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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11313 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8190/2025 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Oggi 1 dicembre 2025, alle ore 09,15 innanzi al Giudice, dott. Stefania
Starace, è comparsi:
Per Parte_1
l'avv. DARIO ABBRUZZESE.
Per nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice
Invita l'avv. Abbruzzese alla discussione orale della causa.
L'avv. Abbruzzese dà atto di aver depositato la convocazione del suo assi-
stito ricevuta soltanto il 10.11.2025, a seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Conclude pertanto per la declaratoria della cessazione della materia del contendere ed insiste altresì per l'accoglimento dell'istanza di liquidazione del compenso per gratuito pa-
trocinio.
Il giudice,
1
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposi-
zione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a preleva-
re l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp.
att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di uf-
ficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Stefania Starace, pronuncia ex art.281 sexies c.p.c. la seguen- te
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8190 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale
TRA
Parte_1
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Dario Ab-
[...]
bruzzese, presso il cui studio, sito a Napoli alla via Pasquale Baffi n. 2, elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E 2
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_1
rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a
Napoli, in via Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'11.04.2025 l'attore depositava un ricorso con il quale, dichiaratosi cittadino dello Sri Lanka, sosteneva di essere giunto sul territorio nazionale a causa di una drammatica vicenda personale e dell'aggravarsi della situa- zione generale in termini di violenza, instabilità ed insicurezza del paese di origine. Asseriva di avere manifestato, invano, tramite il proprio difensore,
a mezzo pec, il 12.02.2025, la volontà di presentare la domanda di prote- zione internazionale presso gli uffici della Questura di Napoli, chiedendo, al contempo, la fissazione del relativo appuntamento, nel termine fissato dall'art. 26 comma 2bis d.lgs. 25\2008. Lamentava la violazione del diritto alla formalizzazione della domanda di protezione nel termine di cui all'art. 26, comma 2-bis, del d.lgs. 25/2008, non senza evidenziare l'assenza di di- screzionalità della Questura nel procedere agli adempimenti necessari. In via cautelare, chiedeva di ordinare con urgenza al convenuto di procedere alle attività richieste. Nel merito, concludeva chiedendo di accertare e di- chiarare il diritto alla formalizzazione della domanda di protezione interna- zionale nei termini di cui all'art. 26, co. 2 bis, D. Lgs. 28 gennaio 2008, n.
25 e, per l'effetto, di ordinare alla resistente la formalizzazione CP_2
della domanda di protezione internazionale mediante modello C3 rilascian- do l'attestato nominativo comprovante l'avvenuta proposizione della do- manda di protezione e cedolino per il rilascio del permesso di soggiorno
“richiesta asilo”.
Instaurato il contraddittorio per decidere sull'istanza cautelare, il
[...]
si costituiva il 28.04.2025 chiedendo il rigetto del ricor- Controparte_3
so in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3
Rigettata la domanda cautelare per difetto di periculum in mora, con ordinanza pronunciata il 02.05.2025, si fissava l'udienza del 10.09.2025 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa di merito.
Il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Il giudice fissava l'udienza del 19.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c..
All'udienza il ricorrente deduceva di aver ricevuto in data
10.11.2025 la convocazione dal convenuto per procedere alla formalizza- zione della domanda di protezione internazionale e chiedeva breve rinvio per depositare la stessa.
Indi, all'udienza dell'01.12.2025, il ricorrente, evidenziato che la comunicazione della convocazione era successiva all'introduzione della lite ed all'instaurazione del contraddittorio tra le parti, chiedeva che fosse di- chiarata cessata la materia del contendere.
Tanto premesso, il giudice adito chiarisce che, sebbene la causa non rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l 13\2017, convertito nella legge 46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigra- zione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusi- va di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale, avente fun- zione ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, in- discutibilmente, una volta conseguita una decisione non satisfattiva da par- te della p.a., vi è competenza in via esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit..
Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la fi- nalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzio- so in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializ-
4
zato, si deve ritenere che anche la controversia che ha l'oggetto su delinea- to, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla protezione in- ternazionale, sia di competenza della sezione specializzata.
Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica.
Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le rego- le generali ed è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplifi- cato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c.. Il rito disciplinato dagli artt. 35bis d.lgs. 25\2008 e 737 e ss. c.p.c., ove compatibili, è riserva- to, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25.
Preme, inoltre, evidenziare al convenuto che la causa all'attenzione del giudice non ha, tuttavia, oggetto cautelare ma di merito e che esso è quello indicato sopra.
Conseguentemente, sono irrilevanti e non pertinenti gli argomenti di- fensivi, spesi nella comparsa di costituzione, sul difetto di periculum in mo- ra dell'azione, che nulla ha a che vedere con l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale di cui si discute.
Il 10.11.2025, giusta quanto depositato il 21.11.2025 dall'attore, que- sti è stato convocato, tramite il suo attuale difensore, dalla Questura di Na-
5
poli per il 26.11.2025, per procedere alla formalizzazione della sua doman- da di protezione internazionale. L'attore ha chiesto, dunque, che sia dichia- rata cessata la materia del contendere.
Tale fatto, sopravvenuto all'introduzione della lite, accaduta con il deposito del ricorso, ed anche all'integrazione del contraddittorio sulla do- manda cautelare, eseguita il 02.05.2025, certamente è idoneo a determinare il venire meno dell'interesse delle parti a conseguire una decisione nel me- rito, essendosi, dunque, integrata la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26299\18).
Corre l'obbligo, tuttavia, di governare le spese processuali secondo la regola della soccombenza virtuale.
Il ricorrente avrebbe avuto pienamente ragione, avendo egli vantato un diritto, quello alla presentazione della domanda di protezione interna- zionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e 26.
Invece, i documenti prodotti da entrambe le parti provano che il
12.02.2025 il ricorrente ha chiesto al personale della Questura di Napoli di essere convocato per formalizzare la domanda di protezione internazionale, della cui presentazione aveva manifestato la volontà. I medesimi dimostra- no anche che, nonostante l'attesa di nove mesi, le attività di formalizzazio- ne della già manifestata domanda di protezione internazionale sono state avviate solo il 10.11.2025.
Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo Stato di provvedere affinchè chiunque presenti una domanda di protezione interna- zionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18
CDFUE ed art. 3 CEDU. Ai sensi delle citate disposizioni del d.lgs 25/08,
l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richie- dente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale,
6
redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve termine indi- cato dall'art. 26 alla Commissione Territoriale competente all'esame nel merito.
Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconosci- mento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni Territoriali.
Il richiedente protezione ha il diritto, in base alla citata direttiva, an- che di reiterare la sua domanda di protezione internazionale nel rispetto, ovviamente, dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25 cit., e l'unico organo amministrativo del , cui compete la valutazione della reiterazione CP_1
della domanda e di decidere se questa è o meno inammissibile ed è o meno fondata, è la Commissione Territoriale, in base alle disposizioni citate.
L'unico compito che spetta alla Questura, per quanto concerne la fase di presentazione della domanda di protezione internazionale, è di ricevere la domanda e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die.
Le argomentazioni difensive di parte resistente, che ha espressamen- te ammesso il considerevole ritardo nell'espletamento della sua funzione, sarebbero, d'altra parte, risultate incapaci di rappresentare cause oggettive,
a sé non imputabili, ostative in via assoluta il compimento delle attività amministrative di ricezione della manifestata volontà di presentare la do- manda di protezione internazionale, tanto più considerando il lungo lasso di tempo trascorso, al momento della manifestazione della volontà di forma- lizzare la domanda di protezione internazionale, sia dall'inizio della crisi ucraina, sia dall'adozione delle disposizioni interne concernenti la discipli- na della domanda di protezione speciale. Non avrebbero avuto rilevanza i precedenti citati ed il resto delle contestazioni sollevate, centrate
7
sull'assenza di pericolo nel ritardo, che nulla avrebbe avuto a che vedere con la controversia introdotta per accertare il diritto di cui si è detto e la sua violazione.
Sia pure riconoscendo che il ricorso sarebbe risultato fondato, tale conclusione non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto
“Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualo- ra la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il com- penso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimen- to, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudi- ce che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass.
11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la con- danna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soc- combenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass.
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U.
24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese di lite.
8
Il giudice dott.ssa Stefania Starace
9
Tribunale di Napoli
13 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Oggi 1 dicembre 2025, alle ore 09,15 innanzi al Giudice, dott. Stefania
Starace, è comparsi:
Per Parte_1
l'avv. DARIO ABBRUZZESE.
Per nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice
Invita l'avv. Abbruzzese alla discussione orale della causa.
L'avv. Abbruzzese dà atto di aver depositato la convocazione del suo assi-
stito ricevuta soltanto il 10.11.2025, a seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Conclude pertanto per la declaratoria della cessazione della materia del contendere ed insiste altresì per l'accoglimento dell'istanza di liquidazione del compenso per gratuito pa-
trocinio.
Il giudice,
1
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposi-
zione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a preleva-
re l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp.
att. c.p.c. previa estrazione di copia autentica da inserire nel fascicolo di uf-
ficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Stefania Starace, pronuncia ex art.281 sexies c.p.c. la seguen- te
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8190 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale
TRA
Parte_1
nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'avv.to Dario Ab-
[...]
bruzzese, presso il cui studio, sito a Napoli alla via Pasquale Baffi n. 2, elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E 2
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_1
rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a
Napoli, in via Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'11.04.2025 l'attore depositava un ricorso con il quale, dichiaratosi cittadino dello Sri Lanka, sosteneva di essere giunto sul territorio nazionale a causa di una drammatica vicenda personale e dell'aggravarsi della situa- zione generale in termini di violenza, instabilità ed insicurezza del paese di origine. Asseriva di avere manifestato, invano, tramite il proprio difensore,
a mezzo pec, il 12.02.2025, la volontà di presentare la domanda di prote- zione internazionale presso gli uffici della Questura di Napoli, chiedendo, al contempo, la fissazione del relativo appuntamento, nel termine fissato dall'art. 26 comma 2bis d.lgs. 25\2008. Lamentava la violazione del diritto alla formalizzazione della domanda di protezione nel termine di cui all'art. 26, comma 2-bis, del d.lgs. 25/2008, non senza evidenziare l'assenza di di- screzionalità della Questura nel procedere agli adempimenti necessari. In via cautelare, chiedeva di ordinare con urgenza al convenuto di procedere alle attività richieste. Nel merito, concludeva chiedendo di accertare e di- chiarare il diritto alla formalizzazione della domanda di protezione interna- zionale nei termini di cui all'art. 26, co. 2 bis, D. Lgs. 28 gennaio 2008, n.
25 e, per l'effetto, di ordinare alla resistente la formalizzazione CP_2
della domanda di protezione internazionale mediante modello C3 rilascian- do l'attestato nominativo comprovante l'avvenuta proposizione della do- manda di protezione e cedolino per il rilascio del permesso di soggiorno
“richiesta asilo”.
Instaurato il contraddittorio per decidere sull'istanza cautelare, il
[...]
si costituiva il 28.04.2025 chiedendo il rigetto del ricor- Controparte_3
so in quanto infondato in fatto ed in diritto.
3
Rigettata la domanda cautelare per difetto di periculum in mora, con ordinanza pronunciata il 02.05.2025, si fissava l'udienza del 10.09.2025 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa di merito.
Il ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
Il giudice fissava l'udienza del 19.11.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c..
All'udienza il ricorrente deduceva di aver ricevuto in data
10.11.2025 la convocazione dal convenuto per procedere alla formalizza- zione della domanda di protezione internazionale e chiedeva breve rinvio per depositare la stessa.
Indi, all'udienza dell'01.12.2025, il ricorrente, evidenziato che la comunicazione della convocazione era successiva all'introduzione della lite ed all'instaurazione del contraddittorio tra le parti, chiedeva che fosse di- chiarata cessata la materia del contendere.
Tanto premesso, il giudice adito chiarisce che, sebbene la causa non rientri in nessuno dei casi previsti dall'art. 3 d-l 13\2017, convertito nella legge 46\2017, istitutiva della sezione specializzata in materia di immigra- zione e protezione internazionale, che traccia la competenza in via esclusi- va di quest'ultima, cionondimeno essa deve essere decisa dalla sezione specializzata adita. Infatti, la causa ha ad oggetto l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale, avente fun- zione ancillare rispetto a quello alla protezione internazionale sul quale, in- discutibilmente, una volta conseguita una decisione non satisfattiva da par- te della p.a., vi è competenza in via esclusiva della sezione specializzata, giusta la previsione dell'art. 3, comma 1, lett. c), cit..
Dovendo procedere ad un'interpretazione che sia coerente con la fi- nalità, perseguita dal legislatore del 2017, di concentrare tutto il contenzio- so in materia di protezione internazionale davanti ad un giudice specializ-
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zato, si deve ritenere che anche la controversia che ha l'oggetto su delinea- to, in quanto concernente il diritto preteso dal ricorrente alla protezione in- ternazionale, sia di competenza della sezione specializzata.
Diversamente opinando, tali controversie resterebbero affidate alla competenza delle sezioni ordinarie del tribunale, laddove quelle aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla protezione internazionale, negato dalla p.a., sono assegnate alla sezione specializzata, contrariamente alle suddette finalità di concentrazione e specializzazione perseguite.
Considerato che la composizione collegiale del giudice della sezione specializzata è espressamente limitata ai casi contemplati dal comma 4bis dell'art. 3 d-l 13 cit. e che per le altre fattispecie è prevista l'attribuzione di competenza al giudice specializzato in composizione monocratica (art. 3 comma 4 citato), il Tribunale adito giudica in composizione monocratica.
Inoltre, il rito non può che essere quello individuato secondo le rego- le generali ed è quello ordinario di cui agli artt. 163 e ss. c.p.c. e segg. o, a scelta del ricorrente e ricorrendone i presupposti, il procedimento semplifi- cato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e ss. c.p.c.. Il rito disciplinato dagli artt. 35bis d.lgs. 25\2008 e 737 e ss. c.p.c., ove compatibili, è riserva- to, infatti, soltanto alle controversie che hanno ad oggetto i provvedimenti previsti dall'art. 35 d.lgs. 25.
Preme, inoltre, evidenziare al convenuto che la causa all'attenzione del giudice non ha, tuttavia, oggetto cautelare ma di merito e che esso è quello indicato sopra.
Conseguentemente, sono irrilevanti e non pertinenti gli argomenti di- fensivi, spesi nella comparsa di costituzione, sul difetto di periculum in mo- ra dell'azione, che nulla ha a che vedere con l'accertamento del diritto alla presentazione della domanda di protezione internazionale di cui si discute.
Il 10.11.2025, giusta quanto depositato il 21.11.2025 dall'attore, que- sti è stato convocato, tramite il suo attuale difensore, dalla Questura di Na-
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poli per il 26.11.2025, per procedere alla formalizzazione della sua doman- da di protezione internazionale. L'attore ha chiesto, dunque, che sia dichia- rata cessata la materia del contendere.
Tale fatto, sopravvenuto all'introduzione della lite, accaduta con il deposito del ricorso, ed anche all'integrazione del contraddittorio sulla do- manda cautelare, eseguita il 02.05.2025, certamente è idoneo a determinare il venire meno dell'interesse delle parti a conseguire una decisione nel me- rito, essendosi, dunque, integrata la cessazione della materia del contendere
(Cass. 26299\18).
Corre l'obbligo, tuttavia, di governare le spese processuali secondo la regola della soccombenza virtuale.
Il ricorrente avrebbe avuto pienamente ragione, avendo egli vantato un diritto, quello alla presentazione della domanda di protezione interna- zionale nei tempi congrui previsti dall'art. 6 della direttiva 2013/32 UE ed assicurati dal d.lgs 25/08, agli artt. 3, comma 2, 6 e 26.
Invece, i documenti prodotti da entrambe le parti provano che il
12.02.2025 il ricorrente ha chiesto al personale della Questura di Napoli di essere convocato per formalizzare la domanda di protezione internazionale, della cui presentazione aveva manifestato la volontà. I medesimi dimostra- no anche che, nonostante l'attesa di nove mesi, le attività di formalizzazio- ne della già manifestata domanda di protezione internazionale sono state avviate solo il 10.11.2025.
Il quadro normativo sinteticamente riassunto impone allo Stato di provvedere affinchè chiunque presenti una domanda di protezione interna- zionale abbia l'effettiva e concreta possibilità di inoltrarla quanto prima, trattandosi di diritto fondamentale tutelato dagli artt. 2 e 10 Cost, art. 18
CDFUE ed art. 3 CEDU. Ai sensi delle citate disposizioni del d.lgs 25/08,
l'ufficio di polizia di frontiera o la questura del luogo di dimora del richie- dente sono competenti a ricevere le domande di protezione internazionale,
6
redigendone verbale, il quale deve essere trasmesso nel breve termine indi- cato dall'art. 26 alla Commissione Territoriale competente all'esame nel merito.
Il sistema di cui agli artt. 35 e 35 bis d.lgs 25/08 esclude, inoltre, la possibilità di rivolgersi direttamente al giudice per chiedere il riconosci- mento della protezione internazionale, essendo necessario il previo esame da parte delle Commissioni Territoriali.
Il richiedente protezione ha il diritto, in base alla citata direttiva, an- che di reiterare la sua domanda di protezione internazionale nel rispetto, ovviamente, dell'art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25 cit., e l'unico organo amministrativo del , cui compete la valutazione della reiterazione CP_1
della domanda e di decidere se questa è o meno inammissibile ed è o meno fondata, è la Commissione Territoriale, in base alle disposizioni citate.
L'unico compito che spetta alla Questura, per quanto concerne la fase di presentazione della domanda di protezione internazionale, è di ricevere la domanda e di raccogliere le dichiarazioni del richiedente, negli appositi modelli e nel rispetto dei tempi fissati dalle menzionate norme, che essa non può derogare, nei fatti, sine die.
Le argomentazioni difensive di parte resistente, che ha espressamen- te ammesso il considerevole ritardo nell'espletamento della sua funzione, sarebbero, d'altra parte, risultate incapaci di rappresentare cause oggettive,
a sé non imputabili, ostative in via assoluta il compimento delle attività amministrative di ricezione della manifestata volontà di presentare la do- manda di protezione internazionale, tanto più considerando il lungo lasso di tempo trascorso, al momento della manifestazione della volontà di forma- lizzare la domanda di protezione internazionale, sia dall'inizio della crisi ucraina, sia dall'adozione delle disposizioni interne concernenti la discipli- na della domanda di protezione speciale. Non avrebbero avuto rilevanza i precedenti citati ed il resto delle contestazioni sollevate, centrate
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sull'assenza di pericolo nel ritardo, che nulla avrebbe avuto a che vedere con la controversia introdotta per accertare il diritto di cui si è detto e la sua violazione.
Sia pure riconoscendo che il ricorso sarebbe risultato fondato, tale conclusione non può condurre, tuttavia, il giudice ad una liquidazione e condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali, in quanto
“Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualo- ra la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un'Amministrazione statale, il com- penso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimen- to, e più precisamente, ai sensi dell'art. 83, 2 co., dello stesso D.P.R. e, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudi- ce che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass.
11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l'art. 133 del medesimo D.P.R. n., a norma del quale la con- danna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all'ipotesi di soc- combenza di un'Amministrazione statale (cfr. Cass.
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U.
24413/2021)”: Cassazione civile sez. I, 26/06/2023, n.18162).
PQM
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese di lite.
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Il giudice dott.ssa Stefania Starace
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