Art. 289.
(Trattamento dei sudditi nemici internati).
Il trattamento dei sudditi nemici internati e' stabilito con decreto del Duce, intesi i Ministri degli affari esteri, dell'interno e delle finanze.
In ogni caso, nei confronti di sudditi internati, devono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 106.
(Trattamento dei sudditi nemici internati).
Il trattamento dei sudditi nemici internati e' stabilito con decreto del Duce, intesi i Ministri degli affari esteri, dell'interno e delle finanze.
In ogni caso, nei confronti di sudditi internati, devono osservarsi, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 106.