TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/12/2025, n. 3367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3367 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6774/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. 6774/2018 del Ruolo Generale, avente ad
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Parte_1
FA BO ed elettivamente domiciliato come in atti
OPPONENTE
E
, quale erede dell'originario opposto, Controparte_1 Persona_1
deceduto in corso di causa, rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Gennaro Giglio ed elettivamente domiciliato come in atti
OPPOSTO
NONCHÈ
1 quale erede dell'originario opposto, Controparte_2 Persona_1
deceduto in corso di causa, rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Mario Puopolo ed elettivamente domiciliata come in atti
OPPOSTA
NONCHÈ
, quale erede dell'originario opposto, Controparte_3 Persona_1
deceduto in corso di causa, rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, dagli
Avv.ti Federica Silvestro e IM Pellegrino ed elettivamente domiciliato come in atti
OPPOSTO
NONCHÈ
quale erede dell'originario opposto, Controparte_4 Persona_1
deceduto in corso di causa, rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Dessì ed elettivamente domiciliato come in atti
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che sulla base delle Parte_1
argomentazioni in atti, proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo N.
1883/2018 del 26.07.2018, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Nola.
Si costituiva in giudizio l'opposto, che resisteva con le argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva l'adozione dei provvedimenti pure indicati in atti.
2 Interrottosi il processo a causa della morte di Persona_1 CP_1
, nella qualità di erede di quest'ultimo, si costituiva in giudizio con ricorso per
[...]
la riassunzione del processo, chiedendone la prosecuzione.
Si costituiva nuovamente e formalmente in giudizio “a seguito di riassunzione”
Parte_1
A seguito di tale costituzione, il contraddittorio veniva integrato nei confronti di e che si costituivano tutti in Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
giudizio, ciascuno con le argomentazioni e le richieste precisate in atti.
Fissata da questo Tribunale in diversa composizione l'udienza per la precisazione delle conclusioni senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza del
16.09.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Ciò posto, l'opposizione deve essere accolta, essendo fondata.
Orbene, rileva in primo luogo il Giudicante che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è circoscritto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. Cass.
SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 13001 del 31.05.2006).
3 Ora, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002).
Tali essendo i principi applicabili al caso di specie, il Tribunale osserva che parte opposta, quale attore in senso sostanziale, sin dal procedimento monitorio ha fornito la prova – dal cui onere era gravata – della fonte negoziale del diritto azionato dalla medesima parte, peraltro incontestata, costituita dall'atto di compravendita per Notaio
del 07.04.2009, deducendo contestualmente il parziale Persona_2
inadempimento dell'obbligazione pecuniaria sorta dal summenzionato atto in capo all'opponente, mentre quest'ultimo ha dedotto e documentato il proprio adempimento integrale, sia pure oltre il termine stabilito.
Dunque, come rilevato da questo Tribunale con riferimento ad un caso simile (si veda la sentenza datata 10.07.2025, tempestivamente prodotta dall'opponente in allegato alle note di udienza depositate in data 12.09.2025), la Suprema Corte ha opportunamente chiarito che “in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni
o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione
4 cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (Cass. n.
26275 del 6.11.2017).
Ora, a fronte della prospettazione dei fatti da parte dell'opponente, l'opposto, in sede di comparsa di costituzione e risposta non ha specificatamente contestato il pagamento integrale come allegato e provato dalla controparte (che ha esibito, oltre agli assegni con i quali il pagamento è stato eseguito, gli estratti-conto, sub allegato
22 della sua produzione, che suffragano tale pagamento) ed il suo riferimento al contratto fonte del credito azionato da parte opposta in sede monitoria, ma ha dedotto che sul libretto di risparmio nominativo n. 9712 sarebbe possibile effettuare soltanto operazioni di prelievo e versamento in contanti, non anche versare gli assegni, se non a seguito di assegni per cassa.
Parte opposta, inoltre, ha sostenuto che il libretto sarebbe stato aperto su richiesta di e di proprio presso la medesima filiale presso Parte_1 Controparte_4
cui essi erano già clienti. Ha altresì dedotto che la provvista degli assegni veniva creata dal versamento in contanti, poi prelevati nell'immediatezza, dal menzionato libretto di risparmio (si veda pagina 13 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposto).
CP_ Infine, parte opposta ha asserito che l'opponente (come l'altro figlio, ) avrebbe riconosciuto di aver posto in essere finti versamenti, utilizzando per le operazioni di prelievo e versamento distinte sottoscritte in bianco dall'opposto (si veda pagina 14 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
In altri termini, secondo la ricostruzione dell'opposto, Persona_1
si sarebbe fatto sottoscrivere delle distinte in bianco al fine di Parte_1
5 effettuare finti versamenti di denaro, utilizzando in realtà denaro – prelevato – già presente sul libretto di risparmio.
Ebbene, ai fini della prova di tale ricostruzione dei fatti, specificatamente e tempestivamente contestata dall'opponente, non è stata proposta istanza di prova testimoniale, ma solo di interrogatorio formale – non ammesso da questo Tribunale in diversa composizione – articolato nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. dell'opposto in capi assolutamente generici per quanto concerne le circostanze di tempo e di luogo (come, d'altronde, eccepito da parte opponente nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 3) c.p.c.) e per tale motivo - si precisa in questa sede - non ammesso neanche dallo scrivente magistrato una volta divenuto nuovamente titolare del presente giudizio.
Quanto alle istanze ex art. 210 c.p.c. di parte opposta, esse non sono meritevoli di accoglimento poiché non hanno ad oggetto documenti indispensabili per la decisione e non acquisibili in altro modo.
Pertanto, l'opposizione proposta da essendo fondata, deve Parte_1
essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Infine, le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, vanno integralmente compensate tra le parti in causa per l'esistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92
c.p.c., nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Deve dichiararsi assorbita ogni altra domanda e questione, in ragione dell'accoglimento dell'opposizione per i motivi esposti sopra.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1
Decreto Ingiuntivo N. 1883/2018 del 26.07.2018, emesso dal Tribunale di Nola;
- compensa integralmente tra le parti in causa le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento monitorio;
- dichiara assorbita ogni altra domanda e questione.
Così deciso in Nola, lì 13.12.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. 6774/2018 del Ruolo Generale, avente ad
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Parte_1
FA BO ed elettivamente domiciliato come in atti
OPPONENTE
E
, quale erede dell'originario opposto, Controparte_1 Persona_1
deceduto in corso di causa, rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Gennaro Giglio ed elettivamente domiciliato come in atti
OPPOSTO
NONCHÈ
1 quale erede dell'originario opposto, Controparte_2 Persona_1
deceduto in corso di causa, rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Mario Puopolo ed elettivamente domiciliata come in atti
OPPOSTA
NONCHÈ
, quale erede dell'originario opposto, Controparte_3 Persona_1
deceduto in corso di causa, rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, dagli
Avv.ti Federica Silvestro e IM Pellegrino ed elettivamente domiciliato come in atti
OPPOSTO
NONCHÈ
quale erede dell'originario opposto, Controparte_4 Persona_1
deceduto in corso di causa, rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Dessì ed elettivamente domiciliato come in atti
OPPOSTO
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che sulla base delle Parte_1
argomentazioni in atti, proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo N.
1883/2018 del 26.07.2018, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Nola.
Si costituiva in giudizio l'opposto, che resisteva con le argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva l'adozione dei provvedimenti pure indicati in atti.
2 Interrottosi il processo a causa della morte di Persona_1 CP_1
, nella qualità di erede di quest'ultimo, si costituiva in giudizio con ricorso per
[...]
la riassunzione del processo, chiedendone la prosecuzione.
Si costituiva nuovamente e formalmente in giudizio “a seguito di riassunzione”
Parte_1
A seguito di tale costituzione, il contraddittorio veniva integrato nei confronti di e che si costituivano tutti in Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
giudizio, ciascuno con le argomentazioni e le richieste precisate in atti.
Fissata da questo Tribunale in diversa composizione l'udienza per la precisazione delle conclusioni senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza del
16.09.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Ciò posto, l'opposizione deve essere accolta, essendo fondata.
Orbene, rileva in primo luogo il Giudicante che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è circoscritto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza – e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. Cass.
SS.UU. n. 7448/93, nonché, ex aliis, Cass. Civ. nn. 15702/2004, 15186/2003): esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 13001 del 31.05.2006).
3 Ora, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002).
Tali essendo i principi applicabili al caso di specie, il Tribunale osserva che parte opposta, quale attore in senso sostanziale, sin dal procedimento monitorio ha fornito la prova – dal cui onere era gravata – della fonte negoziale del diritto azionato dalla medesima parte, peraltro incontestata, costituita dall'atto di compravendita per Notaio
del 07.04.2009, deducendo contestualmente il parziale Persona_2
inadempimento dell'obbligazione pecuniaria sorta dal summenzionato atto in capo all'opponente, mentre quest'ultimo ha dedotto e documentato il proprio adempimento integrale, sia pure oltre il termine stabilito.
Dunque, come rilevato da questo Tribunale con riferimento ad un caso simile (si veda la sentenza datata 10.07.2025, tempestivamente prodotta dall'opponente in allegato alle note di udienza depositate in data 12.09.2025), la Suprema Corte ha opportunamente chiarito che “in tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso. Ne consegue che tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni
o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione
4 cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore” (Cass. n.
26275 del 6.11.2017).
Ora, a fronte della prospettazione dei fatti da parte dell'opponente, l'opposto, in sede di comparsa di costituzione e risposta non ha specificatamente contestato il pagamento integrale come allegato e provato dalla controparte (che ha esibito, oltre agli assegni con i quali il pagamento è stato eseguito, gli estratti-conto, sub allegato
22 della sua produzione, che suffragano tale pagamento) ed il suo riferimento al contratto fonte del credito azionato da parte opposta in sede monitoria, ma ha dedotto che sul libretto di risparmio nominativo n. 9712 sarebbe possibile effettuare soltanto operazioni di prelievo e versamento in contanti, non anche versare gli assegni, se non a seguito di assegni per cassa.
Parte opposta, inoltre, ha sostenuto che il libretto sarebbe stato aperto su richiesta di e di proprio presso la medesima filiale presso Parte_1 Controparte_4
cui essi erano già clienti. Ha altresì dedotto che la provvista degli assegni veniva creata dal versamento in contanti, poi prelevati nell'immediatezza, dal menzionato libretto di risparmio (si veda pagina 13 della comparsa di costituzione e risposta dell'opposto).
CP_ Infine, parte opposta ha asserito che l'opponente (come l'altro figlio, ) avrebbe riconosciuto di aver posto in essere finti versamenti, utilizzando per le operazioni di prelievo e versamento distinte sottoscritte in bianco dall'opposto (si veda pagina 14 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
In altri termini, secondo la ricostruzione dell'opposto, Persona_1
si sarebbe fatto sottoscrivere delle distinte in bianco al fine di Parte_1
5 effettuare finti versamenti di denaro, utilizzando in realtà denaro – prelevato – già presente sul libretto di risparmio.
Ebbene, ai fini della prova di tale ricostruzione dei fatti, specificatamente e tempestivamente contestata dall'opponente, non è stata proposta istanza di prova testimoniale, ma solo di interrogatorio formale – non ammesso da questo Tribunale in diversa composizione – articolato nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c. dell'opposto in capi assolutamente generici per quanto concerne le circostanze di tempo e di luogo (come, d'altronde, eccepito da parte opponente nella propria memoria ex art. 183 co. 6 n. 3) c.p.c.) e per tale motivo - si precisa in questa sede - non ammesso neanche dallo scrivente magistrato una volta divenuto nuovamente titolare del presente giudizio.
Quanto alle istanze ex art. 210 c.p.c. di parte opposta, esse non sono meritevoli di accoglimento poiché non hanno ad oggetto documenti indispensabili per la decisione e non acquisibili in altro modo.
Pertanto, l'opposizione proposta da essendo fondata, deve Parte_1
essere accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Infine, le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, vanno integralmente compensate tra le parti in causa per l'esistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92
c.p.c., nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Deve dichiararsi assorbita ogni altra domanda e questione, in ragione dell'accoglimento dell'opposizione per i motivi esposti sopra.
6
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1
Decreto Ingiuntivo N. 1883/2018 del 26.07.2018, emesso dal Tribunale di Nola;
- compensa integralmente tra le parti in causa le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento monitorio;
- dichiara assorbita ogni altra domanda e questione.
Così deciso in Nola, lì 13.12.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
7