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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/04/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Domenico Tempone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1175/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto risoluzione contrattuale per inadempimento e risarcimento danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
TRA
(c.f./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Bianchini del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maristella Caivano in Potenza alla Via del Gallitello n° 215, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio;
pec indicata in atti;
(attrice)
CONTRO
(c.f. ; Controparte_1 C.F._1
Pagina 1 di 12 (P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Dell'Acqua del Foro di Salerno ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuditta
Lamorte in Potenza alla Via Livorno n. 131, giusta procure in atti;
pec indicata in atti;
(convenuti)
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 17/07/2024, svoltasi in modalità cartolare mediante deposito di note scritte di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti si riportavano alle rispettive conclusioni già rassegnate in atti chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
-Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto innanzi Parte_1
al Tribunale di Potenza la e l'ing. chiedendo Controparte_2 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come successivamente precisate:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, per le ragioni di cui in premessa:
a) in via principale: (i) dichiarare risolto o comunque inefficace il contratto stipulato da e del 4/2/2011; (ii) condannare l'ing. Parte_1 Controparte_2 CP_1
Pagina 2 di 12 e la società , in solido fra loro a corrispondere alla CP_1 Controparte_2
società la somma di € 88.720,00, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria dal dì del dovuto al dì del soddisfo ovvero quella diversa somma maggiore
o minore che dovesse risultare di giustizia;
b) in via subordinata al rigetto della domanda sub (ii) promossa nei confronti di
, condannare quest'ultima alla restituzione della somma di € Controparte_2
18.720,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa.”
In particolare parte attrice deduceva: 1) di aver acquistato dalla società CP_3
con contratto datato e sottoscritto il 23/04/2010, i diritti connessi ad alcuni elaborati progettuali riferiti alla realizzazione di impianti idroelettrici, tra cui quello da realizzarsi sul fiume Nocito in Potenza, località San Martino d'Agri; 2) l'acquisto era stato preceduto dalla disamina di un parere di fattibilità reso da un tecnico specializzato con perizia dell'anno 2007, sottoscritta dell'ing. e Controparte_1
elaborata dalla di cui l'ing. era Controparte_2 Controparte_1
l'amministratore legale rappresentante;
3) sulla base di detta perizia, ovvero dei costi ivi indicati di realizzazione e resa dell'impianto in kwh, parte attrice si determinava a procedere all'acquisto del progetto e relativi diritti all'esito del significativo rendimento che avrebbe potuto avere;
4) successivamente, onde addivenire alla concreta realizzazione dell'impianto, parte attrice affidava alla stessa il compito di redigere ulteriori perizie a fronte di un Controparte_2
pagamento per compensi di €. 80.000,00, oltre accessori;
5) all'esito dell'ulteriore perizia commissionata, veniva consegnato elaborato, datato 06/05/2011 e sottoscritto dall'ing. nel quale il rapporto tra costi di realizzazione e Controparte_1
quelli di rendimento erano significativamente diversi dalla perizia del 2007, rendendo antieconomico l'investimento, circostanza confermata anche da altra
Pagina 3 di 12 perizia fatta redigere da diverso professionista di fiducia di parte attrice;
6) ritenuto parte attrice di essere stata condizionata ed indotta all'acquisto del progetto da errate valutazioni della e per essa dall'ing. Controparte_2 Controparte_1
sottoscrittore anche della seconda perizia, rappresentate nella relazione datata
2007, in data 22/05/2013 chiedeva ai convenuti la somma di €. 95.000,00 a titolo di risarcimento del danno, fondando la richiesta, in via principale, sulla base di una responsabilità da cd. “contatto sociale” e, in via subordinata, per responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.; 7) ottenuto riscontro negativo, parte attrice si vedeva costretta ad introdurre il presente giudizio al fine di sentir accogliere le conclusioni come rassegnate.
Con distinte comparse depositate in data 24/07/2014, si costituivano i convenuti i quali chiedevano il rigetto delle domande di parte attrice poiché inammissibili, infondate in fatto e diritto eccependo, per la prospettata responsabilità extracontrattuale, l'intervenuta prescrizione del diritto.
Nello specifico contestavano l'inammissibilità della domanda di risarcimento di natura contrattuale poiché parte attrice era estranea al rapporto intercorso esclusivamente tra i convenuti e la società alienante solo alla quale ultima CP_3
eventualmente i convenuti dovevano rispondere per la relazione commissionata, comunque mai contestata dalla società committente.
Contestavano, inoltre, la domanda di risoluzione contrattuale riferita all'incarico ricevuto in data 04/02/2011 da parte attrice di redazione di perizia di fattibilità e realizzazione della centrale sul fiume Nocito in località San Matino d'Agri (PZ) in quanto, materia regolata dagli art. 2224 c.c., mai oggetto di contestazione e priva di collegamento con la perizia di massima datata 2007, commissionata ai convenuti da cui eventualmente parte attrice avrebbe dovuto rivolgere contestazioni in CP_3
merito alla compravendita se viziata nel consenso.
Pagina 4 di 12 Eccepivano, infine, l'intervenuta prescrizione quinquennale rispetto all'azione di risarcimento di natura extracontrattuale.
I convenuti, pertanto, chiedevano declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria contrattuale proposta nei loro confronti e, nel merito, il rigetto della domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c. poiché infondata in fatto e diritto e, in ogni caso, non provata e comunque prescritta;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Interrotto il giudizio per il decesso dell'avv. Giovanni Dell'Acqua, procuratore dell'ing. , la causa veniva ritualmente riassunta da parte attrice, cui Controparte_1
seguiva la costituzione dei convenuti sotto il patrocinio dell'avv. Valentina
Dell'Acqua.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma. c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dai convenuti, la causa, rigettata la richiesta di c.t.u. formulata dall'attrice, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, con provvedimento del 12/04/2017, all'udienza del giorno 11/04/2018 e, successivamente rinviata per carico di ruolo, all'udienza del
12/06/2019 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Depositate le comparse conclusionali e di replica, la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di valutare in contraddittorio l'opportunità dell'espletamento di c.t.u. previa tentativo di conciliazione della lite.
All'esito negativo di conciliazione, la causa, richiamato il provvedimento del
12/04/2017, ritenuta matura per la decisione, veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 17/07/2024, trattenuta definitivamente in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Pagina 5 di 12
1. Le domande, così come formulate da parte attrice, sono infondate e, pertanto, vanno rigettate.
1.1 in merito alla domanda di risoluzione e/o inefficacia del contratto del
04/02/2011 con conseguente richiesta di risarcimento danni, fondata sulla responsabilità da cd. “contatto sociale” tra le parti e, pertanto, sottoposta alle regole della responsabilità contrattuale, va rilevato che - sebbene la fattispecie venga ricondotta da pronunce della Suprema Corte, tra cui quelle richiamate da parte attrice, essenzialmente a casi di responsabilità medica, responsabilità del mediatore, responsabilità del notaio o responsabilità del professionista riferita all'errata stesura del certificato energetico – a parere di questo giudice, pur in astratto riconducibile al caso che ci occupa, in concreto deve comunque ritenersi infondata per assenza dei presupposti per poter attribuire ai convenuti siffatta responsabilità.
Preliminarmente va rilevato che la definizione di “contatto sociale” si collega ad un rapporto, privo di base contrattuale, intercorrente tra due soggetti, di cui uno fa affidamento su un dovere di diligenza gravante in capo al secondo, sulla base delle sue specifiche competenze tecniche e professionali;
da ciò, secondo parte di giurisprudenza e dottrina, ne consegue che il rapporto concretamente intervenuto tra i due soggetti è un rapporto idoneo a produrre obbligazioni previste dall'art. 1173 c.c. nella parte in cui la norma prevede come fonte di obbligazione “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”; in definitiva tale obbligo, nel suo contenuto, si sostanzia nell'espletamento dell'attività da parte dell'obbligato adottando un'adeguata diligenza al fine di evitare il verificarsi di pregiudizi in capo al soggetto con cui sia venuto in contatto;
conseguentemente, secondo tale fattispecie, pur in assenza di un vincolo contrattuale, il soggetto, gravato da obblighi di protezione e non di prestazione, risponderà dei danni
Pagina 6 di 12 cagionati per negligenza secondo la disciplina prevista per la responsabilità da inadempimento, e non ex art.2043 c.c.
Ciò detto, tuttavia, appare evidente che la responsabilità da cd. “contatto sociale”, soggetta pertanto alle regole della responsabilità contrattuale, (pur se in assenza di un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato) non può ritenersi sempre configurabile in ogni caso in cui taluno, nell'eseguire l'incarico conferitogli da altri, procuri un danno a terzi come effetto riflesso dell'attività espletata, ricorrendo, al contrario, solo quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge o finalizzata a tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo di detta responsabilità si individui negli altri fatti atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico (Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n.
29711 del 29/12/2020).
Orbene, applicando, per quanto detto, i criteri che regolano l'obbligazione di natura contrattuale in relazione al riparto dell'onere probatorio in caso di asserito inadempimento, deve ritenersi che parte convenuta, dalla documentazione allegata, ha fornito idonea prova dei fatti impeditivi della pretesa formulata dall'attrice.
Come è noto, infatti, in materia di credito derivante da inadempimento contrattuale, alla parte creditrice è posto l'esclusivo onere della indicazione della fonte negoziale (o legale) da cui deriva la pretesa, allegando esclusivamente l'inadempimento, mentre parte debitrice che contesti la pretesa creditoria è obbligata ad allegare e provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dell'obbligazione (in tal senso Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765;
Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Pagina 7 di 12 Ebbene, dall'esame della relazione redatta nel 2007 da per CP_1 Controparte_2
conto di e sottoscritta dall'ing. , risulta palesemente, sin CP_3 Controparte_1
dall'intestazione, trattarsi di una perizia di massima (“Stato progetto preliminare”), tra l'altro basata su dati idrologici e idrografici non rilevati sul luogo, ma basati su rilevamenti il più possibile vicini al luogo di costruzione della centrale (fiume Agri), come in possesso del Servizio Idrografico di Catanzaro;
tale circostanza deve ritenersi certamente conosciuta da parte attrice, non solo perché espressamente indicato nel documento, ma anche perché, con riferimento alla successiva e ben più complessa relazione tecnica commissionata ai convenuti da parte attrice in data
04/02/2011 (ovvero a distanza di ben quatto anni), composta anche dalla specifica consulenza Idrogeologica ed Idraulica del C.U.G.RI (ovvero
[...]
Controparte_4
), il contratto professionale all'uopo stipulato prevedeva varie fasi, tra cui la
[...]
relazione idrologica delle acque superficiali (fase B), ed era anche previsto che
<l'esecuzione dei punti C, D ed E del presente articolo è subordinata alle risultanti della relazione idrologica delle acque superficiali di cui al punto B del presente articolo. La “Committente”, in caso i risultati della suddetta relazione idrologica dovessero evidenziare una stima della producibilità dell'impianto che differisca in modo sostanziale da quella riportata nel progetto preliminare, sulla base di una simulazione finanziaria del possibile investimento, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non procedere con i punti C, D ed E del contratto>; l'inserimento di tale clausola in sostanza evidenzia come parte attrice fosse a conoscenza che la prima perizia era solo preliminare ad ulteriori e ben più elaborati rilievi effettuati sui luoghi, impegnando ben più rilevanti investimenti economici rispetto alla relazione del 2007, altrimenti tale clausola non avrebbe avuto ragion d'essere.
Pagina 8 di 12 Tra l'altro, al fine di valutare la condotta del debitore di una prestazione professionale in termini di esatto adempimento, è necessario accertare con certezza l'oggetto della prestazione, la quale costituisce logica premessa rispetto all'analisi della diligenza nell'adempimento (Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n. 443 del 16/01/2012); pertanto tenuto conto della tipologia dell'elaborato dell'anno 2007, ovvero una stima di massima, non può certamente imputarsi un comportamento negligente ai convenuti nella stesura della citata relazione, tra l'altro mai contestata dalla committente che, ove non ritenuta idonea in relazione allo specifico CP_3
mandato conferito, avrebbe certamente provveduto in tal senso.
Va inoltre precisato che l'attività esercitata dai convenuti rientra nell'ambito dell'esercizio delle professioni intellettuali e pertanto regolata dagli artt. 2229 c.c. e segg.; pertanto, trattandosi di prestazione implicante soluzioni di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde solo in caso di dolo o colpa grave, nella fattispecie non riscontrabile per la tipologia delle relazioni effettuate e mandati ricevuti.
Infine va rilevato che, nel contratto stipulato tra e parte attrice, viene CP_3
espressamente precisato in premessa che “la società ha affidato a Controparte_5
professionisti del settore l'incarico di redigere gli studi preliminari sui suddetti impianti”, con ciò evidenziandosi un comportamento ben consapevole sulla fattibilità dei progetti acquistati;
tra l'altro - proprio per quanto detto ed anche per la particolare conoscenza qualificata in materia, da ritenersi sussistente in capo a parte attrice in relazione alle finalità ed attività sociali - ai sensi dell'art. 1227 c.c., avendo proceduto a stipulare detto contratto di cessione dei progetti, senza effettuare preventivi approfondimenti (eseguiti solo successivamente ed in fase pregiudiziale), eventuali danni, per prevalente comportamento negligente dell'attrice, ricadono esclusivamente a carico della stessa che li avrebbe potuti
Pagina 9 di 12 evitare usando l'ordinaria diligenza con un comportamento diverso e preventivo alla stipula.
1.2 Il rigetto della domanda di risarcimento di natura contrattuale, per i motivi anzidetti, determina il rigetto anche della domanda di risarcimento aquiliana rispetto alla quale parte attrice non ha fornito prova degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi della fattispecie, prova a carico di parte attrice ex art. 2697 c.c.; al contrario, per le motivazioni che precedono, gli stessi elementi devono ritenersi esclusi, non potendosi imputare ai convenuti dolo o colpa nell'esecuzione della prestazione professionale, nonché il nesso causale tra attività dei convenuti e danno subito, anche all'esito dell'applicazione dell'art. 1227 c.c. come già detto.
1.3 In definitiva l'insussistenza in capo ai convenuti della prospettata responsabilità da “contatto sociale”, così come della responsabilità ex art. 2043 c.c., determina il rigetto delle relative domande di risarcimento, cui segue, come logica conseguenza, il rigetto della domanda di risoluzione e/o inefficacia del contratto intercorso tra i convenuti e parte attrice sottoscritto in data 04/02/2011 e per la parte regolarmente eseguita secondo la insindacabile volontà di parte committente sul prosieguo delle attività ulteriori previste, non risultando configurabili, nel caso di specie, per le motivazioni che precedono, le ipotesi di risoluzione;
al riguardo va infatti ulteriormente rilevato che, contrariamente a quanto asserito da parte attrice, oltre a non esservi alcun collegamento tra la prestazione del 2007 e quella successiva del 2011, l'elaborato ultimo redatto dai convenuti non è stato mai contestato da parte attrice, anche eventualmente con l'imposizione del termine di cui all'art. 1454 c.c., né è stata contestata l'inesatta esecuzione dello stesso.
2. Vanno, infine rigettate le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. formulate da entrambe le parti in quanto, per ciò che riguarda quella attrice, all'esito del rigetto delle formulate domande risarcitorie e di risoluzione, la stessa non può che essere
Pagina 10 di 12 rigettata mancandone il fondamento;
per quanto riguarda, poi, quella formulata da parte convenuta, quest'ultima non ha fornito prova dei presupposti soggettivi
(malafede o colpa grave) ed oggettivi (danno subito) posti a fondamento della richiesta di risarcimento avanzata;
né si può ritenere dagli atti di causa la sussistenza e rilevabilità di detti presupposti;
circostanze che elidono anche la possibilità di una liquidazione in via equitativa come pur richiesta;
infatti va rilevato che la figura di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., rientrando nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova dei fatti costitutivi (an e quantum), non potendo il giudice, in difetto, liquidare il danno nemmeno in via equitativa (Cass. Civ., 06/11/2005, n. 21393; Cass. Civ, 19/07/1994, n. 13355; Trib.
Roma, 10/07/2018. N. 14223).
3. Le spese del presente giudizio, all'esito dell'integrale soccombenza di parte attrice, come determinate in dispositivo in relazione ai parametri per scaglione di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, valore €. 88,720,00, tenuto conto delle fasi svolte e contenuti tra i volori minimi e valori medi, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice ed in favore dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero di R.G. 1175/2014, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA le domande formulate da parte attrice;
2) RIGETTA le domande di risarcimento ex art. 96 c.p.c. come rispettivamente formulate dalle parti;
Pagina 11 di 12 3) CONDANNA parte attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in €. 9.142,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15% sui compensi, nonché I.V.A. e Cassa Avvocati, se dovute, nelle rispettive misure di legge.
Così deciso in Potenza il 25/04/2025
Il G.O.P.
Dott. Domenico Tempone
Pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott. Domenico Tempone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1175/2014 del R.G.A.C., avente ad oggetto risoluzione contrattuale per inadempimento e risarcimento danni da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
TRA
(c.f./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Bianchini del Foro di Prato ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maristella Caivano in Potenza alla Via del Gallitello n° 215, giusta procura a margine dell'atto introduttivo del giudizio;
pec indicata in atti;
(attrice)
CONTRO
(c.f. ; Controparte_1 C.F._1
Pagina 1 di 12 (P. IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Dell'Acqua del Foro di Salerno ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Giuditta
Lamorte in Potenza alla Via Livorno n. 131, giusta procure in atti;
pec indicata in atti;
(convenuti)
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 17/07/2024, svoltasi in modalità cartolare mediante deposito di note scritte di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., le parti si riportavano alle rispettive conclusioni già rassegnate in atti chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
-Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge
69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
FATTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha convenuto innanzi Parte_1
al Tribunale di Potenza la e l'ing. chiedendo Controparte_2 Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni, come successivamente precisate:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, per le ragioni di cui in premessa:
a) in via principale: (i) dichiarare risolto o comunque inefficace il contratto stipulato da e del 4/2/2011; (ii) condannare l'ing. Parte_1 Controparte_2 CP_1
Pagina 2 di 12 e la società , in solido fra loro a corrispondere alla CP_1 Controparte_2
società la somma di € 88.720,00, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
monetaria dal dì del dovuto al dì del soddisfo ovvero quella diversa somma maggiore
o minore che dovesse risultare di giustizia;
b) in via subordinata al rigetto della domanda sub (ii) promossa nei confronti di
, condannare quest'ultima alla restituzione della somma di € Controparte_2
18.720,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo;
Con vittoria di diritti, onorari e spese di causa.”
In particolare parte attrice deduceva: 1) di aver acquistato dalla società CP_3
con contratto datato e sottoscritto il 23/04/2010, i diritti connessi ad alcuni elaborati progettuali riferiti alla realizzazione di impianti idroelettrici, tra cui quello da realizzarsi sul fiume Nocito in Potenza, località San Martino d'Agri; 2) l'acquisto era stato preceduto dalla disamina di un parere di fattibilità reso da un tecnico specializzato con perizia dell'anno 2007, sottoscritta dell'ing. e Controparte_1
elaborata dalla di cui l'ing. era Controparte_2 Controparte_1
l'amministratore legale rappresentante;
3) sulla base di detta perizia, ovvero dei costi ivi indicati di realizzazione e resa dell'impianto in kwh, parte attrice si determinava a procedere all'acquisto del progetto e relativi diritti all'esito del significativo rendimento che avrebbe potuto avere;
4) successivamente, onde addivenire alla concreta realizzazione dell'impianto, parte attrice affidava alla stessa il compito di redigere ulteriori perizie a fronte di un Controparte_2
pagamento per compensi di €. 80.000,00, oltre accessori;
5) all'esito dell'ulteriore perizia commissionata, veniva consegnato elaborato, datato 06/05/2011 e sottoscritto dall'ing. nel quale il rapporto tra costi di realizzazione e Controparte_1
quelli di rendimento erano significativamente diversi dalla perizia del 2007, rendendo antieconomico l'investimento, circostanza confermata anche da altra
Pagina 3 di 12 perizia fatta redigere da diverso professionista di fiducia di parte attrice;
6) ritenuto parte attrice di essere stata condizionata ed indotta all'acquisto del progetto da errate valutazioni della e per essa dall'ing. Controparte_2 Controparte_1
sottoscrittore anche della seconda perizia, rappresentate nella relazione datata
2007, in data 22/05/2013 chiedeva ai convenuti la somma di €. 95.000,00 a titolo di risarcimento del danno, fondando la richiesta, in via principale, sulla base di una responsabilità da cd. “contatto sociale” e, in via subordinata, per responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.; 7) ottenuto riscontro negativo, parte attrice si vedeva costretta ad introdurre il presente giudizio al fine di sentir accogliere le conclusioni come rassegnate.
Con distinte comparse depositate in data 24/07/2014, si costituivano i convenuti i quali chiedevano il rigetto delle domande di parte attrice poiché inammissibili, infondate in fatto e diritto eccependo, per la prospettata responsabilità extracontrattuale, l'intervenuta prescrizione del diritto.
Nello specifico contestavano l'inammissibilità della domanda di risarcimento di natura contrattuale poiché parte attrice era estranea al rapporto intercorso esclusivamente tra i convenuti e la società alienante solo alla quale ultima CP_3
eventualmente i convenuti dovevano rispondere per la relazione commissionata, comunque mai contestata dalla società committente.
Contestavano, inoltre, la domanda di risoluzione contrattuale riferita all'incarico ricevuto in data 04/02/2011 da parte attrice di redazione di perizia di fattibilità e realizzazione della centrale sul fiume Nocito in località San Matino d'Agri (PZ) in quanto, materia regolata dagli art. 2224 c.c., mai oggetto di contestazione e priva di collegamento con la perizia di massima datata 2007, commissionata ai convenuti da cui eventualmente parte attrice avrebbe dovuto rivolgere contestazioni in CP_3
merito alla compravendita se viziata nel consenso.
Pagina 4 di 12 Eccepivano, infine, l'intervenuta prescrizione quinquennale rispetto all'azione di risarcimento di natura extracontrattuale.
I convenuti, pertanto, chiedevano declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria contrattuale proposta nei loro confronti e, nel merito, il rigetto della domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c. poiché infondata in fatto e diritto e, in ogni caso, non provata e comunque prescritta;
con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Interrotto il giudizio per il decesso dell'avv. Giovanni Dell'Acqua, procuratore dell'ing. , la causa veniva ritualmente riassunta da parte attrice, cui Controparte_1
seguiva la costituzione dei convenuti sotto il patrocinio dell'avv. Valentina
Dell'Acqua.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma. c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dai convenuti, la causa, rigettata la richiesta di c.t.u. formulata dall'attrice, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, con provvedimento del 12/04/2017, all'udienza del giorno 11/04/2018 e, successivamente rinviata per carico di ruolo, all'udienza del
12/06/2019 veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Depositate le comparse conclusionali e di replica, la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di valutare in contraddittorio l'opportunità dell'espletamento di c.t.u. previa tentativo di conciliazione della lite.
All'esito negativo di conciliazione, la causa, richiamato il provvedimento del
12/04/2017, ritenuta matura per la decisione, veniva nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 17/07/2024, trattenuta definitivamente in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
DIRITTO
Pagina 5 di 12
1. Le domande, così come formulate da parte attrice, sono infondate e, pertanto, vanno rigettate.
1.1 in merito alla domanda di risoluzione e/o inefficacia del contratto del
04/02/2011 con conseguente richiesta di risarcimento danni, fondata sulla responsabilità da cd. “contatto sociale” tra le parti e, pertanto, sottoposta alle regole della responsabilità contrattuale, va rilevato che - sebbene la fattispecie venga ricondotta da pronunce della Suprema Corte, tra cui quelle richiamate da parte attrice, essenzialmente a casi di responsabilità medica, responsabilità del mediatore, responsabilità del notaio o responsabilità del professionista riferita all'errata stesura del certificato energetico – a parere di questo giudice, pur in astratto riconducibile al caso che ci occupa, in concreto deve comunque ritenersi infondata per assenza dei presupposti per poter attribuire ai convenuti siffatta responsabilità.
Preliminarmente va rilevato che la definizione di “contatto sociale” si collega ad un rapporto, privo di base contrattuale, intercorrente tra due soggetti, di cui uno fa affidamento su un dovere di diligenza gravante in capo al secondo, sulla base delle sue specifiche competenze tecniche e professionali;
da ciò, secondo parte di giurisprudenza e dottrina, ne consegue che il rapporto concretamente intervenuto tra i due soggetti è un rapporto idoneo a produrre obbligazioni previste dall'art. 1173 c.c. nella parte in cui la norma prevede come fonte di obbligazione “ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”; in definitiva tale obbligo, nel suo contenuto, si sostanzia nell'espletamento dell'attività da parte dell'obbligato adottando un'adeguata diligenza al fine di evitare il verificarsi di pregiudizi in capo al soggetto con cui sia venuto in contatto;
conseguentemente, secondo tale fattispecie, pur in assenza di un vincolo contrattuale, il soggetto, gravato da obblighi di protezione e non di prestazione, risponderà dei danni
Pagina 6 di 12 cagionati per negligenza secondo la disciplina prevista per la responsabilità da inadempimento, e non ex art.2043 c.c.
Ciò detto, tuttavia, appare evidente che la responsabilità da cd. “contatto sociale”, soggetta pertanto alle regole della responsabilità contrattuale, (pur se in assenza di un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato) non può ritenersi sempre configurabile in ogni caso in cui taluno, nell'eseguire l'incarico conferitogli da altri, procuri un danno a terzi come effetto riflesso dell'attività espletata, ricorrendo, al contrario, solo quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge o finalizzata a tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo di detta responsabilità si individui negli altri fatti atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico (Cass. Civ., Sez. 2, Ord. n.
29711 del 29/12/2020).
Orbene, applicando, per quanto detto, i criteri che regolano l'obbligazione di natura contrattuale in relazione al riparto dell'onere probatorio in caso di asserito inadempimento, deve ritenersi che parte convenuta, dalla documentazione allegata, ha fornito idonea prova dei fatti impeditivi della pretesa formulata dall'attrice.
Come è noto, infatti, in materia di credito derivante da inadempimento contrattuale, alla parte creditrice è posto l'esclusivo onere della indicazione della fonte negoziale (o legale) da cui deriva la pretesa, allegando esclusivamente l'inadempimento, mentre parte debitrice che contesti la pretesa creditoria è obbligata ad allegare e provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dell'obbligazione (in tal senso Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765;
Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Pagina 7 di 12 Ebbene, dall'esame della relazione redatta nel 2007 da per CP_1 Controparte_2
conto di e sottoscritta dall'ing. , risulta palesemente, sin CP_3 Controparte_1
dall'intestazione, trattarsi di una perizia di massima (“Stato progetto preliminare”), tra l'altro basata su dati idrologici e idrografici non rilevati sul luogo, ma basati su rilevamenti il più possibile vicini al luogo di costruzione della centrale (fiume Agri), come in possesso del Servizio Idrografico di Catanzaro;
tale circostanza deve ritenersi certamente conosciuta da parte attrice, non solo perché espressamente indicato nel documento, ma anche perché, con riferimento alla successiva e ben più complessa relazione tecnica commissionata ai convenuti da parte attrice in data
04/02/2011 (ovvero a distanza di ben quatto anni), composta anche dalla specifica consulenza Idrogeologica ed Idraulica del C.U.G.RI (ovvero
[...]
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), il contratto professionale all'uopo stipulato prevedeva varie fasi, tra cui la
[...]
relazione idrologica delle acque superficiali (fase B), ed era anche previsto che
<l'esecuzione dei punti C, D ed E del presente articolo è subordinata alle risultanti della relazione idrologica delle acque superficiali di cui al punto B del presente articolo. La “Committente”, in caso i risultati della suddetta relazione idrologica dovessero evidenziare una stima della producibilità dell'impianto che differisca in modo sostanziale da quella riportata nel progetto preliminare, sulla base di una simulazione finanziaria del possibile investimento, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non procedere con i punti C, D ed E del contratto>; l'inserimento di tale clausola in sostanza evidenzia come parte attrice fosse a conoscenza che la prima perizia era solo preliminare ad ulteriori e ben più elaborati rilievi effettuati sui luoghi, impegnando ben più rilevanti investimenti economici rispetto alla relazione del 2007, altrimenti tale clausola non avrebbe avuto ragion d'essere.
Pagina 8 di 12 Tra l'altro, al fine di valutare la condotta del debitore di una prestazione professionale in termini di esatto adempimento, è necessario accertare con certezza l'oggetto della prestazione, la quale costituisce logica premessa rispetto all'analisi della diligenza nell'adempimento (Cass. Civ., Sez. 2, Sent. n. 443 del 16/01/2012); pertanto tenuto conto della tipologia dell'elaborato dell'anno 2007, ovvero una stima di massima, non può certamente imputarsi un comportamento negligente ai convenuti nella stesura della citata relazione, tra l'altro mai contestata dalla committente che, ove non ritenuta idonea in relazione allo specifico CP_3
mandato conferito, avrebbe certamente provveduto in tal senso.
Va inoltre precisato che l'attività esercitata dai convenuti rientra nell'ambito dell'esercizio delle professioni intellettuali e pertanto regolata dagli artt. 2229 c.c. e segg.; pertanto, trattandosi di prestazione implicante soluzioni di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera risponde solo in caso di dolo o colpa grave, nella fattispecie non riscontrabile per la tipologia delle relazioni effettuate e mandati ricevuti.
Infine va rilevato che, nel contratto stipulato tra e parte attrice, viene CP_3
espressamente precisato in premessa che “la società ha affidato a Controparte_5
professionisti del settore l'incarico di redigere gli studi preliminari sui suddetti impianti”, con ciò evidenziandosi un comportamento ben consapevole sulla fattibilità dei progetti acquistati;
tra l'altro - proprio per quanto detto ed anche per la particolare conoscenza qualificata in materia, da ritenersi sussistente in capo a parte attrice in relazione alle finalità ed attività sociali - ai sensi dell'art. 1227 c.c., avendo proceduto a stipulare detto contratto di cessione dei progetti, senza effettuare preventivi approfondimenti (eseguiti solo successivamente ed in fase pregiudiziale), eventuali danni, per prevalente comportamento negligente dell'attrice, ricadono esclusivamente a carico della stessa che li avrebbe potuti
Pagina 9 di 12 evitare usando l'ordinaria diligenza con un comportamento diverso e preventivo alla stipula.
1.2 Il rigetto della domanda di risarcimento di natura contrattuale, per i motivi anzidetti, determina il rigetto anche della domanda di risarcimento aquiliana rispetto alla quale parte attrice non ha fornito prova degli elementi soggettivi ed oggettivi costitutivi della fattispecie, prova a carico di parte attrice ex art. 2697 c.c.; al contrario, per le motivazioni che precedono, gli stessi elementi devono ritenersi esclusi, non potendosi imputare ai convenuti dolo o colpa nell'esecuzione della prestazione professionale, nonché il nesso causale tra attività dei convenuti e danno subito, anche all'esito dell'applicazione dell'art. 1227 c.c. come già detto.
1.3 In definitiva l'insussistenza in capo ai convenuti della prospettata responsabilità da “contatto sociale”, così come della responsabilità ex art. 2043 c.c., determina il rigetto delle relative domande di risarcimento, cui segue, come logica conseguenza, il rigetto della domanda di risoluzione e/o inefficacia del contratto intercorso tra i convenuti e parte attrice sottoscritto in data 04/02/2011 e per la parte regolarmente eseguita secondo la insindacabile volontà di parte committente sul prosieguo delle attività ulteriori previste, non risultando configurabili, nel caso di specie, per le motivazioni che precedono, le ipotesi di risoluzione;
al riguardo va infatti ulteriormente rilevato che, contrariamente a quanto asserito da parte attrice, oltre a non esservi alcun collegamento tra la prestazione del 2007 e quella successiva del 2011, l'elaborato ultimo redatto dai convenuti non è stato mai contestato da parte attrice, anche eventualmente con l'imposizione del termine di cui all'art. 1454 c.c., né è stata contestata l'inesatta esecuzione dello stesso.
2. Vanno, infine rigettate le domande di condanna ex art. 96 c.p.c. formulate da entrambe le parti in quanto, per ciò che riguarda quella attrice, all'esito del rigetto delle formulate domande risarcitorie e di risoluzione, la stessa non può che essere
Pagina 10 di 12 rigettata mancandone il fondamento;
per quanto riguarda, poi, quella formulata da parte convenuta, quest'ultima non ha fornito prova dei presupposti soggettivi
(malafede o colpa grave) ed oggettivi (danno subito) posti a fondamento della richiesta di risarcimento avanzata;
né si può ritenere dagli atti di causa la sussistenza e rilevabilità di detti presupposti;
circostanze che elidono anche la possibilità di una liquidazione in via equitativa come pur richiesta;
infatti va rilevato che la figura di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., rientrando nell'alveo della responsabilità extracontrattuale, non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni deve dare la prova dei fatti costitutivi (an e quantum), non potendo il giudice, in difetto, liquidare il danno nemmeno in via equitativa (Cass. Civ., 06/11/2005, n. 21393; Cass. Civ, 19/07/1994, n. 13355; Trib.
Roma, 10/07/2018. N. 14223).
3. Le spese del presente giudizio, all'esito dell'integrale soccombenza di parte attrice, come determinate in dispositivo in relazione ai parametri per scaglione di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, valore €. 88,720,00, tenuto conto delle fasi svolte e contenuti tra i volori minimi e valori medi, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte attrice ed in favore dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero di R.G. 1175/2014, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:
1) RIGETTA le domande formulate da parte attrice;
2) RIGETTA le domande di risarcimento ex art. 96 c.p.c. come rispettivamente formulate dalle parti;
Pagina 11 di 12 3) CONDANNA parte attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dei convenuti, delle spese e competenze del presente giudizio che liquida in €. 9.142,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15% sui compensi, nonché I.V.A. e Cassa Avvocati, se dovute, nelle rispettive misure di legge.
Così deciso in Potenza il 25/04/2025
Il G.O.P.
Dott. Domenico Tempone
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