Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02154/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01587/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1587 del 2025, proposto dai sigg.ri GI CA e RA SA, rappresentati e difesi dall'avvocato Giulio Renditiso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sapri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Cacciapuoti, Mariarosaria Mazzacano e Gaetano Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento del provvedimento, prot. n. 13424 del 09/09/2025, a firma dell'Ing. Alberto Corciaro, responsabile del III settore tecnico del Comune di Sapri avente ad oggetto “Provvedimento di diniego definitivo sull'istanza di accesso agli atti, ex L. n.241/90, del 05.08.2025, acquisita al protocollo comunale con n. 11852/2025, relativa ai lavori di completamento e riqualificazione turistica delle aree portuali e collegamento del porto al centro urbano, realizzazione di un terminal turistico intermodale in località Brizzi”;
- ove occorrer possa del provvedimento, prot. n. 012613 del 22 agosto 2025, richiamato nel provvedimento impugnato, con il quale è stata data comunicazione di avvio del procedimento di rigetto ex art. 10 bis L. 241/90;
nonchè per la declaratoria:
- del diritto dei ricorrenti di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione richiesta con istanza del 05. 08. 2025, prot. n. 11852/2025 e altresì per la condanna del comune di Sapri all'ostensione dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sapri;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 il dott. ER RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti (di seguito anche “ professionisti ” o “ interessati ”) sono stati titolari di un incarico rispettivamente di Direttore dei Lavori (ing. CA) e di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (arch. SA), in forza di determina a contrarre n. 48 del 08.04.2025 nell’ambito dell’appalto per i lavori finalizzati al “ completamento e la riqualificazione turistica dele aree portuali e collegamento del porto al centro urbano, realizzazione di un terminal turistico intermodale in località Brizzi”.
2. A seguito della sopravvenuta revoca di quegli incarichi, intervenuta con la determina n.71 dell’8.5.2025 e non impugnata, gli stessi hanno presentato al Comune ben due distinte istanze d’accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990.
2.1 Mediante la prima istanza, presentata in data 15.5.2025 i professionisti hanno chiesto al Comune di trasmettere: “ 1. Procedure di collaudo adottate da codesta Amministrazione ed Atti connessi in riferimento ai lavori eseguiti a tutto il 06/06/2024 delle quali, nonostante i numerosi solleciti, gli scriventi non dispongono e che dal corpo della DGC N.6 29/01/2025 appare contraddicano tutti gli Atti trasmessi dalla DL prima e dopo la Determinazione di recesso contrattuale con la stessa DL; 2. Procedure di approvazione adottate da codesta Amministrazione ed Atti connessi all’accordo bonario tra ES esecutrice e RUP di cui alla determinazione n. 51 del 21.01.2025 delle quali non si dispone nonostante contraddicono tutti gli Atti trasmessi dalla DL ed intervenuti prima della Determinazione di recesso contrattuale con la stessa DL per carenza fondi; 3. Procedure adottate da codesta Amministrazione ed Atti connessi per la redazione del nuovo Progetto o del Progetto in variante approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 29/06/2023, prodromica alla Deliberazione Della Giunta Comunale n. 6 del 29/01/2025, vista la apposizione erronea dello scrivente come Progettista sul Cartello di Cantiere; 4. Procedure di verifica ed attestazione dello stato dei luoghi di accessibilità e di cantierabilità ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. adottate da codesta Amministrazione e necessariamente prodromiche alla assegnazione e consegna dell’Appalto di cui alla Determinazione n. generale 201/n. sett. 49 del 08/04/2025, visti i rilievi apposti negli Atti trasmessi nelle procedure di collaudo del giugno 2024 e che appaiono oggi confermati; 5. Procedura di definizione ed approvazione adottate da codesta Amministrazione del nuovo CSA e del nuovo PSC prodromiche alla assegnazione dell’Appalto di cui alla Determinazione 5 n. generale 201/n. sett. 49 del 08/04/2025, visti i rilievi apposti negli Atti trasmessi nelle procedure di collaudo del giugno 2024 e vista la apposizione erronea dello scrivente come Progettista sul Cartello di Cantiere; 6.Procedura di verifica e modalità adottate da codesta Amministrazione di approvazione e contenuti del Sub appalto concesso dalla aggiudicataria GR CO SR – ON (SA) alla MA CO SR – NO (SA) già sub appaltatrice autorizzata nel precedente appalto RT / FE in forza della Determinazione n. generale 998/n. sett. 251 del 12/12/2023 visti i rilievi, ordini di servizio e diffide prodotte dalla scrivente DL ed agli Atti” .
2.1.1 In tal caso, insoddisfatti del diniego comunale, determinato anche dall’opposizione delle società che erano succedute nei rapporti contrattuali con il Comune a seguito di nuova gara (“ Consorzio Artek”, “MA CO S.r.l.” e “G.R. CO S.r.l.” ), gli interessati hanno proposto innanzi a questo TAR il ricorso r.gn. 1206/2025 definito con la recente sentenza n.1746/2025 nella quale il Tribunale ha accolto soltanto la richiesta sub 5) - consistente “ negli atti di indizione e di affidamento della procedura d’appalto per il nuovo CSA e per il nuovo PSC, trattandosi di atti sottoposti a pubblicità, sempreché gli stessi siano effettivamente esistenti e, dunque, previa rivalutazione dell’istanza di accesso ad opera della P.A .”
Per il resto il gravame è stato dichiarato inammissibile sotto diversi profili: “ documenti sub 2), 4) e 6), per omessa intimazione dei controinteressati, da identificarsi nelle imprese esecutrici dei lavori; documenti sub 3), ulteriori rispetto alla deliberazione di Giunta Comunale n. 6/2025, stante il riscontro dato dalla P.A. ed avente valore di attestazione, secondo cui “non risultano altri documenti progettuali ”.
3. Con la seconda istanza di accesso del 5.8.2025, oggetto dell’odierno giudizio, presentata dopo l’instaurazione del primo gravame ma prima della citata sentenza che lo ha definito, gli stessi professionisti hanno ulteriormente chiesto copia : i) dei verbali di gara e le sottostanti procedure e verifiche tecniche eseguite in corso di gara per la valutazione delle migliorie modificative rispetto alle proposte redatte dai ricorrenti ; ii) delle verifiche e degli adempimenti eseguiti dal (nuovo) RUP preliminari al rilascio dell’attestazione dello stato dei luoghi; iii) del verbale di consegna delle aree; iv) della documentazione contabile e in particolare dello Stato di Avanzamento Lavori e dei certificati di pagamento; v) degli atti e delle procedure adottati per la nomina del nuovo Direttore dei Lavori e del nuovo Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
3.1 In dettaglio gli specifici documenti richiesti, sintetizzati nei cinque punti precedenti, sono stati: “1. I verbali di gara e le sottostanti procedure e verifiche tecniche eseguite in corso di gara di appalto per l'approvazione e valutazione delle migliorie proposte in sede di gara dall'ES Appaltatrice che vanno a modificare il Progetto Esecutivo appaltato redatto dagli scriventi. L'esame tecnico delle migliorie proposte in sede di gara dall'ES Appaltatrice evidenzia la necessità di acquisire prima dell'inizio della esecuzione dei lavori di che trattasi ai sensi del CSA e nello specifico dall' ART. 2 Prescrizioni tecniche generali della Parte II del CSA e nel dettaglio e con riferimento ai documenti di gara proposti dall' ES : OFFERTA TECNICA: RELAZIONE A1. Soluzioni tecniche migliorative delle condizioni di esercizio dell'area portuale POS 64 NP02 BANCHINAMENTO previsto a corpo nelle migliorie con la quale si propone di sostituire la struttura di banchina prevista nel progetto esecutivo a base gara (costituita da una parete verticale in massi sovrapposti) con un elemento cavo gettato in opera, caratterizzato dalla presenza di una cella assorbente (antiriflettente) in sommità. Occorre pertanto acquisire la preventiva verifica di corrispondenza alle previsioni complessive del Capitolato Speciale di Appalto (con specifico riferimento agli Articoli dal Art 54 al Art. 64) e la verifica preliminare di stabilità globale della banchina nella proposta configurazione rispettando le procedure del Progetto Esecutivo posto a base di gara (nello specifico nell'elaborato Calcoli Esecutivi delle Strutture); OFFERTA TECNICA: RELAZIONE B1 Miglioramento della qualità dei materiali e della finitura delle opere dell'infrastruttura portuale POS 63 NP01 Scogliera IV categoria previsto a misura nelle migliorie L'ES dichiara : “Al fine di ottimizzare le opere previste in progetto, il Concorrente prevede la fornitura di scogli di IV categoria in luogo di quelli di III previsti a base di gara così da garantire maggiore durabilità all'intervento”. Si richiede la verifica di corrispondenza alle previsioni complessive del Capitolato Speciale di Appalto (con specifico riferimento agli Articoli dal Art 21 al Art. 25) e la verifica della stabilità degli strati complessivi della struttura a gettata e nella sua capacità di assorbimento e di trattenimento del filtro nella composizione necessariamente progressiva dal nucleo ai vari strati di rivestimento con specifico riferimento alla costituzione della testata del Molo di Sottoflutto. POS 68 NP 06 PAVIMENTAZIONE IN MONOSTRATO VULCANICO previsto a corpo nelle migliorie. L'ES ha proposto una "...... pavimentazione MONOSTRATO VULCANICO DELL'ETNA SERIE PER ESTERNI CON FINITURA ANTISCIVOLO "E" (superficie lavorata a solchi semicircolari) di colore NERO, ovvero come quella attualmente esistente; Successivamente alla posa della pavimentazione verrà inoltre realizzata la stesura di un trattamento protettivo con prodotto idro ed oleorepellente specifico per le pietre naturali tipo IMPRESTONE di CIR CHIMICA ITALIANA RESTAURI...”. Si richiede la verifica di corrispondenza alle previsioni del Capitolato Speciale di Appalto (con specifico riferimento agli Articoli Art 14 e dal Art 71 al Art. 73) e la verifica di compatibilità paesaggistica rispetto alle previsioni di progetto ed alle autorizzazioni acquisite. POS 69 NP 07 IMPIANTO DI ACCUMULO ACQUE previsto a corpo nelle migliorie L'ES ha offerto un Impianto di accumulo acque di Prima Pioggia per un'area servita di circa 1.500 mq, realizzato con cisterne a pannelli assemblate in base quadrata o rettangolare, verificate per carichi stradali ed azioni sismiche secondo il DM 14/1/2008 Si richiede la verifica di corrispondenza alle previsioni del Capitolato Speciale di Appalto (con specifico riferimento agli Articoli dal Art 54 al Art. 64) e delle interferenze con le linee e gli impianti tecnologici già previsti nel Progetto Esecutivo; POS 70 NP08 SISTEMA DI ORMEGGIO previsto a corpo nelle migliorie L'ES ha offerto una serie di corpi morti (n. 9) da oltre 5 tonnellate (2,40x2,40x0,4 m), posti, ad interasse di m. 8, parallelamente alla banchina di progetto e collegati da una catena (detta catena madre) in acciaio zincato del diametro 30 mm. completa di grilli in acciaio INOX. Si richiede la verifica tecnica della tenuta degli ormeggi rispetto alla categoria di imbarcazioni previste e la compatibilità dell'intervento con Ordinanza 47/2021 del 26/08/2021 e Verbale Regionale del 07/12/2021 Consegna delle Aree Portuali 2. Le verifiche e gli adempimenti eseguiti dal RUP ing. Alberto CIORCIARO preliminari al rilascio della ATTESTAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI [art. 1, lett. a) e b), dell'allegato 11.14 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. del 06/05/2025 con la quale ha esonerato il Direttore dei Lavori incaricato dalle verifiche preventive derivanti dalle citate disposizioni e conseguenzialmente dalla redazione di ogni ulteriore elaborato tecnico che ad integrazione del Progetto, all'esito di dette verifiche, si fosse reso necessario ai fini dell'esecuzione dell'opera; 3. Il susseguente Verbale di consegna delle Aree e dei Lavori con annessi i rilievi e/o riserve sollevate dall'ES al fine della accettazione degli stessi; 4.Eventuale contabilizzazione dei lavori eseguiti con redazione di Stati Avanzamento Lavori e relativi Certificati di Pagamento; 5. Gli Atti e le procedure adottate al fine della nomina del nuovo Direttore dei Lavori e del nuovo Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione CSE”
4. A fronte della nuova istanza il Comune, a seguito del preavviso di diniego non riscontrato, ne ha comunicato il definitivo rigetto, richiamando l’intervenuta opposizione dei controinteressati e rilevando altresì che “ ...come già ampiamente illustrato nel preavviso di diniego, i richiedenti non sono più titolari di alcun incarico relativo alla fase di esecuzione dei lavori in oggetto. L’affidamento dei servizi di Direzione Lavori e C.S.E. è stato revocato con Determinazione n. generale 304/n. sett. 71 del 08.05.2025, provvedimento mai impugnato e, pertanto, divenuto inoppugnabile, con conseguente acquiescenza degli istanti ”.
5. Avverso il nuovo diniego i ricorrenti sono insorti anche questa volta, censurando sotto vari profili anche questo provvedimento e soprattutto richiamando l’essenziale funzione difensiva dell’accesso richiesto. I motivi sono stati così rubricati: “ 1. Sull’interesse ad ottenere l’ostensione dei documenti per i quali l’accesso è stato negato; 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. l. 241/1990; eccesso di potere per erronea motivazione - difetto di istruttoria, illogicità manifesta e travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. l. 241/1990; eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; erroneità della motivazione circa la definitività dell’atto di revoca; 4. Violazione di legge: art. 35 d.lgs. 326/2023 - eccesso di potere per carenza di motivazione; 5. Violazione dei principi di imparzialità e di trasparenza dell'attività amministrativa (articolo 97 della costituzione). violazione degli articoli 22 e 24, comma 7, della l. n. 241/1990; 6. Vizi della comunicazione di avvio del procedimento”.
5.1 Il Comune si è costituito in giudizio per resistere al ricorso eccependo l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse e la sua infondatezza nel merito.
6. All’udienza odierna, preavvisate le parti ai sensi degli artt. 73 comma 3 e 116 cod. proc. amm. della possibile sussistenza di presupposti per dichiarare l’inammissibilità del ricorso, la causa è stata posta in decisione.
7. Il ricorso è inammissibile già per mancata notifica del ricorso ai controinteressati e dunque alle già indicate appaltatrici, così come al nuovo direttore dei lavori nominato anche quale coordinatore della sicurezza. Detta valutazione è indipendente dalla verifica - su cui pure dibattono le parti - circa la partecipazione degli stessi al procedimento (circostanza che il Comune afferma e i ricorrenti negano). Difatti i controinteressati emergevano in via diretta e immediata dagli atti del procedimento e proprio alla loro opposizione aveva altresì fatto riferimento il Comune nel disattendere l’istanza (anche se i ricorrenti attribuiscono detta opposizione alla precedente istanza su cui si è instaurato l’altro e già citato giudizio). Si trattava, in sostanza, di soggetti il cui interesse oppositivo all’ostensione emergeva in maniera chiara e distinta sia nel procedimento che nel provvedimento finale e che avrebbero dovuto, per questo, essere coinvolti nel giudizio. Sul punto l’avviso appena espresso dal Collegio collima con quello della costante giurisprudenza secondo cui: “ È inammissibile il ricorso avverso il provvedimento negativo sull'istanza di accesso, che non sia stato notificato ad almeno uno dei controinteressati, ai sensi dell'art. 116 c.p.a” (TAR Lazio, Roma, sez. III n. 17279/2024”.
8. Inoltre l’inammissibilità discende, per altro verso, dalla carenza d’interesse all’ostensione degli atti richiesti, così come rilevato nel provvedimento di diniego e ribadito nelle difese in giudizio. Ebbene, una volta esclusi dalla partecipazione all’esecuzione dell’appalto, a fortiori in carenza di impugnazione del provvedimento che li ha incisi, i ricorrenti non vantano uno specifico interesse a conoscere gli atti richiesti, anche in proiezione di un eventuale giudizio.
8.1 Del resto la revoca del provvedimento ha riguardato sostanzialmente questioni attinenti alla composizione e alla struttura del Raggruppamento Temporaneo Professionale al quale appartenevano i ricorrenti ed era intervenuto allorquando gli stessi non avevano riscontrato le comunicazioni con le quali il Comune aveva loro chiesto la costituzione di una nuova RTP specifica per l’incarico conferito.
In particolare, secondo quanto riferito dall’Ente in una ricostruzione non smentita dai ricorrenti (cfr. all. in prod. doc. n. 2 del deposito del ricorso), il Comune aveva chiesto ai professionisti la trasmissione dell’atto costitutivo del RTP ed aveva inoltre riscontrato “ maggiori costi relativi ad una diversa composizione dell'Ufficio di Direzione Lavori, rinvii in merito alla consegna lavori nonostante la dichiarata urgenza ”. Di qui era scaturita, con Determinazione n. generale 304/n. sett. 71 del 08.05.2025, la revoca della determina di affidamento dei servizi di Direzione Lavori e C.S.E.
Questioni che, all’evidenza, non s’intersecano con la nuova procedura di affidamento, con le offerte presentate dalle partecipanti e con gli ulteriori atti richiesti che, invece, sono riferibili, in sostanza, al modus operandi delle nuove figure professionali individuate al posto dei ricorrenti ed alla complessiva esecuzione del contratto da parte delle imprese aggiudicatarie. Dette vicende non intrecciano alcun legame con il precedente rapporto intercorso e con le ragioni della sua risoluzione (revoca), facendo riferimento a una procedura nuova e diversa alla quale gli stessi ricorrenti nemmeno hanno partecipato.
8.2 Da ciò consegue che neppure è sostenibile, come vorrebbero invece i ricorrenti, che sussista un interesse processualmente rilevante nell’ottica di una futura azione giudiziaria. Del resto, in argomento, l’orientamento più volte espresso dal Consiglio di Stato è fermo nel reputare che “ In materia di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990, si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, posto che l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare” (Consiglio di Stato sez. V, n.2922/2025).
Difatti, sebbene, come sottolineato dalla stessa giurisprudenza appena richiamata la P.A. detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso non devono svolgere “ex ante” alcuna ultronea valutazione sull’ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell’eventuale giudizio instaurato - competendo piuttosto un simile apprezzamento compete all’autorità giudiziaria investita della questione - deve sussistere comunque un nesso tra la documentazione richiesta e il giudizio da instaurare. In sostanza, come sottolineato da recente e condivisibile giurisprudenza, “ Per l’accesso difensivo devono sussistere un interesse ostensivo diretto, concreto ed attuale alla cura in giudizio di determinate fattispecie, un collegamento certo tra atti richiesti e difese anche da apprestare, in quanto l'ostensione del documento passa attraverso un rigoroso vaglio circa il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale controversa” (T.A.R. Sardegna sez. I, n.111/2025). Interesse che, nel caso di specie, in ragione delle suesposte considerazioni non è stato dimostrato dai ricorrenti, i quali hanno chiesto di accedere, ai sensi dell’art. 22 L. 241/1990, a documenti riguardanti una nuova procedura e le condotte professionali dei soggetti (direttore dei lavori, responsabile della sicurezza) che gli erano succeduti e che comunque non hanno alcuna attinenza con un eventuale giudizio risarcitorio correlato alle ragioni di revoca del procedimento culminato nel provvedimento che li aveva scelti.
8.3 Da ultimo resta da precisare che alcun rilievo assumono le considerazioni svolte dai ricorrenti nella memoria di replica a proposito dei diversi presupposti per ottenere l’accesso civico ai sensi dell’art. 5 D.lgs. n. 33/2013: difatti l’istanza controversa è stata proposta ai fini dell’accesso documentale di cui, come già detto, agli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990.
9. Alla luce di quanto sopra appena esposto il ricorso va dichiarato dunque inammissibile ai sensi degli art. 49 e 116 comma 1 cod.proc.amm. sia per carenza d’interesse, come rilevato dal Comune, che per difetto di notifica ai controinteressati, come rilevato d’ufficio dal Collegio.
10. La definizione in rito e la peculiarità della vicenda complessivamente considerata conducono, in ogni caso, a disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
ER RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER RI | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO