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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 15/12/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 459/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona della Giudice dott.ssa Antonia Palombella, letti gli artt. 281 bis e ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 459 dell'anno 2024 e vertente tra
c.f. e P. IVA ), e per essa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata da (c.f. e
[...] Parte_3
P.IVA , con sede legale in Milano (20159 – MI), alla Via Valtellina n. 15/17, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Vanessa Porqueddu, del Foro di Sassari, ed elettivamente domiciliata digitalmente alla pec giusta procura in Email_1 atti
ATTORE - opponente contro
(c.f. e P.IVA ), con sede legale in La Maddalena, Via C. Controparte_1 P.IVA_3
Battisti, n.2, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , nato a [...] CP_2
(SS) il 18.09.1977 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marcello C.F._1
Colamatteo, del Foro di Cagliari, presso il cui studio è elettivamente e telematicamente domiciliata, giusta procura in atti
CONVENUTA – debitrice esecutata
e
(c.f. , con sede in Roma (RM) alla Controparte_3 P.IVA_4
Via G. Grezar, n.14, in persona del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTA – creditrice opposta non costituita pagina 1 di 6 OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI: come rispettivamente rassegnate dalle parti costituite all'udienza del
10.09.2025 (svoltasi mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE con ricorso depositato in data 31.10.2023, in qualità di creditrice Parte_1 procedente nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 106/2018 R.G.E. dell'intestato
Tribunale, ha proposto opposizione ex art. 617 co.2 e 624 c.p.c. avverso l'ordinanza pronunciata dal G.E. in data 11.10.2023, instando “affinché l'Ill.mo Giudice adito, Voglia accogliere le seguenti conclusioni: 1) In via cautelare, inaudita altera parte, sospendere la sospensione dei termini ed il rigetto delle istanze ex art. 41 TUB, per le ragioni come sopra indicate, o adottare ogni provvedimento utile od opportuno per tutelare la posizione creditoria di parte opponente;
2) In ogni caso, accogliere la presente opposizione, con ogni decisione consequenziale. 3) Il tutto con vittoria di spese e compensi” (cfr.
“FASCICOLO OPPOSIZIONE.zip” allegato all'atto di citazione).
Con decreto del 16.01.2024, il G.E. ha qualificato il ricorso quale opposizione ex art. 617 co.2
c.p.c. e ha fissato l'udienza di comparizione per la discussione della fase cautelare, sostituita dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. All'esito dell'udienza, ha pronunciato l'ordinanza del 31.01.2024 (doc.21 allegato all'atto di citazione) con cui ha rigettato l'istanza cautelare e condannato l'opponente al pagamento delle spese legali, fissando in giorni sessanta il termine perentorio per l'introduzione della fase di merito dell'opposizione.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.04.2024, l'odierna attrice ha incardinato il presente giudizio di merito, sulla base dei medesimi motivi formulati in sede cautelare, lamentando l'illegittimità del provvedimento impugnato, con il quale è stato disposto quanto segue: “Visto l'art. art. 20, L. 44/199, preso atto del provvedimento del Pubblico Ministero del
31.08.2023, in considerazione degli effetti di tale provvedimento, rinvia all'udienza del 23.09.2025, ore 9:00 per la prosecuzione del processo. Dispone che il delegato a partire dal 8.9.2025 fissi un nuovo esperimento di vendita, attenendosi analiticamente alle prescrizioni del GE, anche dettate con le circolari pubblicate sul sito del
Tribunale, pena la revoca. Dispone che a partire dal 8.9.2025 il professionista delegato rediga un progetto di distribuzione parziale limitato al 90% del ricavato. Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente ordinanza al Pubblico Ministero”. Con tale ordinanza, il G.E. avrebbe rigettato le istanze formulate dal creditore odierno opponente ex art. 41 TUB, in quanto “nonostante la tempestività della loro formulazione dinanzi al GE precedentemente assegnatario del fascicolo”, l'esecuzione doveva pagina 2 di 6 considerarsi “sospesa” a far data deposito del provvedimento del PM nel fascicolo dell'esecuzione, che sarebbe avvenuto il 07.09.2023.
Il suddetto rigetto, nella prospettiva di parte attrice, sarebbe illegittimo per due ordini di ragioni: 1) il G.E. non avrebbe dovuto accogliere l'istanza ex art. 20 L. n. 44/1999, in quanto il provvedimento del PM del 31.08.2023 non sarebbe riconducibile all'esecuzione RGE
106/2018, dovendosi considerare la successiva integrazione del 3.10.2023 inammissibile;
2) la decisione del GE è stata assunta senza una formale e ufficiale trasmissione del provvedimento del 31.08.2023 da parte del PM;
3) il rigetto delle istanze ex art. 41 TUB è erroneamente collegato all'accoglimento della sospensione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.04.2024, si è costituita in giudizio la società esecutata rassegnando le seguenti conclusioni: “rigettare tutte le CP_1 domande dell'attrice in opposizione e assolvere la convenuta da ogni pretesa in fatto ed in diritto, in virtù di quanto evidenziato in espositiva;
– con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da liquidarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario.”
La convenuta nonostante la regolarità della notifica Controparte_3 dell'atto introduttivo, non si è costituita in giudizio.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali e all'udienza ex art. 183
c.p.c., la scrivente Giudice, ritenuto che la causa fosse già matura per la decisione e decidibile nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., ha rinviato per la discussione e per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 settembre 2025, disponendo che la stessa si svolgesse in forma c.d. “cartolare” ex art. 127 ter e ss. c.p.c.
Le parti hanno provveduto al tempestivo deposito delle note di udienza, ciascuna insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in atti.
*** *** ***
L'opposizione è infondata e dev'essere pertanto respinta, in ragione di quanto di seguito si viene a esporre.
L'odierna opponente ha inteso contestare la legittimità del provvedimento con cui il G.E., prendendo atto dell'accoglimento da parte del PM dell'istanza formulata ex art. 20 L. 44/1999, ha sospeso la procedura, per due motivi: da un lato, il provvedimento del Pubblico Ministero del 31.08.2023 non sarebbe riconducibile sul piano oggettivo e soggettivo all'intestata procedura e in ogni caso non sarebbe stato oggetto di una formale e ufficiale trasmissione da parte del PM al G.E, per cui anche la successiva integrazione sarebbe inammissibile;
dall'altro, il rigetto delle istanze ex art. 41 TUB sarebbe erroneamente collegato all'accoglimento della sospensione. In particolare, sotto questo profilo, il G.E. avrebbe erroneamente rigettato le pagina 3 di 6 istanze per l'attribuzione diretta delle somme versate dall'aggiudicatario, pure se formulate in epoca antecedente (il 9.03.2023 per il lotto n. 5 e in data 23.06.2023 per gli altri lotti) al provvedimento del PM (del 31.08.2023) favorevole alla richiesta di sospensione avanzata dalla società esecutata ex art. 20 L. n. 44/1999.
Dunque, il primo motivo di opposizione attiene a vizi formali del provvedimento del P.M. che, nella prospettiva di parte attrice, si sarebbero inevitabilmente riverberati sul provvedimento di sospensione del G.E., attesa l'assenza di una immediata riferibilità soggettiva e oggettiva del primo provvedimento (quello del 31.08.2023) adottato dal PM. Lo stesso sarebbe asseritamente non modificabile, integrabile o suscettibile di precisazioni con riferimento a quegli elementi che, secondo l'opponente, “devono sussistere fin da subito […] anche al fine di consentire un adeguato contraddittorio tra le parti costituite nella fase esecutiva ed evitare di pregiudicare il creditore”.
Tali doglianze devono ritenersi infondate, in quanto da un lato, l'opponente esclude l'ammissibilità di un'integrazione del provvedimento del PM, con elementi nuovi, senza tuttavia contestare in modo specifico di quali elementi si tratti e che gli stessi non fossero già sussistenti al momento dell'adozione del provvedimento del 31.08.2023, potendosi astrattamente sussumere la loro omessa indicazione nell'ambito di un'omissione per errore materiale. Ed infatti l'“integrazione” pervenuta con visto del PM in data 3.10.2023, apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, è la seguente: “Il PM rappresenta che il procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica [….] riguarda quale persona offesa nella qualità di legale rappresentante della CP_2 CP_1
come da visura camerale che si allega. Rappresenta, inoltre che la procedura esecutiva di cui il Difensore
[...] del riferisce negli scritti difensivi è quella iscritta al n. 106/2018 RGE.” CP_2
Dall'altro lato, deve escludersi la lesione del contraddittorio, data l'instaurazione dello stesso all'udienza tenutasi nella medesima data della suddetta integrazione.
A ciò deve aggiungersi che, ove si ritenesse di accogliere la tesi dell'opponente circa l'inammissibilità della successiva integrazione, in ragione della previa mancata trasmissione in via formale e ufficiale al G.E. del primo provvedimento del PM (come da Cass. Sez. Un.
21854/2017 richiamata nell'atto introduttivo del presente giudizio), dovrebbe conseguentemente convenirsi che l'unico provvedimento cui può essere assegnata rilevanza è proprio quello ufficialmente (circostanza pacifica e non contestata) pervenuto al GE in data
3.10.2023, oggetto del vaglio dallo stesso operato in ordine alla ricorrenza degli elementi per disporre la sospensione, tra cui la riconducibilità soggettiva e oggettiva all'intestata esecuzione.
pagina 4 di 6 Conseguentemente, deve escludersi l'illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della mancata ufficiale trasmissione al Ge del primo provvedimento del PM adottato il
31.08.2023 e dell'inammissibilità della successiva integrazione, dovendosi quest'ultima considerare quale unico provvedimento preso in esame dal GE per l'adozione del provvedimento di sospensione ex art. 623 c.p.c.
Quanto al secondo profilo di cui l'odierna attrice lamenta l'illegittimità, relativo al mancato accoglimento delle istanze ex art. 41 TUB formulate dal creditore in epoca antecedente alla sospensione, si osserva quanto segue.
L'art. 41 TUB, come noto, prevede l'attribuzione a favore del creditore fondiario delle somme ricavate dalla vendita forzata, con pagamento diretto da parte dell'aggiudicatario, senza passare per il conto corrente intestato alla procedura esecutiva.
Trattasi di un privilegio di natura spiccatamente processuale (cfr. giurisprudenza) attinente alla fase distributiva del ricavato, tale per cui lo stesso non può realizzarsi laddove per qualsiasi ragione la procedura subisca un arresto, venendo a mancare il presupposto per la sua operatività e cioè l'avanzare dell'esecuzione verso la realizzazione del proprio scopo.
E d'altronde, nel caso specifico della sospensione ex art. 22 L. 44/1999, risulta con ogni evidenza come le ragioni della tutela accordata dall'ordinamento al debitore in qualità di potenziale persona offesa di un reato, verrebbero totalmente disattese e frustrate qualora il GE da un lato prendesse atto della sospensione, dall'altro provvedesse comunque alla distribuzione del ricavato della vendita. Tanto più se il trasferimento della proprietà del bene si è già verificato, come nel caso di specie, con l'emissione del decreto di trasferimento, non residuando all'esecutato altra forma di ristoro se non l'eventuale restituzione delle somme.
In questo quadro, appare del tutto irrilevante che l'istanza per l'assegnazione ex art. 41 TUB sia stata formulata prima dell'intervenuta sospensione, poiché il GE si è trovato a vagliarla e a provvedere sulla stessa a procedura già sospesa, con applicazione del noto principio tempus regit actum che in via generale governa il rito.
In altri termini, ai fini dell'accoglibilità o meno dell'istanza proposta dal creditore, deve guardarsi non al momento in cui la stessa è stata formulata, ma al momento in cui il G.E. ha provveduto, e cioè quando la distribuzione del ricavato non era ancora stata disposta e, in virtù dell'intervenuta causa esterna, il G.E. era privo del potere per procedervi, dovendo limitarsi a prenderne atto.
Per tutte le ragioni che precedono, deve disporsi l'integrale rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), per lo pagina 5 di 6 scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e opportunamente ridotti per la fase decisoria (svoltasi ai sensi del
281 sexies c.p.c.), mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria, esclusivamente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla società nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. Controparte_1
106/2018 R.G.E. dell'intestato Tribunale:
- RIGETTA l'opposizione proposta ex art. 617 co.
2. C.p.c. da Parte_1
(c.f. e P. IVA , e per essa , P.IVA_1 Parte_2 rappresentata da c.f. e P.IVA ), con sede Parte_3 P.IVA_2 legale in Milano (20159 – MI), alla Via Valtellina n. 15/17
- CO l'opponente al rimborso in favore di elle spese di lite Controparte_1 del presente giudizio, che si liquidano in € 4.200,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania il 15.12.2025
La Giudice
dott.ssa Antonia Palombella
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, in persona della Giudice dott.ssa Antonia Palombella, letti gli artt. 281 bis e ss., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 459 dell'anno 2024 e vertente tra
c.f. e P. IVA ), e per essa Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rappresentata da (c.f. e
[...] Parte_3
P.IVA , con sede legale in Milano (20159 – MI), alla Via Valtellina n. 15/17, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Vanessa Porqueddu, del Foro di Sassari, ed elettivamente domiciliata digitalmente alla pec giusta procura in Email_1 atti
ATTORE - opponente contro
(c.f. e P.IVA ), con sede legale in La Maddalena, Via C. Controparte_1 P.IVA_3
Battisti, n.2, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , nato a [...] CP_2
(SS) il 18.09.1977 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marcello C.F._1
Colamatteo, del Foro di Cagliari, presso il cui studio è elettivamente e telematicamente domiciliata, giusta procura in atti
CONVENUTA – debitrice esecutata
e
(c.f. , con sede in Roma (RM) alla Controparte_3 P.IVA_4
Via G. Grezar, n.14, in persona del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTA – creditrice opposta non costituita pagina 1 di 6 OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI: come rispettivamente rassegnate dalle parti costituite all'udienza del
10.09.2025 (svoltasi mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE con ricorso depositato in data 31.10.2023, in qualità di creditrice Parte_1 procedente nella procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. 106/2018 R.G.E. dell'intestato
Tribunale, ha proposto opposizione ex art. 617 co.2 e 624 c.p.c. avverso l'ordinanza pronunciata dal G.E. in data 11.10.2023, instando “affinché l'Ill.mo Giudice adito, Voglia accogliere le seguenti conclusioni: 1) In via cautelare, inaudita altera parte, sospendere la sospensione dei termini ed il rigetto delle istanze ex art. 41 TUB, per le ragioni come sopra indicate, o adottare ogni provvedimento utile od opportuno per tutelare la posizione creditoria di parte opponente;
2) In ogni caso, accogliere la presente opposizione, con ogni decisione consequenziale. 3) Il tutto con vittoria di spese e compensi” (cfr.
“FASCICOLO OPPOSIZIONE.zip” allegato all'atto di citazione).
Con decreto del 16.01.2024, il G.E. ha qualificato il ricorso quale opposizione ex art. 617 co.2
c.p.c. e ha fissato l'udienza di comparizione per la discussione della fase cautelare, sostituita dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. All'esito dell'udienza, ha pronunciato l'ordinanza del 31.01.2024 (doc.21 allegato all'atto di citazione) con cui ha rigettato l'istanza cautelare e condannato l'opponente al pagamento delle spese legali, fissando in giorni sessanta il termine perentorio per l'introduzione della fase di merito dell'opposizione.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 2.04.2024, l'odierna attrice ha incardinato il presente giudizio di merito, sulla base dei medesimi motivi formulati in sede cautelare, lamentando l'illegittimità del provvedimento impugnato, con il quale è stato disposto quanto segue: “Visto l'art. art. 20, L. 44/199, preso atto del provvedimento del Pubblico Ministero del
31.08.2023, in considerazione degli effetti di tale provvedimento, rinvia all'udienza del 23.09.2025, ore 9:00 per la prosecuzione del processo. Dispone che il delegato a partire dal 8.9.2025 fissi un nuovo esperimento di vendita, attenendosi analiticamente alle prescrizioni del GE, anche dettate con le circolari pubblicate sul sito del
Tribunale, pena la revoca. Dispone che a partire dal 8.9.2025 il professionista delegato rediga un progetto di distribuzione parziale limitato al 90% del ricavato. Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente ordinanza al Pubblico Ministero”. Con tale ordinanza, il G.E. avrebbe rigettato le istanze formulate dal creditore odierno opponente ex art. 41 TUB, in quanto “nonostante la tempestività della loro formulazione dinanzi al GE precedentemente assegnatario del fascicolo”, l'esecuzione doveva pagina 2 di 6 considerarsi “sospesa” a far data deposito del provvedimento del PM nel fascicolo dell'esecuzione, che sarebbe avvenuto il 07.09.2023.
Il suddetto rigetto, nella prospettiva di parte attrice, sarebbe illegittimo per due ordini di ragioni: 1) il G.E. non avrebbe dovuto accogliere l'istanza ex art. 20 L. n. 44/1999, in quanto il provvedimento del PM del 31.08.2023 non sarebbe riconducibile all'esecuzione RGE
106/2018, dovendosi considerare la successiva integrazione del 3.10.2023 inammissibile;
2) la decisione del GE è stata assunta senza una formale e ufficiale trasmissione del provvedimento del 31.08.2023 da parte del PM;
3) il rigetto delle istanze ex art. 41 TUB è erroneamente collegato all'accoglimento della sospensione.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.04.2024, si è costituita in giudizio la società esecutata rassegnando le seguenti conclusioni: “rigettare tutte le CP_1 domande dell'attrice in opposizione e assolvere la convenuta da ogni pretesa in fatto ed in diritto, in virtù di quanto evidenziato in espositiva;
– con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da liquidarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario.”
La convenuta nonostante la regolarità della notifica Controparte_3 dell'atto introduttivo, non si è costituita in giudizio.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali e all'udienza ex art. 183
c.p.c., la scrivente Giudice, ritenuto che la causa fosse già matura per la decisione e decidibile nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., ha rinviato per la discussione e per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 settembre 2025, disponendo che la stessa si svolgesse in forma c.d. “cartolare” ex art. 127 ter e ss. c.p.c.
Le parti hanno provveduto al tempestivo deposito delle note di udienza, ciascuna insistendo per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in atti.
*** *** ***
L'opposizione è infondata e dev'essere pertanto respinta, in ragione di quanto di seguito si viene a esporre.
L'odierna opponente ha inteso contestare la legittimità del provvedimento con cui il G.E., prendendo atto dell'accoglimento da parte del PM dell'istanza formulata ex art. 20 L. 44/1999, ha sospeso la procedura, per due motivi: da un lato, il provvedimento del Pubblico Ministero del 31.08.2023 non sarebbe riconducibile sul piano oggettivo e soggettivo all'intestata procedura e in ogni caso non sarebbe stato oggetto di una formale e ufficiale trasmissione da parte del PM al G.E, per cui anche la successiva integrazione sarebbe inammissibile;
dall'altro, il rigetto delle istanze ex art. 41 TUB sarebbe erroneamente collegato all'accoglimento della sospensione. In particolare, sotto questo profilo, il G.E. avrebbe erroneamente rigettato le pagina 3 di 6 istanze per l'attribuzione diretta delle somme versate dall'aggiudicatario, pure se formulate in epoca antecedente (il 9.03.2023 per il lotto n. 5 e in data 23.06.2023 per gli altri lotti) al provvedimento del PM (del 31.08.2023) favorevole alla richiesta di sospensione avanzata dalla società esecutata ex art. 20 L. n. 44/1999.
Dunque, il primo motivo di opposizione attiene a vizi formali del provvedimento del P.M. che, nella prospettiva di parte attrice, si sarebbero inevitabilmente riverberati sul provvedimento di sospensione del G.E., attesa l'assenza di una immediata riferibilità soggettiva e oggettiva del primo provvedimento (quello del 31.08.2023) adottato dal PM. Lo stesso sarebbe asseritamente non modificabile, integrabile o suscettibile di precisazioni con riferimento a quegli elementi che, secondo l'opponente, “devono sussistere fin da subito […] anche al fine di consentire un adeguato contraddittorio tra le parti costituite nella fase esecutiva ed evitare di pregiudicare il creditore”.
Tali doglianze devono ritenersi infondate, in quanto da un lato, l'opponente esclude l'ammissibilità di un'integrazione del provvedimento del PM, con elementi nuovi, senza tuttavia contestare in modo specifico di quali elementi si tratti e che gli stessi non fossero già sussistenti al momento dell'adozione del provvedimento del 31.08.2023, potendosi astrattamente sussumere la loro omessa indicazione nell'ambito di un'omissione per errore materiale. Ed infatti l'“integrazione” pervenuta con visto del PM in data 3.10.2023, apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti, è la seguente: “Il PM rappresenta che il procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica [….] riguarda quale persona offesa nella qualità di legale rappresentante della CP_2 CP_1
come da visura camerale che si allega. Rappresenta, inoltre che la procedura esecutiva di cui il Difensore
[...] del riferisce negli scritti difensivi è quella iscritta al n. 106/2018 RGE.” CP_2
Dall'altro lato, deve escludersi la lesione del contraddittorio, data l'instaurazione dello stesso all'udienza tenutasi nella medesima data della suddetta integrazione.
A ciò deve aggiungersi che, ove si ritenesse di accogliere la tesi dell'opponente circa l'inammissibilità della successiva integrazione, in ragione della previa mancata trasmissione in via formale e ufficiale al G.E. del primo provvedimento del PM (come da Cass. Sez. Un.
21854/2017 richiamata nell'atto introduttivo del presente giudizio), dovrebbe conseguentemente convenirsi che l'unico provvedimento cui può essere assegnata rilevanza è proprio quello ufficialmente (circostanza pacifica e non contestata) pervenuto al GE in data
3.10.2023, oggetto del vaglio dallo stesso operato in ordine alla ricorrenza degli elementi per disporre la sospensione, tra cui la riconducibilità soggettiva e oggettiva all'intestata esecuzione.
pagina 4 di 6 Conseguentemente, deve escludersi l'illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della mancata ufficiale trasmissione al Ge del primo provvedimento del PM adottato il
31.08.2023 e dell'inammissibilità della successiva integrazione, dovendosi quest'ultima considerare quale unico provvedimento preso in esame dal GE per l'adozione del provvedimento di sospensione ex art. 623 c.p.c.
Quanto al secondo profilo di cui l'odierna attrice lamenta l'illegittimità, relativo al mancato accoglimento delle istanze ex art. 41 TUB formulate dal creditore in epoca antecedente alla sospensione, si osserva quanto segue.
L'art. 41 TUB, come noto, prevede l'attribuzione a favore del creditore fondiario delle somme ricavate dalla vendita forzata, con pagamento diretto da parte dell'aggiudicatario, senza passare per il conto corrente intestato alla procedura esecutiva.
Trattasi di un privilegio di natura spiccatamente processuale (cfr. giurisprudenza) attinente alla fase distributiva del ricavato, tale per cui lo stesso non può realizzarsi laddove per qualsiasi ragione la procedura subisca un arresto, venendo a mancare il presupposto per la sua operatività e cioè l'avanzare dell'esecuzione verso la realizzazione del proprio scopo.
E d'altronde, nel caso specifico della sospensione ex art. 22 L. 44/1999, risulta con ogni evidenza come le ragioni della tutela accordata dall'ordinamento al debitore in qualità di potenziale persona offesa di un reato, verrebbero totalmente disattese e frustrate qualora il GE da un lato prendesse atto della sospensione, dall'altro provvedesse comunque alla distribuzione del ricavato della vendita. Tanto più se il trasferimento della proprietà del bene si è già verificato, come nel caso di specie, con l'emissione del decreto di trasferimento, non residuando all'esecutato altra forma di ristoro se non l'eventuale restituzione delle somme.
In questo quadro, appare del tutto irrilevante che l'istanza per l'assegnazione ex art. 41 TUB sia stata formulata prima dell'intervenuta sospensione, poiché il GE si è trovato a vagliarla e a provvedere sulla stessa a procedura già sospesa, con applicazione del noto principio tempus regit actum che in via generale governa il rito.
In altri termini, ai fini dell'accoglibilità o meno dell'istanza proposta dal creditore, deve guardarsi non al momento in cui la stessa è stata formulata, ma al momento in cui il G.E. ha provveduto, e cioè quando la distribuzione del ricavato non era ancora stata disposta e, in virtù dell'intervenuta causa esterna, il G.E. era privo del potere per procedervi, dovendo limitarsi a prenderne atto.
Per tutte le ragioni che precedono, deve disporsi l'integrale rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), per lo pagina 5 di 6 scaglione di valore indeterminabile di bassa complessità, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva e opportunamente ridotti per la fase decisoria (svoltasi ai sensi del
281 sexies c.p.c.), mentre nulla deve essere riconosciuto per la fase istruttoria, esclusivamente documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione agli atti esecutivi proposta dalla società nell'ambito dell'esecuzione immobiliare n. Controparte_1
106/2018 R.G.E. dell'intestato Tribunale:
- RIGETTA l'opposizione proposta ex art. 617 co.
2. C.p.c. da Parte_1
(c.f. e P. IVA , e per essa , P.IVA_1 Parte_2 rappresentata da c.f. e P.IVA ), con sede Parte_3 P.IVA_2 legale in Milano (20159 – MI), alla Via Valtellina n. 15/17
- CO l'opponente al rimborso in favore di elle spese di lite Controparte_1 del presente giudizio, che si liquidano in € 4.200,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Tempio Pausania il 15.12.2025
La Giudice
dott.ssa Antonia Palombella
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