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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 26/02/2026, n. 3386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3386 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3386/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11357/2025 depositato il 15/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240134164837000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20861/2025 depositato il
27/11/2025 Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.06.2025 il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 07120240134164837000, relativa alla tassa automobilistica anno 2017, per un importo complessivo di euro
233,71.
La cartella trae origine dal ruolo n. 2024/007098, reso esecutivo in data 19.08.2024.
Il ricorrente deduceva la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto, la conseguente nullità della cartella per violazione della sequenza procedimentale nonché l'intervenuta prescrizione del tributo.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il difetto di legittimazione passiva con riferimento ai vizi dell'atto presupposto e contestando nel merito le doglianze.
La Regione Campania, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
All'udienza del 27 novembre 2025 la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha ad oggetto la legittimità della cartella di pagamento emessa per tassa automobilistica anno 2017.
In materia tributaria, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa è assicurata dal rispetto della sequenza degli atti, ciascuno dei quali deve essere portato a conoscenza del contribuente mediante rituale notifica.
Nel caso di specie non risulta prodotta prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento relativo all'annualità 2017. L'omissione della notifica dell'atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale.
La tassa automobilistica è soggetta a prescrizione triennale, decorrente dall'anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. Non risultano documentati atti interruttivi validamente notificati idonei a impedire il maturare della prescrizione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e, stante la dichiarazione di antistatarietà depositata dai difensori del ricorrente, devono essere distratte in loro favore.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e condanna le intimate in solido alla refusione delle spese del giudizio, che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione ai difensori per dichiarato fattone anticipo.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 27/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MAGLIONE TOMMASO, Giudice monocratico in data 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11357/2025 depositato il 15/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Nominativo_1 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240134164837000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 20861/2025 depositato il
27/11/2025 Richieste delle parti:
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.06.2025 il sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 07120240134164837000, relativa alla tassa automobilistica anno 2017, per un importo complessivo di euro
233,71.
La cartella trae origine dal ruolo n. 2024/007098, reso esecutivo in data 19.08.2024.
Il ricorrente deduceva la mancata notifica dell'avviso di accertamento presupposto, la conseguente nullità della cartella per violazione della sequenza procedimentale nonché l'intervenuta prescrizione del tributo.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, eccependo il difetto di legittimazione passiva con riferimento ai vizi dell'atto presupposto e contestando nel merito le doglianze.
La Regione Campania, pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva.
All'udienza del 27 novembre 2025 la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia ha ad oggetto la legittimità della cartella di pagamento emessa per tassa automobilistica anno 2017.
In materia tributaria, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa è assicurata dal rispetto della sequenza degli atti, ciascuno dei quali deve essere portato a conoscenza del contribuente mediante rituale notifica.
Nel caso di specie non risulta prodotta prova della regolare notifica dell'avviso di accertamento relativo all'annualità 2017. L'omissione della notifica dell'atto presupposto comporta la nullità dell'atto consequenziale.
La tassa automobilistica è soggetta a prescrizione triennale, decorrente dall'anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. Non risultano documentati atti interruttivi validamente notificati idonei a impedire il maturare della prescrizione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e, stante la dichiarazione di antistatarietà depositata dai difensori del ricorrente, devono essere distratte in loro favore.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso e condanna le intimate in solido alla refusione delle spese del giudizio, che liquida in euro 250,00 oltre accessori di legge, se dovuti, con distrazione ai difensori per dichiarato fattone anticipo.