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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 03/02/2026, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1736/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
OS CLAUDIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7101/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240051897060000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22032/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del Ricorso e condanna alle spese di Lite delle Convenute.
Resistente/Appellato: Rigetto del Ricorso e condanna alle spese di lite del Ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorso è avverso la Cartella di pagamento n. 10020240051897060000, Notificata: 17/01/2025 (via
PEC), Importo: Euro 362,82, Tributo: Tassa automobilistica 2017, Atti prodromici: Avviso di accertamento n. 734102248315 del 15/01/2021, Atto di accertamento riemesso n. 734364192266.
Motivi del Ricorso:
• Non ha mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento n. 734102248315 del 15/01/2021;
• Non ha ricevuto gli atti prodromici alla cartella di pagamento;
• Ha avuto contezza della pretesa tributaria solo con la notifica della cartella del 17/01/2025;
• L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale;
• Anche qualora l'Agente della riscossione producesse documentazione della notifica, occorrerebbe verificare la regolarità del procedimento notificatorio.
La ricorrente sostiene che:
• Trattandosi di tassa automobilistica 2017, la prescrizione è triennale ex art. 5 D.L. 953/82;
• Dall'anno 2017 al 17/01/2025 (notifica cartella) sono trascorsi oltre 7 anni;
• Anche dalla presunta notifica dell'avviso (15/01/2021) alla cartella (17/01/2025) sono trascorsi oltre
4 anni;
• È intervenuta la prescrizione del diritto a riscuotere;
• L'art. 5 D.L. 953/82 prevede che "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento"
• Il termine prescrizionale si compie al 31/12 del terzo anno successivo;
• Dopo la notifica dell'avviso (15/01/2021), questo è divenuto definitivo dopo 60 giorni, iniziando un successivo termine triennale per la notifica della cartella;
• Nessuna cartella è stata notificata entro tale termine.
Chiede annullamento della cartella di pagamento n. 10020240051897060000 per:
◦ Nominativo_2 notifica degli atti prodromici
◦ Intervenuta prescrizione ◦ Decadenza del diritto alla riscossione
2 Condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio
3 Istanza di reclamo/mediazione ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92 con proposta di mediazione alla
Regione Campania.
La Regione Campania si è costituita in giudizio sostenendo:
1. INAMMISSIBILITÀ DEI MOTIVI DI MERITO (ART. 19 CO. 3 D.LGS. 546/92)
Principio dell'impugnazione per vizi propri:
• Nel processo tributario ogni atto autonomamente impugnabile può essere impugnato solo per vizi propri
• La mancata notifica di atti autonomamente impugnabili ne consente l'impugnazione unitamente all'atto successivo
• Ma se l'atto precedente è stato notificato e non impugnato, diviene definitivo
• La legittimità di un atto definitivo non è più suscettibile di delibazione
• Quando si è in presenza di una sequela di atti, la facoltà di denunciare il difetto della pretesa tributaria doveva essere esercitata con riferimento al primo atto notificato
• Operando altrimenti la preclusione processuale per scadenza del termine di impugnazione
Nel caso specifico:
• L'avviso di accertamento n. 734102248315 è stato regolarmente notificato entro i termini di prescrizione
• Non è stato impugnato nei 60 giorni successivi
• È divenuto definitivo
• In assenza di ricorso avverso l'accertamento, nessuna eccezione di merito può essere svolta in sede di ricorso contro la cartella
• La pretesa fiscale si è consolidata
• Residua solo la possibilità di impugnare la cartella per vizi propri
2. SULLA PRESCRIZIONE
Notifica tempestiva dell'avviso:
• L'avviso di accertamento è stato notificato entro il termine triennale di prescrizione ex art. 5 D.L.
953/82
• Il termine si compie al 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento • Per la tassa 2017: termine al 31/12/2020
• Avviso notificato il 15/01/2021: OLTRE IL TERMINE
Sequela procedimentale:
• I termini di prescrizione del bollo auto sono da determinarsi di tre anni in tre anni
• Sia per l'avviso di accertamento che per la cartella
• L'atto di accertamento riemesso vale come atto interruttivo della prescrizione (art. 1219 c.c.)
Principio della scissione soggettiva:
• Per il rispetto del termine di decadenza assume rilevanza la data in cui l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari alla notifica
• Non quella di conoscenza da parte del contribuente (Cass. SS.UU. n. 40543/2021)
Validità della notifica:
• La notifica per posta raccomandata è valida se la consegna avviene a soggetti abilitati (destinatario, familiari, conviventi, portiere)
• Presunzione di conoscenza superabile solo con prova di impossibilità di prendere cognizione del plico
• Sufficiente che l'Banca_1 curi che la persona legittimata apponga firma sul registro
3. DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Per le doglianze relative all'attività di riscossione e ai vizi propri della cartella:
• La Regione Campania eccepisce carenza di legittimazione passiva
• Tali contestazioni devono essere rivolte esclusivamente ad Agenzia Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
QUESTIONE PRELIMINARE - PRESCRIZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO
Prima di esaminare le eccezioni processuali, la Corte deve rilevare una questione decisiva sulla prescrizione.
Calcolo del termine di prescrizione:
1 Tassa automobilistica 2017: dovuta entro il 31/12/2017
2 Termine di prescrizione: 3 anni ex art. 5 D.L. 953/82 4 Scadenza prescrizione: 31/12/2020
5 Notifica avviso di accertamento: 15/01/2021
6 AVVISO NOTIFICATO OLTRE IL TERMINE DI PRESCRIZIONE
Conseguenze:
Alla data del 15/01/2021 (notifica avviso), il diritto della Regione Campania a recuperare la tassa automobilistica 2017 era GIÀ PRESCRITTO (scadenza 31/12/2020).
Principi giuridici:
1 Prescrizione triennale: Art. 5 D.L. 953/82: "L'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento"
2 Termine perentorio: Il termine di prescrizione è perentorio e non suscettibile di proroga
3 Rilevabilità d'ufficio: La prescrizione è rilevabile d'ufficio dal giudice tributario (Cass. SS.UU. n.
23397/2016)
4 Effetto estintivo: La prescrizione determina l'estinzione del diritto di credito
5 Giurisprudenza: Cass. n. 24595/2022: "Il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento"
Conclusione sulla prescrizione:
L'avviso di accertamento n. 734102248315 del 15/01/2021 è NULLO perché notificato oltre il termine di prescrizione triennale.
La cartella di pagamento, basata su un avviso nullo per prescrizione, è anch'essa ILLEGITTIMA.
SULLA DEFINITIVITÀ DELL'AVVISO NON IMPUGNATO
La Regione sostiene che l'avviso, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo e non può più essere contestato.
Questo principio è corretto (art. 19 co. 3 D.Lgs. 546/92), MA non si applica quando l'atto è nullo per prescrizione.
Principi giuridici:
1 Nullità vs. Annullabilità: Un atto nullo per prescrizione non può divenire definitivo per mancata impugnazione
2 Rilevabilità d'ufficio: La nullità per prescrizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio
3 Giurisprudenza: Cass. n. 3005/2020: La preclusione per mancata impugnazione non opera quando l'atto è affetto da nullità assoluta
Conclusione: Anche se l'avviso non è stato impugnato, la sua nullità per prescrizione può essere rilevata in sede di impugnazione della cartella.
SULL'OMESSA NOTIFICA DELL'AVVISO
La ricorrente sostiene di non aver ricevuto l'avviso di accertamento.
La Regione afferma di aver notificato l'avviso e allega la ricevuta di notifica.
Valutazione:
Dalla lettura delle controdeduzioni emerge che la Regione ha allegato "estratto in formato elettronico della cartolina di notifica" e "avviso di accertamento".
Tuttavia, non è possibile valutare la regolarità della notifica senza esaminare la documentazione prodotta.
In ogni caso, questa questione diviene IRRILEVANTE perché:
• Anche se l'avviso fosse stato regolarmente notificato
• Sarebbe comunque Nominativo_3 per prescrizione
• Essendo stato notificato oltre il termine del 31/12/2020
SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA REGIONE
La Regione eccepisce difetto di legittimazione per le contestazioni relative alla riscossione.
Valutazione:
L'eccezione è infondata perché:
• La ricorrente contesta principalmente la prescrizione della pretesa tributaria
• La prescrizione attiene alla fase di accertamento (Regione Campania)
• Non alla fase di riscossione (Agenzia Entrate Riscossione)
• La Regione è legittimata passiva per le contestazioni sull'avviso di accertamento
SULL'ISTANZA DI RECLAMO/MEDIAZIONE EX ART. 17-BIS
La ricorrente ha presentato istanza di reclamo/mediazione ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92.
Valutazione:
L'art. 17-bis si applica alle controversie di valore non superiore a Euro 50.000.
Nel caso di specie il valore è Euro 362,82, quindi l'istanza è ammissibile.
Tuttavia, considerata la nullità per prescrizione dell'avviso di accertamento, non vi sono margini per una mediazione. PRESCRIZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA
1 La tassa automobilistica 2017 doveva essere pagata entro il 31/12/2017
2 Il termine di prescrizione triennale ex art. 5 D.L. 953/82 è scaduto il 31/12/2020
3 L'avviso di accertamento n. 734102248315 è stato notificato il 15/01/2021, oltre 15 giorni dopo la scadenza del termine di prescrizione
4 L'avviso è NULLO per intervenuta prescrizione
5 La cartella di pagamento, basata su un avviso nullo, è anch'essa ILLEGITTIMA
6 La prescrizione è rilevabile d'ufficio dal giudice tributario
7 La mancata impugnazione dell'avviso non ne sana la nullità per prescrizione
Motivazione:
La ricorrente ha ragione nel merito, anche se ha sbagliato i calcoli (indicando che dalla notifica dell'avviso alla cartella sono trascorsi oltre 4 anni, quando in realtà sono circa 4 anni).
Il punto decisivo è che l'avviso stesso è stato notificato OLTRE IL TERMINE DI PRESCRIZIONE
TRIENNALE.
Sull'istanza di reclamo/mediazione
L'istanza diviene PRIVA DI OGGETTO per l'accoglimento del ricorso nel merito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna in solido le convenute alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 250,00 più oneri di legge e rimborso del CUT.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Decorrenza: dal 31/12/2017
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
OS CLAUDIO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7101/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240051897060000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22032/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del Ricorso e condanna alle spese di Lite delle Convenute.
Resistente/Appellato: Rigetto del Ricorso e condanna alle spese di lite del Ricorrente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Ricorso è avverso la Cartella di pagamento n. 10020240051897060000, Notificata: 17/01/2025 (via
PEC), Importo: Euro 362,82, Tributo: Tassa automobilistica 2017, Atti prodromici: Avviso di accertamento n. 734102248315 del 15/01/2021, Atto di accertamento riemesso n. 734364192266.
Motivi del Ricorso:
• Non ha mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento n. 734102248315 del 15/01/2021;
• Non ha ricevuto gli atti prodromici alla cartella di pagamento;
• Ha avuto contezza della pretesa tributaria solo con la notifica della cartella del 17/01/2025;
• L'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale;
• Anche qualora l'Agente della riscossione producesse documentazione della notifica, occorrerebbe verificare la regolarità del procedimento notificatorio.
La ricorrente sostiene che:
• Trattandosi di tassa automobilistica 2017, la prescrizione è triennale ex art. 5 D.L. 953/82;
• Dall'anno 2017 al 17/01/2025 (notifica cartella) sono trascorsi oltre 7 anni;
• Anche dalla presunta notifica dell'avviso (15/01/2021) alla cartella (17/01/2025) sono trascorsi oltre
4 anni;
• È intervenuta la prescrizione del diritto a riscuotere;
• L'art. 5 D.L. 953/82 prevede che "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento"
• Il termine prescrizionale si compie al 31/12 del terzo anno successivo;
• Dopo la notifica dell'avviso (15/01/2021), questo è divenuto definitivo dopo 60 giorni, iniziando un successivo termine triennale per la notifica della cartella;
• Nessuna cartella è stata notificata entro tale termine.
Chiede annullamento della cartella di pagamento n. 10020240051897060000 per:
◦ Nominativo_2 notifica degli atti prodromici
◦ Intervenuta prescrizione ◦ Decadenza del diritto alla riscossione
2 Condanna dell'Ufficio alle spese di giudizio
3 Istanza di reclamo/mediazione ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92 con proposta di mediazione alla
Regione Campania.
La Regione Campania si è costituita in giudizio sostenendo:
1. INAMMISSIBILITÀ DEI MOTIVI DI MERITO (ART. 19 CO. 3 D.LGS. 546/92)
Principio dell'impugnazione per vizi propri:
• Nel processo tributario ogni atto autonomamente impugnabile può essere impugnato solo per vizi propri
• La mancata notifica di atti autonomamente impugnabili ne consente l'impugnazione unitamente all'atto successivo
• Ma se l'atto precedente è stato notificato e non impugnato, diviene definitivo
• La legittimità di un atto definitivo non è più suscettibile di delibazione
• Quando si è in presenza di una sequela di atti, la facoltà di denunciare il difetto della pretesa tributaria doveva essere esercitata con riferimento al primo atto notificato
• Operando altrimenti la preclusione processuale per scadenza del termine di impugnazione
Nel caso specifico:
• L'avviso di accertamento n. 734102248315 è stato regolarmente notificato entro i termini di prescrizione
• Non è stato impugnato nei 60 giorni successivi
• È divenuto definitivo
• In assenza di ricorso avverso l'accertamento, nessuna eccezione di merito può essere svolta in sede di ricorso contro la cartella
• La pretesa fiscale si è consolidata
• Residua solo la possibilità di impugnare la cartella per vizi propri
2. SULLA PRESCRIZIONE
Notifica tempestiva dell'avviso:
• L'avviso di accertamento è stato notificato entro il termine triennale di prescrizione ex art. 5 D.L.
953/82
• Il termine si compie al 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento • Per la tassa 2017: termine al 31/12/2020
• Avviso notificato il 15/01/2021: OLTRE IL TERMINE
Sequela procedimentale:
• I termini di prescrizione del bollo auto sono da determinarsi di tre anni in tre anni
• Sia per l'avviso di accertamento che per la cartella
• L'atto di accertamento riemesso vale come atto interruttivo della prescrizione (art. 1219 c.c.)
Principio della scissione soggettiva:
• Per il rispetto del termine di decadenza assume rilevanza la data in cui l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari alla notifica
• Non quella di conoscenza da parte del contribuente (Cass. SS.UU. n. 40543/2021)
Validità della notifica:
• La notifica per posta raccomandata è valida se la consegna avviene a soggetti abilitati (destinatario, familiari, conviventi, portiere)
• Presunzione di conoscenza superabile solo con prova di impossibilità di prendere cognizione del plico
• Sufficiente che l'Banca_1 curi che la persona legittimata apponga firma sul registro
3. DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Per le doglianze relative all'attività di riscossione e ai vizi propri della cartella:
• La Regione Campania eccepisce carenza di legittimazione passiva
• Tali contestazioni devono essere rivolte esclusivamente ad Agenzia Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
QUESTIONE PRELIMINARE - PRESCRIZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO
Prima di esaminare le eccezioni processuali, la Corte deve rilevare una questione decisiva sulla prescrizione.
Calcolo del termine di prescrizione:
1 Tassa automobilistica 2017: dovuta entro il 31/12/2017
2 Termine di prescrizione: 3 anni ex art. 5 D.L. 953/82 4 Scadenza prescrizione: 31/12/2020
5 Notifica avviso di accertamento: 15/01/2021
6 AVVISO NOTIFICATO OLTRE IL TERMINE DI PRESCRIZIONE
Conseguenze:
Alla data del 15/01/2021 (notifica avviso), il diritto della Regione Campania a recuperare la tassa automobilistica 2017 era GIÀ PRESCRITTO (scadenza 31/12/2020).
Principi giuridici:
1 Prescrizione triennale: Art. 5 D.L. 953/82: "L'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento"
2 Termine perentorio: Il termine di prescrizione è perentorio e non suscettibile di proroga
3 Rilevabilità d'ufficio: La prescrizione è rilevabile d'ufficio dal giudice tributario (Cass. SS.UU. n.
23397/2016)
4 Effetto estintivo: La prescrizione determina l'estinzione del diritto di credito
5 Giurisprudenza: Cass. n. 24595/2022: "Il termine di prescrizione si compie al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento"
Conclusione sulla prescrizione:
L'avviso di accertamento n. 734102248315 del 15/01/2021 è NULLO perché notificato oltre il termine di prescrizione triennale.
La cartella di pagamento, basata su un avviso nullo per prescrizione, è anch'essa ILLEGITTIMA.
SULLA DEFINITIVITÀ DELL'AVVISO NON IMPUGNATO
La Regione sostiene che l'avviso, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo e non può più essere contestato.
Questo principio è corretto (art. 19 co. 3 D.Lgs. 546/92), MA non si applica quando l'atto è nullo per prescrizione.
Principi giuridici:
1 Nullità vs. Annullabilità: Un atto nullo per prescrizione non può divenire definitivo per mancata impugnazione
2 Rilevabilità d'ufficio: La nullità per prescrizione è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio
3 Giurisprudenza: Cass. n. 3005/2020: La preclusione per mancata impugnazione non opera quando l'atto è affetto da nullità assoluta
Conclusione: Anche se l'avviso non è stato impugnato, la sua nullità per prescrizione può essere rilevata in sede di impugnazione della cartella.
SULL'OMESSA NOTIFICA DELL'AVVISO
La ricorrente sostiene di non aver ricevuto l'avviso di accertamento.
La Regione afferma di aver notificato l'avviso e allega la ricevuta di notifica.
Valutazione:
Dalla lettura delle controdeduzioni emerge che la Regione ha allegato "estratto in formato elettronico della cartolina di notifica" e "avviso di accertamento".
Tuttavia, non è possibile valutare la regolarità della notifica senza esaminare la documentazione prodotta.
In ogni caso, questa questione diviene IRRILEVANTE perché:
• Anche se l'avviso fosse stato regolarmente notificato
• Sarebbe comunque Nominativo_3 per prescrizione
• Essendo stato notificato oltre il termine del 31/12/2020
SUL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA REGIONE
La Regione eccepisce difetto di legittimazione per le contestazioni relative alla riscossione.
Valutazione:
L'eccezione è infondata perché:
• La ricorrente contesta principalmente la prescrizione della pretesa tributaria
• La prescrizione attiene alla fase di accertamento (Regione Campania)
• Non alla fase di riscossione (Agenzia Entrate Riscossione)
• La Regione è legittimata passiva per le contestazioni sull'avviso di accertamento
SULL'ISTANZA DI RECLAMO/MEDIAZIONE EX ART. 17-BIS
La ricorrente ha presentato istanza di reclamo/mediazione ex art. 17-bis D.Lgs. 546/92.
Valutazione:
L'art. 17-bis si applica alle controversie di valore non superiore a Euro 50.000.
Nel caso di specie il valore è Euro 362,82, quindi l'istanza è ammissibile.
Tuttavia, considerata la nullità per prescrizione dell'avviso di accertamento, non vi sono margini per una mediazione. PRESCRIZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA
1 La tassa automobilistica 2017 doveva essere pagata entro il 31/12/2017
2 Il termine di prescrizione triennale ex art. 5 D.L. 953/82 è scaduto il 31/12/2020
3 L'avviso di accertamento n. 734102248315 è stato notificato il 15/01/2021, oltre 15 giorni dopo la scadenza del termine di prescrizione
4 L'avviso è NULLO per intervenuta prescrizione
5 La cartella di pagamento, basata su un avviso nullo, è anch'essa ILLEGITTIMA
6 La prescrizione è rilevabile d'ufficio dal giudice tributario
7 La mancata impugnazione dell'avviso non ne sana la nullità per prescrizione
Motivazione:
La ricorrente ha ragione nel merito, anche se ha sbagliato i calcoli (indicando che dalla notifica dell'avviso alla cartella sono trascorsi oltre 4 anni, quando in realtà sono circa 4 anni).
Il punto decisivo è che l'avviso stesso è stato notificato OLTRE IL TERMINE DI PRESCRIZIONE
TRIENNALE.
Sull'istanza di reclamo/mediazione
L'istanza diviene PRIVA DI OGGETTO per l'accoglimento del ricorso nel merito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, sezione XXIII, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna in solido le convenute alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 250,00 più oneri di legge e rimborso del CUT.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 Decorrenza: dal 31/12/2017