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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 17/02/2026, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1581/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/05/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ SS, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7804/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio - Via G. Genovino, 2 80075 Forio NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Guglielmo Sanfelice, 24 80134 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6641/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 1
e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200004473173000 TARI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3362/2025 depositato il
27/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione alla cartella di Pagamento n. 07120200072998409000 emessa da ADER, notificata in data 16/06/2023 e relativa alla Tassa per la raccolta rifiuti per l'anno 2010 dovuta al Comune di Forio, sostenendo la prescrizione del credito vantato, la nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti e il difetto di motivazione della cartella impugnata.
Il ricorso veniva proposto
contro
ADER, e Comune di Forio, ma solo quest'ultimo si costituiva in giudizio depositando in atti l'avviso di accertamento per l'imposta in oggetto, con allegata relata di notifica in mani proprie del contribuente in data 22.12.2015 e dimostrando che nessuna prescrizione si era compiuta alla data di notifica della cartella esattoriale.
Con sentenza n. 6641/24 del 29.04.24 il giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo provata la notifica dell'atto di accertamento e dichiarando il credito non prescritto. Riteneva altresì correttamente motivata la cartella esattoriale.
Avverso detta decisione ricorre in appello il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Difensore_1 sostenendo che la Corte ha omesso di pronunciarsi sul primo motivo di impugnazione dell'atto, ovvero l'intervenuta prescrizione del credito posto alla base della cartella stessa. Infatti seppur la notifica dell'avviso di accertamento avvenuta in data 22.12.20215, relativamente al mancato versamento
TARI dell'anno 2010 risulta tempestiva, la notifica della cartella esattoriale – avvenuta solo in data
16.6.2023 - risulta essere già tardiva, essendo trascorso il termine di prescrizione quinquennale relativo al tributo dovuto.
Si costituisce in giudizio la Agenzia delle Entrate riscossione eccependo l'inammissibilità dell'appello in quanto ripropone le medesime contestazioni mosse nel giudizio di primo grado. Nel merito evidenzia che la normativa intervenuta per l'emergenza covid rende valida la notifica della cartella senza che si sia formata la prescrizione.
Si costituisce in giudizio anche il comune di Forio rappresentando le stesse eccezioni dell'ADER e aggiungendo che il comune di Forio usufruisce di un'ulteriore interruzione dei termini a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ed in forza dell'art. 35, comma 1 del DL 109/18, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1094 della Legge n. 178/2020 e per cui nei territori dei Comuni di
Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 , “i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre
2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022.”. Si chiede infine la conferma della sentenza impugnata.
Con successive memorie interviene l'appellante sostenendo che le motivazioni rappresentate da entrambe la parti appellate devono essere considerati motivi nuovi e quindi inammissibili. Insiste per il riconoscimento della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la difesa sull'accertamento dei termini di prescrizione non può essere considerato motivo nuovo in quanto rientra nell'oggetto specifico della domanda posta al giudice e dunque si ritiene infondata l'eccezione avanzata dall'appellante.
La prescrizione dell'imposta sui rifiuti è di cinque anni, come per tutti i tributi locali. In particolare, i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente ex art. 2948 comma 4 cod. civ. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. n. 296 del 27.12.2006, il Comune di riferimento può notificare la richiesta di pagamento della Tari evasa entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati. Nel caso di specie per la Tari dell'anno 2010, i cinque anni di prescrizione iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, pertanto, l'imposta si prescrive il 31 dicembre
2015. Il comune ha notificato l'accertamento il 22 dicembre 2015 nei termini. Iniziano dunque a decorrere ulteriori cinque anni per la maturazione della prescrizione che sarebbero spirati il 22 dicembre 2020.
Bisogna tuttavia tenere in considerazione che l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109 stabilisce che nei Comuni di cui all'articolo 17, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento (…) nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021. Ne consegue che la notifica della cartella effettuata il 16 giugno 2023 deve essere considerata nei termini. Inutile appare la valutazione della ulteriore sospensione dei termini dettata dalla emergenza covid.
La difficile determinazione dei termini in un periodo caratterizzato da norme che si sono succedute nella fissazione delle nuove scadenze di emissione e notifica degli atti fa scaturire una necessaria compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello in conferma della sentenza;
Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/05/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ SS, Presidente
DIBISCEGLIA MICHELE, Relatore
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 19/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7804/2024 depositato il 25/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio - Via G. Genovino, 2 80075 Forio NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Guglielmo Sanfelice, 24 80134 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6641/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 1
e pubblicata il 29/04/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120200004473173000 TARI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3362/2025 depositato il
27/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 proponeva opposizione alla cartella di Pagamento n. 07120200072998409000 emessa da ADER, notificata in data 16/06/2023 e relativa alla Tassa per la raccolta rifiuti per l'anno 2010 dovuta al Comune di Forio, sostenendo la prescrizione del credito vantato, la nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti e il difetto di motivazione della cartella impugnata.
Il ricorso veniva proposto
contro
ADER, e Comune di Forio, ma solo quest'ultimo si costituiva in giudizio depositando in atti l'avviso di accertamento per l'imposta in oggetto, con allegata relata di notifica in mani proprie del contribuente in data 22.12.2015 e dimostrando che nessuna prescrizione si era compiuta alla data di notifica della cartella esattoriale.
Con sentenza n. 6641/24 del 29.04.24 il giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo provata la notifica dell'atto di accertamento e dichiarando il credito non prescritto. Riteneva altresì correttamente motivata la cartella esattoriale.
Avverso detta decisione ricorre in appello il sig. Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Difensore_1 sostenendo che la Corte ha omesso di pronunciarsi sul primo motivo di impugnazione dell'atto, ovvero l'intervenuta prescrizione del credito posto alla base della cartella stessa. Infatti seppur la notifica dell'avviso di accertamento avvenuta in data 22.12.20215, relativamente al mancato versamento
TARI dell'anno 2010 risulta tempestiva, la notifica della cartella esattoriale – avvenuta solo in data
16.6.2023 - risulta essere già tardiva, essendo trascorso il termine di prescrizione quinquennale relativo al tributo dovuto.
Si costituisce in giudizio la Agenzia delle Entrate riscossione eccependo l'inammissibilità dell'appello in quanto ripropone le medesime contestazioni mosse nel giudizio di primo grado. Nel merito evidenzia che la normativa intervenuta per l'emergenza covid rende valida la notifica della cartella senza che si sia formata la prescrizione.
Si costituisce in giudizio anche il comune di Forio rappresentando le stesse eccezioni dell'ADER e aggiungendo che il comune di Forio usufruisce di un'ulteriore interruzione dei termini a seguito degli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ed in forza dell'art. 35, comma 1 del DL 109/18, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1094 della Legge n. 178/2020 e per cui nei territori dei Comuni di
Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 , “i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre
2021 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2022.”. Si chiede infine la conferma della sentenza impugnata.
Con successive memorie interviene l'appellante sostenendo che le motivazioni rappresentate da entrambe la parti appellate devono essere considerati motivi nuovi e quindi inammissibili. Insiste per il riconoscimento della prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la difesa sull'accertamento dei termini di prescrizione non può essere considerato motivo nuovo in quanto rientra nell'oggetto specifico della domanda posta al giudice e dunque si ritiene infondata l'eccezione avanzata dall'appellante.
La prescrizione dell'imposta sui rifiuti è di cinque anni, come per tutti i tributi locali. In particolare, i tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente ex art. 2948 comma 4 cod. civ. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, L. n. 296 del 27.12.2006, il Comune di riferimento può notificare la richiesta di pagamento della Tari evasa entro la fine del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati. Nel caso di specie per la Tari dell'anno 2010, i cinque anni di prescrizione iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2011 e, pertanto, l'imposta si prescrive il 31 dicembre
2015. Il comune ha notificato l'accertamento il 22 dicembre 2015 nei termini. Iniziano dunque a decorrere ulteriori cinque anni per la maturazione della prescrizione che sarebbero spirati il 22 dicembre 2020.
Bisogna tuttavia tenere in considerazione che l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 28 settembre
2018, n. 109 stabilisce che nei Comuni di cui all'articolo 17, i termini per la notifica delle cartelle di pagamento (…) nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021. Ne consegue che la notifica della cartella effettuata il 16 giugno 2023 deve essere considerata nei termini. Inutile appare la valutazione della ulteriore sospensione dei termini dettata dalla emergenza covid.
La difficile determinazione dei termini in un periodo caratterizzato da norme che si sono succedute nella fissazione delle nuove scadenze di emissione e notifica degli atti fa scaturire una necessaria compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello in conferma della sentenza;
Compensa le spese di giudizio.