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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/09/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 467/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza dell'11.9.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Caulonia, _1 C.F._1
alla Via Nazionale n. 1, presso lo studio degli Avv.ti RICCIO LUCA e FEMIA
ROCCO che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente contro
, ( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. DE CARIDI GIULIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliata in Roccella Jonica, alla Via Roma, n. 8, presso lo studio dell'Avv. Cianflone Alessandra;
resistente nonché contro
E_
( in persona del Commissario liquidatore, elettivamente domiciliato in P.IVA_2 Siderno, alla Via Amendola n. 65, presso lo studio dell'Avv. RICCIO ANTONIO che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente della , quale operaio idraulico – forestale, sino al 2003 Controparte_1
con contratto a tempo determinato e dall'1.1.2004 con contratto a tempo indeterminato;
allegato di essere stato inquadrato con qualifica OPQ e di aver svolto la propria attività nel bacino del comune di Caulonia – Roccella Jonica – Siderno, con gestione diretta da parte del;
dedotto che ai E_
sensi dell'art. 8 ccnl applicabile è previsto che “qualora sia adibito a mansioni di qualifica superiore acquisisce il diritto, per tutto il periodo in cui si svolge detta mansione, al trattamento economico previsto per la qualifica superiore. Il lavoratore acquisisce anche il diritto alla qualifica superiore dopo aver svolto con carattere continuativo, le mansioni proprie di detta qualifica, per un periodo di due mesi, se impiegato e di 25 giorni consecutivi o quaranta discontinui nell'anno solare, se operaio”; dedotto inoltre che ai sensi dell'art. 8 CIR è data la definizione delle qualifiche previste, cui segue un'indicazione a titolo esemplificativo di alcune delle attività che ricadono nelle varie ipotesi di classificazione degli operai, tra le quali figurano, per l'operaio specializzato (OPS) l'uso del decespugliatore, l'uso della motosega, l'essere addetto alle squadre antincendio e all'attività di vigilanza, guardiania e custodia;
evidenziato che a partire dal 2014 ha svolto le mansioni di operaio specializzato (OPS), da inquadrare nel IV livello, senza che tale impiego fosse conseguito alla necessità di sostituire altro operaio;
concludeva chiedendo:
“•Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive relative alle mansioni superiori svolte a decorrere dall'anno 2014, o da quella che si accerterà nel corso del giudizio;
• accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della qualifica di Operaio Specializzato, con riconoscimento del IV Livello, a decorrere dall'anno 2014, in quanto lo stesso ha svolto le mansioni proprie dell'Operaio Specializzato e del livello di che trattasi per un tempo superiore a quello richiesto dalla legge e non in sostituzione di altro operaio;
•Per l'effetto, condannare in solido la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
nonché il , in persona del suo legale E_
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle somme spettanti in favore del ricorrente, che, come da CTP prodotta, ammontano ad Euro 18.804,17 comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo” con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_1
legittimazione/titolarità passiva del rapporto controverso, in quanto tra il ricorrente e tale ente non sarebbe intercorso né direttamente né indirettamente alcun rapporto lavorativo, la prescrizione delle somme richieste e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Si costituiva altresì il eccependo in via E_
preliminare il difetto di legittimazione passiva, essendo la l'unico Controparte_1
ente tenuto al pagamento di eventuali emolumenti retributivi in favore del lavoratore,
e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. In virtù di quanto rappresentato concludeva chiedendo in via preliminare di dichiarare e accertare il difetto di legittimazione passiva del , nel merito, di rigettare il CP_2
ricorso e spiegava formale domanda riconvenzionale del seguente tenore “nella denegata ipotesi che possa rinvenirsi una sia pur minima responsabilità del
deducente, si formula domanda di manleva nei confronti della CP_2 CP_1
”, con vittoria di spese.
[...]
Con le note da ultimo depositate in data 10.9.2025 il ricorrente e il CP_2
hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo transattivo con cui hanno
[...]
stabilito che “I lavoratori, accettano le somme sopra indicate, che sono pari al 50% di quelle richieste e/o riconosciute in sentenza, come in tabella allegata, salvo buon fine dei rispettivi pagamenti, dichiarano di essere pienamente soddisfatti e, per
l'effetto, di non avere nessun'altra pretesa economica dal , Controparte_3 per le differenze retributive relative alla superiore qualifica. Rinunciano, pertanto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ad eventuali ulteriori domande, limitatamente alle annualità oggetto delle loro domande giudiziali, per differenze retributive, oltre che al risarcimento di ogni e qualsiasi altro danno comunque connesso o riconducibile all'identica motivazione relativa al rapporto di lavoro, ivi compreso quello ex art. 2087 e 2116 cod. civ. ed interessi e rivalutazioni monetarie”.
Per tale motivo le parti richiamate hanno concordemente evidenziato di aver raggiunto un accordo con riferimento alla sola domanda relativa al pagamento delle somme rivendicate a titolo di differenze retributive, rispetto alla quale hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. La parte ricorrente ha in ogni caso evidenziato di voler insistere tanto nei confronti del , tanto nei confronti CP_2
della per l'accoglimento della domanda formulata in merito al CP_1
riconoscimento in favore del ricorrente medesimo della qualifica di operaio specializzato. Il , da parte sua, ha chiesto l'estromissione dal giudizio CP_2
evidenziando che il riconoscimento formale della mansione superiore e il relativo aggiornamento anagrafico al CED fanno capo esclusivamente alla , Controparte_1
unico soggetto legittimato.
Ritenuto il giudizio sufficientemente istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza di discussione dell'11.9.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo è necessario analizzare l'eccezione sollevata dalla CP_1
in merito al difetto di legittimazione passiva e di titolarità passiva del
[...]
rapporto controverso.
È opportuno esaminare la distinzione tra i due istituti, di recente efficacemente chiarita dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, la quale ha evidenziato la diversità concettuale e di disciplina giuridica sussistente appunto tra il difetto di legittimazione passiva e il difetto di titolarità sostanziale della situazione giuridica dedotta in giudizio. La legittimazione ad agire attiene alla sfera del diritto all'azione, in quanto volta a individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Come chiaramente evidenziato dalla Corte di Cassazione, dunque, ciò che rileva in tale giudizio è la prospettazione operata dal ricorrente nel proprio atto introduttivo: “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio.
Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile” (cfr. Cass. SS.
UU. 2951/2016).
Al contrario, l'effettiva titolarità della situazione giuridica controversa, tanto dal lato attivo, quanto dal lato passivo, è questione attinente al merito della causa e l'accertamento della carenza di tale elemento all'esito del giudizio non può che comportare il rigetto del ricorso.
1.1 Nel caso di specie, nella propria prospettazione il ricorrente ha individuato nella la propria datrice di lavoro e per tale motivo ha agito nei suoi Controparte_1
confronti chiedendone la condanna al pagamento delle differenze retributive ricollegate allo svolgimento di mansioni superiori.
Appare evidente, dunque, che nel caso di specie non sussista alcun difetto di legittimazione passiva ma al più è necessario accertare nel merito se, come eccepito dalla difetti la titolarità passiva del rapporto controverso, non Controparte_1
risultando essere quest'ultima datrice di lavoro del ricorrente.
2. Alla luce di quanto sopra, il ricorso non merita accoglimento e deve essere respinto con riferimento alle domande svolte nei confronti della , in quanto Controparte_1
non risulta che la stessa fosse datrice di lavoro del ricorrente. Dall'esame della normativa vigente in materia è difatti possibile agevolmente evincere che i Consorzi, che agiscono quali enti strumentali della nella realizzazione di opere e CP_1
interventi di pubblica utilità, sono a tutti gli effetti enti autonomi dotati di propria personalità giuridica e dunque centri di imputazione di rapporti soggettivi. A tal fine
è sufficiente richiamare l'art. 15 della l. 23 luglio 2003, n. 11, ai Controparte_1
sensi del quale “I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del codice civile, rientranti tra gli Enti pubblici economici che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità”.
Tale assunto è ulteriormente confermato dall'art. 11 della medesima legge secondo cui “
1. Per favorire la realizzazione degli interventi di pubblica utilità in materia di tutela paesaggistica, territoriale e ambientale, anche ai sensi della legge regionale n.
20/1992, la con delibera della Giunta regionale che ne fissa le modalità, CP_1
assegna ai Consorzi tutti i lavoratori idraulico-forestali operanti nei rispettivi comprensori e trasferisce ai Consorzi stessi, con anticipazioni trimestrali, le risorse finanziarie occorrenti per la loro retribuzione e per l'attività di progettazione, direzione lavori e cantieristica da espletare. Detti lavoratori sono incorpati con le qualifiche possedute come operai del "Presidio Ambientale" dei E_
e possono essere impiegati anche per le finalità di cui al comma 2 del successivo articolo 12 … 4. I Consorzi, per la gestione delle attività di cui al presente articolo, devono tenere contabilità separata”.
Tale normativa prevede difatti espressamente l'assegnazione di lavoratori da parte della al , l'impegno della a mettere a disposizione del CP_1 CP_2 CP_1
le risorse necessarie a retribuire i lavoratori e l'obbligo dell'ente a CP_2
mantenere una contabilità separata. Dalla lettura della normativa richiamata emerge dunque chiaramente un ruolo di mero finanziamento e controllo da parte della sull'operato dei Consorzi che, de facto, per quanto rilevante nel presente CP_1
giudizio, dispongono delle prestazioni dei lavoratori. Tale conclusione non è in alcun modo tratta in dubbio dalla documentazione prodotta tanto dal ricorrente, quanto dal
. CP_2 Si ritiene che il datore di lavoro effettivo non possa che individuarsi con il soggetto che provvede all'organizzazione del lavoro dei dipendenti, servendosi della loro opera, dietro pagamento di un corrispettivo. Per tali motivi le domande svolte nei confronti della devono essere rigettate. Controparte_1
3. Per gli stessi motivi, con riferimento alle domande azionate nei confronti del
, è infondata l'eccezione da tale ente sollevata in via preliminare relativa al CP_2
difetto di legittimazione passiva.
Per quanto l'eccezione risulti formulata in modo del tutto generico, il CP_2
contesterebbe il difetto di legittimazione passiva ritenendo che le pretese azionate in ricorso debbano essere rivolte alla unico ente asseritamente responsabile del CP_1
mancato riconoscimento in favore del ricorrente della qualifica superiore. È evidente tuttavia, non solo l'inconferenza, ma anche l'infondatezza di siffatta ricostruzione.
In ragione delle stesse argomentazioni sopra svolte, si ritiene che il debba CP_2
essere individuato quale unico effettivo datore di lavoro, in quanto tale qualità non può che identificarsi con il soggetto che provvede all'organizzazione del lavoro dei dipendenti, servendosi della loro opera, dietro pagamento di un corrispettivo. Si evidenzia inoltre che incomprensibilmente il insiste sull'impossibilità di CP_2
aggiornare il CED e sulla circostanza che l'unico soggetto legittimato all'aggiornamento sarebbe la chiedendo per tale motivo Controparte_1
“l'estromissione” dal giudizio. Orbene si evidenzia che non risulta in atti alcuna domanda relativa all'aggiornamento del CED e che il lavoratore ha esclusivamente presentato domanda volta all'accertamento del proprio diritto al riconoscimento della qualifica superiore, domanda rispetto alla quale ancora una volta unico ente legittimato risulta essere il nella sua qualità di datore di lavoro. CP_2
Motivo per cui il ricorso è stato senz'altro correttamente rivolto nei confronti del
. CP_2
4. Nel merito, in primo luogo, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra il ricorrente e il con riferimento alla domanda relativa al CP_2 pagamento delle differenze retributive, rispetto alle quali, come concordemente dedotto dalle parti, è stato raggiunto un accordo transattivo.
5. Passando all'esame della residua domanda svolta nei confronti del , CP_2
relativamente all'accertamento del diritto alla qualifica superiore, la stessa è fondata e merita accoglimento.
È opportuno premettere che il lavoratore ha agito in giudizio al fine di ottenere la corresponsione delle differenze retributive dovutegli in ragione della qualifica di
Operaio specializzato per come riconosciutagli da parte del CP_2
conformemente a quanto disposto dalla contrattazione collettiva applicabile.
Con riferimento al diritto alla qualifica superiore, contestato in questa sede dall'ente resistente, si evidenzia che è presente in atti la deliberazione adottata dalla
Deputazione amministrativa del medesimo E_
, n. 88 del 19 settembre 2013 con oggetto “Affidamento qualifiche superiori
[...]
ad Operai Idraulici Forestali”, con cui si delibera, in virtù di quanto rappresentato nelle note informative trasmesse dai direttori dei lavori, la variazione di qualifica, con attribuzione del superiore inquadramento contrattuale, secondo le norme contrattuali vigenti per gli addetti ai lavori idraulico forestali, in favore del ricorrente dal II livello al IV livello. È inoltre presente in atti la nota informativa sottoscritta dal direttore dei lavori con cui appunto veniva espressamente individuato il nominativo del ricorrente tra gli operai per i quali, per esigenze di servizio, si proponeva l'inserimento nel superiore IV livello, ai sensi dell'art. 14 CIR.
In particolare, l'art. 14 CIR ratione temporis applicabile testualmente dispone: “Nel caso in cui ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 8 del CCNL per il cambiamento della qualifica, il Soggetto gestore ha l'obbligo di procedere senza preventiva comunicazione e/o autorizzazione da parte dell'Assessorato Regionale alla Forestazione, riconoscendo al lavoratore che ha svolto mansioni superiori, per improcrastinabili necessità organizzative, il relativo livello di inquadramento.
L'utilizzo di lavoratori nello svolgimento di mansioni che implicano l'assegnazione del livello superiore, deve essere concordato con le OO.SS. stipulanti il presente Contratto, all'inizio dell'anno e comunque prima dell'avvio dei lavori relativi all'attuazione dei progetti per i quali si rende necessario impiegare tale forza lavoro”.
Alla luce di quanto sopra è evidente che il aveva deliberato il CP_2
riconoscimento della qualifica superiore in favore del ricorrente, in ossequio a quanto disposto dall'art. 14 CIRL, proprio perché lo stesso aveva svolto con continuità mansioni relative al superiore inquadramento contrattuale.
Tale conclusione, d'altronde, è suffragata dalla stessa ricostruzione fornita dal nella propria memoria di costituzione, laddove si legge che “Il CP_2 CP_2
infatti, a seguito delle note informative dei direttori dei lavori, dalle quale si rilevava che “per esigenze relative alla esecuzione dei lavori previsti da progetti di forestazione lavori, si rendeva necessario la variazione di qualifica di alcuni lavoratori, tra i quali l'odierno ricorrente – inquadrato nel II livello _1
(OPQ) – in ottemperanza a quanto previsto dall'art.14 del C.I.R., (all.2) ha riconosciuto, con delibera della Deputazione Amministrativa n.88 del 19.09.2013
(all.3) il relativo livello di inquadramento corrispondente al profilo professionale di
IV livello (OPS), per le richiamate esigenze lavorative. Tale obbligo, in capo al
, è disposto dal su richiamato articolo (Art.14 CIR ) senza preventiva CP_2
comunicazione e/o autorizzazione da parte dell'Assessorato Regionale alla
Forestazione. Più in dettaglio, l'art.14 del C.I.R., così recita …”.
È evidente, dunque, la contraddittorietà con quanto sopra evidenziato delle deduzioni operate dal stesso nel prosieguo della memoria di costituzione al fine di CP_2
contestare, nel merito, la sussistenza del diritto in capo al lavoratore alla qualifica superiore.
Il ha infatti sostenuto che “si è potuto verificare che nel corso del 2013 che CP_2
il ricorrente - per necessità strettamente produttive ed organizzative - avesse utilizzato attrezzatura propria di una categoria specializzata;
ma ciò sicuramente non si è verificato frequentemente ed in modo continuativo e, per effetto di una precisa e puntuale assegnazione di incarichi da parte del datore di lavoro, tanto esclude in radice la possibilità di aspirare all'inquadramento nel superiore livello contrattuale, per il quale tra l'altro è necessaria una specifica attività di formazione professionale. Ed inoltre, risulta con certezza che il resistente, non ha mai richiesto formalmente al lavoratore la prestazione continuativa di attività lavorativa, oltre le mansioni del lavoro contrattualmente convenute tra le parti;
si specifica che, nei casi in cui si sia resa necessaria la prestazione ulteriore, è stata prevista dalla predetta delibera, ma ciò non ha comportato il consequenziale inquadramento dell'operaio ad un livello superiore …”.
Siffatta ricostruzione è palesemente infondata. È evidente difatti che l'art. 14 CIR, richiamato nella delibera 88 del 19.9.2013, fa esclusivo riferimento alle sole ipotesi in cui sussistano “tutte le condizioni previste dall'art. 8 del CCNL per il cambiamento della qualifica”, ossia alle ipotesi in cui il lavoratore abbia svolto con carattere continuativo le mansioni proprie della qualifica superiore per un periodo di “25 giorni consecutivi o 40 discontinui nell'anno solare”. Nel diverso caso in cui il lavoratore fosse stato adibito solo temporaneamente e sporadicamente per esigenze aziendali allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica superiore non si sarebbe posto alcun problema di inquadramento, in quanto il lavoratore avrebbe meramente avuto diritto “al trattamento economico previsto per la qualifica superiore”, per come previsto dallo stesso art. 8 CCNL.
Dalla lettura della documentazione in atti emerge dunque chiaramente l'intervenuto riconoscimento da parte del , con la delibera 88 del 19.9.2013, del diritto CP_2
maturato in capo al ricorrente alla qualifica superiore e negarlo in questa sede è contrario al divieto di “venire contra factum proprium”, ricollegabile al più generale principio di buona fede.
Allo stesso tempo appare irrilevante, nonché infondata, l'ulteriore circostanza dedotta dal , secondo cui l'inquadramento del lavoratore nella qualifica superiore CP_2
non si sarebbe perfezionata in quanto l'esecutività del provvedimento sarebbe stata subordinata all'autorizzazione da parte della Parte_2
.
[...] Il , difatti, non individua alcuna norma o disposizione contrattuale da cui CP_2
discenderebbe la necessità di ottenere un'autorizzazione da parte della CP_1
al fine di attribuire in favore dell'operaio la qualifica superiore già deliberata
[...]
e riconosciuta dal medesimo. Anzi, come sopra evidenziato, l'art. 14 CP_2
CIRL, su cui si fonda la delibera amministrativa n. 88 del 19.9.2013, esclude espressamente la necessità di qualsivoglia autorizzazione da parte dell'Assessorato della Regione. La delibera stessa, inoltre, esclude che il provvedimento sia soggetto al controllo ex art. 38 L.R. n. 11/2003 che, difatti, nell'elenco di cui al comma 6, tra le deliberazioni sottoposte a controllo di legittimità, riporta esclusivamente quelle relative ai “trattamenti economici del personale in deroga a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro”, ipotesi inconferente al presente giudizio. In mancanza di diversa indicazione, al contrario, si deve ritenere che la deliberazione oggetto di causa rientri tra gli atti non soggetti a controllo per i quali è previso, al comma 5 della disposizione citata, che “diventano esecutivi ad avvenuta scadenza dei termini di pubblicazione di cui al precedente articolo 37, comma 1, salvo che l'atto non sia dichiarato immediatamente esecutivo per evidenti motivi d'urgenza”.
Alla luce delle considerazioni svolte e delle deduzioni operate dal stesso, CP_2
si ritiene dunque che “l'autorizzazione” a cui fa riferimento la delibera non possa che essere quella relativa all'aggiornamento del profilo contrattuale del lavoratore a mezzo del Centro Elaborazione Dati, gestito dalla la cui mancanza tuttavia CP_1
non è senz'altro idonea a porre in discussione l'intervenuto riconoscimento da parte del del diritto maturato in capo la lavoratore alla qualifica superiore. CP_2
D'altronde, il non ha formulato neanche in questo giudizio una domanda CP_2
volta ad ottenere l'aggiornamento del CED da parte della CP_1
Di conseguenza, si ritiene che nel presente giudizio non abbiano alcun rilievo gli impedimenti asseritamente imputabili alla per il mancato aggiornamento del CP_1
CED ove dedotti a sostegno della ritenuta insussistenza di responsabilità datoriale relativamente all'omesso riconoscimento della qualifica superiore e all'omessa corresponsione della retribuzione relativa. In concreto, difatti, venendo in rilievo diritti esigibili in forza di espressa previsione legislativa e contrattualistica, non potrebbero giustificarsi in alcun modo possibili ricadute pregiudizievoli in danno dei lavoratori a causa di ritardi dovuti alla procedimentalizzazione ed alla gestione amministrativa dei dipendenti per il loro corretto inquadramento giuridico ed economico.
Non si ritiene difatti che possa assumere rilievo decisivo il mancato espletamento di un eventuale controllo amministrativo successivo da parte della una volta CP_1
che il soggetto che ha esercitato sul lavoratore il potere di organizzazione e controllo tipico del datore di lavoro ha deliberato il riconoscimento in suo favore della qualifica superiore, in ossequio a quanto sul punto disposto dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto.
Da quanto sopra consegue l'accoglimento della domanda relativa al riconoscimento del diritto alla qualifica di operaio specializzato, IV Livello, a decorrere dall'anno
2014.
6. Da ultimo, per tutte le considerazioni sopra svolte la domanda di manleva rivolta dal nei confronti della non può che essere rigettata. CP_2 Controparte_1
Come ampiamente motivato, nella fattispecie oggetto di giudizio sono rinvenibili due rapporti diversi e perfettamente autonomi tra loro, il primo tra il ricorrente e il
, da configurarsi quale rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, e il CP_2
secondo tra il e la da configurarsi quale rapporto tra ente CP_2 CP_1
finanziato ed ente finanziatore.
Il non ha dedotto alcun titolo da cui si possa dedurre la sussistenza di un CP_2
rapporto di garanzia tra esso e la di talché non vi è motivo di ritenere CP_1
sussistente alcun obbligo di manleva in capo a tale ultimo ente;
né tantomeno, come sopra esposto, la circostanza che la non abbia provveduto ad aggiornare il CP_1
C.E.D. è idonea a “trasferire” gli obblighi propri del datore di lavoro in capo a un ente terzo estraneo a tale rapporto.
Per gli stessi motivi si evidenzia, ai soli fini della liquidazione delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, che il sarebbe risultato CP_2 senz'altro soccombente anche con riferimento alla domanda relativa alla condanna al pagamento delle differenze retributive dovute in ragione del riconoscimento della qualifica superiore.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza tra il ricorrente e il E_
(soccombente virtuale anche con riferimento alla domanda relativa alla condanna al pagamento delle differenze retributive, come evidenziato in motivazione) e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la serialità del contezioso, esclusa la fase istruttoria non svolta.
Considerata la natura delle parti e dei diritti oggetto di giudizio, nonché l'obiettiva difficoltà di individuare correttamente l'effettivo datore di lavoro, si ritiene che sussistano ragioni idonee per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e la . Controparte_1
Stante l'obiettiva controvertibilità delle questioni giuridiche trattate e la sussistenza di pronunce di merito che si discostano dalla pronuncia adottata dallo scrivente, si ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra il CP_2
e la . Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- in accoglimento della domanda svolta da nei confronti del _1
, in persona del legale rappresentate pro E_
tempore, accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella qualifica di operaio specializzato, ai sensi della contrattazione collettiva applicabile, a partire dal gennaio 2014;
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna svolta dal ricorrente nei confronti del , in E_
persona del legale rappresentate pro tempore, per il pagamento delle differenze retributive relative alla qualifica superiore rivestita;
- rigetta le domande svolte dal ricorrente nei confronti della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
- condanna il , in persona del legale E_
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 2.109,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e la , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
- compensa integralmente le spese di lite tra il E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la , in
[...] Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
Locri, 17/09/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 467/2024
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza dell'11.9.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliato in Caulonia, _1 C.F._1
alla Via Nazionale n. 1, presso lo studio degli Avv.ti RICCIO LUCA e FEMIA
ROCCO che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
ricorrente contro
, ( ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. DE CARIDI GIULIA, giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliata in Roccella Jonica, alla Via Roma, n. 8, presso lo studio dell'Avv. Cianflone Alessandra;
resistente nonché contro
E_
( in persona del Commissario liquidatore, elettivamente domiciliato in P.IVA_2 Siderno, alla Via Amendola n. 65, presso lo studio dell'Avv. RICCIO ANTONIO che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
resistente
OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso ritualmente notificato l'istante in epigrafe indicato, premesso di essere dipendente della , quale operaio idraulico – forestale, sino al 2003 Controparte_1
con contratto a tempo determinato e dall'1.1.2004 con contratto a tempo indeterminato;
allegato di essere stato inquadrato con qualifica OPQ e di aver svolto la propria attività nel bacino del comune di Caulonia – Roccella Jonica – Siderno, con gestione diretta da parte del;
dedotto che ai E_
sensi dell'art. 8 ccnl applicabile è previsto che “qualora sia adibito a mansioni di qualifica superiore acquisisce il diritto, per tutto il periodo in cui si svolge detta mansione, al trattamento economico previsto per la qualifica superiore. Il lavoratore acquisisce anche il diritto alla qualifica superiore dopo aver svolto con carattere continuativo, le mansioni proprie di detta qualifica, per un periodo di due mesi, se impiegato e di 25 giorni consecutivi o quaranta discontinui nell'anno solare, se operaio”; dedotto inoltre che ai sensi dell'art. 8 CIR è data la definizione delle qualifiche previste, cui segue un'indicazione a titolo esemplificativo di alcune delle attività che ricadono nelle varie ipotesi di classificazione degli operai, tra le quali figurano, per l'operaio specializzato (OPS) l'uso del decespugliatore, l'uso della motosega, l'essere addetto alle squadre antincendio e all'attività di vigilanza, guardiania e custodia;
evidenziato che a partire dal 2014 ha svolto le mansioni di operaio specializzato (OPS), da inquadrare nel IV livello, senza che tale impiego fosse conseguito alla necessità di sostituire altro operaio;
concludeva chiedendo:
“•Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive relative alle mansioni superiori svolte a decorrere dall'anno 2014, o da quella che si accerterà nel corso del giudizio;
• accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al riconoscimento della qualifica di Operaio Specializzato, con riconoscimento del IV Livello, a decorrere dall'anno 2014, in quanto lo stesso ha svolto le mansioni proprie dell'Operaio Specializzato e del livello di che trattasi per un tempo superiore a quello richiesto dalla legge e non in sostituzione di altro operaio;
•Per l'effetto, condannare in solido la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
nonché il , in persona del suo legale E_
rappresentante pro-tempore, al pagamento delle somme spettanti in favore del ricorrente, che, come da CTP prodotta, ammontano ad Euro 18.804,17 comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo” con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente il difetto di Controparte_1
legittimazione/titolarità passiva del rapporto controverso, in quanto tra il ricorrente e tale ente non sarebbe intercorso né direttamente né indirettamente alcun rapporto lavorativo, la prescrizione delle somme richieste e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
Si costituiva altresì il eccependo in via E_
preliminare il difetto di legittimazione passiva, essendo la l'unico Controparte_1
ente tenuto al pagamento di eventuali emolumenti retributivi in favore del lavoratore,
e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto. In virtù di quanto rappresentato concludeva chiedendo in via preliminare di dichiarare e accertare il difetto di legittimazione passiva del , nel merito, di rigettare il CP_2
ricorso e spiegava formale domanda riconvenzionale del seguente tenore “nella denegata ipotesi che possa rinvenirsi una sia pur minima responsabilità del
deducente, si formula domanda di manleva nei confronti della CP_2 CP_1
”, con vittoria di spese.
[...]
Con le note da ultimo depositate in data 10.9.2025 il ricorrente e il CP_2
hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo transattivo con cui hanno
[...]
stabilito che “I lavoratori, accettano le somme sopra indicate, che sono pari al 50% di quelle richieste e/o riconosciute in sentenza, come in tabella allegata, salvo buon fine dei rispettivi pagamenti, dichiarano di essere pienamente soddisfatti e, per
l'effetto, di non avere nessun'altra pretesa economica dal , Controparte_3 per le differenze retributive relative alla superiore qualifica. Rinunciano, pertanto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ad eventuali ulteriori domande, limitatamente alle annualità oggetto delle loro domande giudiziali, per differenze retributive, oltre che al risarcimento di ogni e qualsiasi altro danno comunque connesso o riconducibile all'identica motivazione relativa al rapporto di lavoro, ivi compreso quello ex art. 2087 e 2116 cod. civ. ed interessi e rivalutazioni monetarie”.
Per tale motivo le parti richiamate hanno concordemente evidenziato di aver raggiunto un accordo con riferimento alla sola domanda relativa al pagamento delle somme rivendicate a titolo di differenze retributive, rispetto alla quale hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere. La parte ricorrente ha in ogni caso evidenziato di voler insistere tanto nei confronti del , tanto nei confronti CP_2
della per l'accoglimento della domanda formulata in merito al CP_1
riconoscimento in favore del ricorrente medesimo della qualifica di operaio specializzato. Il , da parte sua, ha chiesto l'estromissione dal giudizio CP_2
evidenziando che il riconoscimento formale della mansione superiore e il relativo aggiornamento anagrafico al CED fanno capo esclusivamente alla , Controparte_1
unico soggetto legittimato.
Ritenuto il giudizio sufficientemente istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti, a seguito dell'udienza di discussione dell'11.9.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata adottata la sentenza che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In primo luogo è necessario analizzare l'eccezione sollevata dalla CP_1
in merito al difetto di legittimazione passiva e di titolarità passiva del
[...]
rapporto controverso.
È opportuno esaminare la distinzione tra i due istituti, di recente efficacemente chiarita dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, la quale ha evidenziato la diversità concettuale e di disciplina giuridica sussistente appunto tra il difetto di legittimazione passiva e il difetto di titolarità sostanziale della situazione giuridica dedotta in giudizio. La legittimazione ad agire attiene alla sfera del diritto all'azione, in quanto volta a individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Come chiaramente evidenziato dalla Corte di Cassazione, dunque, ciò che rileva in tale giudizio è la prospettazione operata dal ricorrente nel proprio atto introduttivo: “Oggetto di analisi, ai fini di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio.
Ciò che rileva è la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente,
l'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione sarà inammissibile” (cfr. Cass. SS.
UU. 2951/2016).
Al contrario, l'effettiva titolarità della situazione giuridica controversa, tanto dal lato attivo, quanto dal lato passivo, è questione attinente al merito della causa e l'accertamento della carenza di tale elemento all'esito del giudizio non può che comportare il rigetto del ricorso.
1.1 Nel caso di specie, nella propria prospettazione il ricorrente ha individuato nella la propria datrice di lavoro e per tale motivo ha agito nei suoi Controparte_1
confronti chiedendone la condanna al pagamento delle differenze retributive ricollegate allo svolgimento di mansioni superiori.
Appare evidente, dunque, che nel caso di specie non sussista alcun difetto di legittimazione passiva ma al più è necessario accertare nel merito se, come eccepito dalla difetti la titolarità passiva del rapporto controverso, non Controparte_1
risultando essere quest'ultima datrice di lavoro del ricorrente.
2. Alla luce di quanto sopra, il ricorso non merita accoglimento e deve essere respinto con riferimento alle domande svolte nei confronti della , in quanto Controparte_1
non risulta che la stessa fosse datrice di lavoro del ricorrente. Dall'esame della normativa vigente in materia è difatti possibile agevolmente evincere che i Consorzi, che agiscono quali enti strumentali della nella realizzazione di opere e CP_1
interventi di pubblica utilità, sono a tutti gli effetti enti autonomi dotati di propria personalità giuridica e dunque centri di imputazione di rapporti soggettivi. A tal fine
è sufficiente richiamare l'art. 15 della l. 23 luglio 2003, n. 11, ai Controparte_1
sensi del quale “I Consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a struttura associativa, ai sensi dell'articolo 862 del codice civile, rientranti tra gli Enti pubblici economici che operano secondo criteri di efficienza, trasparenza ed economicità”.
Tale assunto è ulteriormente confermato dall'art. 11 della medesima legge secondo cui “
1. Per favorire la realizzazione degli interventi di pubblica utilità in materia di tutela paesaggistica, territoriale e ambientale, anche ai sensi della legge regionale n.
20/1992, la con delibera della Giunta regionale che ne fissa le modalità, CP_1
assegna ai Consorzi tutti i lavoratori idraulico-forestali operanti nei rispettivi comprensori e trasferisce ai Consorzi stessi, con anticipazioni trimestrali, le risorse finanziarie occorrenti per la loro retribuzione e per l'attività di progettazione, direzione lavori e cantieristica da espletare. Detti lavoratori sono incorpati con le qualifiche possedute come operai del "Presidio Ambientale" dei E_
e possono essere impiegati anche per le finalità di cui al comma 2 del successivo articolo 12 … 4. I Consorzi, per la gestione delle attività di cui al presente articolo, devono tenere contabilità separata”.
Tale normativa prevede difatti espressamente l'assegnazione di lavoratori da parte della al , l'impegno della a mettere a disposizione del CP_1 CP_2 CP_1
le risorse necessarie a retribuire i lavoratori e l'obbligo dell'ente a CP_2
mantenere una contabilità separata. Dalla lettura della normativa richiamata emerge dunque chiaramente un ruolo di mero finanziamento e controllo da parte della sull'operato dei Consorzi che, de facto, per quanto rilevante nel presente CP_1
giudizio, dispongono delle prestazioni dei lavoratori. Tale conclusione non è in alcun modo tratta in dubbio dalla documentazione prodotta tanto dal ricorrente, quanto dal
. CP_2 Si ritiene che il datore di lavoro effettivo non possa che individuarsi con il soggetto che provvede all'organizzazione del lavoro dei dipendenti, servendosi della loro opera, dietro pagamento di un corrispettivo. Per tali motivi le domande svolte nei confronti della devono essere rigettate. Controparte_1
3. Per gli stessi motivi, con riferimento alle domande azionate nei confronti del
, è infondata l'eccezione da tale ente sollevata in via preliminare relativa al CP_2
difetto di legittimazione passiva.
Per quanto l'eccezione risulti formulata in modo del tutto generico, il CP_2
contesterebbe il difetto di legittimazione passiva ritenendo che le pretese azionate in ricorso debbano essere rivolte alla unico ente asseritamente responsabile del CP_1
mancato riconoscimento in favore del ricorrente della qualifica superiore. È evidente tuttavia, non solo l'inconferenza, ma anche l'infondatezza di siffatta ricostruzione.
In ragione delle stesse argomentazioni sopra svolte, si ritiene che il debba CP_2
essere individuato quale unico effettivo datore di lavoro, in quanto tale qualità non può che identificarsi con il soggetto che provvede all'organizzazione del lavoro dei dipendenti, servendosi della loro opera, dietro pagamento di un corrispettivo. Si evidenzia inoltre che incomprensibilmente il insiste sull'impossibilità di CP_2
aggiornare il CED e sulla circostanza che l'unico soggetto legittimato all'aggiornamento sarebbe la chiedendo per tale motivo Controparte_1
“l'estromissione” dal giudizio. Orbene si evidenzia che non risulta in atti alcuna domanda relativa all'aggiornamento del CED e che il lavoratore ha esclusivamente presentato domanda volta all'accertamento del proprio diritto al riconoscimento della qualifica superiore, domanda rispetto alla quale ancora una volta unico ente legittimato risulta essere il nella sua qualità di datore di lavoro. CP_2
Motivo per cui il ricorso è stato senz'altro correttamente rivolto nei confronti del
. CP_2
4. Nel merito, in primo luogo, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra il ricorrente e il con riferimento alla domanda relativa al CP_2 pagamento delle differenze retributive, rispetto alle quali, come concordemente dedotto dalle parti, è stato raggiunto un accordo transattivo.
5. Passando all'esame della residua domanda svolta nei confronti del , CP_2
relativamente all'accertamento del diritto alla qualifica superiore, la stessa è fondata e merita accoglimento.
È opportuno premettere che il lavoratore ha agito in giudizio al fine di ottenere la corresponsione delle differenze retributive dovutegli in ragione della qualifica di
Operaio specializzato per come riconosciutagli da parte del CP_2
conformemente a quanto disposto dalla contrattazione collettiva applicabile.
Con riferimento al diritto alla qualifica superiore, contestato in questa sede dall'ente resistente, si evidenzia che è presente in atti la deliberazione adottata dalla
Deputazione amministrativa del medesimo E_
, n. 88 del 19 settembre 2013 con oggetto “Affidamento qualifiche superiori
[...]
ad Operai Idraulici Forestali”, con cui si delibera, in virtù di quanto rappresentato nelle note informative trasmesse dai direttori dei lavori, la variazione di qualifica, con attribuzione del superiore inquadramento contrattuale, secondo le norme contrattuali vigenti per gli addetti ai lavori idraulico forestali, in favore del ricorrente dal II livello al IV livello. È inoltre presente in atti la nota informativa sottoscritta dal direttore dei lavori con cui appunto veniva espressamente individuato il nominativo del ricorrente tra gli operai per i quali, per esigenze di servizio, si proponeva l'inserimento nel superiore IV livello, ai sensi dell'art. 14 CIR.
In particolare, l'art. 14 CIR ratione temporis applicabile testualmente dispone: “Nel caso in cui ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 8 del CCNL per il cambiamento della qualifica, il Soggetto gestore ha l'obbligo di procedere senza preventiva comunicazione e/o autorizzazione da parte dell'Assessorato Regionale alla Forestazione, riconoscendo al lavoratore che ha svolto mansioni superiori, per improcrastinabili necessità organizzative, il relativo livello di inquadramento.
L'utilizzo di lavoratori nello svolgimento di mansioni che implicano l'assegnazione del livello superiore, deve essere concordato con le OO.SS. stipulanti il presente Contratto, all'inizio dell'anno e comunque prima dell'avvio dei lavori relativi all'attuazione dei progetti per i quali si rende necessario impiegare tale forza lavoro”.
Alla luce di quanto sopra è evidente che il aveva deliberato il CP_2
riconoscimento della qualifica superiore in favore del ricorrente, in ossequio a quanto disposto dall'art. 14 CIRL, proprio perché lo stesso aveva svolto con continuità mansioni relative al superiore inquadramento contrattuale.
Tale conclusione, d'altronde, è suffragata dalla stessa ricostruzione fornita dal nella propria memoria di costituzione, laddove si legge che “Il CP_2 CP_2
infatti, a seguito delle note informative dei direttori dei lavori, dalle quale si rilevava che “per esigenze relative alla esecuzione dei lavori previsti da progetti di forestazione lavori, si rendeva necessario la variazione di qualifica di alcuni lavoratori, tra i quali l'odierno ricorrente – inquadrato nel II livello _1
(OPQ) – in ottemperanza a quanto previsto dall'art.14 del C.I.R., (all.2) ha riconosciuto, con delibera della Deputazione Amministrativa n.88 del 19.09.2013
(all.3) il relativo livello di inquadramento corrispondente al profilo professionale di
IV livello (OPS), per le richiamate esigenze lavorative. Tale obbligo, in capo al
, è disposto dal su richiamato articolo (Art.14 CIR ) senza preventiva CP_2
comunicazione e/o autorizzazione da parte dell'Assessorato Regionale alla
Forestazione. Più in dettaglio, l'art.14 del C.I.R., così recita …”.
È evidente, dunque, la contraddittorietà con quanto sopra evidenziato delle deduzioni operate dal stesso nel prosieguo della memoria di costituzione al fine di CP_2
contestare, nel merito, la sussistenza del diritto in capo al lavoratore alla qualifica superiore.
Il ha infatti sostenuto che “si è potuto verificare che nel corso del 2013 che CP_2
il ricorrente - per necessità strettamente produttive ed organizzative - avesse utilizzato attrezzatura propria di una categoria specializzata;
ma ciò sicuramente non si è verificato frequentemente ed in modo continuativo e, per effetto di una precisa e puntuale assegnazione di incarichi da parte del datore di lavoro, tanto esclude in radice la possibilità di aspirare all'inquadramento nel superiore livello contrattuale, per il quale tra l'altro è necessaria una specifica attività di formazione professionale. Ed inoltre, risulta con certezza che il resistente, non ha mai richiesto formalmente al lavoratore la prestazione continuativa di attività lavorativa, oltre le mansioni del lavoro contrattualmente convenute tra le parti;
si specifica che, nei casi in cui si sia resa necessaria la prestazione ulteriore, è stata prevista dalla predetta delibera, ma ciò non ha comportato il consequenziale inquadramento dell'operaio ad un livello superiore …”.
Siffatta ricostruzione è palesemente infondata. È evidente difatti che l'art. 14 CIR, richiamato nella delibera 88 del 19.9.2013, fa esclusivo riferimento alle sole ipotesi in cui sussistano “tutte le condizioni previste dall'art. 8 del CCNL per il cambiamento della qualifica”, ossia alle ipotesi in cui il lavoratore abbia svolto con carattere continuativo le mansioni proprie della qualifica superiore per un periodo di “25 giorni consecutivi o 40 discontinui nell'anno solare”. Nel diverso caso in cui il lavoratore fosse stato adibito solo temporaneamente e sporadicamente per esigenze aziendali allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica superiore non si sarebbe posto alcun problema di inquadramento, in quanto il lavoratore avrebbe meramente avuto diritto “al trattamento economico previsto per la qualifica superiore”, per come previsto dallo stesso art. 8 CCNL.
Dalla lettura della documentazione in atti emerge dunque chiaramente l'intervenuto riconoscimento da parte del , con la delibera 88 del 19.9.2013, del diritto CP_2
maturato in capo al ricorrente alla qualifica superiore e negarlo in questa sede è contrario al divieto di “venire contra factum proprium”, ricollegabile al più generale principio di buona fede.
Allo stesso tempo appare irrilevante, nonché infondata, l'ulteriore circostanza dedotta dal , secondo cui l'inquadramento del lavoratore nella qualifica superiore CP_2
non si sarebbe perfezionata in quanto l'esecutività del provvedimento sarebbe stata subordinata all'autorizzazione da parte della Parte_2
.
[...] Il , difatti, non individua alcuna norma o disposizione contrattuale da cui CP_2
discenderebbe la necessità di ottenere un'autorizzazione da parte della CP_1
al fine di attribuire in favore dell'operaio la qualifica superiore già deliberata
[...]
e riconosciuta dal medesimo. Anzi, come sopra evidenziato, l'art. 14 CP_2
CIRL, su cui si fonda la delibera amministrativa n. 88 del 19.9.2013, esclude espressamente la necessità di qualsivoglia autorizzazione da parte dell'Assessorato della Regione. La delibera stessa, inoltre, esclude che il provvedimento sia soggetto al controllo ex art. 38 L.R. n. 11/2003 che, difatti, nell'elenco di cui al comma 6, tra le deliberazioni sottoposte a controllo di legittimità, riporta esclusivamente quelle relative ai “trattamenti economici del personale in deroga a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro”, ipotesi inconferente al presente giudizio. In mancanza di diversa indicazione, al contrario, si deve ritenere che la deliberazione oggetto di causa rientri tra gli atti non soggetti a controllo per i quali è previso, al comma 5 della disposizione citata, che “diventano esecutivi ad avvenuta scadenza dei termini di pubblicazione di cui al precedente articolo 37, comma 1, salvo che l'atto non sia dichiarato immediatamente esecutivo per evidenti motivi d'urgenza”.
Alla luce delle considerazioni svolte e delle deduzioni operate dal stesso, CP_2
si ritiene dunque che “l'autorizzazione” a cui fa riferimento la delibera non possa che essere quella relativa all'aggiornamento del profilo contrattuale del lavoratore a mezzo del Centro Elaborazione Dati, gestito dalla la cui mancanza tuttavia CP_1
non è senz'altro idonea a porre in discussione l'intervenuto riconoscimento da parte del del diritto maturato in capo la lavoratore alla qualifica superiore. CP_2
D'altronde, il non ha formulato neanche in questo giudizio una domanda CP_2
volta ad ottenere l'aggiornamento del CED da parte della CP_1
Di conseguenza, si ritiene che nel presente giudizio non abbiano alcun rilievo gli impedimenti asseritamente imputabili alla per il mancato aggiornamento del CP_1
CED ove dedotti a sostegno della ritenuta insussistenza di responsabilità datoriale relativamente all'omesso riconoscimento della qualifica superiore e all'omessa corresponsione della retribuzione relativa. In concreto, difatti, venendo in rilievo diritti esigibili in forza di espressa previsione legislativa e contrattualistica, non potrebbero giustificarsi in alcun modo possibili ricadute pregiudizievoli in danno dei lavoratori a causa di ritardi dovuti alla procedimentalizzazione ed alla gestione amministrativa dei dipendenti per il loro corretto inquadramento giuridico ed economico.
Non si ritiene difatti che possa assumere rilievo decisivo il mancato espletamento di un eventuale controllo amministrativo successivo da parte della una volta CP_1
che il soggetto che ha esercitato sul lavoratore il potere di organizzazione e controllo tipico del datore di lavoro ha deliberato il riconoscimento in suo favore della qualifica superiore, in ossequio a quanto sul punto disposto dalla contrattazione collettiva applicabile al rapporto.
Da quanto sopra consegue l'accoglimento della domanda relativa al riconoscimento del diritto alla qualifica di operaio specializzato, IV Livello, a decorrere dall'anno
2014.
6. Da ultimo, per tutte le considerazioni sopra svolte la domanda di manleva rivolta dal nei confronti della non può che essere rigettata. CP_2 Controparte_1
Come ampiamente motivato, nella fattispecie oggetto di giudizio sono rinvenibili due rapporti diversi e perfettamente autonomi tra loro, il primo tra il ricorrente e il
, da configurarsi quale rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, e il CP_2
secondo tra il e la da configurarsi quale rapporto tra ente CP_2 CP_1
finanziato ed ente finanziatore.
Il non ha dedotto alcun titolo da cui si possa dedurre la sussistenza di un CP_2
rapporto di garanzia tra esso e la di talché non vi è motivo di ritenere CP_1
sussistente alcun obbligo di manleva in capo a tale ultimo ente;
né tantomeno, come sopra esposto, la circostanza che la non abbia provveduto ad aggiornare il CP_1
C.E.D. è idonea a “trasferire” gli obblighi propri del datore di lavoro in capo a un ente terzo estraneo a tale rapporto.
Per gli stessi motivi si evidenzia, ai soli fini della liquidazione delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, che il sarebbe risultato CP_2 senz'altro soccombente anche con riferimento alla domanda relativa alla condanna al pagamento delle differenze retributive dovute in ragione del riconoscimento della qualifica superiore.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza tra il ricorrente e il E_
(soccombente virtuale anche con riferimento alla domanda relativa alla condanna al pagamento delle differenze retributive, come evidenziato in motivazione) e sono liquidate nella misura minima di cui al dispositivo, attesa la serialità del contezioso, esclusa la fase istruttoria non svolta.
Considerata la natura delle parti e dei diritti oggetto di giudizio, nonché l'obiettiva difficoltà di individuare correttamente l'effettivo datore di lavoro, si ritiene che sussistano ragioni idonee per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra il ricorrente e la . Controparte_1
Stante l'obiettiva controvertibilità delle questioni giuridiche trattate e la sussistenza di pronunce di merito che si discostano dalla pronuncia adottata dallo scrivente, si ritiene di dover disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra il CP_2
e la . Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa:
- in accoglimento della domanda svolta da nei confronti del _1
, in persona del legale rappresentate pro E_
tempore, accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nella qualifica di operaio specializzato, ai sensi della contrattazione collettiva applicabile, a partire dal gennaio 2014;
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di condanna svolta dal ricorrente nei confronti del , in E_
persona del legale rappresentate pro tempore, per il pagamento delle differenze retributive relative alla qualifica superiore rivestita;
- rigetta le domande svolte dal ricorrente nei confronti della in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
- rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dal E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_1
- condanna il , in persona del legale E_
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi € 2.109,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- compensa integralmente le spese di lite tra il ricorrente e la , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
- compensa integralmente le spese di lite tra il E_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e la , in
[...] Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
Locri, 17/09/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi