Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 04/05/2026, n. 8006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8006 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08006/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03907/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3907 del 2026, proposto da AL NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriela Caterina Federico, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, al viale Mazzini n. 55 e domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ama S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Libretti, Elisa D'Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IR Di GI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
-della graduatoria finale della selezione pubblica per l'assunzione di n. 100 "Addetti spazzamento e raccolta", liv. 2B pubblicata da AMA S.p.a. in data 09.01.2026;
-della prova orale sostenuta dal ricorrente in data 12.12.2025 e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, tra i quali i criteri adottati dalla Commissione esaminatrice per la valutazione della prova orale ed i relativi verbali nonché, ove occorresse, il punto 3 dell’Avviso della selezione controversa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di AMA S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa NI Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, la graduatoria finale della procedura bandita con avviso pubblicato in data 21 ottobre 2025 dall’Azienda Municipale Ambiente S.p.A. (di seguito AMA S.p.a.) per l’assunzione di n. 100 operai “Addetti allo spazzamento e raccolta” con contratto a tempo indeterminato e inquadramento contrattuale nel livello 2°, posizione parametrica “B” del CCNL Utilitalia del vigente CCNL Utilitalia Servizi Ambientali, nonché l’esito, insufficiente, della propria prova orale.
2.Si è costituita in giudizio AMA S.p.a. eccependo, in primis, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
3. Alla Camera di consiglio del 29 aprile 2026, il Collegio, dato avviso alle parti della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha trattenuto la causa in decisione.
4. Il giudizio può essere definito in esito all’udienza camerale con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del c.p.a., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.
5. Ciò posto, ritiene il Collegio che l’eccezione formulata in rito da parte resistente sia meritevole di positivo apprezzamento.
5.1. Come già ritenuto da questo T.A.R. nel definire analoghe controversie (in tal senso, Sezione II, n. 20809/2025 ed i precedenti ivi richiamati), il ricorso è, infatti, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia la cui giurisdizione appartiene al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
La procedura oggetto di giudizio non è, infatti, un concorso pubblico, ma una selezione per assunzioni presso una società a controllo pubblico, essendo AMA s.p.a. una società partecipata in via totalitaria da Roma Capitale, alla quale non sono affidati poteri autoritativi, con la conseguenza che anche la esclusione dalla selezione per l'assunzione va inquadrata nell'esercizio di atti paritetici.
In generale, in tema di società a partecipazione pubblica, le procedure per l'assunzione del personale dipendente sono, peraltro, sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, in quanto dalla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità di tali società consegue l'esclusione dell'obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti (Cass., SS.UU. n. 7759 del 27.3.2017) trovando, invece, applicazione le regole di cui all’art. 19 del d. lgs. n. 175/2016, per cui “ resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale ”.
Peraltro, come concluso nel precedente innanzi citato, “ nel quadro generale sul riparto di giurisdizione delineato dall’art. 63 del d.lgs. n. 165/2002, il comma 4 chiarisce, specularmente, che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo “le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni” (e, quindi, non delle società da queste ultime partecipate), “nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3” ovvero quelli in regime di diritto pubblico (in tal senso, T.A.R. Toscana, sez. I, 17/01/2022, n. 32).
La pretesa all’assunzione azionata in giudizio dal ricorrente involve, dunque, profili di diritto soggettivo nonché l'esercizio di un potere di selezione di carattere non pubblicistico ma privatistico, in quanto diretto a realizzare non un interesse pubblico ma un interesse privato alla corretta gestione delle risorse disponibili (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 10/09/2022, n. 2345)”.
5.2.Il Collegio ritiene, pertanto, conclusivamente, in ossequio al richiamato consolidato orientamento giurisprudenziale, di dover declinare la giurisdizione in favore del giudice ordinario del lavoro, innanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto, secondo quanto previsto all’art. 11 del c.p.a., con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
6. L’esito in rito del giudizio giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore della giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA ZI, Presidente
Igor Nobile, Primo Referendario
NI Gallo, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| NI Gallo | MA ZI |
IL SEGRETARIO