Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 67
CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Non debenza della somma per effetto della definizione agevolata

    La Corte ha ritenuto che la definizione agevolata ex l. 197/2022 non estingua i debiti relativi alle spese processuali, in quanto tali debiti non rientrano tra quelli rottamabili e la sentenza che li ha disposti è successiva ai termini previsti dalla normativa. Inoltre, il meccanismo di sospensione e estinzione del giudizio previsto dalla legge non si è applicato al caso di specie, poiché il giudizio di secondo grado era già concluso e il contribuente non ha iniziato il giudizio di cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 67
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona
    Numero : 67
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo