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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
IB DI IG
.
Oggi 18.02.2025 a seguito dell'udienza celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Letti gli atti e le note scritte depositate dal convenuto opposto
IL GIUDICE
Pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente alle ore 19:55
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. TA Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IB DI IG
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa TA Marina
Pipitone, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 3293 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2021 promossa
DA
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Laface in virtù di procura in calce all' atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, viale Regina Margherita n. 20
Attore opponente
CONTRO
“ (P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante legale, , rappresentato e difeso dagli Controparte_2 avv.ti Salvatore e Luca Collura in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata in Porto Empedocle, nella Via Roma n. 129, presso lo studio degli indicati difensori
Convenuto opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
2 Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato il Geom. Parte_1 proponeva opposizione al d.i. n. 938/2021 emesso dall'intestato Tribunale il 07/10/2021 ( RG 2103/2021) con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 7060,00, oltre gli interessi e le spese del procedimento monitorio in favore della Controparte_1
Deduceva in particolare di aver ricevuto nell'agosto del 2020 un incarico professionale avente ad oggetto “Richiesta di visione atti ed estrazione copia in carta semplice ai sensi della L.241/1990 e s.m. ed i. e L.R.
7/2019” da indirizzare sia alla Soprintendenza dei BB.CC.AA. di
AG sia all Comune di Lampedusa e Linosa, riceveva Parte_2 inoltre l'incarico di curare la redazione di un progetto di recupero paesaggistico relativo ad un lotto di terreno in Lampedusa e Linosa, C.da
Cala Pisana Lampedusa, censito al foglio 20 particella 33, del quale il era proprietario;
di aver redatto un progetto preliminare
CP_2 finalizzato sia all'ottenimento dell'accertamento di compatibilità paesaggistica indirizzato alla Soprintendenza dei BB.CC.AA di AG anche al fine di sanare un abuso edilizio commesso dal;
di non
CP_2 aver ricevuto dal alcun incarico relativo alla presentazione di
CP_2 un progetto con relativo computo metrico per la realizzazione di un parcheggio per autovetture in località aeroporto in Lampedusa e Linosa;
evidenziava di aver espletato molteplici attività quali rilievi topografici, rilievi metrici in immobili di proprietà del nei quali instaurare
CP_2 attività di officina meccanica;
accessi negli Uffici degli Enti preposti e di aver correttamente espletato l'incarico ricevuto;
eccepiva la mancanza di prova del credito ingiunto;
svolgeva domanda riconvenzionale al fine di ottenere il pagamento di prestazioni professionali svolte e non indicate nelle fatture versate in atti e pagate dall'opposto.
Svolgeva le seguenti conclusioni “ Giusto tutto quanto esposto in narrativa, dichiarare nullo, annullare, revocare o, comunque, rendere inefficace con qualunque statuizione il decreto ingiuntivo opposto, rigettando ogni domanda proposta dall'opposta perché infondata nessuna
3 somma è dovuta da parte dell'opponente Geom. per il Parte_1 presunto titolo vantato. 2) In via riconvenzionale, giusto tutto quanto dedotto in narrativa, ritenere e dichiarare che il Geom. Parte_1
è creditrice della società , con sede in Controparte_1
Lampedusa e Linosa, nella Via Nino Bixio n. 1, P.IVA in P.IVA_1 persona del rappresentante legale, sig. , nato in [...]
Lampedusa e Linosa il 20.02.1972, della somma di € 11.400,00 di cui alla nota per competenze tecniche allegata e per le causali dedotte in atti e, conseguentemente, 3) Condannare la società , Controparte_1 con sede in Lampedusa e Linosa, nella Via Nino Bixio n. 1, P.IVA
, in persona del rappresentante legale, sig. P.IVA_1 CP_2
nato in [...] e Linosa il 20.02.1972, al pagamento della
[...] somma di € 11.400,00. In via istruttoria, ammettere tutti i mezzi istruttori utili e conducenti a fini di causa quali l'interrogatorio formale del legale rappresentante la società opposta, la prova per testi, la CTU tecnica per la determinazione e/o verifica dei compensi professionali relativamente alle attività espletate, la produzione documentale e l'acquisizione di atti cosi come sarà consentito nei concedendi termini di legge. 5) Con riserva di precisare e modificare le conclusioni ex art. 183 c.p.c. 6) Con vittoria di spese e competenze di causa.
Si costituiva in giudizio la società in persona del Controparte_1
l.r. con deposito di comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta, e nella premessa di aver conferito un incarico professionale al
Geom avente ad oggetto un progetto con relativo computo Pt_1 metrico per la realizzazione di un parcheggio per autovetture in località aeroporto in Lampedusa e Linosa;
di aver corrisposto alla stessa la somma di € 7060,00 attraverso due bonifici bancari, ha dedotto l'inadempimento del professionista incaricato che non realizzava quanto previsto dall'incarico; di aver ottenuto dall'intestato Tribunale il d.i oggi opposto.
In via preliminare eccepiva la nullità della nomina e/o il difetto di legittimazione del difensore giacché la procura alle liti veniva conferita al
4 difensore nominato per proporre opposizione al decreto ingiuntivo nei confronti di tale “ , cioè un soggetto assolutamente estraneo CP_3 ai fatti di causa, anche la data di emissione del d.i. riportata in procura era diversa da quella del d. i. emesso dal Tribunale di AG;
nel merito contestava le avverse doglianze e la domanda riconvenzionale formulata in quanto sfornita di prova.
Instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ rigettare
l'opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi sopra esposti;
- rigettare la domanda riconvenzionale avanzata dalla geometra
, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese, Pt_1 competenze ed onorari del giudizio da distrarre a favore dei sottoscritti difensori, che non hanno avuto anticipate le spese di giudizio”
Concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., solamente parte opposta depositava memoria ex art 183 co 6 secondo termine, avanzando richiesta di prova orale che veniva rigettata con l'ordinanza riservata del
9.08.2023 e la causa inviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni all'udienza del 20.02.2024, la causa veniva inviata all'udienza odierna per la discussione orale ex art 281 sexies cp.c. con assegnazione di termine per deposito di note conclusive.
Così tratteggiata la materia del contendere nei termini sin qui sintetizzati pare opportuno esaminare l'eccezione preliminare sollevata dalla società opposta di nullità della procura e difetto di ius postulandi del procuratore dell'opponente.
Dall'esame degli atti di causa e in particolare dall'esame della procura alle liti conferita ex art 83 cpc ed allegata agli atti emerge che la stessa veniva rilasciata per proporre opposizione al d.i. n. 938/2021 emesso dal
Tribunale di AG.
Dunque l'oggetto dell'incarico è ben determinato a prescindere dall'evidente refuso di intraprendere l'opposizione nei confronti di un soggetto estraneo al presente giudizio.
L'errata indicazione dei dati anagrafici di controparte non è motivo di nullità della procura in ragione dell'esatta indicazione del provvedimento
5 che si contesta ossia, il decreto ingiuntivo, con indicazione del numero e dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, il che consente di individuare il procedimento, il titolo di cui l'opposto chiede la conferma e le parti destinatarie dello stesso e raffrontarle con gli attuali opponenti.
Pertanto non rilevandosi alcun vizio di rappresentanza nella procura rilasciata ed allegata agli atti superfluo sarebbe stato promuovere la sanatoria, assegnando un termine alla parte opponente per eliminare il vizio secondo il disposto dell'art. 182 cpc.
Venendo al merito della controversia si osserva preliminarmente che in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., per tutte,
Cass. civ,. sez. un., n. 13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito, mentre al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte. Pertanto, il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni. Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. civ.
n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Ciò posto, occorre procedere ad un breve inquadramento giuridico della fattispecie in disamina che, ai sensi dell' art. 2230 c.c., fonda su un contratto d'opera intellettuale avente ad oggetto il conferimento al Geom.
di uno specifico incarico professionale in favore del convenuto. Pt_1
Come sancito da costanti pronunce giurisprudenziali, presupposto essenziale ed imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione
6 d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente convenuto per il pagamento di detti compensi.
La prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, quando il diritto al compenso sia dal convenuto contestato sotto il profilo della mancata instaurazione di un simile rapporto, grava sull'attore , anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al Giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova, anche presuntiva, del conferimento dell'incarico professionale e del suo espletamento, sottraendosi il risultato del relativo accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, al sindacato di legittimità (Cassazione civile sez. VI - 10/05/2018, n. 11283; Tribunale -
Grosseto, 06/07/2018, n. 646 Tribunale - Siena, 10/01/2019, n. 41;
Tribunale -Teramo n. 819/2022); prova che può ritenersi assolta dall'allegazione della documentazione in possesso del medesimo professionista, da questi assunta in base ai suoi atti, trattandosi di elementi incompatibili con la semplice versione orale dei fatti offerta dalla parte rappresentata o dai suoi eredi (Corte appello sez. II - Bari,
22/10/2012, n. 1100).
Ebbene, nel caso di specie non risulta essere in contestazione né il conferimento dell'incarico professionale del 20.08.2020 avente ad oggetto
“Richiesta di visione atti ed estrazione copia in carta semplice ai sensi della L.241/1990 e s.m. ed i. e L.R. 7/2019” indirizzata sia alla sia all del Comune di Controparte_4 Pt_2
Lampedusa e Linosa, né l'espletamento dello stesso da parte dell'odierna opponente.
In realtà il creditore opposto contesta al professionista l'inadempimento contrattuale in relazione allo specifico incarico di effettuare un progetto con relativo computo metrico per la realizzazione di un parcheggio per autovetture in località aeroporto in Lampedusa e Linosa per il quale aveva
7 corrisposto quale compenso la somma di € 7060,00 allegando, quale prova dell'inadempimento, la nota del Comune di Lampedusa e Linosa a firma del responsabile del settore VI assunta a prot. n 18746 del
23.11.2021 nella quale si attesta che agli atti dell'Ufficio non esistono progetti e/o documentazione tecnica/amministrativa relativa ad un progetto di recupero dello stato di fatto e riqualificazione ambientale ed urbana con risanamento e costituzione di giardino pensile da realizzare in
c.da Cala Pisana al Fg 20, p.lla 33 a nome della ditta CP_2
e a firma del Geom. ; allegava altresì, quale
[...] Parte_1 prova dell'avvenuto conferimento dello specifico incarico professionale una mail del 14.09.2020 a firma del professionista nella quale, secondo le prospettazioni dell'opposto il Geometra aggiorna il rappresentante legale dell'odierna opposta proprio sull'incarico professionale cui ha fatto riferimento la società opposta al momento della presentazione del ricorso monitorio .
Sul punto l'opponente ha contestato di aver mai ricevuto tale specifico incarico ossia la presentazione di un progetto e relativo computo metrico per la realizzazione di un parcheggio per autovetture in località aeroporto in Lampedusa e Linosa.
Anzi, precisava che l'incarico conferito in uno alle attività di cui alla lettera del 20.08.2020 riguardava la redazione di un progetto per il recupero paesaggistico relativo al terreno in Lampedusa Linosa identificato in catasto al fg 20 particella 33, previa regolarizzazione delle opere abusive realizzate dalla ditta committente.
A tal fine produceva corposa documentazione attestante la redazione di progetto preliminare finalizzato all'ottenimento dell'accertamento di compatibilità paesaggistica presso la Soprintendenza dei BB.CC.AA di
AG, il computo metrico estimativo avente ad oggetto le opere relative al rilascio del parere paesaggistico, comportante la messa in sicurezza del terreno per i quali lavori aveva ottenuto la corresponsione di un acconto sul compenso come descritto nella pro forma del 16.10.2021.
8 Ebbene a fronte delle specifiche contestazioni dell'opponente di non aver ricevuto alcun incarico relativo alla presentazione di un progetto con relativo computo metrico per la realizzazione di un parcheggio per autovetture in località aeroporto in Lampedusa e Linosa era onere dell'opposto, secondo i noti criteri di riparto dell'onere della prova, dare la prova dell'avvenuto conferimento di tale specifico incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare … la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, anche tramite il ricorso alle presunzioni.
Tuttavia la non ha dato prova di aver conferito uno specifico CP_1 incarico per la redazione di un progetto per la realizzazione di un parcheggio per autovetture in località aeroporto in Lampedusa e Linosa, mentre è invece emerso dalla documentazione versata in atti che l'oggetto dell' incarico fosse soltanto una valutazione preliminare finalizzata all'ottenimento dell'accertamento di compatibilità paesaggistica presso la
Soprintendenza dei BB.CC.AA di AG , assolta con la redazione del progetto depositato in atti, redatta dalla mandataria nel rispetto dei doveri di diligenza richiesta per l'incarico professionale affidatole ed esperita facendo legittimo affidamento sulle risultanze della documentazione acquisita da pubblici uffici.
In effetti nella nota del 14.09.2020, che secondo le prospettazioni dell'opposto prova il conferimento di tale specifico incarico, il professionista riassume, al fine di rendere edotto il committente, il procedimento e l'iter della pratica in corso specificando che la stessa è finalizzata all'ottenimento della Autorizzazione paesaggistica.
Anzi, in essa il professionista richiama l'incarico conferito il 20 agosto finalizzato alla richiesta, visione atti progettuali ed al contempo alla progettazione medesima dovuta al preavviso di diniego da parte della
Soprintendenza dei BB.CC.AA. di AG emesso il 23.04.2020 prot n.
4431
Dunque tale documento non prova il conferimento dell'incarico, così come la nota del Comune assunta a prot. n 18746 del 23.11.2021 non può
9 essere assunta a prova dell'inadempimento giacché l'inadempimento presuppone la prova del conferimento dell'incarico.
In definitiva non vi è prova del credito chiesto in restituzione in seguito all'asserito inadempimento contrattuale.
Al contempo parte attrice opponente avanzando domanda riconvenzionale per il pagamento a saldo delle prestazioni professionali eseguite, non ha dato prova né del conferimento dell'incarico né dello svolgimento di attività professionale inerente ai citati 1) Rilievo topografico terreno in catasto al foglio 20 particella 31, elaborazione e rappresentazione progettuale finalizzata alla realizzazione di un fabbricato e 2) Rilievo metrico ed approntamento progetto per la regolarizzazione delle opere abusive realizzate nel fabbricato, parzialmente allo stato rustico, sito in C.da Monaco, piano seminterrato e terra, utilizzato come officina, urbanisticamente e catastalmente destinato a deposito, censito in catasto al foglio 15 part.1703.
Si ritiene di compensare le spese di lite in ragione della reciprocità di soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di AG, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P avv. TA Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.3293/2021
Revoca il d.i. n. 938/2021 emesso dall'intestato Tribunale il 07/10/2021;
Compensa le spese di lite
Così deciso in AG in data 18.02.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa TA Pipitone
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Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. TA Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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