Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00148/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00036/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 36 del 2026, proposto dalla A.F. Medical S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Michelangelo Pinto, PEC pinto.michelangelo@avvocatibari.legalmail.it, e QU Procacci, PEC pasquale.procacci@avvocatibari.legalmail.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
contro
-Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP), in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Mariangela Anna Nocera, PEC nocera.mariangela@certavvocatilag.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
-CONSIP S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza e domiciliata ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
per l'annullamento
del provvedimento di esclusione della A.F. Medical S.r.l. dalla procedura negoziata, espletata in modalità telematica sul sito web della CONSIP S.p.A. nella Sezione Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di 1 Facovitrectomo;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASP e della CONSIP S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il Cons. QU AS e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Del. n. 807 del 3.10.2025 il Direttore Generale dell’ASP ha indetto una procedura negoziata, espletata in modalità telematica sul sito web della CONSIP S.p.A. nella Sezione Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di un Facovitrectomo, con il prezzo a base di gara di € 100.000,00 ed il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione di massimo 70 punti per l’offerta tecnica e di massimo 30 punti per l’offerta economica (Codice Identificativo di Gara B891BF8ABC).
La Commissione giudicatrice:
-nella seduta del 20.11.2025, nell’esaminare e valutare le offerte tecniche, dopo aver rilevato che la A.F. Medical S.r.l. nel documento di offerta tecnica, generato dal sistema, aveva inserito nel campo “Valore offerto” il valore numerico “58403”, ha chiesto alla predetta ditta, di attestare che il valore numerico “58403” non fosse palesemente riconducibile ad “aspetti significativi dell’offerta economica”;
-dopo che il legale rappresentante della A.F. Medical S.r.l. aveva fatto presente che il suddetto campo “Valore offerto” doveva essere compilato obbligatoriamente, nella seduta dell’1.12.2025 ha ammesso con riserva la A.F. Medical S.r.l., “riservandosi le valutazioni finali di merito successivamente all’apertura della busta economica”;
-nella seduta del 17.12.2025, ha rilevato che, poiché “il valore indicato nell’offerta economica” dalla A.F. Medical S.r.l. “coincide con quello inserito nel documento dell’offerta tecnica, generato dal sistema, nel campo Valore offerto”, ha escluso dal procedimento la A.F. Medical S.r.l., “in quanto si configura la violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica, con particolare riferimento al divieto di commistione degli aspetti significativi delle due offerte (vedasi la Sentenza C.d.S. Sez. V n. 5006/2025)”.
Pertanto, con Determinazione n. 3564 del 22.12.2025 il Dirigente dell’Ufficio Attività Tecniche dell’ASP ha condiviso la predetta decisione della Commissione giudicatrice, confermando l’esclusione della A.F. Medical S.r.l. dalla procedura negoziata in discorso.
La A.F. Medical S.r.l. con il presente ricorso, notificato il 19.1.2026 e depositato il 28.1.2026, dopo aver premesso che nella graduatoria provvisoria si era collocata al 1° posto con il punteggio complessivo di 96 punti, di cui 66 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica, ha impugnato il predetto provvedimento di esclusione, deducendo:
1) la violazione del principio del legittimo affidamento, nonché l’eccesso di potere per manifesta ingiustizia;
2) l’errata applicazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica.
Si è costituita in giudizio la CONSIP S.p.A., la quale ha eccepito la carenza di legittimazione passiva ed ha dedotto l’infondatezza del ricorso.
Si è pure costituita in giudizio l’ASP con memoria di stile.
Con memoria del 13.3.2026 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’Udienza Pubblica del 25.3.2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso va accolto.
In via preliminare, va accolta l’eccezione della CONSIP S.p.A., volta ad ottenere l’estromissione dal giudizio per la carenza di legittimazione passiva, in quanto, nella specie, l’impugnata esclusione dalla gara della ricorrente è stata decisa dalla Commissione giudicatrice, nominata dal Direttore Generale dell’ASP con Del. n. 42 del 7.11.2025, e dal Dirigente dell’Ufficio Attività Tecniche dell’ASP.
Nel merito, il ricorso è fondato, con riferimento al primo motivo, con il quale è stata dedotta la violazione del principio del legittimo affidamento, nonché l’eccesso di potere per manifesta ingiustizia, in quanto il modulo informatico del campo “Valore offerto” dell’offerta tecnica, che doveva essere compilato obbligatoriamente, aveva indotto in errore la ricorrente, perché “la richiesta di indicare il valore offerto era inequivoca e non si prestava ad una differente interpretazione” ed anche il modulo informatico dell’offerta economica conteneva l’identico campo “Valore offerto”.
Al riguardo, va rilevato che il modulo informatico dell’offerta tecnica (cfr. doc. n. 9, allegato al ricorso) conteneva un solo campo, che doveva essere compilato obbligatoriamente; tale campo è composto da un rettangolo, formato da due parti, dove nella prima parte “Nome caratteristica” la ricorrente ha richiamato l’allegato 12 al Disciplinare di gara della griglia di valutazione, che contiene i criteri di valutazione delle offerte tecniche; secondo riquadro, intitolato “Valore offerto”, doveva essere compilato obbligatoriamente dagli offerenti altrimenti in sistema andava in blocco.
Tenuto conto della dicitura del modulo, contenente le parole “Valore offerto” è condivisibile la prospettazione della ricorrente secondo cui tali termini, essendo palesemente ambigui, comprensibilmente possono aver tratto in errore la società ricorrente.
Pertanto, nella specie, va applicato l’orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez. VII Sent. n. 6183 del 14.7.2025; C.d.S. Sez. V Sentenze nn. 5871 del 2.7.2024, 1263 del 7.2.2024, 334 del 10.1.2024, 7997 del 15.l2.2022 e n. 2090 del 25.3.2020; TAR Napoli Sez. II Sent. n. 3580 del 5.5.2025; TAR Lecce Sez. II Sent. n. 1084 dell’11.10.2024; TAR Trento Sent. n. 21 del 13.2.2023; TAR Bolzano Sent. n. 34 del 7.2.2022; TAR Palermo Sez. I Sent. n. 1296 del 20.4.2021; TAR Piemonte Sez. II Sent. n. 31 del 14.1.2021; TAR Napoli Sez. VIII Sent. n. 2706 del 29.6.2020; TAR Piemonte Sez. I Sent. n. 34 del 13.1.2020), ai sensi del quale in presenza di clausole ambigue o di dubbia interpretazione della lex specialis, si deve optare per un’interpretazione che favorisce l’ammissione al procedimento di evidenza pubblica, conformemente al principio del favor partecipationis, per l’attuazione dell’interesse pubblico alla massima estensione del confronto concorrenziale, da cui consegue la selezione del migliore contraente, che ha presentato l’offerta più vantaggiosa e conveniente per l’Amministrazione committente.
Può essere assorbito il secondo motivo di impugnazione.
A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso e per l’effetto l’annullamento dell’impugnato provvedimento di esclusione della ricorrente A.F. Medical S.r.l. dalla procedura negoziata, per la fornitura di un Facovitrectomo.
Sussistono eccezionali motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio, eccetto le spese relative al Contributo Unificato nella misura versata, le quali vanno poste a carico dell’Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, previa estromissione dal giudizio della CONSIP S.p.A., accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento con esso impugnato.
Spese compensate, con la condanna dell’Azienda Sanitaria locale di Potenza (ASP) al rimborso del Contributo Unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST TO, Presidente
QU AS, Consigliere, Estensore
Benedetto Nappi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| QU AS | ST TO |
IL SEGRETARIO