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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 28/11/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna AU RA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1437 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Balteanu Daniel, giusta procura allegata al ricorso introduttivo attrice
CONTRO
, nato a [...], il [...] CP_1
convenuto contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario-
OGGETTO: IV CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7 novembre 2025
DEL P.M: cfr. visto del 2 luglio 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 21 giugno 2024, ha chiesto al Parte_1
Tribunale che dichiarasse lo scioglimento del matrimonio, contratto in
Romania, data 24 marzo 2016, con , dalla cui unione non CP_1
sono nati figli.
A sostegno della domanda l'attrice ha rappresentato che dalla separazione, dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 1127 dell'8-
13 settembre 2022, passata in giudicato, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, infine, di poter riassumere il proprio cognome da nubile “
Mihoc”.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata costituzione del convenuto e tenuto conto della volontà dell'attrice, all'udienza del 28 ottobre 2025, il giudice delegato, ritenuti insussistenti i presupposti per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, ha rinviato la causa per la discussione e decisione all'udienza del
7 novembre 2025, all'esito della quale la stessa è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , ritualmente CP_1
evocato in giudizio e non costituito.
Prima di entrare nel merito, va rilevato che la mancata trascrizione
- 2 - dell'atto di matrimonio, celebrato in Romania, presso gli uffici dello Stato civile italiani, non osta alla pronuncia di separazione o di divorzio.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria, attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa ( cfr. Cass. n. 10351/1998).
Ciò posto, va affermata la giurisdizione del giudice italiano, poiché ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento UE n. 1111/2019 , sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi, ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Inoltre, è applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 del Regolamento
n. 1259/2010.
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunziata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 1127 dell'8-13 settembre 2022, passata in giudicato, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge
1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale
- 3 - dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della
L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Quanto alla richiesta di poter riassumere il cognome da nubile, va osservato che ai sensi dell'art. 5, comma 2, della l. 878/1970 con il divorzio la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Nessuna altra statuizione, stante l'assenza di figli e di domande accessorie.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della mancata opposizione alla domanda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese, uditi il procuratore dell'attrice e il P.M. e nella contumacia del convenuto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in Romania, il 24 marzo 2016, da e , trascritto nel registro Parte_1 CP_1
degli atti del matrimonio del di IA (Romania) al n. 952614, serie Per_1
CG, dell'anno 2016;
Dichiara irripetibili fra le parti le spese del giudizio;
- 4 - Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, 26 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. AU RA
- 5 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna AU RA Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1437 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. Balteanu Daniel, giusta procura allegata al ricorso introduttivo attrice
CONTRO
, nato a [...], il [...] CP_1
convenuto contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario-
OGGETTO: IV CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 7 novembre 2025
DEL P.M: cfr. visto del 2 luglio 2024
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 21 giugno 2024, ha chiesto al Parte_1
Tribunale che dichiarasse lo scioglimento del matrimonio, contratto in
Romania, data 24 marzo 2016, con , dalla cui unione non CP_1
sono nati figli.
A sostegno della domanda l'attrice ha rappresentato che dalla separazione, dichiarata da questo Tribunale con sentenza n. 1127 dell'8-
13 settembre 2022, passata in giudicato, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, infine, di poter riassumere il proprio cognome da nubile “
Mihoc”.
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante la mancata costituzione del convenuto e tenuto conto della volontà dell'attrice, all'udienza del 28 ottobre 2025, il giudice delegato, ritenuti insussistenti i presupposti per l'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, ha rinviato la causa per la discussione e decisione all'udienza del
7 novembre 2025, all'esito della quale la stessa è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di , ritualmente CP_1
evocato in giudizio e non costituito.
Prima di entrare nel merito, va rilevato che la mancata trascrizione
- 2 - dell'atto di matrimonio, celebrato in Romania, presso gli uffici dello Stato civile italiani, non osta alla pronuncia di separazione o di divorzio.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, la trascrizione in Italia del matrimonio non è necessaria, attesa la natura meramente certificativa e di pubblicità della trascrizione stessa ( cfr. Cass. n. 10351/1998).
Ciò posto, va affermata la giurisdizione del giudice italiano, poiché ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento UE n. 1111/2019 , sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi, ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora.
Inoltre, è applicabile la legge italiana ai sensi dell'art. 8 del Regolamento
n. 1259/2010.
Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di scioglimento del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata pronunziata dal Tribunale di Agrigento con sentenza n. 1127 dell'8-13 settembre 2022, passata in giudicato, e che la comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella suddetta procedura risale a una data anteriore.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge
1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio annuale
- 3 - dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e la pronuncia della separazione personale con provvedimento definitivo.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura materiale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della
L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Quanto alla richiesta di poter riassumere il cognome da nubile, va osservato che ai sensi dell'art. 5, comma 2, della l. 878/1970 con il divorzio la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Nessuna altra statuizione, stante l'assenza di figli e di domande accessorie.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della mancata opposizione alla domanda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese, uditi il procuratore dell'attrice e il P.M. e nella contumacia del convenuto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto in Romania, il 24 marzo 2016, da e , trascritto nel registro Parte_1 CP_1
degli atti del matrimonio del di IA (Romania) al n. 952614, serie Per_1
CG, dell'anno 2016;
Dichiara irripetibili fra le parti le spese del giudizio;
- 4 - Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, 26 novembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. AU RA
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