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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/04/2025, n. 3662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3662 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21378/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21378/2024 R.G. avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Auriemma Parte_1 C.F._1
( ), presso lo studio del quale, in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla via C.F._2
Gallozzi n. 16, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
), in persona del p. t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (ADS80030620639), presso gli uffici della quale, in Napoli, alla via A. Diaz n. 11, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
E
Controparte_3
( ), in persona del direttore generale p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana P.IVA_2
Taglialatela ( ) e dall'avv. Claudia Manzi ( ), C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata in Napoli, presso la UOC Ufficio Legale Avvocatura dell' CP_3
, sita in Napoli, alla Via A. Cardarelli n. 9
[...]
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio il e l' Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
al fine di conseguire sentenza di condanna al risarcimento dei danni patiti
[...] in conseguenza dell'”epatite cronica da HCV” contratta a fronte di trasfusioni eseguite nel corso della degenza (iniziata il giorno 01.12.1978) presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli;
epatite in relazione alla quale, in data 13.02.2007, ha presentato istanza al per ottenere Controparte_1
l'indennizzo previsto dalla l. n. 210/92 che gli è stato effettivamente riconosciuto con provvedimento del 22.09.2009.
Il ha chiesto il rigetto della domanda attorea eccependo, tra l'altro, la Controparte_1 prescrizione del diritto al risarcimento.
pagina 1 di 3 L'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale , eccepite la nullità (per genericità) CP_3 dell'atto introduttivo del presente giudizio, il proprio difetto di legittimazione passiva (potendo, al più, ritenersi responsabile il solo convenuto e, in ogni caso, perché “il virus dell'epatite C, CP_1 contratto dal non era stato ancora isolato” -p. 5 della comparsa di costituzione e risposta), Pt_1 nonché la prescrizione del credito, ha -in ogni caso- chiesto il rigetto della domanda in quanto non assistita da prova.
Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171ter, n. 1, c.p.c. il ha eccepito la Controparte_1 formazione di giudicato in ordine all'inesistenza del nesso causale tra fatto ed evento dannoso risultante dalla sentenza (non appellata) resa da questo Tribunale a definizione del procedimento avente R. G. n. 2704/2010; eccezione in relazione alla quale, con la memoria depositata ai sensi del n. 2 dell'art. 171ter c.p.c., l'attore ha osservato che “Il precedente giudizio (R.G. 2704/2010) si è concluso con una sentenza che ha rigettato la domanda esclusivamente per carenza di prova del nesso causale, senza alcun accertamento definitivo sull'insussistenza dello stesso. Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 18460 del 5 luglio 2024, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ma non preclude la possibilità di far valere nuovi elementi probatori non disponibili nel precedente giudizio. Nel caso di specie, la documentazione medica oggi prodotta, unitamente al verbale della CMO che ha riconosciuto il nesso causale, costituisce un nuovo e decisivo elemento probatorio che giustifica pienamente la proposizione della presente domanda”.
All'udienza del 14.3.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa che è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
2. La domanda è inammissibile e deve, pertanto, essere rigettata.
In disparte ogni valutazione relativa al profilo della prescrizione (in relazione alla quale, tra l'altro, secondo quanto -da ultimo- si legge nella memoria dall'attore depositata ai sensi dell'art. 171ter, co.
1, n. 3 c.p.c., il ha dedotto di avere “acquisito piena consapevolezza della malattia e del suo Pt_1 collegamento causale con le trasfusioni. Nel caso di specie, tale momento coincide con il verbale della CMO del 20.07.2009 che ha riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni e l'epatite C. La domanda giudiziale è stata proposta nell'ottobre 2024, quindi ampiamente nei termini decennali”), non può non rilevarsi come sia pacifico tra le parti (si veda pure il tenore della sopra parzialmente ritrascritta memoria dall'attore depositata ai sensi dell'art. 171ter, co. 1, n. 2 c.p.c.) che la medesima domanda qui formulata dal è stata già oggetto di esame (con decisione di rigetto non Pt_1 appellata) da parte di questo Tribunale. Tale circostanza impone di ritenere che si sia al riguardo formata la cosa giudicata con conseguente impossibilità di riesaminare la domanda formulata dall'attore essendo a tale proposito appena il caso di osservare che: i) la ritenuta, mancata dimostrazione del nesso causale tra trasfusioni e patologia non può non intendersi quale accertamento (ormai definitivo, stante la mancata impugnazione della sentenza) della inesistenza del nesso causale;
ii) che tale accertamento non può essere rivisto (stante, appunto, la formazione del giudicato) neppure a fronte di nuove prove (peraltro, ferma la genericità delle deduzioni a riguardo svolte dall'attore, neppure è dato comprendere quali sarebbero le prove qui rese e delle quali la parte non si sarebbe potuta avvalere nel primo giudizio -tutti i documenti qui depositati, infatti, recano una data anteriore rispetto a quella di iscrizione a ruolo -con numero R.G. 2704/2010- del giudizio all'esito del quale si è formato il giudicato); iii) inconferente risulta il precedente di legittimità
pagina 2 di 3 richiamato dal (Cass., sez. 3, ord. 5 luglio 2024, n. 18460) che non attiene alla superabilità del Pt_1 giudicato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la ridottissima attività svolta e la semplicità del giudizio) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00
(valore indeterminabile basso) limitatamente alle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento, in favore del , in persona del Parte_1 Controparte_1
Ministro p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.688,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge;
3) condanna al pagamento, in favore dell Parte_1 Controparte_3
, in persona del direttore generale p. t., al pagamento delle spese del
[...] presente giudizio che liquida in euro 1.688,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 12 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del magistrato, dott. Giuseppe Fiengo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21378/2024 R.G. avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA
( , rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Auriemma Parte_1 C.F._1
( ), presso lo studio del quale, in Santa Maria Capua Vetere (CE), alla via C.F._2
Gallozzi n. 16, è elettivamente domiciliato
ATTORE
E
), in persona del p. t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli (ADS80030620639), presso gli uffici della quale, in Napoli, alla via A. Diaz n. 11, è elettivamente domiciliato
CONVENUTO
E
Controparte_3
( ), in persona del direttore generale p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana P.IVA_2
Taglialatela ( ) e dall'avv. Claudia Manzi ( ), C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata in Napoli, presso la UOC Ufficio Legale Avvocatura dell' CP_3
, sita in Napoli, alla Via A. Cardarelli n. 9
[...]
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da rispettivi atti di costituzione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha citato in giudizio il e l' Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
al fine di conseguire sentenza di condanna al risarcimento dei danni patiti
[...] in conseguenza dell'”epatite cronica da HCV” contratta a fronte di trasfusioni eseguite nel corso della degenza (iniziata il giorno 01.12.1978) presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli;
epatite in relazione alla quale, in data 13.02.2007, ha presentato istanza al per ottenere Controparte_1
l'indennizzo previsto dalla l. n. 210/92 che gli è stato effettivamente riconosciuto con provvedimento del 22.09.2009.
Il ha chiesto il rigetto della domanda attorea eccependo, tra l'altro, la Controparte_1 prescrizione del diritto al risarcimento.
pagina 1 di 3 L'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale , eccepite la nullità (per genericità) CP_3 dell'atto introduttivo del presente giudizio, il proprio difetto di legittimazione passiva (potendo, al più, ritenersi responsabile il solo convenuto e, in ogni caso, perché “il virus dell'epatite C, CP_1 contratto dal non era stato ancora isolato” -p. 5 della comparsa di costituzione e risposta), Pt_1 nonché la prescrizione del credito, ha -in ogni caso- chiesto il rigetto della domanda in quanto non assistita da prova.
Nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171ter, n. 1, c.p.c. il ha eccepito la Controparte_1 formazione di giudicato in ordine all'inesistenza del nesso causale tra fatto ed evento dannoso risultante dalla sentenza (non appellata) resa da questo Tribunale a definizione del procedimento avente R. G. n. 2704/2010; eccezione in relazione alla quale, con la memoria depositata ai sensi del n. 2 dell'art. 171ter c.p.c., l'attore ha osservato che “Il precedente giudizio (R.G. 2704/2010) si è concluso con una sentenza che ha rigettato la domanda esclusivamente per carenza di prova del nesso causale, senza alcun accertamento definitivo sull'insussistenza dello stesso. Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 18460 del 5 luglio 2024, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ma non preclude la possibilità di far valere nuovi elementi probatori non disponibili nel precedente giudizio. Nel caso di specie, la documentazione medica oggi prodotta, unitamente al verbale della CMO che ha riconosciuto il nesso causale, costituisce un nuovo e decisivo elemento probatorio che giustifica pienamente la proposizione della presente domanda”.
All'udienza del 14.3.2025 le parti hanno discusso oralmente la causa che è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
2. La domanda è inammissibile e deve, pertanto, essere rigettata.
In disparte ogni valutazione relativa al profilo della prescrizione (in relazione alla quale, tra l'altro, secondo quanto -da ultimo- si legge nella memoria dall'attore depositata ai sensi dell'art. 171ter, co.
1, n. 3 c.p.c., il ha dedotto di avere “acquisito piena consapevolezza della malattia e del suo Pt_1 collegamento causale con le trasfusioni. Nel caso di specie, tale momento coincide con il verbale della CMO del 20.07.2009 che ha riconosciuto il nesso causale tra le trasfusioni e l'epatite C. La domanda giudiziale è stata proposta nell'ottobre 2024, quindi ampiamente nei termini decennali”), non può non rilevarsi come sia pacifico tra le parti (si veda pure il tenore della sopra parzialmente ritrascritta memoria dall'attore depositata ai sensi dell'art. 171ter, co. 1, n. 2 c.p.c.) che la medesima domanda qui formulata dal è stata già oggetto di esame (con decisione di rigetto non Pt_1 appellata) da parte di questo Tribunale. Tale circostanza impone di ritenere che si sia al riguardo formata la cosa giudicata con conseguente impossibilità di riesaminare la domanda formulata dall'attore essendo a tale proposito appena il caso di osservare che: i) la ritenuta, mancata dimostrazione del nesso causale tra trasfusioni e patologia non può non intendersi quale accertamento (ormai definitivo, stante la mancata impugnazione della sentenza) della inesistenza del nesso causale;
ii) che tale accertamento non può essere rivisto (stante, appunto, la formazione del giudicato) neppure a fronte di nuove prove (peraltro, ferma la genericità delle deduzioni a riguardo svolte dall'attore, neppure è dato comprendere quali sarebbero le prove qui rese e delle quali la parte non si sarebbe potuta avvalere nel primo giudizio -tutti i documenti qui depositati, infatti, recano una data anteriore rispetto a quella di iscrizione a ruolo -con numero R.G. 2704/2010- del giudizio all'esito del quale si è formato il giudicato); iii) inconferente risulta il precedente di legittimità
pagina 2 di 3 richiamato dal (Cass., sez. 3, ord. 5 luglio 2024, n. 18460) che non attiene alla superabilità del Pt_1 giudicato.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo alla luce dei valori medi ridotti della metà (considerata la ridottissima attività svolta e la semplicità del giudizio) previsti dal d. m. 147/2022 per i giudizi ordinari di cognizione di valore sino ad euro 26.000,00
(valore indeterminabile basso) limitatamente alle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento, in favore del , in persona del Parte_1 Controparte_1
Ministro p. t., delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.688,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge;
3) condanna al pagamento, in favore dell Parte_1 Controparte_3
, in persona del direttore generale p. t., al pagamento delle spese del
[...] presente giudizio che liquida in euro 1.688,00, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 12 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Giuseppe Fiengo
pagina 3 di 3