Sentenza 13 agosto 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/08/2019, n. 35981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35981 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da HE GI, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del giorno 4/2/2019, del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Leonardo Tanga;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le richieste del difensore, avv. Vincenzo Guarnera, del Foro di Catania, che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3/1/2019, il G.I.P. del Tribunale di Catania, accogliendo la richiesta del P.M., applicava a FI GI la misura coercitiva della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato dei reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73-74 D.P.R. n. 309/1990, contestati ai capi A) e B) dell'incolpazione provvisoria.
1.1. Avverso tale ordinanza l'indagato proponeva richiesta di riesame e, con l'ordinanza del giorno 4/2/2019, il Tribunale del riesame adito, confermava l'impugnato provvedimento.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione FI GI, a mezzo del proprio difensore (avv. Enzo Guarnera, del Foro di Catania, unico difensore -tra i due nominati dal ricorrente- abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte), lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): I) Violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e), in relazione agli artt. 73 e 74 del DPR 309/90 e delle condizioni di generali di applicabilità delle misure di cui all'art. 273 cod. proc. pen. Deduce che è privo di fondamento e di riscontro quanto dichiarato in ordinanza circa una ipotetica dazione di sostanza stupefacente a BA FR;
sostiene, inoltre, che nel caso di specie mancano i caratteri della condotta tipica di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 del DPR 309/90; afferma che carente è anche il vaglio circa la posizione del FI quale venditore o acquirente della sostanza stupefacente. II) Violazione all'art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e) in relazione all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. e all'art. 292, lett. c) cod. proc. pen. Deduce che il giudice del riesame non ha preso in considerazione, nell'impugnata ordinanza, l'elemento del tempo della contestata commissione del reato e quello della applicazione misura restrittiva (quasi 1 anno e 6 mesi); afferma che, nella specie, manca ogni valutazione critica degli elementi indiziari e della gravità e attualità degli stessi, rimessa alla sola autorità giurisdizionale. III) Violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. e), in relazione all'artt. 274, lett. c), cod. proc. pen. Deduce che, per configurarsi il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole, bisogna affidarsi ad un parametro di concretezza e non ad elementi meramente congetturali ed astratti;
inoltre il giudice del riesame non ha vagliato neppure lo stato di incensuratezza del FI. Sostiene, ancorai che il Tribunale ha omesso di valutare tutti gli elementi di natura oggettiva e soggettiva che hanno capacità di prova e sono, quindi, idonei a sorreggere una prognosi di pericolosità; in particolare le specifiche 2 (m/i modalità e circostanze del fatto, indicative dell'inclinazione del soggetto a commettere reati della stessa specie, la personalità dell'indagato, da valutare alla stregua dei suoi precedenti penali e giudiziat. ' l'ambiente in cui il delitto è maturato, nonché la vita anteatta dell'indagato stesso, come pure di ogni altro elemento compreso fra quelli enunciati nell'art. 133 cod. pen. IV) Violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. e), in relazione all'artt. 275 e 275-bis cod. proc. pen. Deduce che l'ordinanza impugnata non appare rispettosa del principio di adeguatezza (secondo il quale la misura della custodia cautelare in carcere deve essere utilizzata solo come extrema ratio, solo se le altre risultano inadeguate, motivando la ragione per la quale si ritengano inadeguate misure cautelari meno afflittive), nonché il principio di proporzionalità (secondo il quale la misura utilizzata deve essere proporzionata al fatto e alla sanzione che sia o che si ritiene possa essere irrogata). CONSIDERATO IN DIRITrO 3. Il ricorso è infondato e non può essere accolto. 4. È necessario preliminarmente determinare i limiti entro i quali questa Corte Suprema può esercitare il sindacato di legittimità sulla motivazione delle ordinanze relative a misure cautelar' personali.
4.1. Secondo l'orientamento che il Collegio condivide, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare o negare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (cfr. Sez. un., n. 11 del 22/03/2000, Rv. 215828; nel medesimo senso, dopo la novella dell'art. 606 cod. proc. pen., sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Rv. 237014 4.2. Dal punto di vista strutturale, la motivazione della decisione del tribunale del riesame deve essere conformata al modello delineato dall'art. 292 cod. proc. pen., che ricalca il modulo configurato dall'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, che non è fondata su prove ma su indizi e tende all'accertamento non di responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr. Sez. Un., n. 11 del 21/04/1995, Rv. 202002).
4.3. Si è, più recentemente, osservato, sempre in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. sez. 5, sentenza n. 46124 del 08/10/2008, Rv. 241997; sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Rv. 252178).
4.4. L'insussistenza (ovvero la sussistenza) dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato;
il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti. Sarebbero, pertanto, inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvano nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma incriminatrice (cfr. sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013).
5. Alla luce di queste necessarie premesse va esaminato l'odierno ricorso.
5.1. Nel caso di specie lo sviluppo della motivazione non può dirsi inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, dato che l'affermata sussistenza del requisito della gravità degli indizi trova giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova e risulta articolato attraverso passaggi logici dotati della indispensabile saldezza (cfr. sez. 4, n. 22726 del 11/05/2016).
5.1.1. Occorre, subito, ribadire che la giurisprudenza di questa Corte si è da tempo consolidata nell'affermare che in tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen., devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza (cfr. Sez. Un, n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202002; Sez. 2, n. 28865 del 14/06/2013, Rv. 256657; da ultimo sez. 3, n. 10785 del 29/01/2016).
5.2. Il Tribunale del Riesame, al fine di motivare la sussistenza della gravità indiziaria, in riferimento ai capi d'imputazione provvisori, ha, in vero, effettuato una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate.
6. Ciò posto, in ordine alla doglianza sub I), occorre rilevare che sia il codice penale (artt. 416 e 416 bis) che il t.u. delle leggi Sugli stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) non recano nozioni definitorie dell'associazione che intendono reprimere, ma rimandano all'interprete per l'individuazione del concetto. Elemento essenziale dei reati previsti dalle norme suindicate è l'accordo associativo il quale crea un vincolo permanente a causa della consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale. Tale essendo la caratteristica del delitto, ne discende a corollario la secondarietà degli elementi organizzativi che si pongono a substrato del sodalizio, elementi la cui sussistenza è richiesta nella misura in cui dimostrano che l'accordo può dirsi seriamente contratto. Tanto sta pure a significare che, sotto un profilo ontologico, è sufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni, e che la ricerca dei tratti organizzativi non è diretta a dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi del reato, ma a provare, attraverso dati sintomatici, l'esistenza di quell'accordo fra tre o più persone diretto a commettere più delitti, accordo in cui il reato associativo di per sè si concreta (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 10725 del 25/09/1998 Ud. -dep. 12/10/1998- Rv. 211743 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 20451 del 03/04/2013 Ud. -dep. 13/05/2013- Rv. 256054 - 01).
6.1. Nella specie, il giudice del riesame ha valorizzato gli esiti delle cospicue attività investigative;
in particolare, ha evidenziato le conversazioni captate in cui il FI (e gli altri indagati) interloquivano «con linguaggio criptico e allusivo, suffragavano però l'ipotesi che vi fosse un'associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti e composta da LO EA, figlio di LO PP, TA gno IN DE, detto BE, SP EX, detto IN, e FI GI»...«il 12.7.2017 lo SP cedeva 50 grammi di marijuana a Lo Vecchio Alfio, prelevandoli da un quantitativo più cospicuo detenuto presso la sua casa rurale. Tanto emergeva dai dati rilevati dal GPS installato presso l'autovettura in uso a FI GI in occasione del tragitto effettuato fino all'abitazione del Lo Vecchio e dall'esame delle conversazioni nel frattempo captate (progr. 470,471 e 472-477)» ... «Le indagini evidenziavano come il gruppo disponesse di apparecchiature per il rilevamento e la bonifica delle autovetture dalle microspie».
6.2. Con maggiore puntualizzazione, il Tribunale ha evidenziato che FI GI svolgeva il ruolo di pusher dell'associazione, con lo specifico incarico di spacciare al dettaglio lo stupefacente: «Tanto emergerebbe dalle intercettazioni e dai servizi di videoripresa, nonché dai riscontri relativi alla cessione di 50 grammi di marijuana a Lo Vecchio Alfio, in concorso con SP EX, e di un grammo di tale sostanza a BO SI...«Invero, sin dalle prime battute dell'attività di indagine, il FI veniva monitorato mentre si recava presso la proprietà di LO in contrada Ponte Sciara - San Nicola, con il verosimile scopo di approvvigionarsi di sostanza stupefacente (cfr. video-riprese del 23.3.2017 e conversazione telefonica n. 405 del 22.3.2017 sull'utenza a lui intestata). Lo stesso partecipava anche ad una cena tenutasi il 5.7.2017 presso la proprietà di LO EA unitamente a SI PP, SP EX, AR AR e AN PP (c.n.r. depositata il 4.6.2018). Il ruolò svolto dal FI emergeva dalle numerose conversazioni telefoniche in cui lo stesso concordava i termini delle cessioni con i vari acquirenti, nonché dalle intercettazioni tra presenti all'interno dell'autovettura
FIAT
Punto tg. CH990KE a lui in uso, ed a bordo della quale si trovavano spesso SP EX e TAgne IN DE, cui il primo faceva da autista».
6.3. Ad ulteriori conferme indiziarie perviene il giudice del d'esame attraverso la valutazione della conversazione tra presenti intervenuta in data 29.8.2017 con TAgne IN DE, avente ad oggetto una fornitura di stupefacenti, di cui specificavano il prezzo unitario, variabile in base alla quantità acquistata. Nè il Tribunale ha pretermesso di segnalare che lo stesso odierno ricorrente risultava aver partecipato all'ideazione della finta consegna di stupefacente dell'8.8.2017, finalizzata ad accertare la presenza, nel sodalizio, di eventuali delatori.
6.4. Ne consegue l'infondatezza della censura in esame.
7. Quanto alla doglianza sub II), mette conto ribadire che, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a condotte risalenti nel tempo, l'affievolimento delle esigenze cautelari, confacente a superare la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, deve risultare da specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura. In altri termini, qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati nell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (nella specie, art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), non è necessario che l'ordinanza cautelare (nè quella confermativa) motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso dalla commissione del fatto, così come richiesto dall'art. 292, comma secondo, lett. c), dello stesso codice, in quanto per tali reati vale la presunzione di adeguatezza di cui al predetto art. 275, che impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria (in termini: Sez. 3, Sentenza n. 23367 del 17/12/2015 Cc. -dep. 07/06/2016- Rv. 267341 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 40672 del 27/04/2016 Cc. -dep. 29/09/2016- Rv. 267894 - 01). Nè tale prova contraria risulta dedotta nel ricorso al Tribunale del riesame.
7.1. Di qui l'infondatezza della censura in questione.
8. In rifermento alle residue doglianze (sub III e IV), mette conto evidenziare che il titolo cautelare concerne, tra l'altro, l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti;
ebbene, in ordine a tale reato è sancita anche la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza, prevista dall'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, (ribadisce la duplice dimensione della presunzione Corte Cost., n. 231 del 22/07/2011, proprio a proposito dell'associazione finalizzata al narcotraffico, laddove parla, con riferimento alla disciplina precedente alla declaratoria di parziale illegittimità costituzionale pronunciata con la stessa sentenza, di "una duplice presunzione: relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari;
assoluta, quanto alla scelta della misura, reputando il legislatore adeguata, ove la presunzione relativa non risulti vinta, unicamente la custodia cautelare in carcere, senza alcuna possibile alternativa").
8.1. In tale ipotesi, dunque, è la stessa presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo prova contraria, sancita dall'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, a fondare un giudizio, formulato in astratto ed ex ante dal legislatore, di attualità e concretezza del pericolo;
tale, cioè, da fondare una valutazione di costante ed invariabile pericolo cautelare, salvo prova contraria. L'antinomia tra l'art. 275, comma 3, e l'art. 274 cod. proc. pen., non può essere risolta, interpretativamente, in favore della prevalenza della seconda norma, che è generale, laddove la prima norma, che sancisce la presunzione relativa, è speciale;
secondo il tradizionale criterio interpretativo cronologico lex specialis derogat legi generali, lex posterior generalis non derogat priori speciali, dunque, la presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, sia nella dimensione della sussistenza delle esigenze cautelari, sia nella dimensione della adeguatezza della custodia in carcere, deve ritenersi prevalente sulla norma di cui all'art. 274 cod. proc. pen., nel senso che l'"attualità" e la "concretezza" delle esigenze cautelari deve intendersi, salvo prova contraria, insita proprio nel giudizio di astratta e costante pericolosità cautelare formulato ex ante dal legislatore. Di conseguenza, nel caso in. cui il titolo cautelare riguardi i reati indicati nell'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, (tra i quali l'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico), la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari deve ritenersi, salvo prova contraria (recte, salvo che emergano elementi di segno contrario), integrare i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.
8.2. In tal senso, è stato affermato che in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275 cod. proc. pen., comma 3, come novellato dalla L. n. 47 del 2015, pone una presunzione relativa di pericolosità sociale, che inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione. (Sez. 1, n. 45657 del 06/10/2015, Varzaru, Rv. 265419; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino).
8.3. Tanto premesso, in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari che hanno fondato la conferma della misura cautelare di maggior afflittività, l'ordinanza impugnata ha evidenziato l'estrema gravità dei fatti, affermando che «L'associazione ha poi mostrato capacità adattative non modeste, stante la prosecuzione dei traffici illeciti ad onta dei ripetuti interventi delle forze dell'ordine, previa modifica dei luoghi di stoccaggio e spaccio dello stupefacente in relazione alle esigenze del momento. Sulla partecipazione del FI all'associazione non v'è il minimo dubbio, come si trae dal tenore dei dialoghi registrati, di cui lo stesso era sovente interlocutore diretto, e nel corso dei quali si discuteva di tematiche associative, come pure di argomenti riservati, quali i contatti di SP EX con la criminalità organizzata mafiosa. Il legame che lo avvince alla consorteria appare proiettato indeterminatamente nel futuro e non riconducibile all'istituto del reato continuato».
8.4. Alla luce degli elementi e delle valutazioni espresse, dunque, può ritenersi che l'ordinanza abbia legittimamente confermato la misura cautelare, con una diffusa motivazione su tutti i profili rilevanti per il giudizio cautelare, compresa l'inadeguatezza di misure meno afflittive. Peraltro, come già detto, essendo il titolo cautelare costituito dalla partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico, opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, che 'integra l'attualità" e la "concretezza" delle esigenze cautelari in ragione del giudizio, formulato in astratto ed ex ante, dal legislatore. Va nondimeno osservato che l a solida articolazione del sodalizio criminale, il dato ponderale dello stupefacente oggetto di illecito traffico, il contributo significativo fornito dal ricorrente all'associazione e l'inserimento nel circuito criminale del traffico di stupefacenti, connotano in termini di elevata probabilità il pericolo che l'indagato, ove non sottoposto alla misura di maggior afflittività, reiteri concretamente reati della stessa specie, integrando tale inserimento, stabile e continuativo, nel contesto criminale del traffico di stupefacenti quelle altamente probabili, e non meramente astratte, occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati (cfr. da ultimo sez. 3, n.33051 del 28 luglio 2016).
8.5. Ne discende l'infondatezza anche delle doglianze in parola.
9. Conclusivamente l'ordinanza impugnata regge, allo stato, al sindacato di legittimità, e, pertanto, s'impone il rigetto del ricorso. 10. Segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 11. Va, infine, disposta la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art.94, comma 1-ter, disp. att. del