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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/07/2025, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14846/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14846/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/06/1980, rappresentato e difeso dall'Avv. Santoni Sibilla del Foro di Firenze ricorrente
(C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
21/06/1980, rappresentata e difesa dall'Avv. Cecchi Manuela e dall'avv. Giulia
Bartolini del Foro di Firenze
Resistente
Con l'intervento ex lege del PM (visto del 29/01/2025) avente ad oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale su minore posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso, anche in via istruttoria, come da note scritte di trattazione depositate in PCT in data 23/06/2025: “
1. Verrà disposto l'affido condiviso del figlio
, con domiciliazione prevalente presso la madre, fino a quando non potrà essere Per_1 disposto un collocamento paritario;
2. Il Sig. ed continueranno ad Pt_1 Per_1 incontrarsi tramite incontri osservati, con la possibilità di estendere gli stessi sia per durata che per frequenza, nonchè di liberalizzarli, inserendo anche degli incontri con lo zio, , ed i nonni;
3. Verrà effettuata una verifica intermedia, non prima Persona_2 di sei mesi, per valutare gli sviluppi delle dinamiche intrafamiliari;
con vittoria di spese
e competenze legali”. Parte resistente ha concluso, anche in via istruttoria, come da note scritte di trattazione depositate in PCT in data 23/06/2025: “In via principale e provvisoria, ove ammessa la verifica richiesta dalla CTU dopo il periodo estivo: affidare congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori, disporre la prosecuzione degli incontri osservati aderendo, allo stato, alle proposte del CTU come espresse nel proprio elaborato, tenendo conto delle note del consulente di parte, Dott.ssa stabilire un percorso di sostegno alla Per_3 genitorialità attraverso la presa in carico da parte dell' territorialmente CP_1 competente;
disporre la presa in carico del bambino da parte dell' CP_1 territorialmente competente in collaborazione con lo psicologo privato di;
in Per_1 via subordinata, ove non venga ammessa la verifica richiesta dalla CTU dopo il periodo estivo: disporre il miglior regime di affidamento e frequentazione di Per_1 con i genitori, nell'interesse dello stesso alla luce delle risultanze delle operazioni peritali prevedendo la sua frequentazione con il padre così come suggerito dal CTU;
Disporre una somma che sarà ritenuta di giustizia per il suo mantenimento alla luce del maggior tempo che lo stesso trascorre con la madre;
disporre un percorso di sostegno alla genitorialità attraverso la presa in carico da parte dell' territorialmente CP_1 competente;
disporre la presa in carico del bambino da parte dell' CP_1 territorialmente competente in collaborazione con lo psicologo privato di;
con Per_1 vittoria di spese di lite, competenze e onorari”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la modifica delle condizioni di affidamento, frequentazione e mantenimento del minore nato a Bagno a [...] Persona_4 in data 30/11/2014 nel corso della relazione more uxorio intrattenuta da Parte_1
con ad oggi cessata, attualmente disciplinate dal decreto
[...] Parte_2
n. 7673/2017 emesso in data 9/06/2017 dal Tribunale di Firenze, come successivamente modificato dai decreti del Tribunale di Firenze del 13/12/2021 e del 30/12/2021; in particolare, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 473 bis 6 c.p.c., ha Parte_1 lamentato l'interruzione dal mese di novembre 2024 dei rapporti con il figlio minore a causa dei contrasti sorti, anche con la madre del figlio, in ordine alla Per_1 frequentazione del minore con la nuova compagna del ricorrente, di tal chè ha chiesto l'ascolto in via d'urgenza del minore;
con decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione emesso in data 27/12/2024, il Giudice delegato ha disposto per il giorno 14/01/2025 l'audizione del minore e contestualmente chiesto ai SS.SS. territorialmente competenti di depositare in PCT entro il 10/02/2025 una relazione informativa sul nucleo familiare all'esito dell'ascolto del minore, il Giudice Controparte_2 delegato ha disposto l'espletamento di una CTU psicologica avente ad oggetto l'accertamento della capacità genitoriale delle Parti e delle condizioni di vita del minore presso ciascun genitore, nonché l'individuazione del miglior regime di Persona_4 collocamento frequentazione del suddetto minore con entrambi i genitori, mezzo istruttorio peraltro richiesto da ambo le parti (v. verbale di udienza del 14/01/2025); all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 13/02/2025, è stato espletato l'interrogatorio libero delle parti, in vista della quale è stata depositata in PCT in data
6/02/2025 la relazione socio – informativa richiesta ai SS.SS. di riferimento;
all'esito il
Giudice delegato ha rinviato la trattazione ad altra udienza finalizzata, all'esame nel contraddittorio delle Parti, dell'elaborato peritale;
peraltro, con nota in data 28/03/2025 la CTU dott.ssa ha rappresentato al Tribunale, in accordo con il collegio peritale Per_5 ed il Servizio Sociale, l'opportunità di disporre sin da subito incontri osservati fra il minore ed il padre, da tenersi inizialmente una volta a settimana per la durata di due ore, con facoltà di incrementare tempi e frequenze a seconda dell'andamento degli stessi, di tal chè con provvedimento assunto in via provvisoria in data 1/04/2025 il Giudice delegato ha recepito tale indicazione del collegio peritale, disponendo che il ricorrente possa vedere il figlio nell'ambito di incontri osservati, da Parte_1 Per_1 tenersi inizialmente una volta a settimana per la durata di due ore, con facoltà di incrementare tempi e frequenze a seconda dell'andamento degli stessi;
in via istruttoria, ha disposto l'acquisizione di una relazione di aggiornamento da parte dei SS.SS. di riferimento sull'andamento dei rapporti familiari, che è stata depositata in data
29/05/2025; in data 28/05/2025 la CTU dott.ssa ha depositato in PCT la Persona_6 relazione peritale, in relazione alla quale è stata fissata udienza cartolare per il giorno
25/6/2025, di tal chè ambo le parti hanno depositato in data 23/06/2025 note scritte di trattazione contenenti le rispettive conclusioni, anche in via istruttoria, come in epigrafe riportate;
all'esito, il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie e repliche.
2. Ritiene il Tribunale di dover recepire integralmente le conclusioni rassegnate dalla
CTU dott. ssa nel proprio elaborato peritale, che appaiono pienamente Per_5 condivisibili in quanto sorrette da articolata ed approfondita motivazione, cui ambo le parti non si sono opposte;
peraltro, nel rispondere ai quesiti posti in sede di incarico peritale, la dott.ssa ha rappresentato al Tribunale che: “La signora è Per_5 Parte_2 attualmente il genitore di riferimento principale nella cura ed accudimento del figlio
, aiutata quotidianamente dai nonni materni. Il bambino è bene accudito, Per_1 frequenta la scuola con buon profitto, e pratica con costanza il basket. E' emerso sia dai colloqui con la sig.ra sia dall'incontro con e con i nonni Parte_2 Per_1 materni, come un peso pressoché equivalente sia conferito sia ai riferiti episodi di violenza - che verranno valutati in altra sede - da parte del sig. nei confronti Pt_1 dei figlio, che alla scelta del sig. di inserire la figura della compagna alla Pt_1 presenza di , nonostante il bambino si dicesse contrario a ciò. Tutti i suddetti Per_1 attori hanno confermato che il coinvolgimento della attuale compagna del sig. Pt_1 sia inaccettabile per , e che ciò giustifichi per larga parte il totale rifiuto del Per_1 minore di stare con il padre, a eccezione delle videochiamate che i due si scambiano ogni giorno e che rappresentano, al momento dell'inizio della CTU, l'unico effettivo contatto fra padre e figlio dalla fine del novembre scorso. Ritengo questa dinamica inaccettabile e dannosa per . La mia valutazione tecnica in merito Per_1 all'atteggiamento intransigente del sig. rispetto all'inserimento della sua Pt_1 compagna nella relazione padre figlio è fortemente critica, non certo per la persona in sé, quanto per una mancanza di sensibilità nei confronti di , con il quale il sig. Per_1
non si è mai posto in una posizione di confronto, ma di testa a testa fra pari, Pt_1 quando padre e figlio pari non sono. Il sig. ha riferito in sede di CTU di aver Pt_1 intrapreso un percorso psicologico che suggerisco di proseguire, con l'auspicio che possa avere un migliore accesso ai propri vissuti e quindi a intercettare quelli degli altri”.
Ne consegue che – in accoglimento delle indicazioni conclusive della CTU - deve disporsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Persona_4 domiciliazione prevalente presso la madre, che risulta il genitore di riferimento;
va, altresì, disposta la prosecuzione degli incontri osservati fra padre e figlio, con facoltà per i SS.SS. di estenderne progressivamente la durata e/o frequenza e di effettuare anche incontri in contesti esterni, qualora ritenuto compatibile con il benessere del minore;
va, altresì, recepita l'indicazione della dott.ssa di inserire gradualmente nel contesto Per_5 degli incontri osservati i nonni paterni e lo zio paterno del minore, , che Persona_2 non vedono il minore da diversi mesi, con esclusione di altre persone esterne alla famiglia (attuale compagna del padre). Quanto alla frequentazione tra il padre ed il figlio, la dott.ssa ha evidenziato Per_5
l'impossibilità – allo stato – di formulare un calendario strutturato, in quanto la relazione tra il ricorrente ed il minore “è attualmente in una fase delicata, ancora oggetto di osservazione da parte dei SS.SS” (v. pag. 16 della relazione peritale).
Sotto il profilo istruttorio, va previsto un periodo di monitoraggio a cura del CTU dott.ssa sino al 28/11/2025, da svolgere in coordinamento con i SS.SS. di Persona_6 riferimento, con onere per il CTU di inviare 10 gg. prima la bozza della relazione di monitoraggio con termine di 5 gg. per osservazioni ai PP (se nominati, o alle
Parti), delle quali terrà conto nella relazione finale;
infine, va dato mandato ai SS.SS. di riferimento di depositare in PCT entro il 21/12/2025 una relazione informativa sull'andamento dei rapporti familiari e sull'esatto adempimento del presente dispositivo.
Non si ravvisano, di converso, i presupposti per disporre la presa in carico del minore da parte dell' , come richiesto da parte resistente, in quanto tale Per_1 CP_1 indicazione non è stata formulata dal CTU dott.ssa dovendosi peraltro Per_5 osservare che il minore risulta attualmente in carico al dott. , psicologo Per_7 psicoterapeuta di orientamento cognitivo- comportamentale, presso il quale il bambino si reca con frequenza quindicinale;
quanto alla richiesta di avvio dei genitori ad un percorso congiunto alla genitorialità, richiesto da parte resistente, va osservato che tale indicazione appare per il momento prematura, tenuto conto che il ricorrente sta già seguendo un percorso di supporto psicologico privato, laddove tale previsione potrà essere adottata all'esito dell'attività di monitoraggio delegata alla dott.ssa in Per_5 coordinamento con i SS.SS.
In ultimo, va disposta la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria e fissata nuova udienza davanti al Giudice delegato dott.ssa Monica
Tarchi per il giorno 4/12/2026 ore 12.00 per l'esame, nel contraddittorio delle parti, della relazione di monitoraggio e della documentazione acquisita.
P.M.Q. decidendo in via non definitiva nel contraddittorio delle parti, così provvede: in via provvisoria:
- dispone l'affidamento condiviso del minore (nato a Bagno a [...] il Persona_4
30/11/2014) ad entrambi i genitori, con collocamento e domiciliazione dello stesso presso la madre;
- dispone la prosecuzione degli incontri osservati fra padre e figlio, con facoltà per i
SS.SS., ove compatibile con il superiore interesse del minore, di estenderne progressivamente la durata e/o frequenza, effettuarli all'esterno, nonchè inserire gradualmente i nonni paterni e lo zio paterno;
Persona_2
in via istruttoria:
- dispone la remissione della causa sul ruolo;
- dispone un periodo di monitoraggio a cura del CTU dott.ssa sino al Persona_6
28/11/2025, da svolgere in coordinamento con i SS.SS. di riferimento, con onere per il
CTU di inviare 10 gg. prima la bozza della relazione di monitoraggio con termine di 5 gg. per osservazioni ai PP (se nominati, o alle Parti), delle quali terrà conto nella relazione finale;
- dispone che i SS.SS. di riferimento depositino in PCT entro il 21/11/2025 una relazione informativa sull'andamento dei rapporti familiari e sull'esatto adempimento del presente dispositivo;
- fissa udienza davanti al Giudice delegato dott.ssa Monica Tarchi per il giorno
4/12/2025 ore 12.00 per l'esame, nel contraddittorio delle parti, della relazione di monitoraggio e della documentazione acquisita.
Manda la Cancelleria per gli avvisi alle Parti, al CTU dott.ssa e ai SS.SS. Persona_6 di riferimento.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 24/07/2025 su relazione della dott.ssa Monica Tarchi.
Il Presidente Il Giudice estensore
Silvia Governatori Monica Tarchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14846/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
21/06/1980, rappresentato e difeso dall'Avv. Santoni Sibilla del Foro di Firenze ricorrente
(C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
21/06/1980, rappresentata e difesa dall'Avv. Cecchi Manuela e dall'avv. Giulia
Bartolini del Foro di Firenze
Resistente
Con l'intervento ex lege del PM (visto del 29/01/2025) avente ad oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale su minore posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso, anche in via istruttoria, come da note scritte di trattazione depositate in PCT in data 23/06/2025: “
1. Verrà disposto l'affido condiviso del figlio
, con domiciliazione prevalente presso la madre, fino a quando non potrà essere Per_1 disposto un collocamento paritario;
2. Il Sig. ed continueranno ad Pt_1 Per_1 incontrarsi tramite incontri osservati, con la possibilità di estendere gli stessi sia per durata che per frequenza, nonchè di liberalizzarli, inserendo anche degli incontri con lo zio, , ed i nonni;
3. Verrà effettuata una verifica intermedia, non prima Persona_2 di sei mesi, per valutare gli sviluppi delle dinamiche intrafamiliari;
con vittoria di spese
e competenze legali”. Parte resistente ha concluso, anche in via istruttoria, come da note scritte di trattazione depositate in PCT in data 23/06/2025: “In via principale e provvisoria, ove ammessa la verifica richiesta dalla CTU dopo il periodo estivo: affidare congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori, disporre la prosecuzione degli incontri osservati aderendo, allo stato, alle proposte del CTU come espresse nel proprio elaborato, tenendo conto delle note del consulente di parte, Dott.ssa stabilire un percorso di sostegno alla Per_3 genitorialità attraverso la presa in carico da parte dell' territorialmente CP_1 competente;
disporre la presa in carico del bambino da parte dell' CP_1 territorialmente competente in collaborazione con lo psicologo privato di;
in Per_1 via subordinata, ove non venga ammessa la verifica richiesta dalla CTU dopo il periodo estivo: disporre il miglior regime di affidamento e frequentazione di Per_1 con i genitori, nell'interesse dello stesso alla luce delle risultanze delle operazioni peritali prevedendo la sua frequentazione con il padre così come suggerito dal CTU;
Disporre una somma che sarà ritenuta di giustizia per il suo mantenimento alla luce del maggior tempo che lo stesso trascorre con la madre;
disporre un percorso di sostegno alla genitorialità attraverso la presa in carico da parte dell' territorialmente CP_1 competente;
disporre la presa in carico del bambino da parte dell' CP_1 territorialmente competente in collaborazione con lo psicologo privato di;
con Per_1 vittoria di spese di lite, competenze e onorari”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la modifica delle condizioni di affidamento, frequentazione e mantenimento del minore nato a Bagno a [...] Persona_4 in data 30/11/2014 nel corso della relazione more uxorio intrattenuta da Parte_1
con ad oggi cessata, attualmente disciplinate dal decreto
[...] Parte_2
n. 7673/2017 emesso in data 9/06/2017 dal Tribunale di Firenze, come successivamente modificato dai decreti del Tribunale di Firenze del 13/12/2021 e del 30/12/2021; in particolare, con ricorso proposto ai sensi dell'art. 473 bis 6 c.p.c., ha Parte_1 lamentato l'interruzione dal mese di novembre 2024 dei rapporti con il figlio minore a causa dei contrasti sorti, anche con la madre del figlio, in ordine alla Per_1 frequentazione del minore con la nuova compagna del ricorrente, di tal chè ha chiesto l'ascolto in via d'urgenza del minore;
con decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione emesso in data 27/12/2024, il Giudice delegato ha disposto per il giorno 14/01/2025 l'audizione del minore e contestualmente chiesto ai SS.SS. territorialmente competenti di depositare in PCT entro il 10/02/2025 una relazione informativa sul nucleo familiare all'esito dell'ascolto del minore, il Giudice Controparte_2 delegato ha disposto l'espletamento di una CTU psicologica avente ad oggetto l'accertamento della capacità genitoriale delle Parti e delle condizioni di vita del minore presso ciascun genitore, nonché l'individuazione del miglior regime di Persona_4 collocamento frequentazione del suddetto minore con entrambi i genitori, mezzo istruttorio peraltro richiesto da ambo le parti (v. verbale di udienza del 14/01/2025); all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 13/02/2025, è stato espletato l'interrogatorio libero delle parti, in vista della quale è stata depositata in PCT in data
6/02/2025 la relazione socio – informativa richiesta ai SS.SS. di riferimento;
all'esito il
Giudice delegato ha rinviato la trattazione ad altra udienza finalizzata, all'esame nel contraddittorio delle Parti, dell'elaborato peritale;
peraltro, con nota in data 28/03/2025 la CTU dott.ssa ha rappresentato al Tribunale, in accordo con il collegio peritale Per_5 ed il Servizio Sociale, l'opportunità di disporre sin da subito incontri osservati fra il minore ed il padre, da tenersi inizialmente una volta a settimana per la durata di due ore, con facoltà di incrementare tempi e frequenze a seconda dell'andamento degli stessi, di tal chè con provvedimento assunto in via provvisoria in data 1/04/2025 il Giudice delegato ha recepito tale indicazione del collegio peritale, disponendo che il ricorrente possa vedere il figlio nell'ambito di incontri osservati, da Parte_1 Per_1 tenersi inizialmente una volta a settimana per la durata di due ore, con facoltà di incrementare tempi e frequenze a seconda dell'andamento degli stessi;
in via istruttoria, ha disposto l'acquisizione di una relazione di aggiornamento da parte dei SS.SS. di riferimento sull'andamento dei rapporti familiari, che è stata depositata in data
29/05/2025; in data 28/05/2025 la CTU dott.ssa ha depositato in PCT la Persona_6 relazione peritale, in relazione alla quale è stata fissata udienza cartolare per il giorno
25/6/2025, di tal chè ambo le parti hanno depositato in data 23/06/2025 note scritte di trattazione contenenti le rispettive conclusioni, anche in via istruttoria, come in epigrafe riportate;
all'esito, il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per memorie e repliche.
2. Ritiene il Tribunale di dover recepire integralmente le conclusioni rassegnate dalla
CTU dott. ssa nel proprio elaborato peritale, che appaiono pienamente Per_5 condivisibili in quanto sorrette da articolata ed approfondita motivazione, cui ambo le parti non si sono opposte;
peraltro, nel rispondere ai quesiti posti in sede di incarico peritale, la dott.ssa ha rappresentato al Tribunale che: “La signora è Per_5 Parte_2 attualmente il genitore di riferimento principale nella cura ed accudimento del figlio
, aiutata quotidianamente dai nonni materni. Il bambino è bene accudito, Per_1 frequenta la scuola con buon profitto, e pratica con costanza il basket. E' emerso sia dai colloqui con la sig.ra sia dall'incontro con e con i nonni Parte_2 Per_1 materni, come un peso pressoché equivalente sia conferito sia ai riferiti episodi di violenza - che verranno valutati in altra sede - da parte del sig. nei confronti Pt_1 dei figlio, che alla scelta del sig. di inserire la figura della compagna alla Pt_1 presenza di , nonostante il bambino si dicesse contrario a ciò. Tutti i suddetti Per_1 attori hanno confermato che il coinvolgimento della attuale compagna del sig. Pt_1 sia inaccettabile per , e che ciò giustifichi per larga parte il totale rifiuto del Per_1 minore di stare con il padre, a eccezione delle videochiamate che i due si scambiano ogni giorno e che rappresentano, al momento dell'inizio della CTU, l'unico effettivo contatto fra padre e figlio dalla fine del novembre scorso. Ritengo questa dinamica inaccettabile e dannosa per . La mia valutazione tecnica in merito Per_1 all'atteggiamento intransigente del sig. rispetto all'inserimento della sua Pt_1 compagna nella relazione padre figlio è fortemente critica, non certo per la persona in sé, quanto per una mancanza di sensibilità nei confronti di , con il quale il sig. Per_1
non si è mai posto in una posizione di confronto, ma di testa a testa fra pari, Pt_1 quando padre e figlio pari non sono. Il sig. ha riferito in sede di CTU di aver Pt_1 intrapreso un percorso psicologico che suggerisco di proseguire, con l'auspicio che possa avere un migliore accesso ai propri vissuti e quindi a intercettare quelli degli altri”.
Ne consegue che – in accoglimento delle indicazioni conclusive della CTU - deve disporsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con Persona_4 domiciliazione prevalente presso la madre, che risulta il genitore di riferimento;
va, altresì, disposta la prosecuzione degli incontri osservati fra padre e figlio, con facoltà per i SS.SS. di estenderne progressivamente la durata e/o frequenza e di effettuare anche incontri in contesti esterni, qualora ritenuto compatibile con il benessere del minore;
va, altresì, recepita l'indicazione della dott.ssa di inserire gradualmente nel contesto Per_5 degli incontri osservati i nonni paterni e lo zio paterno del minore, , che Persona_2 non vedono il minore da diversi mesi, con esclusione di altre persone esterne alla famiglia (attuale compagna del padre). Quanto alla frequentazione tra il padre ed il figlio, la dott.ssa ha evidenziato Per_5
l'impossibilità – allo stato – di formulare un calendario strutturato, in quanto la relazione tra il ricorrente ed il minore “è attualmente in una fase delicata, ancora oggetto di osservazione da parte dei SS.SS” (v. pag. 16 della relazione peritale).
Sotto il profilo istruttorio, va previsto un periodo di monitoraggio a cura del CTU dott.ssa sino al 28/11/2025, da svolgere in coordinamento con i SS.SS. di Persona_6 riferimento, con onere per il CTU di inviare 10 gg. prima la bozza della relazione di monitoraggio con termine di 5 gg. per osservazioni ai PP (se nominati, o alle
Parti), delle quali terrà conto nella relazione finale;
infine, va dato mandato ai SS.SS. di riferimento di depositare in PCT entro il 21/12/2025 una relazione informativa sull'andamento dei rapporti familiari e sull'esatto adempimento del presente dispositivo.
Non si ravvisano, di converso, i presupposti per disporre la presa in carico del minore da parte dell' , come richiesto da parte resistente, in quanto tale Per_1 CP_1 indicazione non è stata formulata dal CTU dott.ssa dovendosi peraltro Per_5 osservare che il minore risulta attualmente in carico al dott. , psicologo Per_7 psicoterapeuta di orientamento cognitivo- comportamentale, presso il quale il bambino si reca con frequenza quindicinale;
quanto alla richiesta di avvio dei genitori ad un percorso congiunto alla genitorialità, richiesto da parte resistente, va osservato che tale indicazione appare per il momento prematura, tenuto conto che il ricorrente sta già seguendo un percorso di supporto psicologico privato, laddove tale previsione potrà essere adottata all'esito dell'attività di monitoraggio delegata alla dott.ssa in Per_5 coordinamento con i SS.SS.
In ultimo, va disposta la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria e fissata nuova udienza davanti al Giudice delegato dott.ssa Monica
Tarchi per il giorno 4/12/2026 ore 12.00 per l'esame, nel contraddittorio delle parti, della relazione di monitoraggio e della documentazione acquisita.
P.M.Q. decidendo in via non definitiva nel contraddittorio delle parti, così provvede: in via provvisoria:
- dispone l'affidamento condiviso del minore (nato a Bagno a [...] il Persona_4
30/11/2014) ad entrambi i genitori, con collocamento e domiciliazione dello stesso presso la madre;
- dispone la prosecuzione degli incontri osservati fra padre e figlio, con facoltà per i
SS.SS., ove compatibile con il superiore interesse del minore, di estenderne progressivamente la durata e/o frequenza, effettuarli all'esterno, nonchè inserire gradualmente i nonni paterni e lo zio paterno;
Persona_2
in via istruttoria:
- dispone la remissione della causa sul ruolo;
- dispone un periodo di monitoraggio a cura del CTU dott.ssa sino al Persona_6
28/11/2025, da svolgere in coordinamento con i SS.SS. di riferimento, con onere per il
CTU di inviare 10 gg. prima la bozza della relazione di monitoraggio con termine di 5 gg. per osservazioni ai PP (se nominati, o alle Parti), delle quali terrà conto nella relazione finale;
- dispone che i SS.SS. di riferimento depositino in PCT entro il 21/11/2025 una relazione informativa sull'andamento dei rapporti familiari e sull'esatto adempimento del presente dispositivo;
- fissa udienza davanti al Giudice delegato dott.ssa Monica Tarchi per il giorno
4/12/2025 ore 12.00 per l'esame, nel contraddittorio delle parti, della relazione di monitoraggio e della documentazione acquisita.
Manda la Cancelleria per gli avvisi alle Parti, al CTU dott.ssa e ai SS.SS. Persona_6 di riferimento.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 24/07/2025 su relazione della dott.ssa Monica Tarchi.
Il Presidente Il Giudice estensore
Silvia Governatori Monica Tarchi