Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 99
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Atto impugnabile

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l'atto impugnato (invito al pagamento) non rientra tra quelli tassativamente elencati dall'art. 19, comma 1, del Dlgs n. 546/1992 come impugnabili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 99
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 99
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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