CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4900/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da Nominativo_1 CF_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica BA IO GG - 92063110800
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240046166216000 OPERE IRRIGUE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7426/2025 depositato il 16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 22.7.2025 a CONSORZIO DI BONIFICA BASSO ON IN e AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, depositato in data 22.7.2025, Ricorrente_1, con il ministero del difensore di fiducia nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della CARTELLA di PAGAMENTO n. 09420240046166216000 con cui gli si richiedeva il pagamento di contributi consortili per gli anni 2022-23 sui terreni di proprietà del predetto nell'ambito di competenza del Consorzio, per un importo complessivo di euro 2.407,88 notificata il 29.5.2025. Deduceva infatti il ricorrente l'illegittimità della richiesta
1. per non essere dovuto il contributo in difetto di dimostrazione in ordine all'effettività del beneficio derivato ai fondi della ricorrente per effetto dall'attività del Consorzio, come peraltro accertato dal ricorrente con altre sentenze riferite ad altre annualità;
2. per essere carente la motivazione dell'atto, limitandosi a generiche indicazioni catastali degli immobili, senza specificare le opere di bonifica concretamente effettuate e le modalità di calcolo. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con condanna degli enti convenuti alle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva e, resistendo al ricorso, oltre a difendere la regolarità della notifica, opponeva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo totalmente estranea alle determinazioni concernenti l'iscrizione a ruolo della quota consortile. Di qui la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite. Pure il Consorzio impositore si costituiva per difendere la legittimità dell'imposizione, specificando le attività del consorzio e producendo a sostegno la documentazione relativa. Invocava pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite. Con successiva memoria la difesa di parte ricorrente insisteva nelle proprie deduzioni e richieste All'odierna udienza, presenti i difensori delle sole parti resistenti (che insistevano nelle rispettive deduzioni e richieste), la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. È invero noto alla Corte decidente che la Suprema Corte abbia più volte chiarito che
“L'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi dell'art. 10 del R.D. n. 215 del 1933, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga un vantaggio, ossia un incremento di valore, diretto e specifico ed idoneo a tradursi in una qualità del fondo, dalle opere, non potendosi considerare sufficiente un beneficio a favore del complessivo territorio e derivante per mero riflesso dall'inclusione del bene in esso” (Cass. Civ. Trib., Sez. 1, 10/09/2015 n. 17900). Sulla necessità della riferibilità del contributo ad un concreto beneficio per il fondo derivante dall'attività del consorzio ha notoriamente statuito pure la Corte Costituzionale con la sentenza 19 ottobre 2018, n. 188. Non può tuttavia non considerarsi che nella cartella impugnata vengano riprodotti gli estremi del piano di classifica del Consorzio medesimo e della sua pubblicazione sul BURC e non v'è dubbio che esso piano contenga la specifica indicazione (nei limiti ovviamente delle generalità proprie di uno strumento tecnico ricognitivo degli interventi compiuti nell'area consortile nel corso degli anni) delle opere di assetto idrogeologico e di irrigazione compiute dall'ente negli anni, e pure nel territorio del comune in cui si trovano allocate le particelle di proprietà di parte ricorrente. Tanto ha trovato peraltro conferma nella ulteriore produzione documentale di parte resistente. Rebus sic stantibus, costituiva dunque onere, specifico e proprio, di parte ricorrente offrire la dimostrazione che i propri terreni non hanno invece ricevuto alcun effettivo beneficio dagli interventi dell'ente, siccome appunto imposto dalla più recente giurisprudenza della S.C.: “In tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella
o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di classifica. Peraltro, il giudice tributario, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, può in ogni caso avvalersi dei poteri ufficiosi se ritenga necessario indagare sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell'ente e provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l'onere probatorio gravante sul contribuente” (Sez. 5 - , Sentenza n. 6839 del 11/03/2020). Più di recente “In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.” (Cass. Sez. 5, 8.4.2022 n. 11431; nello stesso senso, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24733 del 17/08/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 22176 del 24/07/2023). Si impone pertanto il rigetto del ricorso. Quanto al riparto delle spese del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo oltre accessori di legge, ove dovuti, in favore di ciascuna parte resistente;
si specifica invero che, per mero errore materiale, nel dispositivo già pubblicato s'è fatta menzione della sola AdER e non anche – come doveroso - del Consorzio impositore.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore di AdER liquidate in euro 150,00, oltre accessori ove dovuti.- Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
PETRONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4900/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da Nominativo_1 CF_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica BA IO GG - 92063110800
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240046166216000 OPERE IRRIGUE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7426/2025 depositato il 16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 22.7.2025 a CONSORZIO DI BONIFICA BASSO ON IN e AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, depositato in data 22.7.2025, Ricorrente_1, con il ministero del difensore di fiducia nominato, proponeva ricorso per l'annullamento della CARTELLA di PAGAMENTO n. 09420240046166216000 con cui gli si richiedeva il pagamento di contributi consortili per gli anni 2022-23 sui terreni di proprietà del predetto nell'ambito di competenza del Consorzio, per un importo complessivo di euro 2.407,88 notificata il 29.5.2025. Deduceva infatti il ricorrente l'illegittimità della richiesta
1. per non essere dovuto il contributo in difetto di dimostrazione in ordine all'effettività del beneficio derivato ai fondi della ricorrente per effetto dall'attività del Consorzio, come peraltro accertato dal ricorrente con altre sentenze riferite ad altre annualità;
2. per essere carente la motivazione dell'atto, limitandosi a generiche indicazioni catastali degli immobili, senza specificare le opere di bonifica concretamente effettuate e le modalità di calcolo. Di qui la richiesta di annullamento dell'atto con condanna degli enti convenuti alle spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE si costituiva e, resistendo al ricorso, oltre a difendere la regolarità della notifica, opponeva la propria carenza di legittimazione passiva, essendo totalmente estranea alle determinazioni concernenti l'iscrizione a ruolo della quota consortile. Di qui la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite. Pure il Consorzio impositore si costituiva per difendere la legittimità dell'imposizione, specificando le attività del consorzio e producendo a sostegno la documentazione relativa. Invocava pertanto il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di lite. Con successiva memoria la difesa di parte ricorrente insisteva nelle proprie deduzioni e richieste All'odierna udienza, presenti i difensori delle sole parti resistenti (che insistevano nelle rispettive deduzioni e richieste), la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento. È invero noto alla Corte decidente che la Suprema Corte abbia più volte chiarito che
“L'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi dell'art. 10 del R.D. n. 215 del 1933, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga un vantaggio, ossia un incremento di valore, diretto e specifico ed idoneo a tradursi in una qualità del fondo, dalle opere, non potendosi considerare sufficiente un beneficio a favore del complessivo territorio e derivante per mero riflesso dall'inclusione del bene in esso” (Cass. Civ. Trib., Sez. 1, 10/09/2015 n. 17900). Sulla necessità della riferibilità del contributo ad un concreto beneficio per il fondo derivante dall'attività del consorzio ha notoriamente statuito pure la Corte Costituzionale con la sentenza 19 ottobre 2018, n. 188. Non può tuttavia non considerarsi che nella cartella impugnata vengano riprodotti gli estremi del piano di classifica del Consorzio medesimo e della sua pubblicazione sul BURC e non v'è dubbio che esso piano contenga la specifica indicazione (nei limiti ovviamente delle generalità proprie di uno strumento tecnico ricognitivo degli interventi compiuti nell'area consortile nel corso degli anni) delle opere di assetto idrogeologico e di irrigazione compiute dall'ente negli anni, e pure nel territorio del comune in cui si trovano allocate le particelle di proprietà di parte ricorrente. Tanto ha trovato peraltro conferma nella ulteriore produzione documentale di parte resistente. Rebus sic stantibus, costituiva dunque onere, specifico e proprio, di parte ricorrente offrire la dimostrazione che i propri terreni non hanno invece ricevuto alcun effettivo beneficio dagli interventi dell'ente, siccome appunto imposto dalla più recente giurisprudenza della S.C.: “In tema di contributi consortili, quando la cartella esattoriale emessa per la loro riscossione sia motivata facendo riferimento ad un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale, il contribuente, anche in assenza di contestazione di tale piano in sede di impugnazione della cartella
o di sua mancata impugnazione innanzi al giudice amministrativo, è sempre ammesso a contestare in giudizio la sussistenza del beneficio fondiario o i criteri con cui il Consorzio abbia messo in esecuzione le direttive del predetto atto amministrativo per la determinazione del contributo nei suoi confronti, fornendo la relativa prova, mentre l'ente impositore è esonerato dall'onere di dimostrare il beneficio, in ragione della presunzione derivante dalla comprensione dei fondi nel suo perimetro d'intervento e dall'avventa approvazione del piano di classifica. Peraltro, il giudice tributario, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, può in ogni caso avvalersi dei poteri ufficiosi se ritenga necessario indagare sulle modalità di liquidazione del contributo da parte dell'ente e provvedere alla disapplicazione del piano di classifica, in quanto illegittimo, quando sia soddisfatto l'onere probatorio gravante sul contribuente” (Sez. 5 - , Sentenza n. 6839 del 11/03/2020). Più di recente “In tema di opposizione a cartella di pagamento avente per oggetto contributi di bonifica, il presupposto impositivo che consiste, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del piano di classifica e dell'inclusione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile, sicché spetta al contribuente l'onere di provare l'inadempimento del consorzio agli obblighi derivanti dalle indicazioni contenute nel piano di classifica;
in assenza di tali requisiti, grava, invece, sul consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.” (Cass. Sez. 5, 8.4.2022 n. 11431; nello stesso senso, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24733 del 17/08/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 22176 del 24/07/2023). Si impone pertanto il rigetto del ricorso. Quanto al riparto delle spese del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo oltre accessori di legge, ove dovuti, in favore di ciascuna parte resistente;
si specifica invero che, per mero errore materiale, nel dispositivo già pubblicato s'è fatta menzione della sola AdER e non anche – come doveroso - del Consorzio impositore.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle competenze di lite in favore di AdER liquidate in euro 150,00, oltre accessori ove dovuti.- Il Giudice
(Dott. Francesco Petrone)