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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/09/2025, n. 4476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4476 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G 13840/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 10/9/2025
Per la parte opponente è comparso l'avv. LUDOVICO DEL CAMPO per delega dell'avv.
GIORGIO SPANÒ e SALVATORE LONGO;
Per la parte opposta è comparso l'avv. OTTAVIANO ONORATO per delega dell'avv.
EUGENIO BUSCICCHIO;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa, alle note depositate e al preverbale e insistono nelle rispettive difese.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13840 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. GIORGIO SPANÒ e dall'avv. SALVATORE
LONGO MINNOLO per procura in atti opponente
E
(C.F. ) e, per essa in qualità di procuratrice speciale, CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. EUGENIO BUSCICCHIO per procura in atti opposta
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 21.10.2022 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3706/2022, emesso da questo Tribunale il 2.9.2022, notificato pagina 2 di 7 in data 12.9.2022, con il quale gli era stato ingiunto, su ricorso di tramite la CP_3 procuratrice il pagamento della somma di € 12.431,91, oltre interessi e spese della CP_2 procedura, quale residuo credito derivante dal contratto di finanziamento n. 3680107 del
08.08.2006, intercorso con BI UC S.p.A., ceduto dapprima a e, Controparte_4 successivamente, a con atto del 31.01.2022. Controparte_5
eccepiva, innanzitutto, la carenza di legittimazione dell'opposta, per la Parte_1 mancata prova, ex art. 58 TUB, delle cessioni intervenute, nonché l'invalidità del decreto ingiuntivo per la mancanza delle condizioni previste dall'art. 633 c.p.c. e dall'art. 50 TUB.
Eccepiva, inoltre, la prescrizione della pretesa creditoria, per il decorso del termine decennale dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento, in assenza di atti interruttivi e, a tal fine, affermava l'invalidità, ai fini interruttivi della prescrizione, della diffida inviata in data
19.11.2014, depositata nel procedimento monitorio.
In merito al contratto di finanziamento lamentava l'applicazione di tassi convenzionali e interessi di mora superiori ai tassi soglia antiusura di cui alla l. n. 108/96.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e/o la declaratoria di nullità/inefficacia dello stesso.
Si costituiva in giudizio e, per essa, la procuratrice speciale Controparte_5 CP_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 8.2.2023 veniva assegnato termine per esperire il tentativo di mediazione obbligatorio. Alla successiva udienza del 25.9.2023, rilevato l'avvenuto deposito del verbale negativo di mediazione, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18.3.2024 e poi, vista l'assenza del giudice titolare, all'udienza del 30.09.2024.
A detta udienza, la prima tenuta dallo scrivente giudice, subentrato nella gestione del ruolo, vista l'esigenza di procedere alla riorganizzazione del ruolo assicurando la prioritaria definizione delle cause più anziane della presente, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 10.9.2025, alla quale viene decisa.
pagina 3 di 7 *****
Deve essere esaminata, innanzi tutto, la preliminare eccezione di improcedibilità della domanda per omessa notifica alla parte personalmente dell'avvio della procedura di mediazione, eccezione tempestivamente formulata dall'opponente all'udienza del 25.9.2023.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Con riferimento al tentativo di mediazione obbligatoria nei procedimenti monitori e di opposizione a decreto ingiuntivo, l'art. 5 bis, comma 1, del d. lgs. del 4 marzo 2010, n. 28 prevede che: "Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione
e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
La controversia rientra tra quelle per le quali la mediazione è condizione di procedibilità.
Nel caso di specie, l'opponente ha sollevato la eccezione in quanto la comunicazione dell'avvio non è stata trasmessa alla parte personalmente, oltre che all'altro procuratore costituito.
Sul punto, l'art. 8, comma 1, d. lgs 28/2010, prevede che “[…] la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione […].”
La formulazione della norma in commento consente di ritenere che l'avvio della procedura di mediazione debba essere notificata alla parte.
Lo stesso d.lgs. 28/2010 non contempla, in nessuna sua parte, la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito, essendo invece necessario che l'atto sia portato a conoscenza del diretto interessato.
pagina 4 di 7 Nel caso di specie la convocazione è stata inviata mediante PEC solo a uno dei difensori costituiti in giudizio, e non alla parte personalmente, come si evince dal verbale di mediazione in atti.
Né la notifica al procuratore costituito può ammettersi avuto riguardo al contenuto della procura alle liti rilasciata dall'opponente al proprio difensore, atteso che quanto all'ipotesi di notifica al solo avvocato e non al diretto interessato, affinché la condizione di procedibilità possa considerarsi propriamente soddisfatta, occorre quantomeno che si evinca in maniera chiara che la parte chiamata abbia eletto domicilio presso il proprio legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione.
Dall'esame della procura alle liti in atti si evince che l'elezione di domicilio del Pt_1 presso il procuratore costituito è valida solo per il procedimento di opposizione e per i procedimenti cautelari connessi, non anche per la fase di mediazione. Né vi è in atti una procura speciale conferita al procuratore costituito per la rappresentanza della parte nella fase di mediazione.
Sul punto anche questo Tribunale e, segnatamente, la Corte d'Appello di Catania hanno ritenuto la necessaria comunicazione dell'avvio della mediazione alla parte: “Ritiene il collegio che quest'ultima sia l'interpretazione preferibile per diverse ragioni, anche nel caso in cui il procedimento di mediazione obbligatoria venga promosso in pendenza di giudizio, come nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non distinguendo il d.lgs. n. 28 del 2010 l'ipotesi in cui la mediazione venga avviata prima di proporre il giudizio, da quella in cui si avvii dopo la prima udienza su richiesta del giudice o della controparte che entro tale udienza rilevi la improcedibilità della domanda. Infatti, in assenza di siffatta distinzione nella legge, ovvero a seconda che l'avvio della mediazione avvenga prima che si inizi il giudizio o dopo che sia stato promosso, la comunicazione di avvio della mediazione deve essere sempre inviata alla controparte personalmente sia che vi provveda l'organismo di mediazione sia che vi provveda la parte istante. Né può ritenersi valida la comunicazione al difensore costituito (…) Non solo la norma non prevede siffatta distinzione, ma nemmeno si tratta di un atto processuale venendo invece in considerazione una condizione di procedibilità della domanda. La comunicazione presso il difensore potrebbe assumere valenza rilevante ai fini della comunicazione dell'avvio della mediazione nei casi in cui o la parte abbia eletto domicilio
pagina 5 di 7 presso il difensore non solo per il giudizio ma anche ai fini della mediazione, oppure se il difensore sia munito di procura sostanziale e possa partecipare alla mediazione in sostituzione della parte potendo disporre dei diritti oggetto di lite” (C. App. CT n. 1806/2024).
L'omessa convocazione della parte in mediazione conduce alla declaratoria di improcedibilità della domanda.
Quanto alle sorti del decreto ingiuntivo opposto, occorre verificare se esso debba essere revocato o se divenga definitivo in conseguenza della improcedibilità della domanda.
Sul punto richiama il menzionato art. 5 bis del d. lgs. n. 28/2010, che in caso di omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria prevede la revoca del decreto ingiuntivo.
Del resto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve essere considerato quale procedimento unico: "in altri termini, il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione"
(cfr. C. Cass. n. 1586/2012).
Il giudizio di opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - (e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente); con la conseguenza che la sentenza che decide sull'opposizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, quante volte riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria sussistano al momento della decisione.
Pertanto, se la mediazione non viene promossa o non viene ritualmente esperita, a divenire improcedibile è la domanda del creditore azionata in ricorso monitorio con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, ai sensi dell'art. 9
D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 26.000,00) nel seguente modo:
pagina 6 di 7 € 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase di trattazione, € 900,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 2.950,00, oltre all'importo di € 145,50 per esborsi (contributo unificato e bollo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 13840/2022 R.G., vertente tra (opponente) e Parte_1 [...]
e, per essa, quale procuratrice speciale, in persona del legale CP_5 CP_2 rappresentante pro tempore (opposta), rigettata e ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità della domanda dell'opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3706/2022;
- Condanna l'opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in € 2.950,00 a titolo di compensi e € 145,50 per esborsi, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 10/09/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 10/9/2025
Per la parte opponente è comparso l'avv. LUDOVICO DEL CAMPO per delega dell'avv.
GIORGIO SPANÒ e SALVATORE LONGO;
Per la parte opposta è comparso l'avv. OTTAVIANO ONORATO per delega dell'avv.
EUGENIO BUSCICCHIO;
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi agli atti e verbali di causa, alle note depositate e al preverbale e insistono nelle rispettive difese.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena
Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13840 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. GIORGIO SPANÒ e dall'avv. SALVATORE
LONGO MINNOLO per procura in atti opponente
E
(C.F. ) e, per essa in qualità di procuratrice speciale, CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_2 dall'avv. EUGENIO BUSCICCHIO per procura in atti opposta
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 21.10.2022 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3706/2022, emesso da questo Tribunale il 2.9.2022, notificato pagina 2 di 7 in data 12.9.2022, con il quale gli era stato ingiunto, su ricorso di tramite la CP_3 procuratrice il pagamento della somma di € 12.431,91, oltre interessi e spese della CP_2 procedura, quale residuo credito derivante dal contratto di finanziamento n. 3680107 del
08.08.2006, intercorso con BI UC S.p.A., ceduto dapprima a e, Controparte_4 successivamente, a con atto del 31.01.2022. Controparte_5
eccepiva, innanzitutto, la carenza di legittimazione dell'opposta, per la Parte_1 mancata prova, ex art. 58 TUB, delle cessioni intervenute, nonché l'invalidità del decreto ingiuntivo per la mancanza delle condizioni previste dall'art. 633 c.p.c. e dall'art. 50 TUB.
Eccepiva, inoltre, la prescrizione della pretesa creditoria, per il decorso del termine decennale dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento, in assenza di atti interruttivi e, a tal fine, affermava l'invalidità, ai fini interruttivi della prescrizione, della diffida inviata in data
19.11.2014, depositata nel procedimento monitorio.
In merito al contratto di finanziamento lamentava l'applicazione di tassi convenzionali e interessi di mora superiori ai tassi soglia antiusura di cui alla l. n. 108/96.
Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e/o la declaratoria di nullità/inefficacia dello stesso.
Si costituiva in giudizio e, per essa, la procuratrice speciale Controparte_5 CP_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto.
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 8.2.2023 veniva assegnato termine per esperire il tentativo di mediazione obbligatorio. Alla successiva udienza del 25.9.2023, rilevato l'avvenuto deposito del verbale negativo di mediazione, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 18.3.2024 e poi, vista l'assenza del giudice titolare, all'udienza del 30.09.2024.
A detta udienza, la prima tenuta dallo scrivente giudice, subentrato nella gestione del ruolo, vista l'esigenza di procedere alla riorganizzazione del ruolo assicurando la prioritaria definizione delle cause più anziane della presente, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 10.9.2025, alla quale viene decisa.
pagina 3 di 7 *****
Deve essere esaminata, innanzi tutto, la preliminare eccezione di improcedibilità della domanda per omessa notifica alla parte personalmente dell'avvio della procedura di mediazione, eccezione tempestivamente formulata dall'opponente all'udienza del 25.9.2023.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Con riferimento al tentativo di mediazione obbligatoria nei procedimenti monitori e di opposizione a decreto ingiuntivo, l'art. 5 bis, comma 1, del d. lgs. del 4 marzo 2010, n. 28 prevede che: "Quando l'azione di cui all'articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione
e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.
La controversia rientra tra quelle per le quali la mediazione è condizione di procedibilità.
Nel caso di specie, l'opponente ha sollevato la eccezione in quanto la comunicazione dell'avvio non è stata trasmessa alla parte personalmente, oltre che all'altro procuratore costituito.
Sul punto, l'art. 8, comma 1, d. lgs 28/2010, prevede che “[…] la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione […].”
La formulazione della norma in commento consente di ritenere che l'avvio della procedura di mediazione debba essere notificata alla parte.
Lo stesso d.lgs. 28/2010 non contempla, in nessuna sua parte, la possibilità di notificare la domanda al procuratore legale costituito, essendo invece necessario che l'atto sia portato a conoscenza del diretto interessato.
pagina 4 di 7 Nel caso di specie la convocazione è stata inviata mediante PEC solo a uno dei difensori costituiti in giudizio, e non alla parte personalmente, come si evince dal verbale di mediazione in atti.
Né la notifica al procuratore costituito può ammettersi avuto riguardo al contenuto della procura alle liti rilasciata dall'opponente al proprio difensore, atteso che quanto all'ipotesi di notifica al solo avvocato e non al diretto interessato, affinché la condizione di procedibilità possa considerarsi propriamente soddisfatta, occorre quantomeno che si evinca in maniera chiara che la parte chiamata abbia eletto domicilio presso il proprio legale anche con riferimento alla fase stragiudiziale, ed espressamente per il procedimento di mediazione.
Dall'esame della procura alle liti in atti si evince che l'elezione di domicilio del Pt_1 presso il procuratore costituito è valida solo per il procedimento di opposizione e per i procedimenti cautelari connessi, non anche per la fase di mediazione. Né vi è in atti una procura speciale conferita al procuratore costituito per la rappresentanza della parte nella fase di mediazione.
Sul punto anche questo Tribunale e, segnatamente, la Corte d'Appello di Catania hanno ritenuto la necessaria comunicazione dell'avvio della mediazione alla parte: “Ritiene il collegio che quest'ultima sia l'interpretazione preferibile per diverse ragioni, anche nel caso in cui il procedimento di mediazione obbligatoria venga promosso in pendenza di giudizio, come nell'ipotesi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non distinguendo il d.lgs. n. 28 del 2010 l'ipotesi in cui la mediazione venga avviata prima di proporre il giudizio, da quella in cui si avvii dopo la prima udienza su richiesta del giudice o della controparte che entro tale udienza rilevi la improcedibilità della domanda. Infatti, in assenza di siffatta distinzione nella legge, ovvero a seconda che l'avvio della mediazione avvenga prima che si inizi il giudizio o dopo che sia stato promosso, la comunicazione di avvio della mediazione deve essere sempre inviata alla controparte personalmente sia che vi provveda l'organismo di mediazione sia che vi provveda la parte istante. Né può ritenersi valida la comunicazione al difensore costituito (…) Non solo la norma non prevede siffatta distinzione, ma nemmeno si tratta di un atto processuale venendo invece in considerazione una condizione di procedibilità della domanda. La comunicazione presso il difensore potrebbe assumere valenza rilevante ai fini della comunicazione dell'avvio della mediazione nei casi in cui o la parte abbia eletto domicilio
pagina 5 di 7 presso il difensore non solo per il giudizio ma anche ai fini della mediazione, oppure se il difensore sia munito di procura sostanziale e possa partecipare alla mediazione in sostituzione della parte potendo disporre dei diritti oggetto di lite” (C. App. CT n. 1806/2024).
L'omessa convocazione della parte in mediazione conduce alla declaratoria di improcedibilità della domanda.
Quanto alle sorti del decreto ingiuntivo opposto, occorre verificare se esso debba essere revocato o se divenga definitivo in conseguenza della improcedibilità della domanda.
Sul punto richiama il menzionato art. 5 bis del d. lgs. n. 28/2010, che in caso di omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria prevede la revoca del decreto ingiuntivo.
Del resto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo deve essere considerato quale procedimento unico: "in altri termini, il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione"
(cfr. C. Cass. n. 1586/2012).
Il giudizio di opposizione introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - (e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente); con la conseguenza che la sentenza che decide sull'opposizione deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, quante volte riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria sussistano al momento della decisione.
Pertanto, se la mediazione non viene promossa o non viene ritualmente esperita, a divenire improcedibile è la domanda del creditore azionata in ricorso monitorio con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate, ai sensi dell'art. 9
D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 26.000,00) nel seguente modo:
pagina 6 di 7 € 700,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase di trattazione, € 900,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 2.950,00, oltre all'importo di € 145,50 per esborsi (contributo unificato e bollo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 13840/2022 R.G., vertente tra (opponente) e Parte_1 [...]
e, per essa, quale procuratrice speciale, in persona del legale CP_5 CP_2 rappresentante pro tempore (opposta), rigettata e ogni diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- Dichiara l'improcedibilità della domanda dell'opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3706/2022;
- Condanna l'opposta alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in € 2.950,00 a titolo di compensi e € 145,50 per esborsi, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Catania il 10/09/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
pagina 7 di 7