Trib. Chieti, sentenza 23/12/2025, n. 444
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Accolto
    Riconoscimento anno 2013 ai fini giuridici

    La Corte di Cassazione ha distinto gli effetti giuridici da quelli economici delle progressioni di carriera, affermando che il blocco della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici. Pertanto, l'anno 2013 deve essere considerato ai soli fini giuridici.

  • Improcedibile
    Riconoscimento anno 2013 ai fini economici

    Il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio relativamente ai capi della domanda concernenti il riconoscimento dell'anno 2013 ai fini economici e il pagamento delle relative differenze retributive.

  • Improcedibile
    Pagamento differenze retributive

    Il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio relativamente ai capi della domanda concernenti il pagamento delle differenze retributive.

  • Altro
    Annullamento atti lesivi

    La materia del contendere è cessata con riferimento al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini economici, mentre è stato accolto il riconoscimento ai soli fini giuridici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Chieti, sentenza 23/12/2025, n. 444
    Giurisdizione : Trib. Chieti
    Numero : 444
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

    Testo completo