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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/02/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Filomena De Sanzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2758 del R.G.A.C. dell'anno 2022 vertente
TRA
in persona del l.r.p.t., con il patrocinio dell'avvocato ARNALDI ANDREA Parte_1
VI
ATTORE
E
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: somministrazione
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il Pt_1 [...]
per sentirlo condannare al pagamento delle seguenti somme:1) euro 18.905,08 per Controparte_1 sorte capitale di crediti ceduti in suo favore da Hera Comm spa da detta società vantati per la somministrazione di energia elettrica al comune convenuto, oltre euro 549,63 per interessi moratori murati al 08.07.2022 e maturandi determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5
D. L.vo 231/2002, come novellato ex D. L.vo 192/201 con scadenza dal giorno successivo a quello della scadenza della fattura, sino al saldo;
2) euro 3.080,00 ai sensi dell'art.6 co. 2 D. Lgs. n. 231/2002
a titolo di rimborso forfettario spettante al creditore e calcolato in misura pari ad euro 40,00 per ciascuna delle 163 fatture azionate;
3) euro 6.520,00 a titolo di ulteriori interessi di mora maturati a seguito del tardivo pagamento da parte del comune degli interessi (interessi già fatturati con “note debito interessi” relativo a 1.900 fatture); 4) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione. Part A sostegno della domanda, ha esposto che i crediti azionati sono portati dalle fatture emesse da
Hera Comm S.p.a. a titolo di corrispettivo di forniture di energia erogate in favore dell'ente, e sono state cedute ad essa esponente mediante il contratto di cessione dei crediti, avente ad oggetto sia crediti esistenti sia crediti futuri (c.d. “cessione LIR”), redatto in forma di scrittura privata autenticata da notaio e notificato al comune. In via subordinata, l'attrice ha dedotto di avere diritto all'indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., per avere l'ente usufruito dei servizi erogati dalla società fornitrice. Ha chiesto, pertanto, inoltre, l'attrice, in via subordinata, la condanna dell'ente, al pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., corrispondente all'ammontare delle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta di euro 18.905,08, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, vinti le spese e gli onorari di lite.
Il , ritualmente citato a comparire, non si è costituito. Controparte_1
Ne è stata, quindi, dichiarata la contumacia.
Preliminarmente, deve rilevarsi come la società attrice, che ha agito affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario Hera Comm S.p.a., in virtù di un'operazione di cessione, ha dimostrato (versando in atti con la prima memoria ex art. 183 comma 6^ c.p.c., la scrittura privata di cessione n.39745 rep.- 18177 racc., registrata a Milano il 4 aprile 2022 al n. 34394 serie 1T, e la scrittura privata di cessione n.39426 rep – n.18033 racc., registrata a Milano il 30 dicembre 2021 al n. 139064 serie 1T) l'inclusione dei crediti azionati in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Nel merito, la domanda è fondata. La società attrice, infatti, ha dato prova della fonte del diritto azionato, dimostrando che il rapporto di fornitura dedotto in giudizio è stato erogato in regime di salvaguardia.
Al riguardo, ha prodotto le con cui la società cedente Hera Comm, al momento Parte_2 dell'avvio del servizio, ha comunicato al comune convenuto l'avvio del servizio e le condizioni applicate (cfr. cartella zippata prodotta con la prima memoria ex art. 183 cpc, sub doc. 14) e lo informato di essere stata, a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla L. 125/2007 e L.
127/2017, individuata quale esercente il Servizio a tutele graduali riservato alle piccole e microimprese del settore dell'energia elettrica per il periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno 2024, nella regione Calabria, che il Servizio a tutele graduali è il servizio predisposto dall'Autorità di
Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) per accompagnare il passaggio al mercato libero, che l'attivazione del servizio non prevede la sottoscrizione di un contratto, che le condizioni contrattuali ed economiche applicate sono riportate sul sito internet all'indirizzo https://heracomm.Gruppo Email_1
Tale documento riscontra che il rapporto, essendo stato espletato nel c.d. regime di salvaguardia, ha fonte legale e non anche negoziale.
Esso, infatti, trae fondamento direttamente dal D.L. 18 giugno 2007, n. 73 ("Misure urgenti per il rispetto di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia"), conv. in
L. 3 agosto 2007, n.125, con il quale il legislatore ha inteso garantire la somministrazione di energia a quei clienti che, per qualsivoglia ragione, fossero privi di fornitore ovvero che non avessero ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero.
Ai sensi dell'art.1, comma 4, d.l. cit., “il Ministero dello sviluppo economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali non rientranti nel comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore”. La giurisprudenza di merito, anche dell'intestato Tribunale, sulla scorta di quella di legittimità (cfr. Cass. civ, n. 23478/2018) ha più volte ribadito che il rapporto di somministrazione di energia che si instaura tra il fornitore ed il cliente finale per effetto dell'assegnazione di quest'ultimo al servizio di salvaguardia non ha, né può avere, fonte convenzionale, bensì legale, derivando in via diretta dalle previsioni del D.L., e non necessita quindi della sottoscrizione di alcun contratto.
Anche le tariffe che si applicano al rapporto così instaurato hanno fonte legale, poiché la loro individuazione è stata demandata dal legislatore al Ministero dello Sviluppo Economico, che vi ha provveduto giusta D.M. 23 novembre 2007.
Peraltro, le condizioni di fornitura dell'energia in salvaguardia e le condizioni economiche ad esse applicate sono pubbliche e, quindi, conosciute dal convenuto, atteso che “la sussistenza CP_1 dell'obbligazioni di pagamento dei corrispettivi della somministrazione di energia elettrica trova idoneo titolo giustificativo della disciplina normativa (…) del servizio di fornitura dell'energia elettrica in regime di salvaguardia, questo, aggiudicato per il territorio della Regione”.
L'individuazione della fonte dalla quale promana la pretesa creditoria serve a considerare assolto l'onere della prova da parte dell'attrice.
Di contro, il convenuto, rimanendo contumace, non ha dimostrato la sussistenza di eventuali CP_1 fatti estintivi ovvero modificativi o impeditivi del credito.
La domanda pertanto deve essere accolta e, in conseguenza, il deve essere condannato al CP_1
pagamento della somma di euro 18.905,08 per sorte capitale, come portata dalle fatture prodotte dall'attrice nonché della somma di euro 5.217,95 a titolo di interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n.
192/12, maturati sulla predetta sorte capitale e calcolati con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione del contratto stesso sino al 08.10.2024, oltre interessi moratori maturandi sulla sorte capitale azionata dal 09.10.2024 sino al saldo (v. cfr. scheda di calcolo aggiornata al giorno
8.10.2024 che si allega alle note di trattazione scritta del 10.10.2024).
Sulla tale somma sono dovuti anche gli ulteriori interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori sulla sorte capitale, che alla data di notifica dell'atto di citazione erano già scaduti da sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., e nella misura determinata dall'art. 1284, comma 4, c.c., con decorrenza da quella data.
Il comune va, inoltre, condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 3.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per le n. 77 fatture costituenti la sorte capitale oggetto del giudizio, oltre per ciascuna fattura tardivamente pagata, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento con riferimento alla fattura tardivamente pagata;
nonché al pagamento dell'ulteriore somma di euro 6.520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di Euro 40,00 moltiplicato per ciascuna delle ulteriori fatture (ulteriori rispetto a quelle costituenti la predetta sorte capitale insoluta) tardivamente pagate dal comune, oltre per ciascuna fattura tardivamente pagata, interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento con riferimento alla fattura tardivamente pagata. La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, deduzione e istanza disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna il Parte_1 [...]
, in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della attrice della somma Controparte_1 di euro 18.905,08, quale sorte capitale relativa ai crediti ceduti, nonché della somma di euro
5.217,95 a titolo di interessi moratori al tasso di cui agli artt. 2 e 5 D. Lgs. n. 231/2002, calcolati come in parte motiva, nonché interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori sulla sorte capitale, ai sensi dell'art. 1283 c.c., e nella misura determinata dall'art. 1284, comma 4, c.c.;
- condanna altresì il convenuto al pagamento della ulteriore somma di euro 9.330,00 CP_1 per le causali di cui in parte motiva;
- condanna, infine, il al pagamento delle spese legali sostenute Controparte_1 da parte che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 3.809,00 per onorari professionali, oltre rimborso forfettario, CAP ed IVA come per legge
Cosenza, 20/02/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Filomena De Sanzo