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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/12/2025, n. 1956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1956 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3688/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Vittorio Parte_1
Veneto n. 17, presso lo studio dell'Avv. Loredana Ventrella che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
FE e GI AV - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c.; pensione inabilità civile;
disabilità in
condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare, previa consulenza tecnica d'ufficio, che lo
stato patologico della ricorrente è tale da integrare i presupposti sanitari per il diritto alla
pensione di invalidità civile, con decorrenza dal 1/12/2024 (primo giorno del mese
successivo alla data della domanda); - accertare, previa consulenza tecnica d'ufficio, che
lo stato patologico della ricorrente è tale da integrare i presupposti sanitari per lo stato di
“portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.104/92”;
1 - con condanna alle distraende spese processuali e competenze difensive ex art. 93 c.p.c.
…”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto
inammissibile ed infondato per le ragioni tutte esplicitate. Con favore di spese e salvo ogni
altro diritto …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per la pensione di inabilità civile e per la disabilità in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, non riconosciuto in sede amministrativa.
Il c.t.u., dott. , nominato in prima istanza, non ha riconosciuto il requisito Persona_1
sanitario chiesto.
A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale è stata affermata l'erroneità della valutazione medica, si è instaurato il presente procedimento nell'ambito del
CP_ quale l' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 12.12.2025 le parti hanno proceduto alla discussione.
Per_ La c.t.u. espletata dal dott. ha concluso affermando l'assenza del requisito sanitario indicato con valutazione che può condividersi, atteso che la c.t.u. è completa nell'esame effettuato e ben argomentata.
Le contestazioni della parte ricorrente, in merito, appaiono generiche e non tali da
Per_ comportare la necessità di altra c.t.u., dovendosi anche considerare che il dott. ha riconosciuto un grado di invalidità significativamente inferiore a quello chiesto e che la parte ricorrente non ha allegato compiutamente un peggioramento delle condizioni sanitarie.
Per questi motivi
la domanda va rigettata.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite.
Cosenza, 12.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3688/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Vittorio Parte_1
Veneto n. 17, presso lo studio dell'Avv. Loredana Ventrella che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A, presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
FE e GI AV - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c.; pensione inabilità civile;
disabilità in
condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - accertare, previa consulenza tecnica d'ufficio, che lo
stato patologico della ricorrente è tale da integrare i presupposti sanitari per il diritto alla
pensione di invalidità civile, con decorrenza dal 1/12/2024 (primo giorno del mese
successivo alla data della domanda); - accertare, previa consulenza tecnica d'ufficio, che
lo stato patologico della ricorrente è tale da integrare i presupposti sanitari per lo stato di
“portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.104/92”;
1 - con condanna alle distraende spese processuali e competenze difensive ex art. 93 c.p.c.
…”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto
inammissibile ed infondato per le ragioni tutte esplicitate. Con favore di spese e salvo ogni
altro diritto …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per la pensione di inabilità civile e per la disabilità in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, non riconosciuto in sede amministrativa.
Il c.t.u., dott. , nominato in prima istanza, non ha riconosciuto il requisito Persona_1
sanitario chiesto.
A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale è stata affermata l'erroneità della valutazione medica, si è instaurato il presente procedimento nell'ambito del
CP_ quale l' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
All'udienza del 12.12.2025 le parti hanno proceduto alla discussione.
Per_ La c.t.u. espletata dal dott. ha concluso affermando l'assenza del requisito sanitario indicato con valutazione che può condividersi, atteso che la c.t.u. è completa nell'esame effettuato e ben argomentata.
Le contestazioni della parte ricorrente, in merito, appaiono generiche e non tali da
Per_ comportare la necessità di altra c.t.u., dovendosi anche considerare che il dott. ha riconosciuto un grado di invalidità significativamente inferiore a quello chiesto e che la parte ricorrente non ha allegato compiutamente un peggioramento delle condizioni sanitarie.
Per questi motivi
la domanda va rigettata.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di parte ricorrente in atti.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
nulla per le spese di lite.
Cosenza, 12.12.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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