Articolo 1 della Legge 18 novembre 1961, n. 1289
Articolo 2
Versione
2 gennaio 1962
Art. 1.
Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all' articolo 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1224 , verranno chiuse il 31 dicembre 1961. A tale data verra' effettuato il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta autorita', in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti.
Entrata in vigore il 2 gennaio 1962