Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00161/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01852/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1852 del 2025, proposto da
AN TR, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ente Parco dei Nebrodi, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Messina, n. 902 del 10 dicembre 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa AG AB LO e nessuno è comparso per le parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato e depositato l’11 settembre 2025 il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe con cui la Corte d’Appello di Messina – sezione lavoro ha condannato l’Ente Parco dei Nebrodi a rimborsare al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2.800 per il primo grado e in € 2.906 per l’appello oltre IVA, CPA e spese generali, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
2. L’Ente Parco dei Nebrodi non si è costituito in giudizio.
3. All’udienza in camera di consiglio del 14 gennaio 2026 la causa è stata posta in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
La sentenza in epigrafe è stata notificata presso la sede dell’ente il 5 maggio 2025 ed è, altresì, passata in giudicato, come da attestazione del funzionario giudiziario presso la Corte d’Appello di Messina Sezione Lavoro dell’11 settembre 2025.
Dalla notifica è, altresì, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici.
Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo dell’Ente intimato di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute alla parte ricorrente (comprensive delle spese sostenute per il rilascio del certificato di passaggio in decisione) entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.
Per il caso di ulteriore inadempienza, viene fin da ora nominato commissario ad acta il Segretario comunale del Comune di Caronia, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ente, in possesso della necessaria professionalità, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il termine di giorni 90 (novanta), decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza, con spese a carico dell’ente intimato.
Il commissario o il funzionario da questi delegato, ove insediatosi, dovrà dare tempestiva comunicazione alla Segreteria della Prima Sezione di questo Tribunale.
È, inoltre, utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
La parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952), specificando che tale termine decorre dal momento della conclusione dell’incarico e non già dall’eventuale successivo deposito della relazione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- ordina all’Ente Parco dei Nebrodi in persona del legale rappresentante pro tempore , di eseguire il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Messina - Sez. lavoro, n. 902/2024 nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune di Caronia, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ente, in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto giudicato;
- condanna l’Ente Parco dei Nebrodi, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nella somma complessiva di € 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se versato;
- manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, all’Ente Parco dei Nebrodi e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA SA SI, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
AG AB LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG AB LO | NA SA SI |
IL SEGRETARIO