Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/06/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 55/2024 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata il [...] a [...], residente in [...]Parte_1
(NA)alla Via Ponte Izzo n. 101, rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppe Ivan Artico, presso il cui studio elett.te domicilia in Terzigno (NA) alla Via Amati n. 13 ricorrente
E
in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. CP_1
Maria Melograni dell'Avvocatura interna, con la quale elett.te domicilia come in atti resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' il riconoscimento del requisito sanitario CP_1 previsto dalla legge per il riconoscimento dell'assegno di invalidità ex L. 118/71; il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 3/1/2024, successivamente al rituale deposito dell'atto di dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP recante n. R.G. 1853/2023.
L si è costituito e ha insistito per il rigetto dell'opposizione. CP_1
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP.
Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
Osserva infatti il Giudicante che, come accertato dal CTU , dott. , che Persona_1 ha reso degli esaurienti chiarimenti nel giudizio di opposizione ad ATP, la ricorrente è invalida nella sola misura del 67%(vedasi consulenza in atti).
Le argomentazioni del dott. giustificano esaurientemente le Persona_1 conclusioni cui la stessa è pervenuta e possono essere condivise e fatte proprie dal
Giudicante.
Dette argomentazioni si fondano su accreditati e condivisibili criteri medico – scientifici, nonché su una approfondita disamina della condizione clinica dell'istante.
Si osserva altresì che le osservazioni critiche in ordine alla CTU formulate dalla difesa dell'istante non appaiono sufficienti a giustificare la riapertura delle operazioni peritali.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, non ricorrendo le condizioni per l'esenzione previste dall'art. 152 disp. Att. C.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 3/1/2024 nei confronti dell così provvede: Parte_1 CP_1 rigetta la domanda;
b)condanna la ricorrente al pagamento favore dell delle CP_1 spese processuali, che liquida in complessivi euro 1200; c)pone la spese di CTU a arico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Torre Annunziata il 13/6/2025
Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco