TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 11/11/2025, n. 1467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1467 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2350/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 9.10.2025, promossa da:
C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dell'avv. VASSALLI SERGIO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – Scioglimento
Conclusioni: per come da conclusioni precisate all'udienza del 9.10.2025; Parte_1
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole
1 MOTIVI DELLA DECISIONE premesso che contraeva matrimonio con rito civile con Parte_1 Controparte_1 in data 08/04/1992 in Bergamo (anno 1992, atto n. 29, reg. Bergamo, parte I), dalla cui unione nascevano i figli e , tutti e tre maggiorenni Persona_1 Persona_2 Persona_3 economicamente indipendenti, e che con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2239/2006 del 19 ottobre 2006, pubblicata il 22 novembre 2006, si separava giudizialmente dal marito, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare il divorzio. non si Controparte_1 costituiva in giudizio, né compariva personalmente in udienza.
All'udienza di comparizione del 9.10.2025 compariva personalmente insieme al Parte_1 difensore;
il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di procedeva a sentire he confermava di volere ottenere Controparte_1 Parte_1 il divorzio e di avere contatti soltanto sporadici con il marito (“non sento e non vedo mio marito dal
2005. Non so dove abita, né che cosa faccia. Confermo che i nostri figli sono tutti indipendenti economicamente. Io non ho formulato domanda di assegno divorzile”, v. verbale udienza 9.10.2025).
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Dagli atti di causa, risulta che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile, in data 08/04/1992 in Bergamo (anno 1992, atto n. 29, reg. Bergamo, parte
I).
Con sentenza n. 2239/2006 del 19 ottobre 2006, pubblicata il 22 novembre 2006, il Tribunale di
Bergamo pronunciava la separazione personale delle parti.
Dalla loro unione nascevano i figli e , tutti e tre Persona_1 Persona_2 Persona_3 maggiorenni economicamente indipendenti.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo la parte costituita, anche in considerazione del comportamento processuale della controparte, dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia sullo status.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Nessuna altra statuizione va pronunciata, in assenza di domande anche economiche.
2 Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della controparte, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
n data 08/04/1992 in Bergamo (anno 1992, atto n. 29, reg. Bergamo, parte I);
[...] dichiara irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
BERGAMO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 9.10.2025, promossa da:
C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dell'avv. VASSALLI SERGIO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
C.F. ) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – Scioglimento
Conclusioni: per come da conclusioni precisate all'udienza del 9.10.2025; Parte_1
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole
1 MOTIVI DELLA DECISIONE premesso che contraeva matrimonio con rito civile con Parte_1 Controparte_1 in data 08/04/1992 in Bergamo (anno 1992, atto n. 29, reg. Bergamo, parte I), dalla cui unione nascevano i figli e , tutti e tre maggiorenni Persona_1 Persona_2 Persona_3 economicamente indipendenti, e che con sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2239/2006 del 19 ottobre 2006, pubblicata il 22 novembre 2006, si separava giudizialmente dal marito, si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando di pronunciare il divorzio. non si Controparte_1 costituiva in giudizio, né compariva personalmente in udienza.
All'udienza di comparizione del 9.10.2025 compariva personalmente insieme al Parte_1 difensore;
il Giudice relatore, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di procedeva a sentire he confermava di volere ottenere Controparte_1 Parte_1 il divorzio e di avere contatti soltanto sporadici con il marito (“non sento e non vedo mio marito dal
2005. Non so dove abita, né che cosa faccia. Confermo che i nostri figli sono tutti indipendenti economicamente. Io non ho formulato domanda di assegno divorzile”, v. verbale udienza 9.10.2025).
Ciò premesso, come risulta dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Dagli atti di causa, risulta che e hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio con rito civile, in data 08/04/1992 in Bergamo (anno 1992, atto n. 29, reg. Bergamo, parte
I).
Con sentenza n. 2239/2006 del 19 ottobre 2006, pubblicata il 22 novembre 2006, il Tribunale di
Bergamo pronunciava la separazione personale delle parti.
Dalla loro unione nascevano i figli e , tutti e tre Persona_1 Persona_2 Persona_3 maggiorenni economicamente indipendenti.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo la parte costituita, anche in considerazione del comportamento processuale della controparte, dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia sullo status.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento. Nessuna altra statuizione va pronunciata, in assenza di domande anche economiche.
2 Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della controparte, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
n data 08/04/1992 in Bergamo (anno 1992, atto n. 29, reg. Bergamo, parte I);
[...] dichiara irripetibili le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di
BERGAMO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 22.10.2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice rel. est. dott.ssa Liboria Maria Stancampiano
3