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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/12/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel. Dott. Michele Campanale Consigliere Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 133/2024 R.G. promossa da
(p.iva ), rappr. e dif. da Avv. Parte_1 P.IVA_1
NT TE
APPELLANTE
contro
(c.f. , rappr. e dif. da Avv. Daniele Mele CP_1 C.F._1
APPELLATO
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note ex art. 352 n. 1 c.p.c. coincidenti con quelle formulate rispettivamente in atto di appello e in comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto la CP_1 Controparte_2
e ne chiedeva la condanna al ristoro dei danni riportati dal veicolo
[...]
Peugeot 3008, tg. FW414NJ di proprietà di Banca PSA Italia S.p.A., concessogli in leasing sino al 30 aprile 2022, quantificati in euro 5.753,00, oltre accessori e spese.
A sostegno della pretesa l'attore esponeva che: in data 20 novembre 2021, tra le ore
19.50 e le ore 20.15, aveva rifornito di carburante (gasolio per motore diesel) - per l'importo di euro 20,00 - l'autovettura su indicata presso la stazione Self Service della convenuta sita sulla SS Grottaglie-Taranto in direzione Taranto, ove erano presenti telecamere di videosorveglianza;
terminato il rifornimento, aveva rispeso la marcia ma dopo pochi chilometri l'auto era stata parcheggiata in sosta ma, intorno alle ore 23, non era riuscito a mettere in moto il veicolo se non dopo vari tentativi a causa di problemi di accensione;
nella mattina del giorno successivo, tali problemi si erano ripresentati e, solo dopo numerosi tentativi, era riuscito a riaccedere il motore e a spostare la vettura appena fuori dal garage poiché 'singhiozzava' e lì l'aveva lasciata per poi allertare il servizio di attivando la polizza assicurativa;
il personale del servizio, Controparte_3 intervenuto sul posto, trasportava il mezzo presso l'officina Controparte_4 per essere sottoposta a controlli;
in quella sede veniva accertata la presenza di acqua all'interno dell'impianto di alimentazione e la necessità della sostituzione dell'impianto di alimentazione;
nell'occasione dal personale dell'officina veniva prelevato un campione del carburante e consegnato dallo stesso deducente, in data 29 dicembre 2021, al Laboratorio Stante S.r.l di Taranto per l'esecuzione di analisi chimiche per la verifica della presenza di acqua nel carburate;
il Laboratorio attestava in data 14 gennaio 2022 la presenza di acqua nella percentuale del 4% notevolmente superiore rispetto a quella dovuta;
tanto esposto sosteneva che la presenza di acqua nel gasolio oggetto del rifornimento effettuato in data 20 novembre 2021 presso la stazione di servizio su indicata aveva danneggiato il motore del veicolo.
La [questa essendo la corretta denominazione della Parte_1 società convenuta] non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
All'esito dell'istruttoria della causa dipanatasi attraverso l'espletamento della prova testimoniale e dello svolgimento di c.t.u., affidata al dott. , volta ad ERona_1 accertare se nel campione di gasolio conservato dall'attore fosse presente acqua ed in quale misura nonché a dire se la eventuale presenza di acqua fosse superiore al limite consentito dalla normativa di settore ed ancora ad esprimersi sulla relazione causale tra la eventuale presenza di acqua riscontrata e i danni lamentati dal , il Tribunale CP_1 adito, con sentenza n. 618/2022 pronunciata in data 27 febbraio 2024 ex art. 281 sexies
c.p.c., ritenuta provata la narrazione dei fatti descritta atto di citazione e valutati gli esiti della c.t.u. disposta per l'accertamento della dipendenza dei danni della vettura alla presenza di acqua riscontrata nel campione esaminato nonché dell'entità dei danni, accoglieva la domanda e condannava la società convenuta al pagamento in favore pag. 2/9 dell'attore della somma di euro 5.753,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, ed alla rifusione delle spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario.
La ha proposto appello svolgendo le censure che si Pt_1 Parte_1 illustreranno più avanti e concludendo con la richiesta di rigetto della domanda del e di condanna del medesimo alla restituzione delle somme versate a seguito di CP_1 distinti atti di precetto al fine di scongiurare la procedura esecutiva in attesa del gravame, con vittoria delle spese del grado;
previa riammissione in termini, ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale offerta e l'acquisizione di documenti.
Si è costituito opponendosi alla riammissione in termini e contestando il CP_1 fondamento dell'impugnazione di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Con ordinanza del 25 luglio 2024 è stata rilevata la inammissibilità ex art. 345 c.p.c. sia delle istanze di prova orale formulate sia della produzione documentale della società appellante - eccettuata quella di carattere sanitario finalizzata a dimostrare le ragioni poste a fondamento della richiesta di riammissione in termini -, fatta salva ogni diversa determinazione in sede di decisione della causa.
La causa viene ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società appellante ha in primo luogo formulato una richiesta di riammissione in termini - per poter dar corso ad attività istruttoria, orale e documentale, nel suo interesse
- incentrata sulle condizioni di salute del proprio legale rappresentante - -, ERona_2 emergenti dalla documentazione sanitaria depositata, che gli avevano impedito di avere conoscenza del giudizio pendente trovandosi nella impossibilità di accedere alla casella di posta certificata e dunque alla notificazione dell'atto di citazione avvenuta via pec.
Va confermata nella presente sede quanto già valutato nella fase della trattazione della causa. Al riguardo si osserva che la documentazione sanitaria, costituita da verbale della
CMO di Taranto, a seguito di visita del 22 novembre 2021, di riconoscimento a dell'invalidità al 100%, da precedente verbale della medesima CMO ERona_2 risalente all'agosto 2019 e da referti di analisi chimico-microbiologiche datate 22 marzo
2024, documentazione nel complesso comprovante una serie di patologie (paraparesi pag. 3/9 della parte sinistra del corpo che comporta deambulazione con deambulatore e catetere a permanenza per vescica neurologica, sindrome depressiva), da cui il predetto è affetto, ER non consente di considerare involontaria la contumacia della società della quale il è legale rappresentante. Le anzidette patologie sono connotate da cronicità e risalgono a tempi antecedenti alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio in primo grado, sicché non possono valere a spiegare e giustificare la mancata consultazione della casella di posta elettronica e – in tesi – la mancata conoscenza della notifica dell'atto di citazione avvenuta via pec. Del resto, una società, nella specie una società di capitali, è un soggetto qualificato che deve dotarsi di organi attivi ed operativi sicché non può invocare scusanti all'inerzia prolungata, finanche se incolpevole, di coloro che ricoprono le cariche sociali. Si segnala che il giudizio di primo grado ha avuto durata superiore a due anni e, pertanto, non è ragionevole che la casella di posta elettronica non sia stata consultata per il periodo così esteso.
Fermo quanto precede ed esclusa l'ammissibilità dei mezzi istruttori richiesti dall'impugnante, ivi compresa la produzione documentale, si procede all'esame delle censure rivolte alla sentenza gravata.
La con un unico articolato motivo ha lamentato l'errata Parte_1 valutazione delle prove espletate in prime cure e, in particolare, ha contestato che il abbia dimostrato di aver fatto rifornimento presso la stazione di servizio gestita CP_1 dalla deducente sita sulla SS Grottaglie- Taranto non avendo fornito alcuna prova documentale (scontrino fiscale che viene emesso allorquando si effettua il rifornimento presso un erogatore self service); ha segnalato che lo stesso , consapevole del CP_1 difetto di prova, aveva evidenziato la presenza di telecamere di sorveglianza all'interno della stazione di servizio pur senza poi chiederne l'acquisizione; ha denunciato l'inidoneità della deposizione di moglie dell'appellato, a dimostrare che Testimone_1 il marito avesse fatto rifornimento di gasolio presso la stazione di servizio in parola in quanto proveniente da soggetto portatore dell'interesse a favorire il coniuge, e comunque non adatta ad assurgere a piena prova del fatto principale;
ha evidenziato che l'appellato non aveva neppure dimostrato di aver correttamente effettuato il rifornimento di carburante per motori diesel, circostanza questa che non aveva costituito specifico oggetto di deposizione da parte della ha contestato, altresì, la Tes_1
pag. 4/9 sussistenza della prova del nesso di causa tra il rifornimento e il danno riportato dalla vettura, tanto più che, dopo l'asserito rifornimento, l'auto aveva comunque percorso
“alcuni chilometri”, mai specificati, verso una destinazione non precisata né si conoscevano gli avvenimenti verificatisi sino al 22 novembre 2021 sino all'intervento del personale dell'officina che aveva prelevato il mezzo;
ha segnalato che, se vero che a bordo dell'auto il aveva raggiunto l'abitazione dalla stazione di servizio, ciò CP_1 significava che aveva percorso almeno km 26,8 senza problemi;
ha anche rimarcato che non era stato indicato dal se il serbatoio, al momento del rifornimento, fosse in CP_1 riserva o contenesse altro carburante ed in quale quantità; quanto al teste Testimone_2 ha asserito che la sua deposizione dimostra unicamente che, dopo tre giorni dal rifornimento, l'auto fu ricoverata presso l'officina di per problemi di Controparte_4 marcia, che fu rilevata la presenza di acqua nell'impianto di alimentazione, che fu estratto un campione di carburante dal serbatoio ed infine che fu effettuata la sostituzione dell'impianto di alimentazione, circostanze che però non provano il nesso di causa prospettato dal;
infine, ha sostenuto l'inattendibilità dell'analisi CP_1 commissionata dall'appellato presso il Laboratorio Stante effettuata su campione consegnato dallo stesso appellato e parimenti dell'analisi eseguita dal c.t.u. nominato dal primo giudice, a sua volta effettuata su un campione fornito dal , senza alcuna CP_1 indicazione della parte dell'impianto da cui i campioni erano stati prelevati né delle modalità di conservazione (tipologia del contenitore e luogo di conservazione), non potendosi quindi escludere contaminazioni;
ha poi evidenziato che il c.t.u. non aveva riferito nulla in ordine alla natura del carburante (sul se fosse o meno gasolio); ha, infine, evidenziato, per un verso, che ogni casa costruttrice di autoveicoli diesel adotta sistemi di sicurezza a tutela del motore diretti a ridurre l'incidenza della presenza di acqua nei carburanti, del tutto normale e possibile, e, per altro verso, che il c.t.u. non aveva dato alcuna spiegazione scientifica delle conclusioni espresse, secondo cui era stato superato il valore soglia al punto da provocare alterazioni del funzionamento del motore sino al suo totale danneggiamento.
Le critiche e le contestazioni svolte dall'appellante, pur pienamente consentite al contumace in primo grado, non consentono di condurre alla riforma della sentenza in esame. pag. 5/9 In primo luogo si rileva che il rapporto di coniugio tra e la teste non CP_1 Tes_1 rende per ciò stesso quest'ultima incapace di testimoniare. D'altra parte - in difetto di tempestiva eccezione ex art. 246 c.p.c. - la circostanza è irrilevante, ferma la necessità di un più accurato vaglio di attendibilità delle dichiarazioni della ridetta teste.
In secondo luogo la prova del rifornimento allegato dal non soffre limiti CP_1 probatori, tanto meno rilevabili nel presente grado. Ed invero l'esistenza di una ricevuta attestante il rifornimento di carburante nel giorno e nell'ora indicati dal predetto, se pure avrebbe costituito un riscontro obiettivo alla deposizione della non è necessaria Tes_1 ai fini della dimostrazione del fatto.
Venendo all'esame delle dichiarazioni della teste in parola, esse provano sia il rifornimento con modalità self service, sia i problemi di accensione insorti alle ore 23.00 quando l'auto, dopo aver percorso “alcuni chilometri” ed una sosta di poche ore, era stata rimessa in moto, sia ancora quanto accaduto la mattina successiva, allorquando fu intervenne personale dell'officina di per prelevare l'auto che ormai Controparte_4 presentava anche “problemi di tenuta, singhiozzava ed era priva di potenza”.
Non vi sono ragioni, né ne sono state segnalate dall'impugnante se si esclude il riferimento al rapporto di coniugio, che consentano di dubitare della credibilità della teste e della attendibilità di quanto dalla medesima riferito, le cui risposte alle domande poste non presentano contraddizioni intrinseche e neppure estrinseche.
Il fatto storico del rifornimento di gasolio presso la stazione di servizio gestita dalla odierna appellante e quel che accadde accaduto nelle ore immediatamente successive e sino al giorno seguente possono, pertanto, considerarsi provate.
La narrazione della teste è conforme, quanto ai fatti accaduti nel giorno successivo, alle dichiarazioni rese dal teste legale rappresentante di il Testimone_2 Controparte_4 quale riferì che personale dipendente della società intervenne in data 22 novembre 2021 per prelevare la vettura, che presentava problemi di accensione e di tenuta, e la trasportò presso la sede di Taranto.
Con riguardo alla prova del nesso di causa tra il rifornimento e il danno lamentato, si osserva che il affermò pure che l'auto venne sottoposta a diagnosi che Tes_2 evidenziò la presenza di acqua all'interno dell'impianto di alimentazione, rendendo necessaria la sua sostituzione, effettuata presso l'officina di come da Controparte_4
pag. 6/9 Pa fattura 16 del 5 gennaio 2022 in atti. Il teste precisò che, dopo la diagnosi del problema, in sua presenza fu estratto un campione di diesel, poi consegnato al CP_1 affinché lo facesse analizzare da un laboratorio specializzato.
Anche in tal caso non vi è motivo di dubitare della genuinità delle dichiarazioni testimoniali, provenienti da professionista del settore che accertò la presenza di acqua nell'impianto e nel gasolio e la riconducibilità a ciò dei danni.
Tanto consente di superare la doglianza esposta dall'appellante in ordine al difetto di prova dell'effettuazione di rifornimento con gasolio, invece che con altro carburante.
D'altra parte se invece del gasolio il , errando nella scelta del carburante, avesse CP_1 rifornito l'auto con benzina, la diagnosi da parte dell'officina sarebbe stata diversa.
Tanto ritenuto, deve invece valutarsi scarsa, se non nulla, l'attendibilità del risultato delle analisi di laboratorio effettuate per conto proprio dal su un campione CP_1 detenuto dal medesimo, sia al risultato delle analisi effettuate dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado parimenti su un campione consegnato dallo stesso , non CP_1 essendo mote né le modalità di prelievo, né le modalità di conservazione, ciò che - a prescindere dall'assenza di ogni garanzia di genuinità del campione - impedisce di tener conto degli esiti delle analisi anzidette.
Passando oltre, si rileva che la vicinanza temporale tra il rifornimento di gasolio e il manifestarsi dei problemi di accensione e poi l'aggravarsi dei medesimi persuade della sussistenza di una relazione causale, oltre che cronologica, tra la qualità del gasolio e le disfunzioni palesatesi e quindi i danni al motore.
Il fatto che l'auto percorse dei chilometri prima del manifestarsi dei problemi si spiega con l'entrata in circolo del gasolio in cui evidentemente vi era una percentuale di acqua superiore rispetto a quanto tollerato. Come si legge nella relazione della consulenza espletata in prime cure, la presenza dell'acqua, con elevato grado di probabilità, provocò una serie di fenomeni concomitanti quali l'abrasione dei componenti in movimento, dovuta alla diminuzione della viscosità del sistema, la corrosione, dovuta alla degradazione non controllata del carburante, con conseguente formazione di composti quali acido solfidrico e solforico, fenomeni di spalling, dovuti all'inserimento di importanti quantità di acqua all'interno delle microfratture dei corpi soggetti ai precedenti fenomeni, fenomeni di precipitazione di componenti organici, fenomeni di pag. 7/9 pitting e cavitazione, dovuti al repentino cambio di pressione subito all'interno della camera di combustione da parte delle molecole d'acqua.
Deve, inoltre, escludersi che i guasti fossero riconducibili a rifornimenti precedenti o a fatti verificatisi in precedenza poiché non vi è evidenza di malfunzionamenti anteriori ai fatti dedotti in causa. Per le medesime ragioni è del tutto irrilevante la quantità di gasolio presente nel serbatoio prima del rifornimento effettuato presso la stazione di servizio gestito dall'appellante.
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione o argomentazione esposta dalle parti e considerato che non è stato contestato l'importo del risarcimento liquidato dal primo giudice, peraltro in misura corrispondente all'importo della fattura emessa da l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza Controparte_4 impugnata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione delle tariffe previste dal d.m. n. 147/2022 tenuto conto delle attività espletate (quattro fasi) e considerato che la decisione della controversia non ha comportato la risoluzione di questioni complesse.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115\2002 si dà atto della sussistenza dell'obbligo, gravante sull'appellante, di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da avverso la Parte_1 sentenza n. 618/2024, pubblicata in data 27 febbraio 2024, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione in favore dei delle Parte_1 CP_1 spese di lite del presente grado, liquidate in euro 2.906,00, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
pag. 8/9 dichiara infine, ai sensi dell'art 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel. Dott. Michele Campanale Consigliere Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 133/2024 R.G. promossa da
(p.iva ), rappr. e dif. da Avv. Parte_1 P.IVA_1
NT TE
APPELLANTE
contro
(c.f. , rappr. e dif. da Avv. Daniele Mele CP_1 C.F._1
APPELLATO
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note ex art. 352 n. 1 c.p.c. coincidenti con quelle formulate rispettivamente in atto di appello e in comparsa di costituzione e risposta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Taranto la CP_1 Controparte_2
e ne chiedeva la condanna al ristoro dei danni riportati dal veicolo
[...]
Peugeot 3008, tg. FW414NJ di proprietà di Banca PSA Italia S.p.A., concessogli in leasing sino al 30 aprile 2022, quantificati in euro 5.753,00, oltre accessori e spese.
A sostegno della pretesa l'attore esponeva che: in data 20 novembre 2021, tra le ore
19.50 e le ore 20.15, aveva rifornito di carburante (gasolio per motore diesel) - per l'importo di euro 20,00 - l'autovettura su indicata presso la stazione Self Service della convenuta sita sulla SS Grottaglie-Taranto in direzione Taranto, ove erano presenti telecamere di videosorveglianza;
terminato il rifornimento, aveva rispeso la marcia ma dopo pochi chilometri l'auto era stata parcheggiata in sosta ma, intorno alle ore 23, non era riuscito a mettere in moto il veicolo se non dopo vari tentativi a causa di problemi di accensione;
nella mattina del giorno successivo, tali problemi si erano ripresentati e, solo dopo numerosi tentativi, era riuscito a riaccedere il motore e a spostare la vettura appena fuori dal garage poiché 'singhiozzava' e lì l'aveva lasciata per poi allertare il servizio di attivando la polizza assicurativa;
il personale del servizio, Controparte_3 intervenuto sul posto, trasportava il mezzo presso l'officina Controparte_4 per essere sottoposta a controlli;
in quella sede veniva accertata la presenza di acqua all'interno dell'impianto di alimentazione e la necessità della sostituzione dell'impianto di alimentazione;
nell'occasione dal personale dell'officina veniva prelevato un campione del carburante e consegnato dallo stesso deducente, in data 29 dicembre 2021, al Laboratorio Stante S.r.l di Taranto per l'esecuzione di analisi chimiche per la verifica della presenza di acqua nel carburate;
il Laboratorio attestava in data 14 gennaio 2022 la presenza di acqua nella percentuale del 4% notevolmente superiore rispetto a quella dovuta;
tanto esposto sosteneva che la presenza di acqua nel gasolio oggetto del rifornimento effettuato in data 20 novembre 2021 presso la stazione di servizio su indicata aveva danneggiato il motore del veicolo.
La [questa essendo la corretta denominazione della Parte_1 società convenuta] non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
All'esito dell'istruttoria della causa dipanatasi attraverso l'espletamento della prova testimoniale e dello svolgimento di c.t.u., affidata al dott. , volta ad ERona_1 accertare se nel campione di gasolio conservato dall'attore fosse presente acqua ed in quale misura nonché a dire se la eventuale presenza di acqua fosse superiore al limite consentito dalla normativa di settore ed ancora ad esprimersi sulla relazione causale tra la eventuale presenza di acqua riscontrata e i danni lamentati dal , il Tribunale CP_1 adito, con sentenza n. 618/2022 pronunciata in data 27 febbraio 2024 ex art. 281 sexies
c.p.c., ritenuta provata la narrazione dei fatti descritta atto di citazione e valutati gli esiti della c.t.u. disposta per l'accertamento della dipendenza dei danni della vettura alla presenza di acqua riscontrata nel campione esaminato nonché dell'entità dei danni, accoglieva la domanda e condannava la società convenuta al pagamento in favore pag. 2/9 dell'attore della somma di euro 5.753,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, ed alla rifusione delle spese di lite, distratte in favore del difensore antistatario.
La ha proposto appello svolgendo le censure che si Pt_1 Parte_1 illustreranno più avanti e concludendo con la richiesta di rigetto della domanda del e di condanna del medesimo alla restituzione delle somme versate a seguito di CP_1 distinti atti di precetto al fine di scongiurare la procedura esecutiva in attesa del gravame, con vittoria delle spese del grado;
previa riammissione in termini, ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale offerta e l'acquisizione di documenti.
Si è costituito opponendosi alla riammissione in termini e contestando il CP_1 fondamento dell'impugnazione di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Con ordinanza del 25 luglio 2024 è stata rilevata la inammissibilità ex art. 345 c.p.c. sia delle istanze di prova orale formulate sia della produzione documentale della società appellante - eccettuata quella di carattere sanitario finalizzata a dimostrare le ragioni poste a fondamento della richiesta di riammissione in termini -, fatta salva ogni diversa determinazione in sede di decisione della causa.
La causa viene ora in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società appellante ha in primo luogo formulato una richiesta di riammissione in termini - per poter dar corso ad attività istruttoria, orale e documentale, nel suo interesse
- incentrata sulle condizioni di salute del proprio legale rappresentante - -, ERona_2 emergenti dalla documentazione sanitaria depositata, che gli avevano impedito di avere conoscenza del giudizio pendente trovandosi nella impossibilità di accedere alla casella di posta certificata e dunque alla notificazione dell'atto di citazione avvenuta via pec.
Va confermata nella presente sede quanto già valutato nella fase della trattazione della causa. Al riguardo si osserva che la documentazione sanitaria, costituita da verbale della
CMO di Taranto, a seguito di visita del 22 novembre 2021, di riconoscimento a dell'invalidità al 100%, da precedente verbale della medesima CMO ERona_2 risalente all'agosto 2019 e da referti di analisi chimico-microbiologiche datate 22 marzo
2024, documentazione nel complesso comprovante una serie di patologie (paraparesi pag. 3/9 della parte sinistra del corpo che comporta deambulazione con deambulatore e catetere a permanenza per vescica neurologica, sindrome depressiva), da cui il predetto è affetto, ER non consente di considerare involontaria la contumacia della società della quale il è legale rappresentante. Le anzidette patologie sono connotate da cronicità e risalgono a tempi antecedenti alla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio in primo grado, sicché non possono valere a spiegare e giustificare la mancata consultazione della casella di posta elettronica e – in tesi – la mancata conoscenza della notifica dell'atto di citazione avvenuta via pec. Del resto, una società, nella specie una società di capitali, è un soggetto qualificato che deve dotarsi di organi attivi ed operativi sicché non può invocare scusanti all'inerzia prolungata, finanche se incolpevole, di coloro che ricoprono le cariche sociali. Si segnala che il giudizio di primo grado ha avuto durata superiore a due anni e, pertanto, non è ragionevole che la casella di posta elettronica non sia stata consultata per il periodo così esteso.
Fermo quanto precede ed esclusa l'ammissibilità dei mezzi istruttori richiesti dall'impugnante, ivi compresa la produzione documentale, si procede all'esame delle censure rivolte alla sentenza gravata.
La con un unico articolato motivo ha lamentato l'errata Parte_1 valutazione delle prove espletate in prime cure e, in particolare, ha contestato che il abbia dimostrato di aver fatto rifornimento presso la stazione di servizio gestita CP_1 dalla deducente sita sulla SS Grottaglie- Taranto non avendo fornito alcuna prova documentale (scontrino fiscale che viene emesso allorquando si effettua il rifornimento presso un erogatore self service); ha segnalato che lo stesso , consapevole del CP_1 difetto di prova, aveva evidenziato la presenza di telecamere di sorveglianza all'interno della stazione di servizio pur senza poi chiederne l'acquisizione; ha denunciato l'inidoneità della deposizione di moglie dell'appellato, a dimostrare che Testimone_1 il marito avesse fatto rifornimento di gasolio presso la stazione di servizio in parola in quanto proveniente da soggetto portatore dell'interesse a favorire il coniuge, e comunque non adatta ad assurgere a piena prova del fatto principale;
ha evidenziato che l'appellato non aveva neppure dimostrato di aver correttamente effettuato il rifornimento di carburante per motori diesel, circostanza questa che non aveva costituito specifico oggetto di deposizione da parte della ha contestato, altresì, la Tes_1
pag. 4/9 sussistenza della prova del nesso di causa tra il rifornimento e il danno riportato dalla vettura, tanto più che, dopo l'asserito rifornimento, l'auto aveva comunque percorso
“alcuni chilometri”, mai specificati, verso una destinazione non precisata né si conoscevano gli avvenimenti verificatisi sino al 22 novembre 2021 sino all'intervento del personale dell'officina che aveva prelevato il mezzo;
ha segnalato che, se vero che a bordo dell'auto il aveva raggiunto l'abitazione dalla stazione di servizio, ciò CP_1 significava che aveva percorso almeno km 26,8 senza problemi;
ha anche rimarcato che non era stato indicato dal se il serbatoio, al momento del rifornimento, fosse in CP_1 riserva o contenesse altro carburante ed in quale quantità; quanto al teste Testimone_2 ha asserito che la sua deposizione dimostra unicamente che, dopo tre giorni dal rifornimento, l'auto fu ricoverata presso l'officina di per problemi di Controparte_4 marcia, che fu rilevata la presenza di acqua nell'impianto di alimentazione, che fu estratto un campione di carburante dal serbatoio ed infine che fu effettuata la sostituzione dell'impianto di alimentazione, circostanze che però non provano il nesso di causa prospettato dal;
infine, ha sostenuto l'inattendibilità dell'analisi CP_1 commissionata dall'appellato presso il Laboratorio Stante effettuata su campione consegnato dallo stesso appellato e parimenti dell'analisi eseguita dal c.t.u. nominato dal primo giudice, a sua volta effettuata su un campione fornito dal , senza alcuna CP_1 indicazione della parte dell'impianto da cui i campioni erano stati prelevati né delle modalità di conservazione (tipologia del contenitore e luogo di conservazione), non potendosi quindi escludere contaminazioni;
ha poi evidenziato che il c.t.u. non aveva riferito nulla in ordine alla natura del carburante (sul se fosse o meno gasolio); ha, infine, evidenziato, per un verso, che ogni casa costruttrice di autoveicoli diesel adotta sistemi di sicurezza a tutela del motore diretti a ridurre l'incidenza della presenza di acqua nei carburanti, del tutto normale e possibile, e, per altro verso, che il c.t.u. non aveva dato alcuna spiegazione scientifica delle conclusioni espresse, secondo cui era stato superato il valore soglia al punto da provocare alterazioni del funzionamento del motore sino al suo totale danneggiamento.
Le critiche e le contestazioni svolte dall'appellante, pur pienamente consentite al contumace in primo grado, non consentono di condurre alla riforma della sentenza in esame. pag. 5/9 In primo luogo si rileva che il rapporto di coniugio tra e la teste non CP_1 Tes_1 rende per ciò stesso quest'ultima incapace di testimoniare. D'altra parte - in difetto di tempestiva eccezione ex art. 246 c.p.c. - la circostanza è irrilevante, ferma la necessità di un più accurato vaglio di attendibilità delle dichiarazioni della ridetta teste.
In secondo luogo la prova del rifornimento allegato dal non soffre limiti CP_1 probatori, tanto meno rilevabili nel presente grado. Ed invero l'esistenza di una ricevuta attestante il rifornimento di carburante nel giorno e nell'ora indicati dal predetto, se pure avrebbe costituito un riscontro obiettivo alla deposizione della non è necessaria Tes_1 ai fini della dimostrazione del fatto.
Venendo all'esame delle dichiarazioni della teste in parola, esse provano sia il rifornimento con modalità self service, sia i problemi di accensione insorti alle ore 23.00 quando l'auto, dopo aver percorso “alcuni chilometri” ed una sosta di poche ore, era stata rimessa in moto, sia ancora quanto accaduto la mattina successiva, allorquando fu intervenne personale dell'officina di per prelevare l'auto che ormai Controparte_4 presentava anche “problemi di tenuta, singhiozzava ed era priva di potenza”.
Non vi sono ragioni, né ne sono state segnalate dall'impugnante se si esclude il riferimento al rapporto di coniugio, che consentano di dubitare della credibilità della teste e della attendibilità di quanto dalla medesima riferito, le cui risposte alle domande poste non presentano contraddizioni intrinseche e neppure estrinseche.
Il fatto storico del rifornimento di gasolio presso la stazione di servizio gestita dalla odierna appellante e quel che accadde accaduto nelle ore immediatamente successive e sino al giorno seguente possono, pertanto, considerarsi provate.
La narrazione della teste è conforme, quanto ai fatti accaduti nel giorno successivo, alle dichiarazioni rese dal teste legale rappresentante di il Testimone_2 Controparte_4 quale riferì che personale dipendente della società intervenne in data 22 novembre 2021 per prelevare la vettura, che presentava problemi di accensione e di tenuta, e la trasportò presso la sede di Taranto.
Con riguardo alla prova del nesso di causa tra il rifornimento e il danno lamentato, si osserva che il affermò pure che l'auto venne sottoposta a diagnosi che Tes_2 evidenziò la presenza di acqua all'interno dell'impianto di alimentazione, rendendo necessaria la sua sostituzione, effettuata presso l'officina di come da Controparte_4
pag. 6/9 Pa fattura 16 del 5 gennaio 2022 in atti. Il teste precisò che, dopo la diagnosi del problema, in sua presenza fu estratto un campione di diesel, poi consegnato al CP_1 affinché lo facesse analizzare da un laboratorio specializzato.
Anche in tal caso non vi è motivo di dubitare della genuinità delle dichiarazioni testimoniali, provenienti da professionista del settore che accertò la presenza di acqua nell'impianto e nel gasolio e la riconducibilità a ciò dei danni.
Tanto consente di superare la doglianza esposta dall'appellante in ordine al difetto di prova dell'effettuazione di rifornimento con gasolio, invece che con altro carburante.
D'altra parte se invece del gasolio il , errando nella scelta del carburante, avesse CP_1 rifornito l'auto con benzina, la diagnosi da parte dell'officina sarebbe stata diversa.
Tanto ritenuto, deve invece valutarsi scarsa, se non nulla, l'attendibilità del risultato delle analisi di laboratorio effettuate per conto proprio dal su un campione CP_1 detenuto dal medesimo, sia al risultato delle analisi effettuate dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado parimenti su un campione consegnato dallo stesso , non CP_1 essendo mote né le modalità di prelievo, né le modalità di conservazione, ciò che - a prescindere dall'assenza di ogni garanzia di genuinità del campione - impedisce di tener conto degli esiti delle analisi anzidette.
Passando oltre, si rileva che la vicinanza temporale tra il rifornimento di gasolio e il manifestarsi dei problemi di accensione e poi l'aggravarsi dei medesimi persuade della sussistenza di una relazione causale, oltre che cronologica, tra la qualità del gasolio e le disfunzioni palesatesi e quindi i danni al motore.
Il fatto che l'auto percorse dei chilometri prima del manifestarsi dei problemi si spiega con l'entrata in circolo del gasolio in cui evidentemente vi era una percentuale di acqua superiore rispetto a quanto tollerato. Come si legge nella relazione della consulenza espletata in prime cure, la presenza dell'acqua, con elevato grado di probabilità, provocò una serie di fenomeni concomitanti quali l'abrasione dei componenti in movimento, dovuta alla diminuzione della viscosità del sistema, la corrosione, dovuta alla degradazione non controllata del carburante, con conseguente formazione di composti quali acido solfidrico e solforico, fenomeni di spalling, dovuti all'inserimento di importanti quantità di acqua all'interno delle microfratture dei corpi soggetti ai precedenti fenomeni, fenomeni di precipitazione di componenti organici, fenomeni di pag. 7/9 pitting e cavitazione, dovuti al repentino cambio di pressione subito all'interno della camera di combustione da parte delle molecole d'acqua.
Deve, inoltre, escludersi che i guasti fossero riconducibili a rifornimenti precedenti o a fatti verificatisi in precedenza poiché non vi è evidenza di malfunzionamenti anteriori ai fatti dedotti in causa. Per le medesime ragioni è del tutto irrilevante la quantità di gasolio presente nel serbatoio prima del rifornimento effettuato presso la stazione di servizio gestito dall'appellante.
Conclusivamente, assorbita ogni altra questione o argomentazione esposta dalle parti e considerato che non è stato contestato l'importo del risarcimento liquidato dal primo giudice, peraltro in misura corrispondente all'importo della fattura emessa da l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza Controparte_4 impugnata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione delle tariffe previste dal d.m. n. 147/2022 tenuto conto delle attività espletate (quattro fasi) e considerato che la decisione della controversia non ha comportato la risoluzione di questioni complesse.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115\2002 si dà atto della sussistenza dell'obbligo, gravante sull'appellante, di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposta da avverso la Parte_1 sentenza n. 618/2024, pubblicata in data 27 febbraio 2024, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna alla rifusione in favore dei delle Parte_1 CP_1 spese di lite del presente grado, liquidate in euro 2.906,00, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
pag. 8/9 dichiara infine, ai sensi dell'art 13, co. 1 quater, d.p.r. n. 115\2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Presidente est.
(Dott.ssa Anna Maria Marra)
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