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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 693/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IS AGOSTINO CARMELO, Presidente e Relatore GALAZZI DANIELA, Giudice PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 978/2023 depositato il 20/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210111285040000 BOLLO AUTO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
La tassa automobilistica è regolata dal D.L. 30-12-1982 n. 953 con richiamo al D.P.R. 5-2-1953 n. 39 e al D.M. 18-9-1962. L'art. 5 comma trentadue e segg. del D.L. 30-12-1982 n. 953 stabilisce che al pagamento della tassa automobilistica sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito dal D.M. 18-9-1982 risultano essere proprietari presso il registro pubblico automobilistico per i veicoli in esso iscritti;
la norma prevede altresì che l'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli . Ora il D.P.R. n.39 del 1953 all'art. 5 prevede che la tassa è stabilita in ragione di un anno solare e che il pagamento può avvenire per anno solare , per quadrimestri con scadenza 1 gennaio , 1 maggio e 1 settembre oppure a bimestri con scadenza 1 gennaio , 1 marzo
, 1 maggio 1 luglio , 1 settembre e 1 novembre;
con successivo D. M. 18-9-1962 , art. 1
, è stato disposto che le tasse possono essere pagate oltre che per l'anno solare e per uno o più bimestri anche per anno e per periodi da due a cinque bimestri , con decorrenza dai detti periodi bimestrali fissi e con scadenza all'anno successivo a quello di pagamento del tributo. La tassa deve essere corrisposta , pertanto , nei termini, con le modalità e per i periodi fissi di imposta previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tassa di circolazione ( DPR n. 39 del 1953 e DM 18-9-1982). Il diritto della Amministrazione finanziaria a richiedere la tassa si prescrive comunque con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento per cui la avvenuta prova dalla notifica dell'avviso di accertamento nel termine di tre anni ha la funzione di interrompere la prescrizione;
per effetto della interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione ( art. 2945 cod. civ.) che ricomincia a decorrere dal giorno successivo all'atto interruttivo. Ricorrente_1Nella fattispecie, parte ricorrente, ha impugnato la cartella di pagamento n. 2952021011128504000 limitatamente al bollo auto, per l'anno d'imposta 2016 , notificatagli in data 26.07.2022 con cui veniva chiesto il pagamento della somma di euro 117,77. Deduceva, tra i motivi , la prescrizione della pretesa creditoria, poiché l'atto in questione gli era stato notificato oltre il termine triennale previsto dalla normativa sopra richiamata, in assenza della prova della notifica dell'atto prodromico di cui alla cartella impugnata. Concludeva per l'accoglimento del ricorso. L'Ente convenuto non si è costituito. Il ricorso va accolto con l'annullamento dell'atto impugnato, limitatamente al bollo auto, per decorso del termine triennale entro il quale deve essere chiesto il pagamento della tassa in questione, come sopra specificato, trattandosi di imposta, anno 2016, e non vi è prova della notifica dell'atto prodromico, prima della notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 26.07.2022. Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato limitatamente al bollo auto 2016. Condanna l'Ente convenuto al pagamento delle spese processuali, in favore della parte ricorrente, che liquida in complessive euro 180 ,00 , oltre accessori come per legge.
Palermo lì 23.01.2026.
Il Presidente Rel
Dr. Agostino Cisca
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IS AGOSTINO CARMELO, Presidente e Relatore GALAZZI DANIELA, Giudice PITARRESI FRANCESCO PAOLO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 978/2023 depositato il 20/02/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90141 Palermo PA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620210111285040000 BOLLO AUTO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
La tassa automobilistica è regolata dal D.L. 30-12-1982 n. 953 con richiamo al D.P.R. 5-2-1953 n. 39 e al D.M. 18-9-1962. L'art. 5 comma trentadue e segg. del D.L. 30-12-1982 n. 953 stabilisce che al pagamento della tassa automobilistica sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito dal D.M. 18-9-1982 risultano essere proprietari presso il registro pubblico automobilistico per i veicoli in esso iscritti;
la norma prevede altresì che l'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli . Ora il D.P.R. n.39 del 1953 all'art. 5 prevede che la tassa è stabilita in ragione di un anno solare e che il pagamento può avvenire per anno solare , per quadrimestri con scadenza 1 gennaio , 1 maggio e 1 settembre oppure a bimestri con scadenza 1 gennaio , 1 marzo
, 1 maggio 1 luglio , 1 settembre e 1 novembre;
con successivo D. M. 18-9-1962 , art. 1
, è stato disposto che le tasse possono essere pagate oltre che per l'anno solare e per uno o più bimestri anche per anno e per periodi da due a cinque bimestri , con decorrenza dai detti periodi bimestrali fissi e con scadenza all'anno successivo a quello di pagamento del tributo. La tassa deve essere corrisposta , pertanto , nei termini, con le modalità e per i periodi fissi di imposta previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tassa di circolazione ( DPR n. 39 del 1953 e DM 18-9-1982). Il diritto della Amministrazione finanziaria a richiedere la tassa si prescrive comunque con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento per cui la avvenuta prova dalla notifica dell'avviso di accertamento nel termine di tre anni ha la funzione di interrompere la prescrizione;
per effetto della interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione ( art. 2945 cod. civ.) che ricomincia a decorrere dal giorno successivo all'atto interruttivo. Ricorrente_1Nella fattispecie, parte ricorrente, ha impugnato la cartella di pagamento n. 2952021011128504000 limitatamente al bollo auto, per l'anno d'imposta 2016 , notificatagli in data 26.07.2022 con cui veniva chiesto il pagamento della somma di euro 117,77. Deduceva, tra i motivi , la prescrizione della pretesa creditoria, poiché l'atto in questione gli era stato notificato oltre il termine triennale previsto dalla normativa sopra richiamata, in assenza della prova della notifica dell'atto prodromico di cui alla cartella impugnata. Concludeva per l'accoglimento del ricorso. L'Ente convenuto non si è costituito. Il ricorso va accolto con l'annullamento dell'atto impugnato, limitatamente al bollo auto, per decorso del termine triennale entro il quale deve essere chiesto il pagamento della tassa in questione, come sopra specificato, trattandosi di imposta, anno 2016, e non vi è prova della notifica dell'atto prodromico, prima della notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 26.07.2022. Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato limitatamente al bollo auto 2016. Condanna l'Ente convenuto al pagamento delle spese processuali, in favore della parte ricorrente, che liquida in complessive euro 180 ,00 , oltre accessori come per legge.
Palermo lì 23.01.2026.
Il Presidente Rel
Dr. Agostino Cisca