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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4286/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Via B. Abenante 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
INVITO AL PAGAMENTO n. 47100-2024 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Corigliano-Rossano e alla Soget S.p.a., ha impugnato la comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido in epigrafe, eccependone l'illegittimità, con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Comune di Corigliano-Rossano non si è costituito in giudizio.
Soget S.p.a. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto avente a oggetto un atto non rientrante nell'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19, comma 1, del Dlgs n. 546/1992.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Soget S.p.a. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, in composizione monocratica, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore di Soget S.p.a., che liquida in complessivi euro
1.000,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 07.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 07/07/2025 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
DE FRANCO LOREDANA, Giudice monocratico in data 07/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4286/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Corigliano-Rossano - Via B. Abenante 87064 Corigliano-Rossano CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Per Azi Oni - 01807790686
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
INVITO AL PAGAMENTO n. 47100-2024 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Corigliano-Rossano e alla Soget S.p.a., ha impugnato la comunicazione di avvenuta coobbligazione in solido in epigrafe, eccependone l'illegittimità, con richiesta, previa sospensione, di annullamento dell'atto impugnato, vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Comune di Corigliano-Rossano non si è costituito in giudizio.
Soget S.p.a. si è costituita in giudizio contestando quanto eccepito dalla ricorrente.
All'odierna udienza la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile in quanto avente a oggetto un atto non rientrante nell'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19, comma 1, del Dlgs n. 546/1992.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Soget S.p.a. nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1^ grado di Cosenza, Sez. 9^, in composizione monocratica, così dispone:
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore di Soget S.p.a., che liquida in complessivi euro
1.000,00 (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale), con distrazione in favore del procuratore antistatario ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, il 07.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa Loredana De Franco