CASS
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/01/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OL SI, nato EN (Etiopia) il 15/04/1946, avverso la sentenza del 05/05/2025 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EL OS;
udito il Sostituto procuratore generale Fabio Picuti che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con dichiarazione di estinzione del delitto contestato al capo B) della rubrica per decorrenza del termine di prescrizione e rinvio alla Corte d’appello di Milano per la rideterminazione della pena in ordine al solo delitto contestato al capo A) della rubrica. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta ─ a conclusione di un giudizio abbreviato ─ dal Tribunale di Monza a SI OL ex art. 334 cod. pen. per la sottrazione di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo di sua proprietà e affidato alla sua custodia (capo A) e per denuncia di falso smarrimento dello stesso ex art. 483 cod. pen. (capo B), come descritti nelle imputazioni. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di OL si chiede l’annullamento della sentenza. Penale Sent. Sez. 6 Num. 71 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 13/11/2025 2 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge per avere omesso di dichiarare la prescrizione del reato oggetto del capo B), peraltro nonostante l’espressa richiesta formulata dalla difesa del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nell’affermare la responsabilità per i reati ascritti a OL. Si adduce che OL regolarmente effettuò il passaggio di proprietà dei veicolo nel 2017 e lo vendette, 4 anni dopo, tramite un intermediario autorizzato, che, prima della vendita, verificò che l’autovettura non risultava sequestrata, sicché non può escludersi che la revoca del sequestro (avvenuta a seguito del pagamento del premio assicurativo), non fosse stata annotata o trascritta, tanto più che, in caso di sequestro, in assenza di ricorso o pagamento della sanzione, dopo 60 giorni dal sequestro avrebbe dovuto seguire la confisca definitiva ex art. 193 C.d.s. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in illogicità manifeste, evidenziando che: nella C.N.R. è rilevato che la carta di circolazione del veicolo il 17 maggio 2022 era ancora in possesso della locale sezione della Polizia stradale, sicché non è credibile che l’imputato abbia, come da lui affermato, provveduto a regolarizzare la copertura assicurativa del veicolo (che era stato sequestrato proprio per la assenza di assicurazione), così ottenendo la restituzione dei documenti di circolazione e il dissequestro del veicolo;
del resto, l’imputato non è stato in grado di esibire il certificato di avvenuta assicurazione o una documentazione equipollente;
i plurimi passaggi di proprietà dei veicolo sono stati possibili perché l’annotazione del sequestro amministrativo non è prevista dall’art. 213 C.d.s. Pertanto, il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile perché non si confronta con la argomentazione sviluppata nella sentenza impugnata. 2. Invece, è fondato il primo motivo di ricorso. Il delitto oggetto del capo B delle imputazioni è stato consumato il 30 ottobre 2017, data di presentazione della falsa denuncia di smarrimento, e si è prescritto il 30 luglio 2024, dopo la sentenza di primo grado ma anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata che, sul punto ─ oggetto di specifica eccezione difensiva ─ ha omesso di decidere e di motivare. 3. Da quanto precede deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al capo B) perché il reato è estinto per prescrizione. 3 Su questa base la pena può essere rideterminata ─ in relazione al residuo capo A), elidendo la pena applicata ex art. 81, comma 2, cod. pen. per il capo B) ─ in mesi uno, giorni dieci di reclusione e euro 13,30 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b) perché il reato è estinto per prescrizione e ridetermina la pena finale in mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 13,30 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 13/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL OS Ercole LE
udita la relazione svolta dal Consigliere EL OS;
udito il Sostituto procuratore generale Fabio Picuti che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata con dichiarazione di estinzione del delitto contestato al capo B) della rubrica per decorrenza del termine di prescrizione e rinvio alla Corte d’appello di Milano per la rideterminazione della pena in ordine al solo delitto contestato al capo A) della rubrica. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna inflitta ─ a conclusione di un giudizio abbreviato ─ dal Tribunale di Monza a SI OL ex art. 334 cod. pen. per la sottrazione di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo di sua proprietà e affidato alla sua custodia (capo A) e per denuncia di falso smarrimento dello stesso ex art. 483 cod. pen. (capo B), come descritti nelle imputazioni. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di OL si chiede l’annullamento della sentenza. Penale Sent. Sez. 6 Num. 71 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 13/11/2025 2 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge per avere omesso di dichiarare la prescrizione del reato oggetto del capo B), peraltro nonostante l’espressa richiesta formulata dalla difesa del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio della motivazione nell’affermare la responsabilità per i reati ascritti a OL. Si adduce che OL regolarmente effettuò il passaggio di proprietà dei veicolo nel 2017 e lo vendette, 4 anni dopo, tramite un intermediario autorizzato, che, prima della vendita, verificò che l’autovettura non risultava sequestrata, sicché non può escludersi che la revoca del sequestro (avvenuta a seguito del pagamento del premio assicurativo), non fosse stata annotata o trascritta, tanto più che, in caso di sequestro, in assenza di ricorso o pagamento della sanzione, dopo 60 giorni dal sequestro avrebbe dovuto seguire la confisca definitiva ex art. 193 C.d.s. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello ha ritenuto provata la responsabilità dell’imputato sulla base di pertinenti massime di comune esperienza e senza incorrere in illogicità manifeste, evidenziando che: nella C.N.R. è rilevato che la carta di circolazione del veicolo il 17 maggio 2022 era ancora in possesso della locale sezione della Polizia stradale, sicché non è credibile che l’imputato abbia, come da lui affermato, provveduto a regolarizzare la copertura assicurativa del veicolo (che era stato sequestrato proprio per la assenza di assicurazione), così ottenendo la restituzione dei documenti di circolazione e il dissequestro del veicolo;
del resto, l’imputato non è stato in grado di esibire il certificato di avvenuta assicurazione o una documentazione equipollente;
i plurimi passaggi di proprietà dei veicolo sono stati possibili perché l’annotazione del sequestro amministrativo non è prevista dall’art. 213 C.d.s. Pertanto, il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile perché non si confronta con la argomentazione sviluppata nella sentenza impugnata. 2. Invece, è fondato il primo motivo di ricorso. Il delitto oggetto del capo B delle imputazioni è stato consumato il 30 ottobre 2017, data di presentazione della falsa denuncia di smarrimento, e si è prescritto il 30 luglio 2024, dopo la sentenza di primo grado ma anteriormente alla pronuncia della sentenza impugnata che, sul punto ─ oggetto di specifica eccezione difensiva ─ ha omesso di decidere e di motivare. 3. Da quanto precede deriva che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente al capo B) perché il reato è estinto per prescrizione. 3 Su questa base la pena può essere rideterminata ─ in relazione al residuo capo A), elidendo la pena applicata ex art. 81, comma 2, cod. pen. per il capo B) ─ in mesi uno, giorni dieci di reclusione e euro 13,30 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo b) perché il reato è estinto per prescrizione e ridetermina la pena finale in mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 13,30 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 13/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EL OS Ercole LE