Art. 1.
Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all' articolo 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1224 , verranno chiuse il 31 dicembre 1961. A tale data verra' effettuato il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta autorita', in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti.
Le operazioni concernenti le erogazioni ai lavoratori delle provvidenze di cui all' articolo 3 della legge 29 novembre 1957, n. 1224 , verranno chiuse il 31 dicembre 1961. A tale data verra' effettuato il conguaglio delle spese sostenute per diversi titoli dal Governo italiano e dall'Alta autorita', in modo che l'onere risulti ripartito in misura del 50 per cento per ciascuna delle due parti.