Art. 3.
I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno alle commissioni comunali, previste dall' articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75 , sono nominati dai sindaci entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in numero di due per i datori di lavoro e di due per i lavoratori nei comuni che abbiano fino a 50 iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ed in numero di quattro per i datori di lavoro e di quattro per i lavoratori nei comuni che abbiano oltre 50 iscritti negli stessi elenchi, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative. Uno dei rappresentanti dei datori di lavoro dovra' essere coltivatore diretto.
La norma di cui all' articolo 2 della legge 22 novembre 1954, n. 1136 , e' abrogata.
I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno alle commissioni comunali, previste dall' articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75 , sono nominati dai sindaci entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in numero di due per i datori di lavoro e di due per i lavoratori nei comuni che abbiano fino a 50 iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ed in numero di quattro per i datori di lavoro e di quattro per i lavoratori nei comuni che abbiano oltre 50 iscritti negli stessi elenchi, su designazione delle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative. Uno dei rappresentanti dei datori di lavoro dovra' essere coltivatore diretto.
La norma di cui all' articolo 2 della legge 22 novembre 1954, n. 1136 , e' abrogata.