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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 20/01/2026, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 38/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PERLA PIETRO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 795/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 604071 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONE
Ricorrente_1, assistito, difeso ed elettivamente domiciliato come in atti, agisce avverso l'avviso di intimazione ad adempiere il pagamento ex art. 50, comma 2, del d.P.R. 602/1973, di cui in epigrafe, emesso e notificato dall'affidataria Agenzia delle entrate - riscossione per conto e nell'interesse dell'affidante Ente erariale creditore, quale debitore iscritto a ruolo per il mancato pagamento di imposte e tributi, oltre gli interessi di mora sino al soddisfo, essendo inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della propedeutica cartella di pagamento.
Assume, infatti, la società di riscossione, a fondamento della pretesa erariale, di avere, inutilmente, notificato le precedenti cartelle di pagamento per imposte, i tributi e oneri accessori richiesti.
Risultando questi impagati, sono divenuti irretrattabili. Successivamente, ha proceduto alla notifica del presente atto.
Conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, che sia accertata e dichiarata la illegittimità e infondatezza, con conseguente annullamento, dell'atto impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Siccome intimata dal ricorrente, si costituisce in giudizio l'Ufficio, per resistere al gravame con controdeduzioni e chiedere conferma della pretesa dovuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte visti gli atti e sentito il relatore all'esito della discussione odierna osserva.
L'esame degli atti e dei documenti versati nella piattaforma telematica consentono di valutare e ritenere che ricorrono le condizioni per decidere il merito della controversia ovviamente nel rispetto dell'ordine di ruolo generale per evitare un uso strumentale delle istanze cautelari finalizzato ad ottenere un'anticipazione della trattazione del merito delle controversie rispetto a cause col numero di ruolo anteriore.
Appare evidente che una rapida trattazione della causa soddisfi le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente e si possa ragionevolmente escludere che durante il tempo necessario per definire la controversia si possa verificare un danno grave irreparabile per la parte che avanzato l'istanza cautelare che, allo stato, è possibile considerare assorbita.
Nel corso dell'udienza la parte ricorrente ha chiesto con istanza di voler rinunciare all'istanza di sospensione confermando la detta richiesta all'odierna udienza cautelare conseguentemente appare possibile, come richiesto, di poter definire il giudizio con sentenza semplificata ex art. 47-ter del d. lgs
546/1992 senza provvedere alla fissazione di una ulteriore udienza di merito.
Per il ricorso va dichiarata la sua incompetenza territoriale ex art. 4, del d. lgs 546/92.
Ed invero, non sembra revocabile in dubbio che cartelle in questione attengono a Tassa automobilistica
Regionale dovuta alla regione Abruzzo sicchè il ricorso relativamente a tali tributi infatti doveva essere proposto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQ , competente a giudicare dei ricorsi in materia di tale tributi. Pertanto, appare di assoluta evidenza la necessità di una dichiarazione di incompetenza di questa Commissione in favore di quella di L'AQ. Giova rammentare a supporto di quanto sopra esposto la sentenza della Suprema Corte Costituzionale del 3 marzo 2016, n. 44 intervenuta a risolvere l'annosa questione relativa al radicamento della competenza in materia di tributi locali la quale ha statuito l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 anche così come recentemente modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 156 del 2015, con riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente.
Spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Indica la competenza territoriale nella Corte di I° grado di
L'AQ assegnando termine di legge alla sua riassunzione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della resistente che liquida in complessive € 500,00 oltre accessori come per legge, se dovuti da liquidarsi a favore dei procuratori della Soget dichiaratasi antistatari. Così deciso in
Pescara, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025 Il Presidente estensore
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PERLA PIETRO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 795/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 604071 BOLLO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONE
Ricorrente_1, assistito, difeso ed elettivamente domiciliato come in atti, agisce avverso l'avviso di intimazione ad adempiere il pagamento ex art. 50, comma 2, del d.P.R. 602/1973, di cui in epigrafe, emesso e notificato dall'affidataria Agenzia delle entrate - riscossione per conto e nell'interesse dell'affidante Ente erariale creditore, quale debitore iscritto a ruolo per il mancato pagamento di imposte e tributi, oltre gli interessi di mora sino al soddisfo, essendo inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della propedeutica cartella di pagamento.
Assume, infatti, la società di riscossione, a fondamento della pretesa erariale, di avere, inutilmente, notificato le precedenti cartelle di pagamento per imposte, i tributi e oneri accessori richiesti.
Risultando questi impagati, sono divenuti irretrattabili. Successivamente, ha proceduto alla notifica del presente atto.
Conclude nel chiedere, in via principale e nel merito, che sia accertata e dichiarata la illegittimità e infondatezza, con conseguente annullamento, dell'atto impugnato con vittoria delle spese di giudizio.
Siccome intimata dal ricorrente, si costituisce in giudizio l'Ufficio, per resistere al gravame con controdeduzioni e chiedere conferma della pretesa dovuta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte visti gli atti e sentito il relatore all'esito della discussione odierna osserva.
L'esame degli atti e dei documenti versati nella piattaforma telematica consentono di valutare e ritenere che ricorrono le condizioni per decidere il merito della controversia ovviamente nel rispetto dell'ordine di ruolo generale per evitare un uso strumentale delle istanze cautelari finalizzato ad ottenere un'anticipazione della trattazione del merito delle controversie rispetto a cause col numero di ruolo anteriore.
Appare evidente che una rapida trattazione della causa soddisfi le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente e si possa ragionevolmente escludere che durante il tempo necessario per definire la controversia si possa verificare un danno grave irreparabile per la parte che avanzato l'istanza cautelare che, allo stato, è possibile considerare assorbita.
Nel corso dell'udienza la parte ricorrente ha chiesto con istanza di voler rinunciare all'istanza di sospensione confermando la detta richiesta all'odierna udienza cautelare conseguentemente appare possibile, come richiesto, di poter definire il giudizio con sentenza semplificata ex art. 47-ter del d. lgs
546/1992 senza provvedere alla fissazione di una ulteriore udienza di merito.
Per il ricorso va dichiarata la sua incompetenza territoriale ex art. 4, del d. lgs 546/92.
Ed invero, non sembra revocabile in dubbio che cartelle in questione attengono a Tassa automobilistica
Regionale dovuta alla regione Abruzzo sicchè il ricorso relativamente a tali tributi infatti doveva essere proposto dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQ , competente a giudicare dei ricorsi in materia di tale tributi. Pertanto, appare di assoluta evidenza la necessità di una dichiarazione di incompetenza di questa Commissione in favore di quella di L'AQ. Giova rammentare a supporto di quanto sopra esposto la sentenza della Suprema Corte Costituzionale del 3 marzo 2016, n. 44 intervenuta a risolvere l'annosa questione relativa al radicamento della competenza in materia di tributi locali la quale ha statuito l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 anche così come recentemente modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 156 del 2015, con riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui prevede che per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale concedente.
Spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Indica la competenza territoriale nella Corte di I° grado di
L'AQ assegnando termine di legge alla sua riassunzione. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della resistente che liquida in complessive € 500,00 oltre accessori come per legge, se dovuti da liquidarsi a favore dei procuratori della Soget dichiaratasi antistatari. Così deciso in
Pescara, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025 Il Presidente estensore