Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 26/06/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, ha pronunciato all'udienza del 26.6.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 115 del ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Nicola Gaudenzi e Teresa Guerrisi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo;
ricorrente
E
AR rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. Filippo Laguardia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
convenuta contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.3.2025 (d'ora in poi semplicemente la Parte_1 ricorrente) ha allegato di avere lavorato alle dipendenze di dal AR
30.10.2023 al 25.9.2024, come impiegata amministrativa di 3° livello C.C.N.L. Vigilanza privata e
Servizi fiduciari, in virtù di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La ricorrente ha lamentato che ometteva di corrisponderle i AR ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, le indennità sostitutive delle ferie e dei permessi per riduzione orario maturati e non goduti nonché il TFR.
spese vinte.
costituendosi in giudizio, ha dedotto che: in data 25.9.2024 la AR ricorrente dava le dimissioni senza osservare il termine di preavviso contrattualmente previsto, sicché la relativa indennità sostitutiva andrebbe detratta dalle somme richieste;
la ricorrente percepiva, senza l'autorizzazione dei superiori e in maniera indebita, la somma netta di euro
1.000,00 in più sulla retribuzione relativa al mese di febbraio 2024; la ricorrente, senza alcuna autorizzazione, effettuava indebiti pagamenti nei confronti di altri cinque dipendenti ( CP_2
, e ).
[...] Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
Ha chiesto, dunque, in via riconvenzionale di condannare la ricorrente al pagamento in proprio favore della differenza tra quanto da ella richiesto a titolo di TFR e competenze di fine rapporto
(lordo di euro 4.096,76 e netto di euro 2.965,56) e quanto dovuto per l'indennità sostitutiva del preavviso e per la somma netta di euro 4.500,00, pari alla sommatoria degli acconti indebitamente versati a sé e agli altri cinque dipendenti ( , CP_2 Persona_1 Persona_2
e ). Persona_3 Persona_4
La ricorrente, con memoria di replica depositata il 29.5.2025, ha contestato in fatto e in diritto la fondatezza della domanda riconvenzionale.
***********
Va rilevato in diritto che detta domanda postula la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, sussumibile nella nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c. con le mansioni, gli orari e la durata dedotti in ricorso.
Giova rammentare che grava su chi agisce in giudizio, secondo la previsione generale dell'art. 2697
c.c. – “onus probandi incumbit ei qui dicit” – l'onere di dimostrare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, in quanto elemento costitutivo della pretesa azionata.
In ambito contrattuale, si evidenzia, poi, che costituisce orientamento consolidato quello secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. Unite, sent. n. 13533 del 30/10/2001). In particolare, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima e quattordicesima mensilità (che costituiscono una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite (atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma 3) - cfr. Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985.
Parte ricorrente ha dato prova della fonte negoziale del suo diritto, ossia lo svolgimento della prestazione e la maturazione dei crediti per il periodo dedotto, versando in atti copia: del contratto di lavoro (sub doc. 2), della busta paga del mese di settembre 2024 (sub doc. 4) e del modulo di dimissioni telematiche (sub doc. 3). Documenti dai quali risulta, appunto, la durata del rapporto di lavoro, l'inquadramento attribuito al lavoratore e il C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro (pure versato in atti sub doc. 5).
Di contro la parte datoriale, processualmente onerata, non ha contestato l'esistenza dei crediti rivendicati dalla ricorrente i documenti da ella prodotti in giudizio né ha provato di avere soddisfatto i predetti crediti ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c. (cfr. Cass., sez. un. civ., n. 13533 del 30/10/2001).
La resistente ha eccepito, invece, l'estinzione di una parte dei crediti attorei in ragione dell'indennità sostitutiva del preavviso dovuta dalla lavoratrice per le dimissioni rassegnate senza rispettare il periodo di preavviso contrattualmente previsto.
Epperò, come risulta dalla busta paga del mese di settembre 2024 (vd. doc. 4 fasc. ric. cit.) – e correttamente rilevato da parte ricorrente – in conseguenza delle dimissioni volontarie della lavoratrice la resistente ha già trattenuto l'importo di euro 875,00, nella busta paga di settembre
2024, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla resistente.
È invece fondata l'eccezione con la quale la resistente ha dedotto la parziale estinzione dei crediti rivendicati a motivo della corresponsione alla ricorrente della somma netta di euro 1.000,00 in più sulla retribuzione relativa al mese di febbraio 2024.
La circostanza è provata dal confronto tra il bonifico di euro 1.000,00, effettuato alla ricorrente in data 4.3.2024 con causale “acconto febbraio 2024”, e il bonifico effettuato alla ricorrente per l'integrale retribuzione di febbraio 2024, di euro 1.550,00 netti, liquidata nella relativa busta paga
(vd. docc. 4, 5 e 6 fasc. resist.).
Con la conseguenza che la somma di euro 1.000,00, corrisposta alla ricorrente in più sulla retribuzione relativa al mese di febbraio 2024, è priva di giustificazione causale e deve essere restituita.
Né a diverse conclusioni può giungersi considerando quanto sostenuto dalla ricorrente in merito al fatto che “il proprio referente abituale, il Sig. la correttezza e l'impegno dei Parte_2 dipendenti coinvolti, la rassicurava circa la possibilità – in via del tutto eccezionale – di non procedere alla restituzione degli importi ricevuti, assimilando tali somme a un premio di risultato informale”. E invero, da un lato, l'allegazione è generica, non avendo la ricorrente chiarito le circostanze di tempo e di modo in cui riceveva “la ratifica” del referente – con la conseguenza che non è stato possibile espletare l'istruttoria orale quesita al riguardo – e, da altro lato, la ricorrente neppure ha spiegato la ragione per la quale, proprio in relazione al mese di febbraio 2024, la prestazione da ella resa avrebbe giustificato l'eccezionale premio di risultato.
È infine priva di pregio la tesi della resistente secondo la quale la ricorrente sarebbe tenuta a corrisponderle la somma di euro 3.500,00 a titolo di risarcimento del danno, per le somme indebitamente bonificate ad altri cinque dipendenti a titolo di “acconto febbraio 2024”.
Basti rilevare al riguardo che la resistente non ha provato di avere chiesto ai dipendenti in questione, così come fatto in questo giudizio con la ricorrente, la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
Di talché, non si apprezza l'esistenza di alcun danno in capo alla resistente, non avendo essa dimostrato l'infruttuosità della domanda di restituzione.
Venendo alla quantificazione delle somme dovute alla ricorrente, si osserva quanto segue.
Alla luce della busta paga di ottobre 2024, prodotta dal datore di lavoro in questo giudizio (sub doc.
7), e delle norme pattizie di interesse (artt. 64, 85, 86, 87 e 115 del C.C.N.L. Vigilanza privata e
Servizi fiduciari) risultano i seguenti crediti in capo a : Parte_1
- euro 1.138,32 lordi a titolo di tredicesima mensilità1;
- euro 379,44 lordi a titolo di quattordicesima mensilità2;
- euro 826,60 lordi a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute3;
- euro 572,45 lordi a titolo di indennità sostitutiva dei permessi maturati e non goduti4; 11 1.517,76 (paga mensile) : 12 x 9 (numero di ratei dovuti). 2 1.517,76 (paga mensile) : 12 x 4 (numero di ratei dovuti). 3 58,37538 (paga giornaliera) x 14,16 (giorni di ferie maturati e non goduti come da buste paga di settembre e ottobre 2024). 4 8,77318 (paga oraria, ottenuta dividendo la paga mensile 1.517,76 per il divisore di 173 ex art. 115 CCNL) x 65,25 (ore di permessi maturati e non goduti come da buste paga di settembre e ottobre 2024. - euro 1.471,93 lordi a titolo di TFR5.
Per una somma lorda complessiva di euro 4.388,74.
Nella busta paga di ottobre 2024 è poi liquidato, tra le competenze della ricorrente, la somma di euro 97,93 a titolo di “Esonero IVS L. 197/2022”. Anche questa somma è dovuta, essendo stata riconosciuta dal datore di lavoro nell'ultimo cedolino emesso per la ricorrente;
così per un totale di euro 4.486,67 lordi.
Per tutto quanto detto, tenuto conto delle rispettive poste di dare e avere in essere tra le parti,
a condannata a pagare a la somma complessiva AR Parte_1 lorda di euro 3.486,67, di cui euro 1.471,93 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito (25.9.2024) al soddisfo (art. 429, ultimo comma, c.p.c.).
Il complessivo importo dovuto è stato determinato al lordo tenuto conto del costante orientamento della Suprema Corte secondo il quale “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo”
(Cfr. Cass., Sez. Lav., sent. n. 18044 del 14 settembre 2015).
Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo – tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta, che non ha contemplato alcuna istruttoria (fasi di studio, introduttiva e decisionale) – seguono la maggior soccombenza di AR
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) condanna a pagare a la somma complessiva AR Parte_1 lorda di euro 3.486,67 - di cui euro 1.471,93 a titolo di TFR - per le causali di cui in parte motiva, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del credito (25.9.2024) al soddisfo;
2) condanna alla refusione delle spese processuali, in favore di AR
, che si liquidano in complessivi euro 1.242,00, oltre rimborso forfetario per Parte_1 spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge. Cremona, 26.6.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 5 217,24 (TFR maturato nel corso dell'anno 2023 come da busta paga di ottobre 2024) + 1.251,28 (TFR maturato nel 2024 come da busta paga di ottobre 2024) + 3,41 (rivalutazione).