Art. 3.
Il secondo ed il terzo comma dell'art. 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942 , sono sostituiti dai seguenti:
"Gli aspiranti all'iscrizione all'albo degli esattori devono possedere i requisiti richiesti dalla legge per la nomina ad esattore, essere muniti almeno della licenza di scuola media superiore, aver superato apposito esame di idoneita' e dimostrare di avere i requisiti morali e la capacita' finanziaria sufficiente a ben condurre la gestione delle esattorie delle imposte dirette.
Possono ottenere l'iscrizione all'albo, con dispensa dall'esame e dal possesso del titolo di studio, coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 giugno 1939, n. 942 , e per un periodo di almeno cinque anni abbiano esercitate le funzioni di esattore ma uniti della relativa patente.
Possono altresi' ottenere l'iscrizione all'albo gli istituti od enti soggetti al servizio di vigilanza sulle aziende di credito, che abbiano ottenuto l'assenso al conferimento di gestioni esattoriali.
L'erede od il prescelto tra gli eredi, quando continui la gestione nell'anno di vacanza dell'esattoria e nel successivo, ancorche' non in possesso dei requisiti prescritti, deve essere iscritto all'albo nazionale degli esattori per il periodo della gestione di obbligo, prevista, dall' art. 93 del testo unico 17 ottobre 1922, numero 1401 .".
Il quinto comma dello stesso art. 6, e' modificato come segue:
Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa annuale di concessione governativa nella misura stabilita dalla tariffa allegata alla legge relativa, da riscuotersi in modo ordinario".
Al medesimo articolo e' aggiunto il seguente comma:
"Il compenso a favore dei componenti e del segretario delle Commissioni per gli esami di idoneita' alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette e' liquidato a norma degli articoli 4 e seguenti del decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5 , nella misura prevista per i concorsi di gruppo B".
L' art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 83 , e' sostituito dal seguente:
"Le societa' legalmente costituite allo scopo di assumere la gestione di esattorie comunali o ricevitorie provinciali delle imposte dirette o tesoreria degli enti locali, possono essere iscritte all'albo nazionale degli esattori, purche' siano amministrate da un organo collegiale ed almeno uno dei membri oltre al legale rappresentante, siano gia' iscritti all'albo nazionale degli esattori a titolo personale o siano in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione.
Ove si tratti di societa' a responsabilita' limitata il requisito dell'iscrizione all'albo e' richiesto a titolo personale, per tutti gli amministratori.
L'inosservanza delle disposizioni concernenti l'obbligo della iscrizione all'albo a titolo personale del rappresentante legale od anche di uno solo degli amministratori comporta la cancellazione della Societa' dall'albo nazionale degli esattori".
Il secondo ed il terzo comma dell'art. 6 della legge 16 giugno 1939, n. 942 , sono sostituiti dai seguenti:
"Gli aspiranti all'iscrizione all'albo degli esattori devono possedere i requisiti richiesti dalla legge per la nomina ad esattore, essere muniti almeno della licenza di scuola media superiore, aver superato apposito esame di idoneita' e dimostrare di avere i requisiti morali e la capacita' finanziaria sufficiente a ben condurre la gestione delle esattorie delle imposte dirette.
Possono ottenere l'iscrizione all'albo, con dispensa dall'esame e dal possesso del titolo di studio, coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 giugno 1939, n. 942 , e per un periodo di almeno cinque anni abbiano esercitate le funzioni di esattore ma uniti della relativa patente.
Possono altresi' ottenere l'iscrizione all'albo gli istituti od enti soggetti al servizio di vigilanza sulle aziende di credito, che abbiano ottenuto l'assenso al conferimento di gestioni esattoriali.
L'erede od il prescelto tra gli eredi, quando continui la gestione nell'anno di vacanza dell'esattoria e nel successivo, ancorche' non in possesso dei requisiti prescritti, deve essere iscritto all'albo nazionale degli esattori per il periodo della gestione di obbligo, prevista, dall' art. 93 del testo unico 17 ottobre 1922, numero 1401 .".
Il quinto comma dello stesso art. 6, e' modificato come segue:
Le suddette iscrizioni sono soggette a tassa annuale di concessione governativa nella misura stabilita dalla tariffa allegata alla legge relativa, da riscuotersi in modo ordinario".
Al medesimo articolo e' aggiunto il seguente comma:
"Il compenso a favore dei componenti e del segretario delle Commissioni per gli esami di idoneita' alle funzioni di esattore e di collettore delle imposte dirette e' liquidato a norma degli articoli 4 e seguenti del decreto Presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5 , nella misura prevista per i concorsi di gruppo B".
L' art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 83 , e' sostituito dal seguente:
"Le societa' legalmente costituite allo scopo di assumere la gestione di esattorie comunali o ricevitorie provinciali delle imposte dirette o tesoreria degli enti locali, possono essere iscritte all'albo nazionale degli esattori, purche' siano amministrate da un organo collegiale ed almeno uno dei membri oltre al legale rappresentante, siano gia' iscritti all'albo nazionale degli esattori a titolo personale o siano in possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione.
Ove si tratti di societa' a responsabilita' limitata il requisito dell'iscrizione all'albo e' richiesto a titolo personale, per tutti gli amministratori.
L'inosservanza delle disposizioni concernenti l'obbligo della iscrizione all'albo a titolo personale del rappresentante legale od anche di uno solo degli amministratori comporta la cancellazione della Societa' dall'albo nazionale degli esattori".