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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/07/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale di Teramo, in funzione monocratica nella persona del giudice onorario Dott.ssa Patrizia
Carota, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la sentenza che segue , sentenza
nella causa civile iscritta al n.3099/2017, tra
, rappresentato e difeso dall' Avv. Domenico Di Monte ed elettivamente domiciliato Parte_1 presso e nel suo studio sito in Corropoli (TE), Viale Gran Sasso nr. 1, giusta mandato in atti;
-ATTORE
Contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alberto M.Fornari, Gaetano Iorio Fiorelli ed
Emanuela Banfi ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'Avv. Gaetano Iorio Fiorelli:
giusta mandato in atti;
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-CONVENUTO
Nonché contro
,in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Giancarlo Controparte_2
Catavello ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Alberto Vallonchini, sito in
Giulianova(TE),Via Marsala nr. 13, giusta mandato in atti;
-CONVENUTO
OGGETTO: Controversia in materia bancaria (contratto di fideiussione)
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con atto di citazione notificato il 13.09.17 il sig. adiva il Tribunale di Teramo al fine di Parte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni : “ A)accertare e dichiarare vessatoria la clausola della polizza a garanzia del finanziamento di cui all'art. 7 laddove recita “Nessuna nuova rata è dovuta dall'Assicurazione allorché siano state indennizzate 12 mensilità”) per i motivi dedotti ed argomentati in citazione, in particolare dal punto 24 al punto 31 della citazione medesima. B)Dichiarare per il resto il contratto assicurativo stipulato per adesione da . con la Parte_2 [...]
e, per l'effetto, operante la copertura assicurativa del finanziamento N° Controparte_3
5750562200 stipulato dall'attore con la )Condannare, per l'effetto, la Parte_1 Parte_3
a tenere indenne l'attore mediante liquidazione in Controparte_3 Parte_1 favore della , della somma, pari al debito in linea capitale dalla data del mese di Controparte_2
Agosto 2017 al saldo, ovvero (condannare la al rimborso in Controparte_3 favore dello stesso attore delle rate pagate e da pagare alla . dalla data di Agosto Controparte_2
2017 sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi legali dalla messa in mora sulle somme da rimborsare.
D)Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori come per legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 19.12.17 si costituiva in giudizio la società
[...]
la quale rassegnava le seguenti conclusioni “In via principale, accertare e Controparte_3 dichiarare la validità della polizza tutta e in particolare dell'art. 7 delle condizioni generali della polizza n. CL/12/811 e, per l'effetto, respingere tutte le domande formulate dall'attore nei confronti di
, in quanto infondate, in fatto ed in diritto, oltre che destituite di prova;
(ii) in subordine, nella CP_3 denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree in particolare in ordine alla vessatorietà della clausola 7, respingere in ogni caso la domanda di condanna ex adverso avanzata, non avendo controparte provato né allegato i presupposti per l'operatività della garanzia assicurativa di cui è causa, secondo i termini e le condizioni generali di cui alla polizza CL/12/811; (iii) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 10.01.2018, si costituiva altresì in giudizio la società la quale così concludeva: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così Controparte_2 giudicare:Respingere le domande formulate nei confronti di da parte del Sig. Controparte_2 poiché infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui al presente atto”. Parte_1
Nel corso del giudizio, a seguito della concessione dei termini per le memorie istruttorie, la causa perveniva per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 04.06.2024 e trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc .
***** pagina 2 di 5 La domanda di parte attrice è infondata e va rigettata per i motivi e nei limiti che seguono.
Va in primo luogo rilevata, contrariamente a quanto asserito da parte attrice, la chiarezza e la conseguente non abusività della clausola di cui all' art. 7 punto 4 del contratto di assicurazione di cui si discute.
Sul punto, infatti, va evidenziato come il consumatore deve essere posto nella condizione di poter valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che derivano dal contratto di assicurazione;
altrimenti la specifica clausola può essere considerata abusiva.
Pertanto, la clausola stessa potrà considerarsi redatta in modo chiaro e comprensibile non solo ove possa essere ritenuta chiara grammaticalmente ma, anche e soprattutto, ove siano state fornite spiegazioni sul funzionamento del meccanismo al quale essa si riferisce, nonché la relazione tra tale meccanismo e le altre clausole contrattuali (ex plurimis C.G.E. decisione del 23.04.15 nella causa nr.
96/14; Cass. Civ., sez. III, nr. 668 del 18.01.16).
Conseguentemente, sulla scorta dei principi ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza comunitaria e italiana ut supra specificati e da un'attenta lettura della clausola summenzionata disciplinante la prestazione assicurativa erogata in caso di perdita involontaria di impiego dell' assicurato a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, condizione quest'ultima in cui versa l'odierna parte attrice, va rilevato come la stessa risulti redatta in modo tale da essere perfettamente intellegibile al consumatore contraente.
Infatti , dal tenore letterale del predetto articolo 7 punto 4 si evincono, in maniera inequivoca, i requisiti oggettivi e soggettivi per beneficiare della prestazione assicurativa erogata dalla società convenuta in caso di perdita involontaria di impiego dell' assicurato a Controparte_3 seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, inoltre viene indicato , altrettanto chiaramente, come importo indennizzabile ove siano soddisfatti i medesimi requisiti, una somma pari all'ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa, ponendo tuttavia come limite massimo di tale suesposto indennizzo una somma pari a 12 rate mensili.
Appare dunque evidente come l'espressione collocata alla fine del punto 4 del predetto articolo 7, segnatamente : “ Nessuna nuova rata è dovuta dall'Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità”, non possa essere in alcun modo interpretabile come elemento atto a confondere il senso complessivo del medesimo punto 4 ponendosi in contrasto con quanto in esso statuito relativamente alle modalità di calcolo dell'importo indennizzabile in caso di perdita involontaria di impiego dell' assicurato a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, bensì vada inteso come necessario e logico elemento semantico atto a definire la misura dell'importo massimo indennizzabile. pagina 3 di 5 Va altresì rilevato come la clausola prevista dall' art. 7 punto 4 del contratto ripassato fra le parti e ut supra specificata non possa ritenersi vessatoria come asserito da parte attrice.
Infatti, sul punto si evidenzia come nel contratto di assicurazione, devono ritenersi vessatorie, quindi soggette all'obbligo di approvazione preventiva per iscritto ex art. 1341 c.c., solo quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito.
Diversamente, restano escluse da tale regime di tutela quelle che riguardano il contenuto ed i limiti della garanzia assicurativa e, pertanto, specificano il rischio garantito in quanto rappresentano una mera specificazione dell'oggetto del contratto (ex plurimis Cass.Civ., sez. III, nr. 4254 del 16.03.12; Trib.
Roma del 07.10.14).
Conseguentemente , va ritenuta operante l' esclusione del regime di tutela dettato dall'art. 1341, secondo comma, c.c. relativo alla vessatorietà delle clausole contrattuali, atteso che , attraverso la clausola summenzionata, le parti si sono limitate ad identificare l'oggetto del contratto delimitando il rischio assicurato con riferimento, nello specifico, all' ipotesi di perdita involontaria di impiego dell' assicurato a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, oltre che a individuare l'importo assicurato in tale ipotesi delimitandone, altresì, la misura massima indennizzabile.
In conclusione, per quanto fin qui esposto la domanda attorea andrà rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice ed in favore delle parti convenute. Esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori minimi in € 1.700,00 (€ 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria / trattazione, attesa la natura documentale della procedura) da liquidarsi in favore di ogni parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione monocratica nella persona del giudice onorario dott.ssa Patrizia
Carota, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro Parte_1 [...] in persona del legale rappresentante p.t, nonché contro Controparte_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
[...] così provvede:
1.Rigetta le domande di parte attrice, per le ragioni di cui in motivazione;
2. Condanna parte attrice alla refusione, in favore della parte convenuta
[...]
delle spese del procedimento che si liquidano in euro 1.700,00 per compensi oltre Controparte_4 rimborso forfettario, IVA e cap, come per legge;
pagina 4 di 5 3. Condanna parte attrice alla refusione, in favore della parte convenuta delle Controparte_2 spese del procedimento che si liquidano in euro 1.700,00, per compensi oltre rimborso forfettario IVA
e cap come per legge.
Così deciso in Teramo, lì data del deposito telematico
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Patrizia Carota
(Firma digitale)
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