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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/04/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4348 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._1
l'1/10/1946, rappresentato e difeso dall'avvocato Handy CARLAN
e
GIANOTTI AN, C.F. , nata a [...] C.F._2
(FRANCIA) il 25/09/1948, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca
ZARAMELLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
contratto dal sig. con la sig.ra AN OT, celebrato in Controparte_1
RR (PD) il 17.10.1970, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno 1970 Numero
48 Parte II Serie A Ufficio 1;
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere alla
trascrizione dell'emananda sentenza;
3) Nulla in ordine ai coniugi, in quanto gli stessi, come già dichiarato in sede
di separazione, ribadiscono di essere entrambi economicamente
autosufficienti e di nulla avere a pretendere reciprocamente a titolo di
mantenimento e/o di concorso al mantenimento, e di avere già integralmente
regolato tutti i rapporti patrimoniali, con piena e reciproca soddisfazione, nulla
avendo più a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, ragione e/o causa;
4) Nulla in ordine alla casa coniugale, non più esistente da oltre vent'anni;
5) Nulla in ordine ai figli sig.ri e , entrambi da Persona_1 Persona_2
decenni economicamente autosufficienti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle
conclusioni concordemente formulate dalle parti.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in RR (PD) in data 17/10/1970.
All'esito dell'udienza del 25/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Padova nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 12/12/2001 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve
3 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da GIANOTTI AN in RR (PD) il 17/10/1970 alle CP_1
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RR (PD) al n. 48, parte
II, serie A, anno 1970;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott. Ludovico Rossi Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4348 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._1
l'1/10/1946, rappresentato e difeso dall'avvocato Handy CARLAN
e
GIANOTTI AN, C.F. , nata a [...] C.F._2
(FRANCIA) il 25/09/1948, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca
ZARAMELLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso
1 il Tribunale di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
“1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
contratto dal sig. con la sig.ra AN OT, celebrato in Controparte_1
RR (PD) il 17.10.1970, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
presso l'Ufficio dello Stato Civile del medesimo Comune, Anno 1970 Numero
48 Parte II Serie A Ufficio 1;
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di detto Comune di procedere alla
trascrizione dell'emananda sentenza;
3) Nulla in ordine ai coniugi, in quanto gli stessi, come già dichiarato in sede
di separazione, ribadiscono di essere entrambi economicamente
autosufficienti e di nulla avere a pretendere reciprocamente a titolo di
mantenimento e/o di concorso al mantenimento, e di avere già integralmente
regolato tutti i rapporti patrimoniali, con piena e reciproca soddisfazione, nulla
avendo più a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo, ragione e/o causa;
4) Nulla in ordine alla casa coniugale, non più esistente da oltre vent'anni;
5) Nulla in ordine ai figli sig.ri e , entrambi da Persona_1 Persona_2
decenni economicamente autosufficienti”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle
conclusioni concordemente formulate dalle parti.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 27/11/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in RR (PD) in data 17/10/1970.
All'esito dell'udienza del 25/02/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Padova nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 12/12/2001 e la data di deposito del ricorso;
- i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che
è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
- risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve
3 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
- le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda
è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e da GIANOTTI AN in RR (PD) il 17/10/1970 alle CP_1
condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RR (PD) al n. 48, parte
II, serie A, anno 1970;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 29 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Ludovico Rossi Dott.ssa Elena Sollazzo
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