Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/06/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 05/05/2025 al n. 2264/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. CAPRA Parte_1 C.F._1
CONSUELO, elettivamente domiciliato in VIA PISACANE 1/A 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. CAPRA CONSUELO
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. CAPRA CP_1 C.F._2
CONSUELO, elettivamente domiciliato in VIA PISACANE 1/A 46100
MANTOVA presso lo studio dell'avv. CAPRA CONSUELO
resistente avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1) La figlia è affidata in Parte_1 CP_1 Per_1
via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione preferenziale e residenza presso l'abitazione della madre. I genitori si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nell'interesse del figlio,
garantendo allo stesso, altresì, un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. I signori e CP_1 Parte_1
dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di mentre ogni Per_1
genitore potrà singolarmente assumere autonomamente le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione durante il periodo di permanenza del figlio presso le rispettive abitazioni.
2) Il padre continuerà a vedere e tenere con sé ogniqualvolta lo vorrà, Per_1
accordandosi con la madre, come attualmente sta già avvenendo, tenendo sempre in considerazione gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia nonché gli impegni lavorativi del padre che svolgendo il proprio orario di lavoro su turni non consente la predeterminazione di un calendario fisso e rigido. La vicinanza delle abitazioni dei genitori, che distano poche centinaia di metri l'una dall'altra, nonché il buon rapporto esistente tra i ricorrenti,
favorisce le frequentazioni libere di con il padre. I genitori che sono Per_1
separati di fatto da circa 4 anni hanno dimostrato di saper esercitare in modo pagina 2 di 5 consapevole la responsabilità genitoriale e di concedersi reciprocamente ampi e idonei spazi di frequentazione con la figlia. Allo stesso modo i genitori cureranno di trascorrere con la figlia durante le vacanze estive idonei periodi e si alterneranno le festività dell'anno secondo il principio dell'alternanza,
accordandosi fra loro;
3) Il sig. verserà alla madre la somma di € 300,00 mensili a titolo di CP_1
concorso nel mantenimento di , entro e non oltre il giorno 15 di ciascun Per_1
mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
4) Le spese straordinarie della figlia saranno suddivise al 50% tra i genitori,
secondo il seguente schema previsto dal protocollo del Tribunale di Mantova:
1) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, d) tickets sanitari. 2) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche b) cure termali e fisioterapiche c) trattamenti sanitari erogati anche dal SSN e non effettuati tramite lo stesso d) cure non convenzionali e) farmaci particolari 3) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione scolastiche di tutti i gradi di istruzione imposte da istituti pubblici b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno c) gite scolastiche senza pernottamento d) trasporto pubblico;
4) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione scuola media e superiore ed all'università imposte da imposte da istituti privati b) corsi di specializzazione c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e pagina 3 di 5 lezioni private e) alloggio presso la sede universitaria. 5) spese extrascolastiche
(da documentare) che non prevedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre e dopo scuola, b) centro ricreativo estivo 6) spese extrascolastiche (da documentare) che prevedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ludiche, ricreative e pertinenti attrezzature b)
spese di custodia (baby sitter) c) viaggi e vacanze. Per le spese straordinarie,
che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con l'obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni. Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto sarà
inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 gg dall'esibizione del documento attestante l'esborso;
5) L'Assegno Unico è richiesto e percepito interamente dalla madre, genitore collocataria della figlia;
6) I ricorrenti chiedono la pronuncia della sentenza alle condizioni sopra riportate”;
- per PM: “Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, pagina 4 di 5 il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 12/06/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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