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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 02/10/2025, n. 996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 996 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2460/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2460 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Lara Canuti Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il giorno 11 novembre 1986, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Controparte_1
Cinzia Bartoccioni del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
Con le note scritte depositate il 18 luglio 2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo: “Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Foggia il 5 settembre 2015; - confermare l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sull'ordinaria amministrazione, disciplinando la frequentazione genitori/figli come indicata dall'accordo sottoscritto dalle parti e già recepito nell'ordinanza di modifica datata 13.05.2025; - confermare l'assegnazione alla madre della casa coniugale in comproprietà, dove i figli manterranno la residenza;
- attribuire l'assegno unico al 70% (in subordine, totale) alla madre, con mantenimento diretto dei figli;
- in subordine al punto precedente, limitare l'assegno di mantenimento a carico del sig. a € 200,00, massimo € 300,00 per entrambi i figli;
- in ogni caso, spese straordinarie Pt_1 suddivise tra i genitori al 50%, recependo quanto già stabilito dal Giudice nell'ordinanza datata 13.05.25 sopra citata;
- spese rifuse”.
Parte resistente, depositando note scritte in pari data ha precisato le conclusioni chiedendo confermarsi le condizioni di divorzio di cui all'ordinanza del 13 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2 agosto 2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato con il 5 settembre 2015, in Foggia. Controparte_1
A fondamento di tale domanda, esponeva che la separazione dalla moglie era stata oggetto di decreto d'omologa emesso da questo Tribunale il 3 settembre 2021 e che non aveva avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione matrimoniale.
Sotto diversi profili, allegava che dall'unione coniugale sono nati (rispettivamente, il 14 aprile 2017 e il 25 dicembre 2019) i figli e e lamentava che, nonostante gli Persona_1 Persona_2 accordi di separazione, aveva mostrato un atteggiamento non propriamente Controparte_1 incoraggiante le relazioni tra padre e minori.
Anche in ragione delle sopravvenute incongruità del calendario concordato di frequentazioni genitoriali, lo stesso ricorrente chiedeva una collocazione sostanzialmente paritetica della prole e, di conseguenza, anche tenuto conto della migliorata situazione occupazionale di controparte, dell'assegnazione in suo favore della casa familiare e dell'integrale percezione dell'assegno unico universale per i figli, l'introduzione di un regime di mantenimento ordinario diretto dei figli.
Intervenuto il Pubblico Ministero, si costituiva tempestivamente e ritualmente in Controparte_1 giudizio depositando comparsa il 17 gennaio 2025.
Formulando a propria volta domanda di divorzio, la convenuta chiedeva sostanzialmente confermarsi le condizioni concordate derivanti dal procedimento di separazione, salvo un minimo incremento del contributo monetario paterno destinato al mantenimento ordinario dei figli.
Depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione del 18 febbraio 2025 le parti escludevano personalmente possibilità conciliative.
Alla successiva udienza del 13 maggio 2025 i medesimi interessati confermavano il perfezionamento di un accordo complessivo sul regime di affidamento, collocazione e frequentazioni genitoriali di e (da cui anche la disciplina del godimento della casa familiare Persona_1 Persona_2
e questioni accessorie).
Pronunciati provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza del 13-16 maggio 2025, le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa era infine trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va senz'altro accolta la domanda di divorzio formulata dalle parti.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto del decreto di omologa emesso da questo Tribunale il 3 settembre 2021 e sono trascorsi più di dodici mesi senza che essi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale.
Per converso, le stesse dichiarazioni di non volere riconciliarsi rilasciate personalmente dai coniugi inducono indubbiamente a ritenere che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale. Deve pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Foggia, il 5 settembre 2015, tra e , come Parte_1 Controparte_1 da atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 329, parte II, serie A, anno 2015.
Con riguardo alle condizioni del divorzio, ancora, non rappresentano oggetto di contenzioso l'affidamento (condiviso) dei figli minorenni delle parti, (nato il [...]) Persona_1
e (nato il [...]), la loro collocazione (preferenziale materna), la Persona_2 conseguente assegnazione della casa familiare (in favore di ), né i tempi di Controparte_1 frequentazione del padre (per due pomeriggi infrasettimanali con seguente pernottamento e a fine settimana alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina, con minime riduzioni delle permanenze presso la madre nel periodo estivo).
Come già considerato con la menzionata ordinanza del 13-16 maggio 2025, tali condizioni concordate, così come quelle ad esse accessorie, debbono essere senz'altro ratificate, poiché effettivamente rispettose del principio di bigenitorialità e, pertanto, concretamente rispondenti all'interesse dei suddetti minorenni.
Costituisce, invece, aspetto controverso quello concernente la commisurazione delle contribuzioni economiche destinate al mantenimento della prole e pure l'accessorio profilo riguardante la spettanza (ovvero, la ripartizione) dei ratei d'assegno unico universale per i figli.
Parte ricorrente ha concluso in materia chiedendo attribuirsi a l'assegno unico nella Controparte_1 misura del 70% (ovvero, in subordine, nella sua integralità) e porsi a carico di entrambi i genitori un obbligo di mantenimento ordinario diretto dei figli (ovvero, in subordine, porsi a proprio carico un obbligo di contribuzione massimo mensile non superiore ad Euro 300,00 per entrambi i figli), con pari ripartizione, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie.
Parte resistente ha invece concluso per la conferma delle statuizioni vigenti le quali, fin dal tempo della separazione consensuale, sono state connotate dall'obbligo di di versare Parte_1 mensilmente, per il mantenimento di entrambi i minori, l'importo monetario di Euro 500,00 (salvo il pagamento del 50% delle spese straordinarie).
Con la suddetta ordinanza del 13-16 maggio 2025 si è argomentato nei seguenti termini sui profili d'interesse: “…Con riguardo, invece, al tema delle contribuzioni economiche, si osserva, in ossequio ai criteri di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c., che, al tempo della separazione (anno d'imposta 2021),
aveva dichiarato redditi netti pari ad Euro 22.038,00 (Euro 1.836,50 per dodici Parte_1 mensilità), mentre, nell'anno 2023, ha dichiarato redditi netti pari ad Euro 27.039,00 (Euro 2.253,25 per dodici mensilità).
, a sua volta, aveva dichiarato redditi netti pari ad Euro 9.100,00 (Euro 758,42 al Controparte_1 mese per dodici mensilità) per l'anno 2021, ha dichiarato redditi pari ad Euro 11.619,00 (Euro 968,25 al mese) per l'anno 2023, ha concluso in data 1 settembre 2024 un contratto di lavoro a tempo determinato e i relativi cedolini paga versati in atti attestano stipendi medi di poco superiori ad Euro 1.100,00 Euro al mese (senza tener conto delle mensilità aggiuntive).
Ed allora, tenuto conto degli incrementi sostanzialmente bilanciati dei rispettivi redditi da lavoro e della possibilità di “compensare” i maggiori tempi (concordati) di permanenza dei minori presso il padre con il naturale incremento delle esigenze economiche al pari della loro crescita (oltre tre anni e mezzo dal tempo della separazione), si ritiene in questa sede, e salve diverse valutazioni all'esito del giudizio, di poter confermare la vigente misura dell'obbligo di contribuzione economica per il mantenimento ordinario della prole già posto a carico di . Parte_1 Merita, invece, una precisazione la materia delle spese straordinarie - sempre ripartite tra i genitori al 50% ciascuno - la quale dovrà avere disciplina nei termini di dettaglio di cui alla seguente parte dispositiva e con la specifica indicazione per cui debbono essere ricompresi in tale ambito tutti i costi di baby sitter il cui ricorso si renda inevitabile per cause quali l'assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o la malattia dei figli, congiuntamente all'indisponibilità di altri familiari.
Quanto all'assegno unico universale per i figli, poi, non è contestato in ricorso, e nemmeno negli atti successivi del medesimo ricorrente, che possa continuare ad essere percepito integralmente da
”. Controparte_1
Le superiori valutazioni meritano una precisazione integrativa e una conseguente parziale modifica in questa sede ultima di giudizio.
E' emerso dagli atti (cfr., in particolare, estratto movimentazioni di conto corrente relativi al rapporto intestato a ) che l'odierna convenuta beneficia costantemente dei ratei Controparte_1 corrisposti a titolo di assegno unico universale per i figli, ultimamente assestatisi su importi mensili pari ad Euro 467,00.
Tale stato di fatto non è anomalo e può dirsi conforme alla condizione concordata di cui alla separazione omologata laddove era stato convenuto che “i coniugi provvederanno a collaborare affinché gli assegni familiari vengano riconosciuti direttamente in capo alla Sig.ra ”. CP_1
Costituisce, piuttosto, sopravvenienza normativa imprevista e parzialmente divergente dalle previsioni delle parti quella riguardante l'intervenuta introduzione dell'istituto riguardante le provvidenze da assegno unico universale per i figli (cfr. L. n. 46/21), al pari della soppressione degli assegni familiari (appunto, di integrale spettanza della convenuta) ma anche delle detrazioni Irpef per i figli a carico e di altre indennità previdenziali (le quali, in via almeno astratta, avrebbero dovuto spettare anche al ricorrente).
E, proprio in derivazione della complessiva novellazione in materia, può senz'altro ritenersi che
, percependo integralmente i più ampi benefici dell'assegno unico universale per i Controparte_1 figli, goda ora di una posizione di sopravvenuto vantaggio economico rispetto a quella, invece minorata, di . Parte_1
Tenuto conto dei dati così globalmente ponderati, si ritiene pertanto congruo che, fatte salve le determinazioni vigenti nel corso del procedimento, a decorrere dalla presente sentenza Pt_1
contribuisca al mantenimento dei figli minorenni mediante il versamento mensile
[...] dell'importo di Euro 400,00 (Euro 200,00 per ogni figlio), oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% nei termini di cui alla seguente parte dispositiva e sempre con la specifica indicazione per cui debbono essere ricompresi in tale ambito tutti i costi di baby sitter il cui ricorso si renda inevitabile per cause quali l'assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o la malattia dei figli, congiuntamente all'indisponibilità di altri familiari.
In coerenza con le superiori argomentazioni, poi, l'assegno unico universale per i figli dovrà continuare ad essere integralmente percepito da . Controparte_1
La natura necessaria del giudizio quanto alla decisione sullo status matrimoniale, la particolare natura dei profili di controversia, attinenti a diritti indisponibili, il sopravvenuto raggiungimento di un accordo su taluni di tali aspetti e il parziale accoglimento delle reciproche domande residue rappresentano, infine, giustificati motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 e ss. c.p.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Foggia, il 5 settembre 2015, tra e , come da atto trascritto Parte_1 Controparte_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 329, parte II, serie A, anno 2015.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2) provvede in conformità delle condizioni concordate dalle parti per come riportate nell'atto scritto siglato prodotto il 13 maggio 2025;
3) fatte salve le determinazioni vigenti nel corso del procedimento, a decorrere dalla presente sentenza pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minorenni Parte_1 mediante il versamento, in favore della madre , entro il giorno 10 di ogni mese, Controparte_1 dell'importo di Euro 400,00 (Euro 200,00 per ciascun figlio), soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, da documentarsi, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
4) dispone che l'assegno unico universale per i figli continui ad essere percepito da;
Controparte_1
5) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 26 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2460 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Lara Canuti Parte_1 del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
ricorrente nei confronti di
, nata a [...] il giorno 11 novembre 1986, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Controparte_1
Cinzia Bartoccioni del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
Con le note scritte depositate il 18 luglio 2025 parte ricorrente ha precisato le conclusioni chiedendo: “Voglia il Tribunale Ill.mo, rigettata ogni contraria istanza: - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Foggia il 5 settembre 2015; - confermare l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sull'ordinaria amministrazione, disciplinando la frequentazione genitori/figli come indicata dall'accordo sottoscritto dalle parti e già recepito nell'ordinanza di modifica datata 13.05.2025; - confermare l'assegnazione alla madre della casa coniugale in comproprietà, dove i figli manterranno la residenza;
- attribuire l'assegno unico al 70% (in subordine, totale) alla madre, con mantenimento diretto dei figli;
- in subordine al punto precedente, limitare l'assegno di mantenimento a carico del sig. a € 200,00, massimo € 300,00 per entrambi i figli;
- in ogni caso, spese straordinarie Pt_1 suddivise tra i genitori al 50%, recependo quanto già stabilito dal Giudice nell'ordinanza datata 13.05.25 sopra citata;
- spese rifuse”.
Parte resistente, depositando note scritte in pari data ha precisato le conclusioni chiedendo confermarsi le condizioni di divorzio di cui all'ordinanza del 13 maggio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2 agosto 2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare Parte_1 la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato con il 5 settembre 2015, in Foggia. Controparte_1
A fondamento di tale domanda, esponeva che la separazione dalla moglie era stata oggetto di decreto d'omologa emesso da questo Tribunale il 3 settembre 2021 e che non aveva avuto luogo in seguito alcuna riconciliazione matrimoniale.
Sotto diversi profili, allegava che dall'unione coniugale sono nati (rispettivamente, il 14 aprile 2017 e il 25 dicembre 2019) i figli e e lamentava che, nonostante gli Persona_1 Persona_2 accordi di separazione, aveva mostrato un atteggiamento non propriamente Controparte_1 incoraggiante le relazioni tra padre e minori.
Anche in ragione delle sopravvenute incongruità del calendario concordato di frequentazioni genitoriali, lo stesso ricorrente chiedeva una collocazione sostanzialmente paritetica della prole e, di conseguenza, anche tenuto conto della migliorata situazione occupazionale di controparte, dell'assegnazione in suo favore della casa familiare e dell'integrale percezione dell'assegno unico universale per i figli, l'introduzione di un regime di mantenimento ordinario diretto dei figli.
Intervenuto il Pubblico Ministero, si costituiva tempestivamente e ritualmente in Controparte_1 giudizio depositando comparsa il 17 gennaio 2025.
Formulando a propria volta domanda di divorzio, la convenuta chiedeva sostanzialmente confermarsi le condizioni concordate derivanti dal procedimento di separazione, salvo un minimo incremento del contributo monetario paterno destinato al mantenimento ordinario dei figli.
Depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione del 18 febbraio 2025 le parti escludevano personalmente possibilità conciliative.
Alla successiva udienza del 13 maggio 2025 i medesimi interessati confermavano il perfezionamento di un accordo complessivo sul regime di affidamento, collocazione e frequentazioni genitoriali di e (da cui anche la disciplina del godimento della casa familiare Persona_1 Persona_2
e questioni accessorie).
Pronunciati provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza del 13-16 maggio 2025, le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa era infine trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va senz'altro accolta la domanda di divorzio formulata dalle parti.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto del decreto di omologa emesso da questo Tribunale il 3 settembre 2021 e sono trascorsi più di dodici mesi senza che essi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale.
Per converso, le stesse dichiarazioni di non volere riconciliarsi rilasciate personalmente dai coniugi inducono indubbiamente a ritenere che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale. Deve pertanto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Foggia, il 5 settembre 2015, tra e , come Parte_1 Controparte_1 da atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 329, parte II, serie A, anno 2015.
Con riguardo alle condizioni del divorzio, ancora, non rappresentano oggetto di contenzioso l'affidamento (condiviso) dei figli minorenni delle parti, (nato il [...]) Persona_1
e (nato il [...]), la loro collocazione (preferenziale materna), la Persona_2 conseguente assegnazione della casa familiare (in favore di ), né i tempi di Controparte_1 frequentazione del padre (per due pomeriggi infrasettimanali con seguente pernottamento e a fine settimana alternati, dal sabato mattina al lunedì mattina, con minime riduzioni delle permanenze presso la madre nel periodo estivo).
Come già considerato con la menzionata ordinanza del 13-16 maggio 2025, tali condizioni concordate, così come quelle ad esse accessorie, debbono essere senz'altro ratificate, poiché effettivamente rispettose del principio di bigenitorialità e, pertanto, concretamente rispondenti all'interesse dei suddetti minorenni.
Costituisce, invece, aspetto controverso quello concernente la commisurazione delle contribuzioni economiche destinate al mantenimento della prole e pure l'accessorio profilo riguardante la spettanza (ovvero, la ripartizione) dei ratei d'assegno unico universale per i figli.
Parte ricorrente ha concluso in materia chiedendo attribuirsi a l'assegno unico nella Controparte_1 misura del 70% (ovvero, in subordine, nella sua integralità) e porsi a carico di entrambi i genitori un obbligo di mantenimento ordinario diretto dei figli (ovvero, in subordine, porsi a proprio carico un obbligo di contribuzione massimo mensile non superiore ad Euro 300,00 per entrambi i figli), con pari ripartizione, al 50% ciascuno, delle spese straordinarie.
Parte resistente ha invece concluso per la conferma delle statuizioni vigenti le quali, fin dal tempo della separazione consensuale, sono state connotate dall'obbligo di di versare Parte_1 mensilmente, per il mantenimento di entrambi i minori, l'importo monetario di Euro 500,00 (salvo il pagamento del 50% delle spese straordinarie).
Con la suddetta ordinanza del 13-16 maggio 2025 si è argomentato nei seguenti termini sui profili d'interesse: “…Con riguardo, invece, al tema delle contribuzioni economiche, si osserva, in ossequio ai criteri di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c., che, al tempo della separazione (anno d'imposta 2021),
aveva dichiarato redditi netti pari ad Euro 22.038,00 (Euro 1.836,50 per dodici Parte_1 mensilità), mentre, nell'anno 2023, ha dichiarato redditi netti pari ad Euro 27.039,00 (Euro 2.253,25 per dodici mensilità).
, a sua volta, aveva dichiarato redditi netti pari ad Euro 9.100,00 (Euro 758,42 al Controparte_1 mese per dodici mensilità) per l'anno 2021, ha dichiarato redditi pari ad Euro 11.619,00 (Euro 968,25 al mese) per l'anno 2023, ha concluso in data 1 settembre 2024 un contratto di lavoro a tempo determinato e i relativi cedolini paga versati in atti attestano stipendi medi di poco superiori ad Euro 1.100,00 Euro al mese (senza tener conto delle mensilità aggiuntive).
Ed allora, tenuto conto degli incrementi sostanzialmente bilanciati dei rispettivi redditi da lavoro e della possibilità di “compensare” i maggiori tempi (concordati) di permanenza dei minori presso il padre con il naturale incremento delle esigenze economiche al pari della loro crescita (oltre tre anni e mezzo dal tempo della separazione), si ritiene in questa sede, e salve diverse valutazioni all'esito del giudizio, di poter confermare la vigente misura dell'obbligo di contribuzione economica per il mantenimento ordinario della prole già posto a carico di . Parte_1 Merita, invece, una precisazione la materia delle spese straordinarie - sempre ripartite tra i genitori al 50% ciascuno - la quale dovrà avere disciplina nei termini di dettaglio di cui alla seguente parte dispositiva e con la specifica indicazione per cui debbono essere ricompresi in tale ambito tutti i costi di baby sitter il cui ricorso si renda inevitabile per cause quali l'assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o la malattia dei figli, congiuntamente all'indisponibilità di altri familiari.
Quanto all'assegno unico universale per i figli, poi, non è contestato in ricorso, e nemmeno negli atti successivi del medesimo ricorrente, che possa continuare ad essere percepito integralmente da
”. Controparte_1
Le superiori valutazioni meritano una precisazione integrativa e una conseguente parziale modifica in questa sede ultima di giudizio.
E' emerso dagli atti (cfr., in particolare, estratto movimentazioni di conto corrente relativi al rapporto intestato a ) che l'odierna convenuta beneficia costantemente dei ratei Controparte_1 corrisposti a titolo di assegno unico universale per i figli, ultimamente assestatisi su importi mensili pari ad Euro 467,00.
Tale stato di fatto non è anomalo e può dirsi conforme alla condizione concordata di cui alla separazione omologata laddove era stato convenuto che “i coniugi provvederanno a collaborare affinché gli assegni familiari vengano riconosciuti direttamente in capo alla Sig.ra ”. CP_1
Costituisce, piuttosto, sopravvenienza normativa imprevista e parzialmente divergente dalle previsioni delle parti quella riguardante l'intervenuta introduzione dell'istituto riguardante le provvidenze da assegno unico universale per i figli (cfr. L. n. 46/21), al pari della soppressione degli assegni familiari (appunto, di integrale spettanza della convenuta) ma anche delle detrazioni Irpef per i figli a carico e di altre indennità previdenziali (le quali, in via almeno astratta, avrebbero dovuto spettare anche al ricorrente).
E, proprio in derivazione della complessiva novellazione in materia, può senz'altro ritenersi che
, percependo integralmente i più ampi benefici dell'assegno unico universale per i Controparte_1 figli, goda ora di una posizione di sopravvenuto vantaggio economico rispetto a quella, invece minorata, di . Parte_1
Tenuto conto dei dati così globalmente ponderati, si ritiene pertanto congruo che, fatte salve le determinazioni vigenti nel corso del procedimento, a decorrere dalla presente sentenza Pt_1
contribuisca al mantenimento dei figli minorenni mediante il versamento mensile
[...] dell'importo di Euro 400,00 (Euro 200,00 per ogni figlio), oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% nei termini di cui alla seguente parte dispositiva e sempre con la specifica indicazione per cui debbono essere ricompresi in tale ambito tutti i costi di baby sitter il cui ricorso si renda inevitabile per cause quali l'assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o la malattia dei figli, congiuntamente all'indisponibilità di altri familiari.
In coerenza con le superiori argomentazioni, poi, l'assegno unico universale per i figli dovrà continuare ad essere integralmente percepito da . Controparte_1
La natura necessaria del giudizio quanto alla decisione sullo status matrimoniale, la particolare natura dei profili di controversia, attinenti a diritti indisponibili, il sopravvenuto raggiungimento di un accordo su taluni di tali aspetti e il parziale accoglimento delle reciproche domande residue rappresentano, infine, giustificati motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 e ss. c.p.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Foggia, il 5 settembre 2015, tra e , come da atto trascritto Parte_1 Controparte_1 nel Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune al n. 329, parte II, serie A, anno 2015.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2) provvede in conformità delle condizioni concordate dalle parti per come riportate nell'atto scritto siglato prodotto il 13 maggio 2025;
3) fatte salve le determinazioni vigenti nel corso del procedimento, a decorrere dalla presente sentenza pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minorenni Parte_1 mediante il versamento, in favore della madre , entro il giorno 10 di ogni mese, Controparte_1 dell'importo di Euro 400,00 (Euro 200,00 per ciascun figlio), soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, da documentarsi, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
4) dispone che l'assegno unico universale per i figli continui ad essere percepito da;
Controparte_1
5) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 26 settembre 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto