Sentenza 31 maggio 2017
Massime • 1
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale - e non l'illecito amministrativo di cui all'art. 94-bis del codice della trada - la condotta di colui che dichiari all'operatore degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico di essere proprietario, sì da ottenerne la immatricolazione, di alcune autovetture, in realtà nella effettiva disponibilità di altri, essendone egli solo l'intestatario fittizio per effetto di operazioni di compravendita simulata.
Commentario • 1
- 1. Il falso ideologicoGiovanna Molteni · https://www.studiocataldi.it/ · 11 dicembre 2020
Che cos'è il falso ideologico Il falso ideologico commesso dal privato La pena per il falso ideologico Alcuni esempi di falso ideologico La giurisprudenza sul falso ideologico Che cos'è il falso ideologico [Torna su] Il falso ideologico è un comportamento consistente nell'attestare, in un documento che non sia stato materialmente falsificato, un contenuto non corrispondente alla realtà. Il codice penale lo punisce, agli articoli 479 e seguenti, con diverse fattispecie di reato, sanzionando, in particolare, il falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici, quello commesso dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative, quello commesso da …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/05/2017, n. 37944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37944 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2017 |
Testo completo
37944-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 31/05/2017 - Presidente - Sent. n. sez. Stefano Palla 1539/2017 Maria Vessichelli REGISTRO GENERALE Sergio Gorjan N.46243/2016 Luca Pistorelli Giuseppe Riccardi Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL AV GE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 17/02/2016 della CORTE APPELLO di MILANO gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Felicetta Marinelli, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17/02/2016 la Corte di Appello di Milano, in riforma della sentenza di assoluzione del Gip del Tribunale di Monza, condannava IN ID AN alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per i reati di falso ideologico in atti pubblici commessi dal 18/02/2006 al 2012, e dichiarava la prescrizione in ordine ai fatti commessi fino al 17/02/2006. I fatti contestati riguardano l'intestazione fittizia di 2.069 veicoli, di proprietà e nella disponibilità di altri soggetti, mediante dichiarazione presentata alla Motorizzazione ed al PRA, e induzione in errore dei pubblici ufficiali che rilasciavano i certificati di proprietà e le carte di circolazione. Se 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore di IN ID AN, Avv. Marco Martini, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione: lamenta che la Corte territoriale, riformando l'assoluzione pronunciata in primo grado, allorquando il fatto era stato qualificato quale illecito amministrativo ai sensi dell'art. 94 bis C.d.s. (introdotto dalla I. 120 del 2010), ha invece affermato la responsabilità penale dell'imputato sulla base della fittizia qualità di commerciante di auto del IN, che avrebbe indotto i pubblici ufficiali a non sospettare dell'inganno; tuttavia, la condizione di commerciante di auto sarebbe un dato neutro ed ininfluente rispetto alla condotta contestata all'imputato, che si è limitato a richiedere l'intestazione fittizia di svariati veicoli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. L'illecito amministrativo invocato dal ricorrente, e riconosciuto dal giudice di primo grado, prevede, all'art. 94-bis del Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), il "divieto di intestazione fittizia dei veicoli". In particolare, il comma 1 della disposizione citata dispone che "La carta di circolazione di cui all'articolo 93, il certificato di proprietà di cui al medesimo articolo e il certificato di circolazione di cui all'articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l'accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo". Il successivo comma 2 prevede: "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa (...)". Tanto premesso, va innanzitutto chiarito che la previsione di una clausola di riserva espressa ("salvo che il fatto costituisca reato") esclude l'applicazione del principio di specialità previsto, in caso di concorso tra illecito amministrativo e illecito penale, dall'art. 9 1. 689/1981; la clausola di riserva, infatti, assolve la funzione di affermare, nei casi di specialità reciproca tra fattispecie, l'assorbimento dell'interesse tutelato da una norma (nella specie, quella amministrativa) nell'interesse tutelato dall'altra (nella specie, quella penale). Sicchè la specialità viene regolata non già dall'art. 9 I. 689/81 (ovvero, nel caso di norme penali, dall'art. 15 cod. pen.), bensì dalla specifica clausola di riserva contenuta nella disposizione. Se 2 Nel caso in esame, l'illecito amministrativo punisce la condotta di chi chiede o ottenga il rilascio della carta di circolazione, del certificato di proprietà e del certificato di circolazione di un veicolo in caso di intestazione simulata. Il reato contestato all'odierno ricorrente, al contrario, prevede la determinazione del pubblico ufficiale a commettere la falsità ideologica delle carte di circolazione (artt. 48 e 479 cod. pen.), mediante induzione in errore posta in essere tramite la presentazione di moduli nei quali l'imputato dichiarava di essere il proprietario dei veicoli. In altri termini, l'illecito penale accertato presenta un quid pluris rispetto all'illecito amministrativo, che consiste nella induzione in errore del pubblico ufficiale nella formazione di un atto pubblico ideologicamente falso;
non a caso, la fattispecie contestata concerne un'ipotesi di c.d. autoria mediata (art. 48 cod. pen.), nella commissione di un delitto di falso "mediato", realizzato, cioè, mediante induzione in errore del p.u. cui è stata fornita una informazione non rispondente al vero;
induzione in errore determinata non soltanto dalla mera dichiarazione non veritiera, ma altresì dalla costituzione di un'impresa individuale avente ad oggetto il commercio di autoveicoli, regolarmente iscritta alla Camera di commercio, che veniva utilizzata quale mise en scene per l'intestazione dei numerosi veicoli di proprietà altrui. Il fatto concreto contestato all'imputato, in altri termini, è diverso dalla fattispecie astratta di mera intestazione fittizia di veicoli, prevista dall'illecito amministrativo di cui all'art. 94 bis C.d.S.. Al riguardo, va rammentato che l'art. 483 c.p. prevede l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale si limiti a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde il dichiarante in relazione a un preesistente obbligo giuridico di affermare il vero, mentre il pubblico ufficiale risponde soltanto della conformità dell'atto alla dichiarazione ricevuta. Nell'ipotesi di cui agli artt. 48 e 479, invece, la falsa dichiarazione viene assunta a presupposto di fatto dell'atto pubblico formato dal pubblico ufficiale, sicché la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo, in quanto confluisce nell'atto pubblico e integra uno degli elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni ricevute dal privato (Sez. 6, n. 292 del 29/01/1999, Diouf, Rv. 214133). Il principio appena richiamato è stato affermato da questa Corte in una fattispecie in cui era stata presentata al pubblico ufficiale la falsa attestazione sullo svolgimento di attività lavorativa in Italia da parte di cittadino extracomunitario (essendo tale attività lavorativa presupposto di fatto per rilascio del permesso di soggiorno), ed è, del resto, conforme all'insegnamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 1827 del 03/02/1995, Proietti, Rv. 200117), che si Se 3 erano espresse in questi termini in un caso ancora più simile a quello odierno, relativo al verbale di esame di laurea ed al rilascio di diploma di laurea, entrambi atti dispositivi (siccome contenenti l'approvazione del candidato e la sua proclamazione di "dottore"). Essi, infatti, erano stati erano stati ritenuti ideologicamente falsi in relazione all'attestazione implicita di "verità" di documenti e certificati concernenti esami di profitto viziati di falsità, materiale e/o ideologica, non essendo stati i relativi esami mai sostenuti, pur risultando regolarmente superati. Esattamente come avvenuto nella specie, ove ricorreva la attestazione formale dell'imputato di essere proprietario di autovetture da lui, però, mai realmente possedute. In tal senso, del resto, si è espressa altresì la giurisprudenza di questa Corte in fattispecie analoghe: integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, la condotta di colui che dichiari all'operatore degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico di essere proprietario di alcune autovetture, sì da ottenerne in tal modo l'immatricolazione, non essendo però il proprietario ma soltanto l'acquirente simulato, in forza di scritture di compravendita, delle stesse, rimaste nella effettiva disponibilità di altri (Sez. F, n. 32499 del 11/08/2011, Fontana, Rv. 251005; Sez. 5, n. 9537 del 07/07/1992, Checcacci, Rv. 192257: "la falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico di cui all'art. 483 cod. pen. si configura allorché la falsa attestazione contenuta nell'atto pubblico sia riferibile a fatti che l'attestante ha il dovere giuridico di esporre veridicamente (false attestazioni contenute in un atto notorio) e dei quali l'atto è destinato a provare la verità, e non quando, come nella specie, relativa alla presentazione di un certificato di conformità non autentico, la falsa attestazione ha portato alla formazione di un autonomo atto pubblico falso, l'immatricolazione di un veicolo, in base ad una ingannevole rappresentazione della realtà che ha tratto in errore il pubblico ufficiale che ne è l'autore, comportamento quest'ultimo che configura l'ipotesi delittuosa della falsità ideologica in atto pubblico indotta ex artt. 48 - 479 cod. pen.").
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di SR 4 inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. .
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 31/05/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Stefano Palla Jana Gruseppe Riccard add 28 LUG 2017 IL FUNZIONARIO CIL 24 uest 5