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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 23/12/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
“Trattazione scritta” Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CHIETI SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 172/2025 R.G.A.C. promossa da (avv. Guido Marone), contro il Parte_1 [...]
(ex art. 417 bis c.p.c.) avente ad oggetto: Controparte_1
Riconoscimento e valutazione a fini giuridici dell'anno 2013 con progressione stipendiale e riconoscimento delle differenze retributive maturate, osserva quanto segue:
- 1 - Con ricorso depositato in data 27.1.2025 la parte ricorrente, docente di ruolo del siccome assunto con contratto a tempo Controparte_1 indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2012, impugnava il decreto dirigenziale dall' recante Controparte_2 ricostruzione della carriera, nella parte in cui non aveva riconosciuto il servizio prestato nell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali. A fondamento del ricorso il ricorrente, dopo aver richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del blocco delle progressioni economiche del personale del pubblico impiego, evidenziava che tale blocco impediva un aumento del trattamento economico solo nel periodo oggetto del blocco (anno 2013), ferma restando la valutazione del servizio prestato nel 2013 sia ai fini giuridici, che ai fini della maturazione delle fasce di anzianità superiori e del conseguimento degli incrementi economici negli anni successivi al blocco stipendiale. Tanto esposto, chiedeva di: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) per l'effetto, condannare il
[...]
ad effettuare una nuova ricostruzione integrale della carriera Controparte_1 del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale 15/20 a decorrere dall'a.s. 2019/20; d) conseguentemente, condannare del al pagamento di Controparte_1 tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anni 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera.Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone.” Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese, CP_1 chiedendo “1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) Conseguentemente, accertare e dichiarare la legittimità del decreto di ricostruzione di carriera impugnato ed accertare l'intervenuta adozione del provvedimento di progressione di carriera;
3) In subordine, in caso di accoglimento del ricorso si eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi;
4) In caso di accoglimento del ricorso si chiede che il docente Parte_1 venga inquadrato nella classe stipendiale 21-27 (con scatto 01-09-2023), che corrisponde alla fascia stipendiale in godimento dal 01-09-2024.” 5) Stante l'assoluta infondatezza del ricorso e considerata l'esigenza di valutare la pretesa di parte ricorrente alla luce dei principi di cui agli artt. 2-36-81-117-119 della Costituzione si chiede di condannare la parte ricorrente alle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. del cod. proc. civile , relativo alle liquidazioni delle spese legali in favore delle Pubbliche Amministrazioni oppure in alternativa si chiede la compensazione delle spese di lite”. La causa, istruita con documenti, veniva decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni da parte del solo ricorrente.
- 2 - In primo luogo occorre dare atto della dichiarazione, sopravvenuta in corso di causa (si vedano le note scritte dell'11.12.2025), “espressa rinuncia agli atti ex art. 306 cod. proc. civ. rispetto esclusivamente ai capi della domanda, autonomi ed indipendenti, che sono appunto relativi al riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate, fatti comunque salvi gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2945 cod. civ”. Quanto alle restanti parti delle domande, basti evidenziare come la Corte di Cassazione
Pag. 2 di 4 (Cass. ord. 11 giugno 2024 n. 16133), distingue chiaramente gli effetti giuridici della progressione di carriera da quelli economici, affermando che “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. Tale pronuncia, quindi, evidenzia come l'anno 2013 debba essere considerato ai soli fini giuridici ma non anche ai fini economici e anche più di recente la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sentenza n. 13618 del 21.05.2025) ha ritenuto “maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.” A questa conclusione il Collegio è pervenuto rilevando che la disciplina specifica contenuta nel comma 23 del citato art.
9 - nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici - “non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.” In argomento, la Corte ha osservato che si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito. Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né al passaggio fra aree diverse. Pertanto,
Pag. 3 di 4 questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata, ovvero il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco in un caso e la sterilizzazione delle annualità nell'altro caso. La pronuncia in esame ha, infine, ribadito che la “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici: “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.” Può, in definitiva, dichiararsi il solo diritto di parte ricorrente ad ottenere il riconoscimento - a soli fini giuridici - dell'anzianità maturata con inclusione, nel decreto di ricostruzione di carriera, dell'anno 2013
- 3 - Lo svolgimento del giudizio in contumacia e l'esistenza di precedenti di merito contrapposti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede: dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere il riconoscimento - a soli fini giuridici - dell'anzianità maturata con inclusione, nel decreto di ricostruzione di carriera, dell'anno 2013 e cessata la materia del contendere con riferimento al riconoscimento di tale anno ai fini economici;
compensa integralmente le spese di lite. Chieti, 23 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CHIETI SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 172/2025 R.G.A.C. promossa da (avv. Guido Marone), contro il Parte_1 [...]
(ex art. 417 bis c.p.c.) avente ad oggetto: Controparte_1
Riconoscimento e valutazione a fini giuridici dell'anno 2013 con progressione stipendiale e riconoscimento delle differenze retributive maturate, osserva quanto segue:
- 1 - Con ricorso depositato in data 27.1.2025 la parte ricorrente, docente di ruolo del siccome assunto con contratto a tempo Controparte_1 indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09/2012, impugnava il decreto dirigenziale dall' recante Controparte_2 ricostruzione della carriera, nella parte in cui non aveva riconosciuto il servizio prestato nell'anno 2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali. A fondamento del ricorso il ricorrente, dopo aver richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale del blocco delle progressioni economiche del personale del pubblico impiego, evidenziava che tale blocco impediva un aumento del trattamento economico solo nel periodo oggetto del blocco (anno 2013), ferma restando la valutazione del servizio prestato nel 2013 sia ai fini giuridici, che ai fini della maturazione delle fasce di anzianità superiori e del conseguimento degli incrementi economici negli anni successivi al blocco stipendiale. Tanto esposto, chiedeva di: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento a fini giuridici previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante;
c) per l'effetto, condannare il
[...]
ad effettuare una nuova ricostruzione integrale della carriera Controparte_1 del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità maturata ed attribuzione della fascia stipendiale 15/20 a decorrere dall'a.s. 2019/20; d) conseguentemente, condannare del al pagamento di Controparte_1 tutte le differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
in ogni caso, per la declaratoria di nullità e/o l'annullamento o comunque la disapplicazione ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto l'anni 2013 ad ogni effetto giuridico, previdenziale e di carriera.Con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dei diritti, degli onorari e delle spese di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Guido Marone.” Il convenuto si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese, CP_1 chiedendo “1) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto;
2) Conseguentemente, accertare e dichiarare la legittimità del decreto di ricostruzione di carriera impugnato ed accertare l'intervenuta adozione del provvedimento di progressione di carriera;
3) In subordine, in caso di accoglimento del ricorso si eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi;
4) In caso di accoglimento del ricorso si chiede che il docente Parte_1 venga inquadrato nella classe stipendiale 21-27 (con scatto 01-09-2023), che corrisponde alla fascia stipendiale in godimento dal 01-09-2024.” 5) Stante l'assoluta infondatezza del ricorso e considerata l'esigenza di valutare la pretesa di parte ricorrente alla luce dei principi di cui agli artt. 2-36-81-117-119 della Costituzione si chiede di condannare la parte ricorrente alle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. del cod. proc. civile , relativo alle liquidazioni delle spese legali in favore delle Pubbliche Amministrazioni oppure in alternativa si chiede la compensazione delle spese di lite”. La causa, istruita con documenti, veniva decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni da parte del solo ricorrente.
- 2 - In primo luogo occorre dare atto della dichiarazione, sopravvenuta in corso di causa (si vedano le note scritte dell'11.12.2025), “espressa rinuncia agli atti ex art. 306 cod. proc. civ. rispetto esclusivamente ai capi della domanda, autonomi ed indipendenti, che sono appunto relativi al riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate, fatti comunque salvi gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'art. 2945 cod. civ”. Quanto alle restanti parti delle domande, basti evidenziare come la Corte di Cassazione
Pag. 2 di 4 (Cass. ord. 11 giugno 2024 n. 16133), distingue chiaramente gli effetti giuridici della progressione di carriera da quelli economici, affermando che “la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici”. Tale pronuncia, quindi, evidenzia come l'anno 2013 debba essere considerato ai soli fini giuridici ma non anche ai fini economici e anche più di recente la Corte di Cassazione (Sez. Lavoro, sentenza n. 13618 del 21.05.2025) ha ritenuto “maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.” A questa conclusione il Collegio è pervenuto rilevando che la disciplina specifica contenuta nel comma 23 del citato art.
9 - nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici - “non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.” In argomento, la Corte ha osservato che si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito. Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né al passaggio fra aree diverse. Pertanto,
Pag. 3 di 4 questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata, ovvero il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco in un caso e la sterilizzazione delle annualità nell'altro caso. La pronuncia in esame ha, infine, ribadito che la “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici: “L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.” Può, in definitiva, dichiararsi il solo diritto di parte ricorrente ad ottenere il riconoscimento - a soli fini giuridici - dell'anzianità maturata con inclusione, nel decreto di ricostruzione di carriera, dell'anno 2013
- 3 - Lo svolgimento del giudizio in contumacia e l'esistenza di precedenti di merito contrapposti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede: dichiara il diritto di parte ricorrente ad ottenere il riconoscimento - a soli fini giuridici - dell'anzianità maturata con inclusione, nel decreto di ricostruzione di carriera, dell'anno 2013 e cessata la materia del contendere con riferimento al riconoscimento di tale anno ai fini economici;
compensa integralmente le spese di lite. Chieti, 23 dicembre 2025
Il giudice del lavoro
dott.ssa Laura Ciarcia
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