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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 26/02/2026, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1263/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
OM IU, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1972/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00370289 29 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
Resistenti: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 25 marzo 2025, unitamente alla attestazione di avvenuta notifica eseguita in pari data a mezzo PEC ad Agenzia delle Entrate IO e ad ATOME1 s. p. a. in liquidazione, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240037028929000, notificatagli in data 7 febbraio 2025, con la quale era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 301,88, comprensiva degli accessori, in relazione alla TARSU dovuta per l'anno 2012.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione quinquennale della pretesa e la decadenza, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti. Eccepiva altresì la nullità della cartella per difetto di motivazione.
Si costituiva innanzitutto, in data 8 luglio 2025, Agenzia delle Entrate IO, che deduceva la regolarità della notifica della cartella e, genericamente, la legittimità del proprio operato, e chiedeva in ogni caso il rigetto del ricorso.
Il 29 gennaio 2026 si costituiva anche ATOME1 s. p. a. in liquidazione, che, deducendo l'avvenuta notifica degli atti presupposti, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, di cui chiedeva in ogni caso il rigetto.
Infine, dopo il deposito di una memoria difensiva nell'interesse del ricorrente, all'udienza odierna la Corte ha posto in decisione il procedimento e pronunciato questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume evidentemente rilievo determinante ai fini della decisione la questione della notifica degli atti che hanno preceduto la cartella impugnata, contestata dal ricorrente, che su tale circostanza fonda l'eccezione di prescrizione costituente il principale motivo di ricorso.
Va osservato, in ordine alla segnalata questione della notifica degli atti presupposti, che nella cartella impugnata figura, quale atto presupposto, una intimazione di pagamento, identificata dal n. 290541, che reca la data del 29/7/2019, e di cui è indicata anche quella della notifica (2.10.2019). Dalla copia dell'atto prodotta da ATOME1 s. p. a. si apprende che la tassa sui rifiuti è quella dovuta al comune di S. Fratello: la documentazione prodotta attesta che l'atto fu inviato con raccomandata spedita il 17 settembre 2019 all'indirizzo dell'odierno ricorrente (lo stesso indicato nell'intestazione del ricorso in esame e nella procura rilasciata al difensore), ma il plico fu rifiutato. La notifica deve pertanto essere considerata pienamente valida senza ulteriori adempimenti, necessari eventualmente in caso di rifiuto di persona diversa dal destinatario.
La illeggibilità della sigla apposta e l'assenza di timbro non assumono alcun rilievo, trattandosi di plico di una raccomandata di Poste Italiane cui è allegato l'avviso di ricevimento non compilato.
La fattura richiamata nell'intimazione risulta a sua volta notificata il 18 gennaio 2018. Gli atti prodotti astrattamente sono idonei ad interrompere il termine di prescrizione, ma, data la loro natura, ciò presuppone che il termine non sia decorso in precedenza dovendosi considerare le norme particolari dettate in tema di impugnabilità degli atti nel processo tributario.
Infatti, è vero che, secondo il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, se l'atto non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. La vana scadenza del termine perentorio per proporre opposizione determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, principio che si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative. Resta in altri termini preclusa la possibilità di far valere, con l'impugnazione di un atto successivo, vizi che avrebbero dovuto costituire oggetto di tempestiva impugnazione dell'atto precedente (così, anche da ultimo, Cass. 13 settembre 2025, n. 25133; Cass. 30 luglio 2025, n. 21945; Cass. 21 luglio 2025, n. 20476; Cass. 22 aprile 2024, n. 10820; Cass. 29 novembre
2021, n. 37259; Cass. 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. 11 novembre 2016, n. 23046).
Tuttavia, il principio illustrato presuppone la possibilità di annoverare l'atto precedente tra quelli elencati nel citato art. 19, per i quali è previsto un obbligo, e non una semplice facoltà, di impugnazione.
L'intimazione di pagamento TIA, così come le fatture in essa indicate che l'hanno preceduta, costituiscono certamente una manifestazione della pretesa tributaria a fronte della quale al destinatario è consentito l'accesso alla tutela giurisdizionale non precluso dalla natura tassativa dell'elenco di cui all'art. 19. Tuttavia
l'intimazione, che è destinata a “valere quale formale messa in mora del debitore ed interruzione di qualsivoglia eventuale termine di prescrizione e/o decadenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219, 2943
e seguenti del codice civile”, e che contiene “l'espressa avvertenza che in caso di mancato pagamento entro il termine suddetto sarà avviata la procedura di recupero coattivo del credito”, non rientra in alcuna delle categorie espressamente indicate dalla norma. Ne consegue che, pur essendo l'intimazione idonea ad interrompere il termine di prescrizione in quanto manifestazione della pretesa e pur potendo costituire oggetto di impugnazione, come è precisato nella parte finale di essa, la sua mancata impugnazione non ha precluso la possibilità di fare valere successivamente, nel caso specie con l'impugnazione della cartella, la prescrizione eventualmente maturata in precedenza (v. Cass. 17 giugno 2024, n. 16743). In altri termini, se è pur vero che la non appartenenza dell'intimazione di pagamento ad una delle categorie tassativamente indicate nell'art. 19 non ne impedisce comunque l'impugnazione, in quanto estrinsecazione sostanziale della pretesa impositiva in tutti i suoi elementi essenziali, altrettanto indubbio è che tale impugnazione costituisce una
“facoltà”, e non un “onere”; con la conseguenza che l'opzione per la mancata autonoma impugnazione non comporta alcuna decadenza o preclusione. Il destinatario ha facoltà di attendere che la pretesa in questione gli sia manifestata attraverso uno degli atti “tipici” di cui all'art. 19 cit. (ad es. un avviso di accertamento relativo ai presupposti dell'imposizione TARSU/TIA emersi in assenza di dichiarazione iniziale, ovvero in difformità da quest'ultima), oppure, alternativamente, di impugnare la cartella notificata senza pregressa notificazione di altro atto (v. Cass. 11 maggio 2018, n. 11471).
Il ragionamento va esteso alle fatture commerciali emesse dall'ente che si occupa della gestione dei rifiuti, le quali sono certamente atti impugnabili davanti al giudice tributario, in ordine ai quali anche di recente è stato ribadito che non vi osta la mancata espressa indicazione tra gli atti impugnabili e che quella del contribuente rimane una facoltà e un onere (Cass. 19 gennaio 2024, n. 2029), con le conseguenze sopra precisate. Sul punto è necessario ulteriormente precisare che quanto argomentato dalla più recente giurisprudenza ed il preteso superamento del citato precedente del 2024 riguarda esclusivamente l'impugnazione dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, preceduta dalla notifica della cartella, assimilata all'avviso di mora e pertanto rientrante nel novero degli atti tassativamente elencati all'art. 19 del d. lgs. n. 546/1992. Per tale intimazione, senza mettere in discussione la distinzione tra atti ad impugnazione necessaria e atti ad impugnazione facoltativa, è stato ribadito che, ove essa non è impugnata nei termini decadenziali, si determina la cristallizzazione della pretesa impositiva,
e in particolare è precluso al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (così Cass. 21 luglio 2025, n. 20476; e, più di recente, v. Cass. 13 settembre 2025,
n. 25133; Cass. 30 luglio 2025, n. 21945). A tale intimazione, a prescindere dal dato nominale, non appare assimilabile l'omonimo atto emesso da ATOME1 nell'ambito dell'attività di riscossione affidatagli dai comuni, che infatti, come è avvenuto anche nel caso di specie, precede l'emissione della cartella (in questa sede impugnata).
Conseguentemente va escluso che la mancata impugnazione dell'intimazione sia circostanza idonea a neutralizzare l'eccezione di prescrizione, poiché il termine quinquennale relativo all'anno 2012 era interamente decorso prima della notifica della fattura (18 gennaio 2018), nonché dell'intimazione di pagamento di un anno dopo (2 ottobre 2019), a cui è seguita il 7 febbraio 2025 la notifica della cartella in questa sede impugnata.
Consegue all'accoglimento del ricorso la condanna delle parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente che hanno reso la prescritta dichiarazione.
La pronuncia di condanna al pagamento delle spese va estesa, in solido, ad Agenzia delle Entrate IO in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore, inoltre, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali (Cass. 8 ottobre 2018, n. 24678; Cass. 30 novembre 2017, n. 28748; Cass. 31 gennaio 2017,
n. 2170).
Va però accolta a quest'ultimo proposito la domanda di manleva, che nel caso di specie ha formulato Agenzia delle Entrate IO, poiché le ragioni dell'accoglimento della domanda poggiano sull'inerzia dell'ente impositore, sicché su ATOME1 s. p. a. in liquidazione dovrà gravare in via definitiva il carico delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso, annulla la cartella impugnata e condanna le parti resistenti in solido, ma con onere definitivo integralmente a carico di ATOME1 s. p. a. in liquidazione, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 250,00, oltre accessori, e di cui dispone la distrazione in favore dei procuratori del ricorrente.
Messina, 24 febbraio 2026
Il giudice
(dott. Giuseppe OM)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
OM IU, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1972/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00370289 29 000 TARSU/TIA a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
Resistenti: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 25 marzo 2025, unitamente alla attestazione di avvenuta notifica eseguita in pari data a mezzo PEC ad Agenzia delle Entrate IO e ad ATOME1 s. p. a. in liquidazione, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240037028929000, notificatagli in data 7 febbraio 2025, con la quale era stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 301,88, comprensiva degli accessori, in relazione alla TARSU dovuta per l'anno 2012.
Il ricorrente eccepiva la prescrizione quinquennale della pretesa e la decadenza, lamentando la mancata notifica degli atti presupposti. Eccepiva altresì la nullità della cartella per difetto di motivazione.
Si costituiva innanzitutto, in data 8 luglio 2025, Agenzia delle Entrate IO, che deduceva la regolarità della notifica della cartella e, genericamente, la legittimità del proprio operato, e chiedeva in ogni caso il rigetto del ricorso.
Il 29 gennaio 2026 si costituiva anche ATOME1 s. p. a. in liquidazione, che, deducendo l'avvenuta notifica degli atti presupposti, eccepiva l'inammissibilità del ricorso, di cui chiedeva in ogni caso il rigetto.
Infine, dopo il deposito di una memoria difensiva nell'interesse del ricorrente, all'udienza odierna la Corte ha posto in decisione il procedimento e pronunciato questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume evidentemente rilievo determinante ai fini della decisione la questione della notifica degli atti che hanno preceduto la cartella impugnata, contestata dal ricorrente, che su tale circostanza fonda l'eccezione di prescrizione costituente il principale motivo di ricorso.
Va osservato, in ordine alla segnalata questione della notifica degli atti presupposti, che nella cartella impugnata figura, quale atto presupposto, una intimazione di pagamento, identificata dal n. 290541, che reca la data del 29/7/2019, e di cui è indicata anche quella della notifica (2.10.2019). Dalla copia dell'atto prodotta da ATOME1 s. p. a. si apprende che la tassa sui rifiuti è quella dovuta al comune di S. Fratello: la documentazione prodotta attesta che l'atto fu inviato con raccomandata spedita il 17 settembre 2019 all'indirizzo dell'odierno ricorrente (lo stesso indicato nell'intestazione del ricorso in esame e nella procura rilasciata al difensore), ma il plico fu rifiutato. La notifica deve pertanto essere considerata pienamente valida senza ulteriori adempimenti, necessari eventualmente in caso di rifiuto di persona diversa dal destinatario.
La illeggibilità della sigla apposta e l'assenza di timbro non assumono alcun rilievo, trattandosi di plico di una raccomandata di Poste Italiane cui è allegato l'avviso di ricevimento non compilato.
La fattura richiamata nell'intimazione risulta a sua volta notificata il 18 gennaio 2018. Gli atti prodotti astrattamente sono idonei ad interrompere il termine di prescrizione, ma, data la loro natura, ciò presuppone che il termine non sia decorso in precedenza dovendosi considerare le norme particolari dettate in tema di impugnabilità degli atti nel processo tributario.
Infatti, è vero che, secondo il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d. lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, secondo cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo, se l'atto non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica. La vana scadenza del termine perentorio per proporre opposizione determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, principio che si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative. Resta in altri termini preclusa la possibilità di far valere, con l'impugnazione di un atto successivo, vizi che avrebbero dovuto costituire oggetto di tempestiva impugnazione dell'atto precedente (così, anche da ultimo, Cass. 13 settembre 2025, n. 25133; Cass. 30 luglio 2025, n. 21945; Cass. 21 luglio 2025, n. 20476; Cass. 22 aprile 2024, n. 10820; Cass. 29 novembre
2021, n. 37259; Cass. 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. 11 novembre 2016, n. 23046).
Tuttavia, il principio illustrato presuppone la possibilità di annoverare l'atto precedente tra quelli elencati nel citato art. 19, per i quali è previsto un obbligo, e non una semplice facoltà, di impugnazione.
L'intimazione di pagamento TIA, così come le fatture in essa indicate che l'hanno preceduta, costituiscono certamente una manifestazione della pretesa tributaria a fronte della quale al destinatario è consentito l'accesso alla tutela giurisdizionale non precluso dalla natura tassativa dell'elenco di cui all'art. 19. Tuttavia
l'intimazione, che è destinata a “valere quale formale messa in mora del debitore ed interruzione di qualsivoglia eventuale termine di prescrizione e/o decadenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219, 2943
e seguenti del codice civile”, e che contiene “l'espressa avvertenza che in caso di mancato pagamento entro il termine suddetto sarà avviata la procedura di recupero coattivo del credito”, non rientra in alcuna delle categorie espressamente indicate dalla norma. Ne consegue che, pur essendo l'intimazione idonea ad interrompere il termine di prescrizione in quanto manifestazione della pretesa e pur potendo costituire oggetto di impugnazione, come è precisato nella parte finale di essa, la sua mancata impugnazione non ha precluso la possibilità di fare valere successivamente, nel caso specie con l'impugnazione della cartella, la prescrizione eventualmente maturata in precedenza (v. Cass. 17 giugno 2024, n. 16743). In altri termini, se è pur vero che la non appartenenza dell'intimazione di pagamento ad una delle categorie tassativamente indicate nell'art. 19 non ne impedisce comunque l'impugnazione, in quanto estrinsecazione sostanziale della pretesa impositiva in tutti i suoi elementi essenziali, altrettanto indubbio è che tale impugnazione costituisce una
“facoltà”, e non un “onere”; con la conseguenza che l'opzione per la mancata autonoma impugnazione non comporta alcuna decadenza o preclusione. Il destinatario ha facoltà di attendere che la pretesa in questione gli sia manifestata attraverso uno degli atti “tipici” di cui all'art. 19 cit. (ad es. un avviso di accertamento relativo ai presupposti dell'imposizione TARSU/TIA emersi in assenza di dichiarazione iniziale, ovvero in difformità da quest'ultima), oppure, alternativamente, di impugnare la cartella notificata senza pregressa notificazione di altro atto (v. Cass. 11 maggio 2018, n. 11471).
Il ragionamento va esteso alle fatture commerciali emesse dall'ente che si occupa della gestione dei rifiuti, le quali sono certamente atti impugnabili davanti al giudice tributario, in ordine ai quali anche di recente è stato ribadito che non vi osta la mancata espressa indicazione tra gli atti impugnabili e che quella del contribuente rimane una facoltà e un onere (Cass. 19 gennaio 2024, n. 2029), con le conseguenze sopra precisate. Sul punto è necessario ulteriormente precisare che quanto argomentato dalla più recente giurisprudenza ed il preteso superamento del citato precedente del 2024 riguarda esclusivamente l'impugnazione dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, preceduta dalla notifica della cartella, assimilata all'avviso di mora e pertanto rientrante nel novero degli atti tassativamente elencati all'art. 19 del d. lgs. n. 546/1992. Per tale intimazione, senza mettere in discussione la distinzione tra atti ad impugnazione necessaria e atti ad impugnazione facoltativa, è stato ribadito che, ove essa non è impugnata nei termini decadenziali, si determina la cristallizzazione della pretesa impositiva,
e in particolare è precluso al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (così Cass. 21 luglio 2025, n. 20476; e, più di recente, v. Cass. 13 settembre 2025,
n. 25133; Cass. 30 luglio 2025, n. 21945). A tale intimazione, a prescindere dal dato nominale, non appare assimilabile l'omonimo atto emesso da ATOME1 nell'ambito dell'attività di riscossione affidatagli dai comuni, che infatti, come è avvenuto anche nel caso di specie, precede l'emissione della cartella (in questa sede impugnata).
Conseguentemente va escluso che la mancata impugnazione dell'intimazione sia circostanza idonea a neutralizzare l'eccezione di prescrizione, poiché il termine quinquennale relativo all'anno 2012 era interamente decorso prima della notifica della fattura (18 gennaio 2018), nonché dell'intimazione di pagamento di un anno dopo (2 ottobre 2019), a cui è seguita il 7 febbraio 2025 la notifica della cartella in questa sede impugnata.
Consegue all'accoglimento del ricorso la condanna delle parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente che hanno reso la prescritta dichiarazione.
La pronuncia di condanna al pagamento delle spese va estesa, in solido, ad Agenzia delle Entrate IO in base al principio di causalità, che informa quello di soccombenza, dal momento che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, atto posto in essere dall'esattore, anche se in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione. Lo stesso esattore, inoltre, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, non può non rispondere dell'esito della lite, anche per ciò che concerne la materia delle spese processuali (Cass. 8 ottobre 2018, n. 24678; Cass. 30 novembre 2017, n. 28748; Cass. 31 gennaio 2017,
n. 2170).
Va però accolta a quest'ultimo proposito la domanda di manleva, che nel caso di specie ha formulato Agenzia delle Entrate IO, poiché le ragioni dell'accoglimento della domanda poggiano sull'inerzia dell'ente impositore, sicché su ATOME1 s. p. a. in liquidazione dovrà gravare in via definitiva il carico delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso, annulla la cartella impugnata e condanna le parti resistenti in solido, ma con onere definitivo integralmente a carico di ATOME1 s. p. a. in liquidazione, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 250,00, oltre accessori, e di cui dispone la distrazione in favore dei procuratori del ricorrente.
Messina, 24 febbraio 2026
Il giudice
(dott. Giuseppe OM)