Art. 3.
Alle stesse concessioni speciali di cui all'art. 1 puo' essere concessa una dilazione nel rimborso delle anticipazioni riscosse sul raccolto 1950, in modo che il recupero di esse avvenga in sei rate annuali eguali a cominciare dal raccolto 1951.
Alle stesse concessioni speciali di cui all'art. 1 puo' essere concessa una dilazione nel rimborso delle anticipazioni riscosse sul raccolto 1950, in modo che il recupero di esse avvenga in sei rate annuali eguali a cominciare dal raccolto 1951.