Sentenza breve 28 aprile 2025
Ordinanza collegiale 30 agosto 2025
Decreto collegiale 9 dicembre 2025
Accoglimento
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 30/12/2025, n. 10385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10385 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10385/2025REG.PROV.COLL.
N. 06138/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6138 del 2025, proposto dalla sig.ra -OMISSIS- rappresentata e difesa dall’avvocato Alfredo Contieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Asl Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Mollo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Fondazione Policlinico Tor AT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Guido De Santis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della sig.ra -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 8242/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Asl Roma 1 e della Fondazione Policlinico Tor AT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. RT AR e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra -OMISSIS- ha partecipato al concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di 485 posti nell’Area degli Operatori/Profili Professionali del Ruolo Sociosanitario, specificamente per il profilo di operatore socio sanitario (OSS), indetto dalla Fondazione Policlinico Tor AT (Gazzetta Ufficiale n. 71/2023).
La sig.ra -OMISSIS-è risultata idonea nella graduatoria di merito approvata con delibera n. 1513 del 25 novembre 2024. La predetta graduatoria è stata rettificata una prima volta con D.C.S. n. 38 del 10 gennaio 2025 ed una seconda volta con Deliberazione n. 225 del 20 febbraio 2025 e l’odierna esponente è risultata infine posizionata al n. 4473 della graduatoria.
2. Con ricorso proposto di fronte al TAR Lazio, notificato in data 6 marzo 2025, la sig.ra -OMISSIS-ha chiesto l’annullamento della graduatoria finale di merito rettificata con D.C.S. n. 38 del 10 gennaio 2025, per la parte in cui non riconosceva alla ricorrente il requisito per il collocamento nella quota di riserva e, in via accessoria, tutti gli atti presupposti, collegati, preordinati e conseguenti se ritenuti lesivi.
A sostegno della propria domanda ha dedotto che l’Amministrazione non le aveva riconosciuto la riserva ex legge n. 68 del 1999, nonostante la sua condizione di invalida civile fosse stata indicata nella domanda di partecipazione.
3. Il TAR, con sentenza n. 8242 del 2025, ha dichiarato l’appello inammissibile, per mancata o comunque tardiva impugnazione della prima graduatoria pubblicata il 25 novembre 2024.
Secondo il giudice di primo grado, non era sufficiente l’impugnazione della successiva rettifica della graduatoria del 10 gennaio 2025. Infatti, anche qualora si fosse ritenuto fondato il ricorso avverso la graduatoria rettificata, questo avrebbe comportato la reviviscenza della prima graduatoria che, quindi, non sarebbe stata travolta dall’annullamento.
4. Avverso la predetta sentenza la sig.ra -OMISSIS-ha proposto appello, con istanza di misure cautelari.
L’appellante deduce che la graduatoria di cui alla Deliberazione n. 38 del 10 gennaio 2025 è stata adottata a seguito di un riesame della posizione di tutti i concorrenti, il cui avvio era stato previamente comunicato dall’Amministrazione con specifico avviso pubblico.
Ne consegue che tale graduatoria, lungi dall’essere qualificabile come atto meramente confermativo (o di rettifica di alcune specifiche posizioni), avrebbe completamente sostituito quella del 25 novembre 2024, la cui mancata tempestiva impugnazione non avrebbe, dunque, dovuto determinare l’inammissibilità del ricorso di primo grado.
Nel merito, l’appellante ribadisce che, a causa della condizione di invalida civile (ai sensi della legge n. 68 del 1999), avrebbe dovuto essere inserita nella quota di riserva specificamente prevista dal bando.
Nonostante quanto previsto dal bando circa l’onere di allegazione della relativa documentazione, il format telematico obbligatorio per la partecipazione non avrebbe permesso l’inserimento della certificazione medica. L’appellante sostiene di aver comunque dichiarato il possesso dei requisiti ai sensi del DPR n. 445 del 2002, il che dovrebbe essere sufficiente. In ogni caso l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.
5. Si è costituita la Fondazione Policlinico Tor AT, chiedendo il rigetto dell’appello.
La Fondazione, oltre a insistere sull’inammissibilità del ricorso di primo grado, ha dedotto che l’appellante non aveva allegato alla domanda di partecipazione alcuna documentazione comprovante il titolo di riserva, come invece richiesto dal bando, e che pertanto, la stessa appellante, non era stata inserita nella relativa quota.
6. Con ordinanza n. 7154 del 30 agosto 2025, questa Sezione ha accolto l’istanza di misure cautelari, ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito.
7. All’udienza del 18 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Le censure che contestano la pronuncia di inammissibilità del TAR sono fondate.
La deliberazione n. 38 del 10 gennaio 2025, con cui è stata pubblicata la graduatoria “rettificata”, con tutta evidenza non è un provvedimento meramente confermativo, bensì un provvedimento sostitutivo della precedente graduatoria, adottato a valle di un procedimento di riesame ad opera della Commissione di gara.
Tanto si desume anche dall’avviso pubblicato dalla stessa Amministrazione e prodotto in giudizio dall’odierna appellante. Tale avviso era espressamente rivolto ai “ candidati idonei ed esclusi ” e informava che “ a seguito delle segnalazioni pervenute da parte dei candidati interessati, in esito al provvedimento n. 1513/24 di approvazione della graduatoria, la Fondazione Policlinico Tor AT ha riconvocato la commissione per una ulteriore verifica di tutte le posizioni ”. All’esito di tale verifica alcune posizioni sono state confermate, mentre altre sono state “ rettificate ”, il che implica un annullamento quantomeno parziale del contenuto della prima graduatoria.
In ogni caso anche la conferma è avvenuta a seguito di una rinnovata istruttoria, o almeno così erano autorizzati a ritenere i candidati, specie quelli che (come l’odierna appellante) avevano presentato istanza di autotutela.
La posizione del TAR, che ha ritenuto inammissibile il ricorso per la mancata impugnazione della graduatoria del 25 novembre 2024, appare formalistica e incompatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
9. Nel merito, comunque, il ricorso non appare fondato.
L’art. 5 del bando prevedeva, specificando quanto già disposto dall’art. 4, che alla domanda telematica di iscrizione alla procedura di concorso dovesse essere allegata, in formato pdf , la “ documentazione comprovante il possesso di titoli di precedenza/preferenza ex art. 5, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i ” e la “ certificazione comprovante il possesso di titoli di riserva ”. La mancata allegazione della documentazione avrebbe comportato il mancato riconoscimento dei suddetti titoli.
Ebbene l’odierna appellante deduce di aver espressamente dichiarato il possesso del requisito per la riserva di legge, ma che il format telematico del concorso le aveva materialmente impedito di allegare il relativo documento comprovante la sussistenza del requisito stesso.
Tale presunta impossibilità è però smentita dal fatto che, come risulta dalla graduatoria finale, una molteplicità di candidati hanno invece allegato la suddetta documentazione, vedendosi riconosciuto l’inserimento nella quota di riserva.
Al riguardo una consolidata giurisprudenza ritiene che nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio, previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell’azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza che impongono che quest’ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti (da ultimo Cons. Stato, Sez. V, Sent. 27/08/2025, n. 7118).
Nel caso di specie non risultano errori materiali nel caricamento dei documenti informatici, ma emerge che l’appellante abbia semplicemente omesso di adempiere a tale incombente.
Neppure potrebbe sostenersi che la domanda di partecipazione costituisse dichiarazione sostitutiva di certificazione anche per quanto riguarda lo stato di invalidità.
Quand’anche si ritenesse che una dichiarazione sostitutiva, ex art. 46 del DPR n. 445 del 2000, fosse idonea anche a sostituire la certificazione dello stato di invalidità, non potrebbe però concludersi che detta dichiarazione fosse integrata dalla sola indicazione del requisito nella domanda di partecipazione.
Infatti l’art. 6 del bando prevedeva: « Non potranno essere oggetto di valutazione le dichiarazioni prive di elementi indispensabili per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e 71 del D.P.R. n. 445/00 »; il citato art. 43, comma 1, dispone, a sua volta, che l’interessato debba fornire gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Al contrario, nella domanda di partecipazione, l’odierna appellante si limitava a fare riferimento al suo status, senza indicare neppure gli estremi del verbale di accertamento dell’INPS. Dunque non essendo stata allegata alcuna certificazione né dichiarazione sostitutiva, correttamente l’Amministrazione non ha considerato il titolo per l’inserimento nella quota di riserva.
10. L’appello dunque può essere accolto solo in parte. In riforma della sentenza del TAR, il ricorso di primo grado deve essere rigettato con diversa motivazione, secondo quanto sopra indicato.
La particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR, respinge il ricorso per le ragioni di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RO De TO, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Angelo RT Cerroni, Consigliere
RT AR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT AR | RO De TO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.