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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
RUSSO CARMINE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 285/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Verona
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1222023001981632000 SPESE GIUDIZIO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti: Conclusioni della parte ricorrente: annullare e/o revocare la Cartella di Pagamento n.
12220230019816322000, dichiarando non dovute le somme di cui al relativo ruolo esattoriale, che dovrà ugualmente essere annullato e/o revocato;
Conclusioni della parte resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 12220230019816322000 emessa da Agenzia delle
Entrate e riferita a spese processuali derivanti dalla sentenza n. 115/2023, emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di II Grado del Veneto.
Motivi del ricorso:
1. non debenza della somma, in quanto il giudizio in cui era stata pronunciata la condanna alle spese processuali era stato estinto per effetto della definizione agevolata di cui alla l. 197 del 2022, e, per effetto di tale estinzione, non avrebbero dovuto residuare ulteriori obblighi di pagamento a carico del contribuente.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che ha controdedotto sui motivi e chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è stato discusso nel merito nella pubblica udienza del 16 febbraio 2026, all'esito della quale è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Preliminarmente si evidenzia, pur se le parti non hanno posto questioni sul punto, che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice tributario - pur se essa ha ad oggetto non un tributo, ma un credito di diritto civile -, in quanto, secondo la Corte regolatrice, “rientra nella giurisdizione tributaria la controversia sulle somme liquidate dalle commissioni tributarie a titolo di spese processuali, poiché, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alla giurisdizione tributaria appartengono tutte le controversie relative ai tributi, di ogni genere e specie, con "ogni accessorio" (Cass. Sez. U., 13/07/2015, n. 14554, Rv. 635781 -
01).
2. Nel merito, il ricorso è infondato.
Con precedente ricorso proposto in data 14 dicembre 2018 il ricorrente aveva impugnato l'estratto di ruolo del 13 novembre 2018 e, congiuntamente a questo, aveva impugnato l'avviso di accertamento n.
T6Z011103645/2014.
Il giudizio di primo grado era stato definito con sentenza di questa Corte n. 320 del 2019, che aveva respinto il ricorso con compensazione delle spese di lite.
Il contribuente aveva appellato la sentenza, e la Corte di giustizia tributaria del Veneto aveva respinto l'appello con sentenza n. 115 del 2023, condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquidava in complessivi euro 2.500,00, oltre al 15 % per rimborso forfettario delle spese generali.
Nelle more del termine per la proposizione dell'eventuale ricorso per cassazione il contribuente aveva presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-
Riscossione ai sensi della l. n. 197 del 2022, dichiarazione che poi era stata accolta.
Il contribuente riteneva di aver definito con la procedura ex l. n. 197 del 2022 anche le somme dovute per le spese di rappresentanza e difesa della controparte vincitrice in secondo grado - e su tale presupposto ha impugnato con il ricorso qui esaminato la cartella di pagamento successivamente emessa con cui la condanna alle spese veniva messa in esecuzione - ma questa tesi è priva di base legale.
L'art. 1, comma 231, l. n. 197 del 2022, infatti, permette di rottamare “i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”; tra essi pacificamente non vi era il debito per le spese di rappresentanza e difesa dovute in conseguenza della sentenza della Corte di giustizia tributaria del Veneto, quantomeno perché tale sentenza era stata depositata soltanto il 30 gennaio
2023, ed il relativo carico è stato affidato all'agente della riscossione dopo il termine massimo previsto dalla legge.
Né si può ritenere che il debito derivante della condanna per spese di rappresentanza e difesa venga meno per effetto della rottamazione del carico relativo al tributo sottostante il debito per le spese processuali, perché il comma 231 della norma citata prevede che l'adesione alla procedura di rottamazione consente al contribuente di non “corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”, ma non cita mai, tra i debiti che sono estinti per effetto dell'adesione alla procedura agevolata, quelle dovute per spese di rappresentanza e difesa.
Il contribuente sostiene nel ricorso che il venir meno di tale credito si debba desumere indirettamente dall'obbligo di rinuncia alle eventuali liti pendenti che è previsto espressamente dalla l. n. 197 del 2022, ma anche questo argomento, in realtà, è privo di base legale, perché il comma 236 dell'art. 1 l. n. 197 del 2022 dispone che “nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
Il meccanismo previsto dal legislatore per tutelare il contribuente dall'eventuale pagamento di spese di lite per il giudizio pendente è, pertanto, la sospensione, e poi, l'estinzione del giudizio, per effetto dell'adesione alla procedura di rottamazione.
Nel sistema del comma 236, pertanto, il contribuente è garantito, quanto alle spese processuali, dal fatto che, una volta pagato il debito, il giudizio è destinato a concludersi con una pronuncia di estinzione, che non conterrà la condanna alle spese di lite, in quanto incompatibile con l'adesione alla procedura di rottamazione, secondo l'interpretazione del sistema processuale di Sez. 5, Ordinanza n. 7107 del 2019, richiamata nel ricorso.
Però, nel caso in esame, il meccanismo di definizione del giudizio pendente non si è svolto secondo la scansione prevista dal comma 236, ma secondo una scansione diversa, decisa in autonomia dal contribuente, perché il giudizio di secondo grado era concluso alla data in cui è stata presentata la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, e, quindi, con riferimento ad esso, nessuna pronuncia che dichiarasse l'estinzione del giudizio poteva essere emessa dalla Corte territoriale veneta, che ormai si era spogliata del potere di giudicare, mentre il giudizio di cassazione, per decisione del contribuente, non è mai iniziato.
Ne consegue che nel caso in esame nessuna dichiarazione di estinzione del giudizio poteva essere pronunciata, né in secondo grado, né in quello di cassazione;
la vicenda di specie, pertanto, fuoriesce dallo schema del comma 236, che avrebbe fornito sul punto tutela al contribuente.
In definitiva, manca nel sistema tributario una norma esplicita che permetta di ritenere che con la definizione agevolata si estingua anche il debito relativo al pagamento delle spese processuali, che è conseguenza della condanna pronunciata nel giudizio relativo al tributo estinto mediante la procedura di rottamazione.
Né tale estinzione può essere ricavata dai principi generali sottesi alla procedura di cui alla l. n. 197 del
2022, ed alle procedure di condono in generale, anche in ragione del fatto che, pur appartenendo alla giurisdizione tributaria per le ragioni sopra ricordate, il debito relativo al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa della controparte è pur sempre una obbligazione di diritto civile, che ha una sua autonomia rispetto al tributo dalla cui contestazione è sorto il contenzioso all'interno del quale essa è stata generata.
Il ricorso è, pertanto, infondato.
3. Per la complessità e novità della questione sussistono i gravi ed eccezionali motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione 2, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
RUSSO CARMINE, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 285/2024 depositato il 24/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Verona
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1222023001981632000 SPESE GIUDIZIO 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti: Conclusioni della parte ricorrente: annullare e/o revocare la Cartella di Pagamento n.
12220230019816322000, dichiarando non dovute le somme di cui al relativo ruolo esattoriale, che dovrà ugualmente essere annullato e/o revocato;
Conclusioni della parte resistente: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento n. 12220230019816322000 emessa da Agenzia delle
Entrate e riferita a spese processuali derivanti dalla sentenza n. 115/2023, emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di II Grado del Veneto.
Motivi del ricorso:
1. non debenza della somma, in quanto il giudizio in cui era stata pronunciata la condanna alle spese processuali era stato estinto per effetto della definizione agevolata di cui alla l. 197 del 2022, e, per effetto di tale estinzione, non avrebbero dovuto residuare ulteriori obblighi di pagamento a carico del contribuente.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, che ha controdedotto sui motivi e chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è stato discusso nel merito nella pubblica udienza del 16 febbraio 2026, all'esito della quale è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1. Preliminarmente si evidenzia, pur se le parti non hanno posto questioni sul punto, che la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice tributario - pur se essa ha ad oggetto non un tributo, ma un credito di diritto civile -, in quanto, secondo la Corte regolatrice, “rientra nella giurisdizione tributaria la controversia sulle somme liquidate dalle commissioni tributarie a titolo di spese processuali, poiché, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alla giurisdizione tributaria appartengono tutte le controversie relative ai tributi, di ogni genere e specie, con "ogni accessorio" (Cass. Sez. U., 13/07/2015, n. 14554, Rv. 635781 -
01).
2. Nel merito, il ricorso è infondato.
Con precedente ricorso proposto in data 14 dicembre 2018 il ricorrente aveva impugnato l'estratto di ruolo del 13 novembre 2018 e, congiuntamente a questo, aveva impugnato l'avviso di accertamento n.
T6Z011103645/2014.
Il giudizio di primo grado era stato definito con sentenza di questa Corte n. 320 del 2019, che aveva respinto il ricorso con compensazione delle spese di lite.
Il contribuente aveva appellato la sentenza, e la Corte di giustizia tributaria del Veneto aveva respinto l'appello con sentenza n. 115 del 2023, condannando l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquidava in complessivi euro 2.500,00, oltre al 15 % per rimborso forfettario delle spese generali.
Nelle more del termine per la proposizione dell'eventuale ricorso per cassazione il contribuente aveva presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-
Riscossione ai sensi della l. n. 197 del 2022, dichiarazione che poi era stata accolta.
Il contribuente riteneva di aver definito con la procedura ex l. n. 197 del 2022 anche le somme dovute per le spese di rappresentanza e difesa della controparte vincitrice in secondo grado - e su tale presupposto ha impugnato con il ricorso qui esaminato la cartella di pagamento successivamente emessa con cui la condanna alle spese veniva messa in esecuzione - ma questa tesi è priva di base legale.
L'art. 1, comma 231, l. n. 197 del 2022, infatti, permette di rottamare “i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022”; tra essi pacificamente non vi era il debito per le spese di rappresentanza e difesa dovute in conseguenza della sentenza della Corte di giustizia tributaria del Veneto, quantomeno perché tale sentenza era stata depositata soltanto il 30 gennaio
2023, ed il relativo carico è stato affidato all'agente della riscossione dopo il termine massimo previsto dalla legge.
Né si può ritenere che il debito derivante della condanna per spese di rappresentanza e difesa venga meno per effetto della rottamazione del carico relativo al tributo sottostante il debito per le spese processuali, perché il comma 231 della norma citata prevede che l'adesione alla procedura di rottamazione consente al contribuente di non “corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112”, ma non cita mai, tra i debiti che sono estinti per effetto dell'adesione alla procedura agevolata, quelle dovute per spese di rappresentanza e difesa.
Il contribuente sostiene nel ricorso che il venir meno di tale credito si debba desumere indirettamente dall'obbligo di rinuncia alle eventuali liti pendenti che è previsto espressamente dalla l. n. 197 del 2022, ma anche questo argomento, in realtà, è privo di base legale, perché il comma 236 dell'art. 1 l. n. 197 del 2022 dispone che “nella dichiarazione di cui al comma 235 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati;
in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti”.
Il meccanismo previsto dal legislatore per tutelare il contribuente dall'eventuale pagamento di spese di lite per il giudizio pendente è, pertanto, la sospensione, e poi, l'estinzione del giudizio, per effetto dell'adesione alla procedura di rottamazione.
Nel sistema del comma 236, pertanto, il contribuente è garantito, quanto alle spese processuali, dal fatto che, una volta pagato il debito, il giudizio è destinato a concludersi con una pronuncia di estinzione, che non conterrà la condanna alle spese di lite, in quanto incompatibile con l'adesione alla procedura di rottamazione, secondo l'interpretazione del sistema processuale di Sez. 5, Ordinanza n. 7107 del 2019, richiamata nel ricorso.
Però, nel caso in esame, il meccanismo di definizione del giudizio pendente non si è svolto secondo la scansione prevista dal comma 236, ma secondo una scansione diversa, decisa in autonomia dal contribuente, perché il giudizio di secondo grado era concluso alla data in cui è stata presentata la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, e, quindi, con riferimento ad esso, nessuna pronuncia che dichiarasse l'estinzione del giudizio poteva essere emessa dalla Corte territoriale veneta, che ormai si era spogliata del potere di giudicare, mentre il giudizio di cassazione, per decisione del contribuente, non è mai iniziato.
Ne consegue che nel caso in esame nessuna dichiarazione di estinzione del giudizio poteva essere pronunciata, né in secondo grado, né in quello di cassazione;
la vicenda di specie, pertanto, fuoriesce dallo schema del comma 236, che avrebbe fornito sul punto tutela al contribuente.
In definitiva, manca nel sistema tributario una norma esplicita che permetta di ritenere che con la definizione agevolata si estingua anche il debito relativo al pagamento delle spese processuali, che è conseguenza della condanna pronunciata nel giudizio relativo al tributo estinto mediante la procedura di rottamazione.
Né tale estinzione può essere ricavata dai principi generali sottesi alla procedura di cui alla l. n. 197 del
2022, ed alle procedure di condono in generale, anche in ragione del fatto che, pur appartenendo alla giurisdizione tributaria per le ragioni sopra ricordate, il debito relativo al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa della controparte è pur sempre una obbligazione di diritto civile, che ha una sua autonomia rispetto al tributo dalla cui contestazione è sorto il contenzioso all'interno del quale essa è stata generata.
Il ricorso è, pertanto, infondato.
3. Per la complessità e novità della questione sussistono i gravi ed eccezionali motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese di lite.