cui alle seguenti cartelle esattoriali:
1) 04320190008840838000;
2) 04320190025879650000;
3) 04320190028997069000.
Il ricorrente ha affidato la richiesta di annullamento ai seguenti motivi:
1) Omessa notificazione degli atti presupposti;
2) Difetto di motivazione, anche con riferimento alle modalità di calcolo degli interessi ed alle sanzioni;
3) Estinzione per prescrizione delle obbligazioni relative ai tributi ed alle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio in data 10/01/2023 con il deposito di controdeduzioni ha eccepito il difetto di legittimazione passiva ed ha conseguentemente chiesto alla Corte di ordinare l'integrazione del contraddittorio chiamando in causa l'agente della riscossione.
In data 15/01/2026 il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza, celebrata a distanza, la causa è stata trattata e quindi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni formulate dalla resistente sono infondate.
In primo luogo, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale al quale questa Corte intende aderire ( Cass.
Sez. 5 - , Ordinanza n. 27737 del 25/10/2024 ) secondo il quale “ In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore”.
In secondo luogo, la chiamata in causa dell'agente della riscossione, non è subordinata ad autorizzazione da parte del giudice ( Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16685 del 21/06/2019: << Nel processo tributario il dovere del concessionario del servizio di riscossione di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del
1999, ha natura di "litis denuntiatio" sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria >>). Ben poteva, dunque, l'Agenzia delle Entrate chiamare in causa l'agente della riscossione, notificandogli il ricorso, adempimento al quale non ha tuttavia provveduto.
L'affermazione del ricorrente, che lamenta l'omessa notificazione degli atti prodromici è rimasta dunque incontestata.
L'omessa notificazione dell'atto presupposto ( quale vizio lamentato dal ricorrente ) comporta la nullità dell'atto conseguente notificato.
Si richiama a tal proposito il principio affermato in giurisprudenza ( Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 1144 del
18/01/2018 secondo il quale “ In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”.
Nel caso di specie, come anticipato, il ricorrente ha impugnato unicamente l'atto conseguenziale notificatogli
( ovvero l'intimazione di pagamento ) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto.
Il ricorso va quindi accolto, con annullamento dell'atto impugnato e compensazione delle spese di lite, in ragione della natura della decisione la quale non ha comportato l'accertamento della fondatezza sostanziale della pretesa tributaria.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE MARIO, Presidente
EPIFANI REMO, Relatore
CIANCIULLI TERESA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1706/2022 depositato il 21/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04320229003387135000 ALTRO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Difensore_1, ricorre nei confronti dell'Agenzia delle Entrate impugnando l'intimazione di pagamento nr. 043 2022 9003387135/000 notificata il 19/5/2022 con la quale è stato richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 62.291,01 di cui alle seguenti cartelle esattoriali:
1) 04320190008840838000;
2) 04320190025879650000;
3) 04320190028997069000.
Il ricorrente ha affidato la richiesta di annullamento ai seguenti motivi:
1) Omessa notificazione degli atti presupposti;
2) Difetto di motivazione, anche con riferimento alle modalità di calcolo degli interessi ed alle sanzioni;
3) Estinzione per prescrizione delle obbligazioni relative ai tributi ed alle sanzioni.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio in data 10/01/2023 con il deposito di controdeduzioni ha eccepito il difetto di legittimazione passiva ed ha conseguentemente chiesto alla Corte di ordinare l'integrazione del contraddittorio chiamando in causa l'agente della riscossione.
In data 15/01/2026 il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
All'odierna udienza, celebrata a distanza, la causa è stata trattata e quindi decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni formulate dalla resistente sono infondate.
In primo luogo, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale al quale questa Corte intende aderire ( Cass.
Sez. 5 - , Ordinanza n. 27737 del 25/10/2024 ) secondo il quale “ In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente impositore”.
In secondo luogo, la chiamata in causa dell'agente della riscossione, non è subordinata ad autorizzazione da parte del giudice ( Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16685 del 21/06/2019: << Nel processo tributario il dovere del concessionario del servizio di riscossione di chiamare in causa l'ente impositore nelle controversie che non riguardano solo la regolarità o la validità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del
1999, ha natura di "litis denuntiatio" sicché non è a tal fine necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria >>). Ben poteva, dunque, l'Agenzia delle Entrate chiamare in causa l'agente della riscossione, notificandogli il ricorso, adempimento al quale non ha tuttavia provveduto.
L'affermazione del ricorrente, che lamenta l'omessa notificazione degli atti prodromici è rimasta dunque incontestata.
L'omessa notificazione dell'atto presupposto ( quale vizio lamentato dal ricorrente ) comporta la nullità dell'atto conseguente notificato.
Si richiama a tal proposito il principio affermato in giurisprudenza ( Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 1144 del
18/01/2018 secondo il quale “ In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”.
Nel caso di specie, come anticipato, il ricorrente ha impugnato unicamente l'atto conseguenziale notificatogli
( ovvero l'intimazione di pagamento ) facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto.
Il ricorso va quindi accolto, con annullamento dell'atto impugnato e compensazione delle spese di lite, in ragione della natura della decisione la quale non ha comportato l'accertamento della fondatezza sostanziale della pretesa tributaria.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.